REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente DECISIONE N. 6010/06 Reg.Dec. N. 11280-11354 Reg.Ric. ANNO 2001 sui ricorsi in appello: - n. 11280/2001 proposto dal Ministero per il Beni e le Attività Culturali, rappresentato e difeso dall Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio per legge presso la sede della stessa in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; contro TERRASINO Giuseppa, non costituitasi nel giudizio; e nei confronti del Comune di Capri, in persona del Sindaco p.t., non costituitosi nel giudizio; - n. 11354/2001 proposto dal Comune di Capri, rappresentato e difeso dall avv.to Giovanni Cioffi, con domicilio eletto in Roma, via Anapo, n. 20, presso l avv.to Carla Rizzo; contro TERRASINO Giuseppa, costituitasi nel giudizio rappresentata e difesa dall avv.to Elio Palombi, con domicilio per legge presso la Segreteria della Sezione in Roma, piazza Capo di Ferro, n. 13, e nei confronti del Ministero per il Beni e le Attività Culturali, costituitosi in giudizio, FF
2 rappresentato e difeso dall Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio per legge presso la sede della stessa in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; per l'annullamento della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sez. III^, n. 3457/2001 del 19.07.2001; Visto il ricorso con i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio della sig.ra TERRASINO e del Ministero per i Beni e le Attività Culturali (nel ric. n. 11354/2001); Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Visti gli atti tutti della causa; Nominato relatore per la pubblica udienza del 23 maggio 2006 il Consigliere Polito Bruno Rosario; Udito l Avvocato dello Stato Spina; Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue: FATTO e DIRITTO 1). Con provvedimento n. 23910 del 09.07.1998 il Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici di Napoli e Provincia, accertato a seguito di sopralluogo l apposizione sulle facciate di Palazzo Cerio in Capri immobile sottoposto a tutela ai sensi della legge n. 1089/1939 - di cartelli pubblicitari che ne danneggiavano l aspetto ed il decoro, invitava i proprietari a provvedere alla loro rimozione entro il termine di 60 giorni, con comminatoria di esecuzione d ufficio in caso di inadempienza ai sensi dell art. 60 della legge predetta.
3 Con atto n. 11215 del 20.08.1998 il responsabile dell U.T.C. del Comune di Capri invitava gli interessati al rimuovere le tabelle pubblicitarie, ribadendo l intervento d ufficio e con addebito di spese in caso di mancato adempimento. Avverso detti provvedimenti la sig.ra TERRASINO Giuseppa, titolare di esercizio di ristorazione e destinataria degli anzidetti provvedimenti relativamente all insegna con logo e denominazione Ristorante Pizzeria da Gemma, realizzata da artista locale ed apposta in fregio a Palazzo Cerio nel lontano 1934, insorgeva avanti al T.A.R. per la Campania con ricorso rubricato al n. 10399/1998, deducendo articolati motivi di violazione di legge ed eccesso di potere in diversi profili. Con altro ricorso rubricato al n. 987/1999 la sig.ra TERRASINO formulava contestazioni avverso il provvedimento del Comune di Capri di omesso adempimento a misure cautelari emesse dal T.A.R. per la Campania. Con la sentenza di estremi indicati in epigrafe il T.A.R. adito, riuniti i ricorsi, accoglieva il primo e dichiarava improcedibile il secondo restando assorbita nella decisione di merito ogni questione afferente alla fase di tutela cautelare. Contro detta decisione il Ministero per il Beni e le Attività Culturali ha proposto ricorso in appello rubricato al n. 11280/2001 e, in contrasto con le conclusioni del giudice di primo grado, ha dedotto: - che la determinazione sull obbligo di rimozione delle tabelle pubblicitarie è sottratta al sindacato giurisdizionale del giudice amministrativo, che non può svolgere valutazioni nel merito delle scelte effettuate dall Autorità preposta alla tutela del vincolo;
4 - che l esistenza della misura di vincolo sull immobile determina l applicazione in via conseguenziale del divieto di cui all art. 22 della legge n. 1089/1939 di affiggere cartelli, manifesti, altri mezzi di pubblicità che danneggino l aspetto il decoro o il pubblico godimento dell immobile; - che non assume rilievo l esistenza della tabella di indicazione dell esercizio all atto di imposizione del vincolo, non essendo stata la stessa presa in considerazione in tale sede per il suo valore intrinseco ovvero per la sua attinenza alla storia del palazzo. Contro la sentenza del T.A.R. per la Campania proponeva altresì appello il Comune di Capri, ribadendo: a) che ogni doglianza della TERRASINO circa la compatibilità dell insegna doveva essere formulata avverso il provvedimento del 1982 di dichiarazione dell interesse storico ed artistico di Palazzo Cerio ; b) che il T.A.R. ha esteso il proprio giudizio al merito del provvedimento amministrativo e che risulta inconferente il richiamo all integrazione dell insegna con il tessuto paesaggistico del Comune vertendosi in materia di tutela di bene appartenente alle categorie tutelate dalla legge n. 1089/1939. Il Ministero per il Beni e le Attività Culturali, costituitosi nel ricorso n. 11354/2001, ha rinnovato con impugnativa incidentale le doglianze formulate con l atto di appello rubricato al n. 11280/2001 avverso la sentenza del T.A.R. per la Campania n. 3457/2001. Si è altresì costituita in giudizio al sig.ra TERRASINO cha ha contraddetto ai motivi di impugnativa e chiesto il rigetto del ricorso.
5 All udienza del 23 maggio 2006 i ricorsi sono stati trattenuti per la decisione. 2) Per evidenti ragioni di connessione soggettiva ed oggettiva gli appelli possono essere riuniti per la contestuale decisione. 2.1). Sia il Ministero istante che il Comune di Capri sostengono che il T.A.R., nel pronunciarsi sulla legittimità dei provvedimenti impugnati, avrebbe esteso il suo sindacato nel merito della scelta dell Amministrazione preposta alla tutela del bene di interesse storico ed artistico di inibire la presenza di cartelli pubblicitari sulle facciate di Palazzo Cerio avvalendosi del potere al riguardo specificatamente previsto dall art. 22 della legge n. 1089/1939. Il motivo non va condiviso. Il T.A.R., invero, ha esercitato un sindacato esterno in ordine alla sfera di discrezionalità tecnica esercitata dall Amministrazione, rilevando l assenza di una approfondita istruttoria (mancata del tutto) che valutasse la compatibilità della permanenza dell insegna su un immobile di particolare pregio. Il giudizio del T.A.R. non è venuto, quindi, ad impingere nel merito la scelta di rimozione effettuata dal Soprintendente, ma ha riscontrato che essa era affetta da eccesso di potere, nel profilo in precedenza evidenziato, per non essere stata preceduta da una attenta ed approfondita istruttoria sulla tipologia dell insegna e sulla sua idoneità - in quanto risalente nel tempo e prodotto di un artista, Mario Laboccetta, indiscutibilmente integrato nella tradizione locale - ad inserirsi nella cornice storico/ambientale dei luoghi.
6 Quanto posto in rilievo dal T.A.R. trova puntuale riscontro nel contenuto dell atto gravato, che si limita ad una scarna elencazione dei cartelli pubblicitari infissi sulle facciate di Palazzo Cerio, accomunandoli in un unica ed astratta categoria, senza avvedersi della peculiarità dell insegna con logo e denominazione Ristorante Pizzeria da Gemma, ivi apposta da lunga data e che per caratteristiche intrinseche non si configura riconducibile nei mezzi pubblicitari di ordinario ed attuale utilizzo. 2.2). Non va condivisa la tesi del Ministero appellante secondo la quale l obbligo di rimozione del cartello pubblicitario seguirebbe con carattere di automatismo alla notifica dell atto di vincolo in relazione al potere riconosciuto dall art. 22 della legge n. 1089/1939 all organo di tutela di vietare il collocamento e l affissione di manifesti, cartelli, iscrizioni o altri mezzi di pubblicità, che danneggino l aspetto il decoro o il pubblico godimento degli immobili di cui agli artt. 1, 2 e 3 della legge citata. La dichiarazione dell interesse particolarmente importante del bene ai sensi dell art. 3 della legge n. 1089/1939 opera rebus sic stantibus in relazione alle condizioni in cui esso versa ed alle utilizzazioni in atto. Con contestuale o separata determinazione l Amministrazione per i Beni e le Attività Culturali può, secondo quanto consentito dall art. 14 della legge n. 1089/1939, disporre opere ed interventi diretti ad assicurare la conservazione delle cose e ad impedirne il deterioramento ed ogni altro nocumento. Ma siffatte determinazioni, in presenza di usi pregressi del bene e di situazioni consolidate nel tempo, devono essere tuttavia sostenute da una puntuale ed attenta ponderazione secondo criteri di proporzionalità ed adeguatezza allo scopo - dell interesse primario alla tutela del bene con altri
7 interessi di carattere economico e sociale che al bene stesso si colleghino in via secondaria. Va al riguardo condiviso l ordine argomentativo del T.A.R. secondo il quale la fruizione dei beni archeologici, architettonici ed artistici soggiace inevitabilmente all utilizzazione delle tecnologie in uso in una determinata epoca storica che, inevitabilmente, apportano sensibili modifiche ai beni stessi. La fruizione del bene e l accesso ad esso in una situazione che può definirsi decontestualizzata non costituisce affatto evento ordinario, come del resto mostra la stessa prassi osservata dal Ministero intimato in altre fattispecie di ben diverso spessore (quali ad esempio la realizzazione in Roma dell Auditorium e della nuova sede del Ministero della Sanità in località Magliana) ove il rinvenimento di consistenti depositi archeologici è stato coordinato, inserito e reso compatibile con gli interventi trasformativi del sito vincolato. Va pertanto condivisa la conclusione del T.A.R. che, a fronte di una insegna prodotto di un artista ed apposta dal lungo tempo in fregio alla facciata di Palazzo Cerio, ha ravvisato l esigenza di una più approfondita e motivata istruttoria circa i presupposti giustificativi della sua rimozione, tenendo altresì conto della natura dell insegna, quale opera dell ingegno che, essendo trascorsi 50 anni dalla sua formazione, è divenuto esso stesso bene culturale. 3). Passando all esame delle ulteriori motivi sviluppati nell appello del Comune di Capri non va condiviso l assunto dell Ente predetto secondo il quale ogni doglianza della sig.ra TERRASINO sulla completezza dell istruttoria in ordine all opportunità di mantenere o meno l insegna di cui trattasi sulla facciata di Palazzo Cerio doveva essere indirizzata avverso il d.m. 12.01.1982 impositivo del vincolo.
8 L appellata pur ipotizzando la più ampia estensione del vincolo anche alle pertinenze dell immobile ha tuttavia mosso contestazioni in ordine alle conseguenze ulteriori che l Amministrazione ha inteso trarne in ordine alla preesistenza costituita dall insegna dell esercizio di ristorazione, sotto il profilo del danno all aspetto ed (al) decoro del bene tutelato, aspetto preso in considerazione nel successivo ed autonomo provvedimento adottato dal Soprintendente il 09.07.1998. Su tale autonomo effetto lesivo è intervenuta la decisione del T.A.R. che come innanzi detto - ha correttamente posto in rilievo come la scelta di rimozione non sia stata preceduta da approfondita istruttoria in ordine alla tipologia dell insegna ed al suo rapporto con l edificio consolidatosi nel tempo. 3.1). Quanto alla deduzione di erroneità della decisione appellata per aver fatto richiamo all integrazione (dell insegna) nel tessuto paesaggistico del comune, vertendosi invece in tema di beni tutelati ai sensi della legge n. 1089/1939, si tratta all evidenza di un obiter dictum che non inficia l impianto decisionale improntato ai principi ed al sistema di tutela delle cose di interesse storico ed artistico. 4) Entrambi gli appelli vanno quindi respinti. 4.1) Vanno altresì dichiarate infondate per le ragioni indicate ai punti 2.1 e 2.2 della presente motivazione - le deduzioni formulate in via incidentale dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali nel ricorso n. 11354/2001, meramente riproduttive delle doglianze articolate con l autonomo atto di appello rubricato al n. 11280/2001. Le spese del giudizio possono essere compensate fra le parti.
9 P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, dispone la riunione dei ricorsi in epigrafe e li respinge entrambi. Compensa fra le parti le spese del giudizio. Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Roma dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Sez. VI^ - nella Camera di Consiglio del 23 maggio 2006 con l'intervento dei Signori: Claudio Varrone Luigi Maruotti Giuseppe Romeo Giuseppe Minicone Bruno Rosario Polito Presidente Consigliere Consigliere Consigliere Consigliere relatore ed estensore Presidente f.to Claudio Varrone Consigliere f.to Bruno Rosario Polito Segretario f.to Anna Maria Ricci DEPOSITATA IN SEGRETERIA il...10/10/2006... (Art. 55, L.27/4/1982, n.186) Il Direttore della Sezione f.to Maria Rita Oliva
10 CONSIGLIO DI STATO In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta) Addì...copia conforme alla presente è stata trasmessa al Ministero... a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642 Il Direttore della Segreteria