CODICE ETICO PRINCIPI ISPIRATORI



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Transcript:

CODICE ETICO

CODICE ETICO Il presente Codice Etico è un insieme di principi e regole la cui osservanza è di notevole importanza per il buon funzionamento dell Ente Congregazione Suore Salesiane dei Sacri Cuori. L Ente si impegna a promuoverne e a diffonderne la conoscenza, nonché a vigilare affinché le prescrizioni in esso contenute siano rispettate. Il presente Codice Etico costituisce parte integrante del Modello Organizzativo, ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, ed è formato da: - principi generali che caratterizzano l etica dell Ente - norme applicative che descrivono il sistema di controllo per l osservanza del Codice Etico e per il suo continuo miglioramento I destinatari del Codice Etico dell Ente sono i prestatori di lavoro, i dipendenti, gli associati, i collaboratori anche volontari che prestano la loro opera a favore dell Ente e tutti coloro che operano per perseguirne gli obiettivi e le finalità. I destinatari del Codice Etico si astengono da attività e comportamenti che siano incompatibili con i principi e con i doveri contenuti nel Modello Organizzativo. L Ente si impegna ad informare tutti i membri della Congregazione dell esistenza del presente Codice Etico. PRINCIPI ISPIRATORI I soggetti che agiscono per perseguire le finalità dell Ente Congregazione delle Suore Salesiane dei Sacri Cuori operano nel rispetto dei seguenti principi ispiratori: l amore verso Dio, il servizio verso il prossimo, la frequenza ai sacramenti della Riconciliazione e della Eucarestia, la direzione spirituale, la fraterna comunione di vita. La convivenza fraterna, nella vita comunitaria, viene alimentata dallo spirito di famiglia che si manifesta nel rispetto reciproco, nella cordialità dei modi, nella serenità della vita e nella gentilezza verso tutti. Il carisma specifico della Congregazione muove le sorelle verso i poveri, in special modo i sordi, più bisognosi degli altri per situazioni di povertà, di carenza affettiva, culturale e spirituale. Le Suore si occupano anche dei sordi adulti, al fine della loro promozione ed evangelizzazione. La comunità educante comprende: la comunità religiosa, le singole persone, gli alunni

destinatari e protagonisti del processo formativo, i genitori e i collaboratori. Nei pensionati e nelle altre istituzioni educative, promozionali e assistenziali, l intera comunità si impegna ad offrire la testimonianza della consacrazione religiosa. La missione educativa è esercitata anche negli oratori, nei campi scuola e nelle altre iniziative per la gioventù. L Ente accetta la collaborazione di chi chiede di dedicarsi alle opere specifiche dell Istituto (associati, benefattori, volontari), fermo restando le direttive del Magistero e lo spirito delle Costituzioni e quanto nel contenuto documento. NORME DI COMPORTAMENTO Art. 1 1.1. L Ente opera nel rispetto delle leggi vigenti, delle norme di Diritto Canonico, delle Costituzioni, del Direttorio, dello Statuto della Congregazione Suore Salesiane dei Sacri Cuori, dell etica professionale, dei regolamenti interni. 1.2. Alle disposizioni del presente codice devono uniformarsi tutti coloro che svolgono attività nel nome o nell interesse dell Ente o, comunque, ad esso in ogni modo riferibili, (ad es. genitori, alunni, personale e/o collaboratori a qualunque titolo) posti in essere sia al suo interno che verso l esterno. 1.3. Le disposizioni del presente codice costituiscono specificazioni degli obblighi generali di diligenza e fedeltà il cui adempimento è richiesto dalla legge ai prestatori di lavoro (artt. 2104 e 2105 c.c.) e a quelli di correttezza e buona fede richiesti ai collaboratori a qualsiasi titolo (artt. 1175 e 1375 c.c.). 1.4. Il perseguimento delle finalità educative- assistenziali dell Ente non può mai giustificare una condotta contraria ai principi di legalità, correttezza e onestà. I rapporti con gli interlocutori dell Ente (associati, benefattori, volontari) sono improntati a criteri e comportamenti di correttezza, collaborazione, lealtà e rispetto reciproco. 1.5. L Ente si impegna ad adottare le misure utili ed opportune affinché il vincolo del rispetto della legislazione di Diritto Canonico, delle Costituzioni dell Ente, delle clausole della contrattazione collettiva di lavoro, e di tutte le norme statali e comunitarie vigenti, sia fatto proprio e praticato dai destinatari del codice. 1.6. Il presente codice sarà sottoscritto ed accettato dai terzi che ricevano incarichi professionali o d opera dall Ente o che intrattengano con esso rapporti di collaborazione continuativa. Art. 2 2.1. È impegno dell Ente informare in modo chiaro, trasparente e completo gli interlocutori. 2.2. L Ente provvede, perciò, alla diffusione del codice ai soggetti interessati ed eventualmente all interpretazione dello stesso, alla verifica della sua osservanza, all adozione di sanzioni per le infrazioni alle sue norme. Art. 3

3.1. L Ente assicura l adozione di procedure atte a garantire la riservatezza delle informazioni in proprio possesso, l osservanza della normativa in materia di dati personali (D. Lgs. n. 196/2003) e vigila affinché non vengano divulgati se non per fini istituzionali. 3.2. La riservatezza è considerata un valore fondamentale per l Ente. I dipendenti, i collaboratori che prestano la propria opera a favore dell Ente non possono divulgare o abusare di informazioni riservate o privilegiate acquisite nello svolgimento delle proprie mansioni. 3.3. È fatto divieto a chiunque di utilizzare le informazioni acquisite in occasione dell esercizio delle proprie funzioni per scopi che non sono connessi all esercizio medesimo. 3.4. I dati riguardanti i discenti, i pazienti e gli ospiti a qualunque titolo vengono trattati dall Ente in modo lecito e secondo correttezza, per scopi determinati e consentiti dalla legge. L Ente si impegna ad acquisire sempre il consenso espresso dell interessato, e nel caso in cui il trattamento riguardi dati di tipo sensibile, l Ente si impegna ad acquisire il consenso in forma scritta. 3.5. L Ente si impegna ad informare l interessato anche di tutti i diritti di cui è titolare in base all art. 7 del Codice in materia di dati personali. 3.6. L Ente si impegna a comunicare agli studenti, ai docenti o altri soggetti della comunità scolastica che vogliano scattare fotografie o effettuare registrazioni video o audio all interno della Scuola, con il proprio telefono cellulare o altri dispositivi, e che vogliano divulgare, utilizzare tali dati, che gli stessi dovranno informare la persona interessata circa: le finalità e le modalità del trattamento dei dati che si intende effettuare, i diritti di cui è titolare in base all art. 7 del Codice in materia di dati personali, gli estremi identificativi di colui che usa il telefono cellulare o altri dispositivi per raccogliere i dati, e che, inoltre, dovrà essere acquisito il consenso espresso dell interessato. Art. 4 4.1. L Ente opera al fine di evitare situazioni ove i soggetti coinvolti nelle attività dell Ente siano, o possano apparire, in conflitto con i propri interessi. 4.2. Tra le ipotesi di conflitto di interesse rientrano i casi in cui i prestatori di lavoro, i collaboratori, gli associati, operino anche per il soddisfacimento di interesse diverso da quello dell Ente e dei destinatari delle sue attività, per trarne vantaggio personale. 4.3. L Ente si impegna a far conoscere il presente codice ai prestatori di lavoro, ai collaboratori, agli associati, anche attraverso la consegna di una copia dello stesso. Art. 5 Nell ambito della propria attività, l Ente si impegna ad operare nel rispetto della salvaguardia dell ambiente, secondo i principi dello sviluppo sostenibile. Art. 6 L Ente si impegna ad evitare ogni discriminazione in base all età, al sesso, allo stato di salute, alla razza, alla nazionalità, alle opinioni politiche e alle credenze religiose, in tutte le decisioni che influiscono sulle relazioni con i propri interlocutori. Art. 7 7.1. L Ente tutela le condizioni di lavoro e assicura il rispetto dell integrità fisica e culturale

della persona e il rispetto della dimensione di relazione con gli altri. Assicura, inoltre, che le condizioni di lavoro al proprio interno siano rispettose della dignità individuale e si svolgano in ambienti di lavoro sicuri. 7.2. L Ente considera un valore fondamentale la sicurezza e l integrità fisica e morale di tutti coloro che entrano a contatto con la Congregazione. A tal fine si impegna a promuovere il rispetto delle norme vigenti e l osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza e igiene sul lavoro. 7.3. Tutti i preposti alle opere dell Ente sono responsabili dell adozione delle misure di cui ai commi precedenti, nell ambito delle rispettive attribuzioni e competenze. 7.4. L Ente non tollera richieste e/o minacce volte ad indurre le persone ad agire contro la legge e contro il presente codice, né tantomeno ad adottare comportamenti lesivi delle convinzioni e preferenze morali e personali di ciascuno. Art. 8 8.1. L Ente non farà mai uso di lavoro forzato né in altro modo vincolato. 8.2. L Ente non impiegherà mai lavoratori di età inferiore a quella prevista dalle norme di legge poste a tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti. 8.3. Il personale è assunto con regolare contratto di lavoro, non essendo tollerata alcuna forma di lavoro irregolare o istaurato con violazione delle norme di diritto del lavoro e di quelle di natura tributaria e previdenziale. 8.4. L Ente esige che venga rispettata la normativa in materia di sicurezza sul lavoro per i lavori di qualunque genere svolti dall appaltatore per suo conto presso le Case religiose il quale si impegna altresì al rispetto di tutti gli adempimenti previsti dalla normativa in materia di diritto del lavoro oltre che sulla sicurezza. Art. 9 9.1. I rapporti dell Ente con i rappresentanti delle Istituzioni pubbliche sono improntati a criteri di trasparenza e professionalità, in uno spirito di massima collaborazione volto al rispetto della Legge. 9.2. È fatto divieto assoluto a tutti coloro che operano per perseguire le finalità dell Ente di promettere o di offrire, direttamente o indirettamente, a Dipendenti e Funzionari di Istituzioni pubbliche, pagamenti e benefici materiali di qualsiasi entità volti a compensare un atto del loro ufficio, ovvero ad ottenere un atto contrario ai loro doveri di ufficio. 9.3. È vietato accettare qualsiasi utilità dai fornitori, tale da poter influenzare l operato o anche soltanto da apparire a ciò dirette. Art. 10 10.1. Ogni dipendente deve ottemperare con diligenza e lealtà agli obblighi relativi al proprio incarico e deve rispettare e tutelare i beni congregazionali, anche morali, conformemente a quanto previsto dalla normativa interna anche disciplinare, dal presente codice e dalla contrattazione collettiva. 10.2. Ogni dipendente deve essere consapevole dell ispirazione cattolica dell Ente. Perciò ogni dipendente dovrà avere comportamenti, sia lavorativi che extralavorativi, che non ostacolino i

principi ispiratori dell Ente e che siano coerenti con i valori cattolici. Tale coerenza deve manifestarsi anche nel linguaggio e nell abbigliamento. Art. 11 11.1. I soggetti che collaborano con l Ente in conformità con lo spirito cattolico dello stesso, devono astenersi dal tenere comportamenti contrari alla morale cattolica nonché volti alla pratica e alla propaganda dell aborto, di pratiche eugenetiche o eutanasiche, di pratiche comportanti la manipolazione genetica e che contrastino con la dignità della persona, o con la tutela del diritto alla vita dal concepimento fino alla morte naturale, uniformandosi al principio di precauzione nell utilizzo delle biotecnologie. 11.2. Ogni persona che collabora in qualunque modo e/o titolo all attuazione delle finalità dell Ente deve adoperarsi per la diffusione del messaggio cristiano e per l incontro tra il Vangelo ed i vari saperi, nella consapevolezza del valore formativo della testimonianza offerta dal cristianesimo vissuto. Art. 12 La tenuta della contabilità dell Ente Congregazione è improntata a criteri di correttezza, trasparenza e completezza. L Ente si impegna affinché i fatti di gestione siano rappresentati correttamente e tempestivamente nella contabilità. Art. 13 13.1. I prestatori di lavoro, i collaboratori, gli associati, sono direttamente e personalmente responsabili della protezione e della conservazione dei beni associativi loro affidati nell espletamento dei rispettivi compiti, e nell utilizzo degli stessi nel rispetto delle norme stabilite in tema di conservazione e tutela dei beni e delle altre norme di legge. 13.2. La connessione ad Internet, il telefono, il fax, la posta elettronica e gli apparecchi di videoregistrazione devono essere utilizzati dai destinatari del presente codice etico solo per il tempo indispensabile e soltanto per scopi strettamente operativi e legati alle finalità istituzionali dell Ente, così come per i telefoni cellulari personali il cui uso è vietato durante le ore di lezione e comunque concesso solo nel rispetto della normativa vigente. 13.3. I dipendenti non possono procedere all installazione diretta sul personal computer di programmi, salvo espressa autorizzazione dei preposti. Art. 14 14.1. Ogni violazione dei principi e delle disposizioni del presente codice da parte di dipendenti e collaboratori dovrà essere segnalata prontamente da chi ne venisse a conoscenza, al preposto e all Organismo di vigilanza. 14.2. Ogni violazione da parte dei prestatori di lavoro, dei collaboratori, degli associati, e tutti coloro che operano per perseguire gli obiettivi e le finalità dell Ente dovrà essere segnalata all organo amministrativo e all Organismo di vigilanza. 14.3. Le segnalazioni delle violazioni saranno prese in considerazione soltanto ove contenenti informazioni sufficienti ad identificare i termini della violazione e a consentire all Ente di effettuare un indagine appropriata. 14.4. L Ente non tollererà alcun tipo di ritorsione per segnalazioni effettuate in buona fede.

14.5. I soggetti di cui al comma 2 dell art. 4 sono tenuti a collaborare nelle indagini interne per l accertamento delle violazioni alle disposizioni del presente codice. Art. 15 15.1. Le violazioni alle disposizioni del presente codice da parte dei dipendenti costituisce infrazione disciplinare e comporta le conseguenze sanzionatorie di cui all art. 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300, agli artt. 2119 e 2106 del c.c., al D. Lgs. n. 231/2001 e alla normativa collettiva e regolamentare applicata. 15.2. Le violazioni alle disposizioni del presente codice da parte dei collaboratori coordinati e continuativi, dei lavoratori autonomi, dei consulenti e in genere dei collaboratori esterni è fonte di responsabilità contrattuale e come tale è sanzionata in base ai principi generali del diritto e alle altre norme che regolano i rapporti contrattuali ed extracontrattuali e/o di cui il presente codice farà parte integrante per quanto applicabile. 15.3. Le violazioni alle disposizioni del presente codice da parte degli associati e degli amministratori dell Ente è sanzionata in base alle norme statutarie che lo reggono. Art. 16 16.1. Il soggetto preposto alla vigilanza e al monitoraggio del rispetto delle prescrizioni contenute nel presente codice è l Organismo di Vigilanza (ODV) e, comunque qualora non diversamente indicato è responsabile la Superiora locale. 16.2. A tale organismo sono affidati i compiti di seguito indicati: - adeguare i contenuti del codice all evoluzione normativa; - supportare i soggetti tenuti al rispetto del presente codice nella sua interpretazione ed attuazione; - garantire coloro che segnalano comportamenti non conformi al codice da qualsiasi forma di pressione, ritorsione o intimidazione; - segnalare alle funzioni competenti eventuali situazioni anomale; - promuovere e predisporre appositi programmi di formazione e comunicazione volti a diffondere la conoscenza dei contenuti del codice. Art. 17 17.1 Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Codice si rinvia alle norme di diritto europeo ed italiano vigente nonché al diritto Canonico, Costituzioni, Direttorio e Statuto per quanto applicabili Roma, Congregazione Suore Salesiane dei Sacri Cuori