NOVITA DEGLI SCHEMI DEL BILANCIO ORDINARIO



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Dott. Francesco Ferri de Lazara Dott. Enrico Grigolin Avv. Filippo Lo Presti Avv. Vincenza Valeria Cicero Dott. Luca Lombardo Padova, 12 Ottobre 2015 Spett.li Signori Clienti Oggetto: CIRCOLARE INFORMATIVA n. 9/2015 I NUOVI SCHEMI DEL BILANCIO D ESERCIZIO Artt. 2424, 2425, 2435-bis e 2435-ter, C.c. Art. 6, D.Lgs. n. 139/2015 In sintesi: Recentemente è stata approvata la versione definitiva dello specifico Decreto di attuazione della Direttiva n. 2013/34/UE in materia di bilancio d esercizio. In particolare il Legislatore ha modificato gli schemi dello Stato patrimoniale / Conto economico sia del bilancio in forma ordinaria che di quello in forma abbreviata. Inoltre, a favore delle micro-imprese è stata introdotta la possibilità di redigere il bilancio in forma abbreviata con esonero della Nota integrativa qualora in calce allo Stato patrimoniale siano riportate specifiche informazioni. Le nuove disposizioni sono applicabili agli esercizi aventi inizio a partire dall 1.1.2016. Via C. Rezzonico n. 6 35131 PADOVA Via U. Bassi n. 13 44100 FERRARA tel. 049.8364605-8760206 fax 049.7160072 tel. 0532.205224 fax 0532.204969 info@studiosca.net - www.studiosca.net

Con la pubblicazione sulla G.U. 4.9.2015, n. 205 del D.Lgs. n. 139/2015 può dirsi definitiva l attuazione della Direttiva n. 2013/34/UE in materia di bilancio d esercizio. In particolare con l art. 6 del citato Decreto: sono state apportate una serie di modifiche agli schemi del bilancio d esercizio ordinario e abbreviato ex art. 2424, 2425 e 2435-bis. C.c.; sono stati modificati i criteri di valutazione di talune voci di bilancio ex art. 2426, C.c.; è stato introdotto l obbligo di redazione del Rendiconto finanziario disposto dal nuovo art. 2425-ter, C.c; è stato modificato il contenuto della Nota integrativa ex art. 2427, C.c.; è stata introdotta una nuova struttura semplificata del bilancio adottabile dalle c.d. micro-imprese di cui al nuovo art. 2435-ter, C.c.. Come previsto espressamente dall art. 12 del citato Decreto le nuove disposizioni: entrano in vigore dal 1 gennaio 2016 e si applicano ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire da quella data. Per i soggetti con esercizio coincidente con l anno solare le stesse sono applicabili quindi a decorrere dal bilancio dell esercizio 2016. Di seguito sono esaminate le novità apportate agli schemi dello Stato patrimoniale e del Conto economico del bilancio ordinario e abbreviato e la nuova struttura del bilancio delle microimprese. STATO PATRIMONIALE NOVITA DEGLI SCHEMI DEL BILANCIO ORDINARIO Le novità relative allo Stato patrimoniale sono così individuabili: le azioni proprie non vanno più indicate tra le immobilizzazioni o nell attivo circolante e nella specifica riserva di patrimonio netto, bensì devono essere portate esclusivamente in diretta riduzione del patrimonio netto mediante l iscrizione in un apposita riserva denominata Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio. Le precedenti voci sono state sostituite con Strumenti finanziari derivati attivi. Nel passivo tra i fondi per rischi e oneri è stata inserita la voce Strumenti finanziari derivati passivi ; i cosi di ricerca e di pubblicità non vanno più indicati tra le attività. Infatti, la voce Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità è stata ridenominata Costi di sviluppo. Di conseguenza, sono capitalizzabili soltanto i costi di sviluppo mentre i costi di ricerca e di pubblicità vanno considerati costi di esercizio; sono state introdotte specifiche voci tra le immobilizzazioni finanziarie al fine di evidenziare le partecipazioni / crediti nei confronti delle controllanti. Tali voci sono state inserite anche nell attivo circolante, nonché nel passivo tra i debiti; è stata introdotta nel patrimonio netto una specifica voce riservata alla Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi ; i disaggi / aggi su prestiti non vanno più indicati in Stato patrimoniale. Vanno riportati soltanto i ratei e risconti attivi e/o passivi. Infatti, le voci di attivo Ratei e risconti, con separata indicazione del disaggio su prestiti e di passivo Ratei e risconti, con separata indicazione dell'aggio su prestiti sono state ridenominate Ratei e risconti. Va sottolineato infine che a seguito dell abrogazione del comma 3 dell art. 2424, C.c., nello Stato patrimoniale non vanno più evidenziati i conti d ordine. Le informazioni relative agli stessi sono ora richieste nella Nota integrativa. 2

Tenendo conto delle sopra accennate novità, lo Stato patrimoniale del bilancio in forma ordinaria presenta la seguente struttura. 3

CONTO ECONOMICO Le novità relative al Conto economico sono così individuabili: nella macroclasse C) Proventi e oneri finanziari le voci sono state integrate con l indicazione dei proventi/oneri derivanti da imprese sottoposte al controllo delle controllanti; 4

la macroclasse D) Rettifiche di valore di attività finanziarie è stata ridenominata in D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie. Nella stessa sono state inserite specifiche voci riservate alle rivalutazioni / svalutazioni degli strumenti finanziari derivati; è stata eliminata la macroclasse E) relativa ai proventi e oneri straordinari. Come previsto dall art. 2427, comma 1, n. 13, C.c., tali proventi / oneri straordinari vanno ora indicati nella Nota integrativa quando il loro ammontare è apprezzabile. Tenendo conto delle sopra accennate novità, il Conto economico del bilancio in forma ordinaria presenta la seguente struttura. 5

STATO PATRIMONIALE NOVITA DEGLI SCHEMI DEL BILANCIO ABBREVIATO Come noto nella redazione del bilancio in forma abbreviata è previsto che con riferimento allo Stato patrimoniale: sono riportate solo le voci contrassegnate con le lettere maiuscole ed i numeri romani; nelle voci C.II dell'attivo e D del passivo sono indicati separatamente i crediti ed i debiti esigibili oltre l'esercizio successivo; le voci A e D dell'attivo possono essere ricomprese nella voce C.II; la voce E del passivo può essere ricompresa nella voce D. La novità più importante riguarda le voci B.I e B.II relative alle immobilizzazioni immateriali e materiali. Ora non è più previsto che per le stesse siano indicati esplicitamente gli ammortamenti e le svalutazioni. Nella Nota integrativa è necessario indicare i movimenti intervenuti nelle immobilizzazioni. È altresì previsto l esonero dalla redazione del Rendiconto finanziario, nonché la possibilità di iscrivere i titoli al costo d acquisto, i crediti al valore di presumibile realizzo e i debiti al valore nominale (anziché utilizzare i criterio del costo ammortizzato). È confermato l esonero dalla Relazione sulla gestione a condizione che nella Nota integrativa siano riportate le informazioni previste all art. 2428, nn. 3) e 4), C.c. Tenendo conto delle sopra accennate novità, lo Stato patrimoniale del bilancio in forma abbreviata presenta la seguente struttura. 6

(*) in tale voce sono compresi anche i "crediti verso soci per versamenti ancora dovuti" CONTO ECONOMICO Le modifiche del Conto economico del bilancio in forma abbreviata riflettono le novità apportate allo schema ordinario. In aggiunta la possibilità di raggruppare le voci delle rivalutazioni / svalutazioni di cui ai numeri 18 e 19 è stata estesa rispettivamente alle voci D.18.d e D.19.d relative agli strumenti finanziari derivati. NOVITA DEGLI SCHEMI DEL BILANCIO ABBREVIATO Le c.d. micro-imprese ai sensi del nuovo art. 2435-ter, C.c., al sussistere di specifiche condizioni di seguito esaminate, possono redigere il bilancio d esercizio utilizzando gli schemi di 7

Stato patrimoniale e di Conto economico (ed i relativi criteri di valutazione) del bilancio abbreviato ex art. 2435-bis. Tale possibilità è limitata alle società che nel primo esercizio di attività o successivamente per 2 esercizi consecutivi non abbiano superato 2 dei 3 seguenti limiti: Le micro-imprese sono inoltre esonerate dalla redazione: del Rendiconto finanziario; della Nota integrativa, se in calce allo Stato patrimoniale sono riportate le seguenti informazioni previste all art. 2427, C.c.: della Relazione sulla gestione, se in calce allo Stato patrimoniale sono riportate le seguenti informazioni previste all art. 2428, C.c.: Alle micro-imprese non sono inoltre applicabili le disposizioni: relative alla deroga prevista per i casi eccezionali ex art. 2423, comma 5, C.c. ai sensi del quale se, in casi eccezionali, l applicazione di una disposizione è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata ; relative agli strumenti derivati ex art. 2426, comma 1, n. 11-bis, ai sensi del quale gli strumenti finanziari derivati, anche se incorporati in altri strumenti finanziari, sono iscritti al fair value. Le società in esame devono redigere il bilancio in forma abbreviata o in forma ordinaria quando per il secondo esercizio consecutivo abbiano superato 2 dei predetti limiti. Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti e con l occasione porgiamo i migliori saluti. 8