REGOLAMENTO IN MATERIA DI RILASCIO AUTORIZZAZIONI PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO E PRIVATO AD UTILIZZAZIONE COMMERCIALE



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CITTA DI MATINO PROVINCIA DI LECCE Piazza Municipio 73046 Matino tel 0833/919515 fax 0833/519531 E mail: info@comune.matino.le.it REGOLAMENTO IN MATERIA DI RILASCIO AUTORIZZAZIONI PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO E PRIVATO AD UTILIZZAZIONE COMMERCIALE 1

TITOLO I REGOLAMENTO IN MATERIA DI RILASCIO AUTORIZZAZIONI PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO AD UTILIZZAZIONE COMMERCIALE Art 1. Ambito di applicazione. Il presente regolamento integra il vigente Regolamento Comunale per l applicazione della Tassa sull Occupazione di Spazi e Aree Pubbliche, di cui alla deliberazione di C.C. n.15 del 27.3.1995, per le parti ivi non disciplinate, stabilendo i criteri e le prescrizioni particolari per il rilascio delle autorizzazioni comunali in materia di occupazione di suolo ed aree pubbliche in prossimità degli esercizi pubblici e alle attività artigianali da asporto (pizzeria da asporto, attività di catering) o per l installazione di edicole e chioschi. Ai fini del presente regolamento si intende per: - Occupazione stagionale, quella comunque effettuata in termini di modalità di esercizio, con durata inferiore a mesi sei, compresi nel periodo maggio-ottobre; - Occupazione temporanea, quella comunque effettuata in termini di modalità di esercizio, con durata inferiore a mesi dodici; - Occupazione permanente, quella comunque effettuata in termini di modalità di esercizio, con durata superiore a mesi dodici ed inferiore a mesi trentasei. Le autorizzazioni per occupazioni di durata superiore ai trentasei mesi potranno essere rilasciate solo per edicole e chioschi. Art. 2. Edicole Chioschi Per la vendita di giornali e riviste il Responsabile del servizio può autorizzare l'installazione, su suolo pubblico o privato ad uso pubblico, di manufatti chiusi specifici denominati edicole. Detti manufatti possono avere dimensione massima in pianta di 6,00 mq. ed altezza massima esterna di ml 3,50. E necessario che essi siano conformi ai regolamenti igienico sanitari e non in contrasto con prescrizioni urbanistiche o con vincoli ambientali. La loro localizzazione avviene mediante approvazione con atto di Giunta comunale. Nelle zone prive di sufficienti dotazioni commerciali, l Amministrazione comunale, previa adozione di apposita previsione, può autorizzare l installazione di strutture denominate chioschi destinati alla vendita anche di altre categorie merceologiche e/o adibiti a pubblico esercizio o comunque alla somministrazione di cibi e bevande. Tali manufatti possono avere superficie massima in pianta non superiore a 16 mq, altezza massima esterna di ml 3,50. Essi devono essere realizzati in modo da non consentire l'accesso del pubblico all'interno, nel pieno rispetto dei regolamenti igienico-sanitari e non in contrasto con prescrizioni urbanistiche o con vincoli ambientali. Può essere concessa la ristrutturazione o la sostituzione dei manufatti esistenti, già regolarmente autorizzati con autorizzazione per occupazione permanente di suolo pubblico. Può essere richiesta, alle stesse condizioni e prescrizioni sopra riportate, la collocazione stagionale di chioschi per un periodo non eccedente mesi sei per ciascun anno. Le caratteristiche dei manufatti, nonché la relativa struttura architettonica, sono rimesse alle indicazioni impartite dall Ufficio e comunque in modo da garantire una assoluta uniformità anche in considerazione dell impatto ambientale che ne deriva e fatta salva la circolazione veicolare, pedonale o ciclabile. Art. 3. Arredi e strutture esterne complementari a pubblici esercizi 2

L'installazione degli arredi e delle strutture esterne complementari ai pubblici esercizi e alle attività da asporto (pizzeria da asporto, attività di catering) è subordinata alla autorizzazione per occupazione stagionale, temporanea o permanente di suolo pubblico rilasciata dal Responsabile del Servizio competente alla firma delle autorizzazioni commerciali. In ogni caso la richiesta per il rilascio dell autorizzazione deve essere accompagnata da un progetto organico, costituito da: a) elaborato progettuale di stato attuale con fotografie; b) stato di progetto che si intende realizzare in scala adeguata; c) relazione illustrativa dell'intervento. I progetti dovranno essere compatibili con le normative di settore. Gli arredi disciplinati dal presente articolo devono essere collocati sullo spazio pubblico prospiciente l attività, senza recare intralcio o limitazione alla circolazione veicolare, pedonale o ciclabile e nel rispetto della viabilità, che dovrà essere attestata da apposito parere rilasciato dal Servizio di Polizia Municipale. Art 3.1 Fioriere La collocazione di fioriere è ammessa esclusivamente a delimitazione dello spazio pubblico o privato complementare ad un'attività di pubblico esercizio. È ammessa solo a titolo stagionale o temporaneo e comunque dietro sottoscrizione di un impegno, corredato da deposito cauzionale di Euro 100,00, a garanzia sia della loro continuativa manutenzione sia della loro rimozione al termine dell'intervallo temporale autorizzato. Nell'ambito del centro storico e di via Roma non sono ammessi contenitori in materiali plastici e comunque, in ogni caso, gli arredi devono attenersi alle caratteristiche indicate dall Ufficio in modo da garantire una uniformità. Art.3.2 Ombrelloni Relativamente al centro storico ed a via Roma si ammettono solo con struttura in legno e copertura in tela grezza di colore tela naturale, priva di qualsiasi scritta o marchio pubblicitario. Relativamente al centro storico ed a via Roma si ammettono solo con struttura in ferro verniciato in tutte le tinte di grigio o in legno e piano-tavolo anche in marmo, con esclusione di materiali plastici. Art. 3.4 Pedane Le pedane eventualmente da collocare devono essere realizzate in legno trattato, in modo da evitare l'accumulo di rifiuti sotto il piano stesso, da non ostacolare il normale deflusso delle acque piovane e da essere accessibili ai sensi delle leggi in materia di superamento delle barriere architettoniche. Esse devono essere adeguatamente segnalate e, ove le dimensioni lo consentano, devono essere delimitate da fioriere. Art. 4. Copertura stagionale o temporanea con occupazione di spazi collegati a pubblici esercizi (articolo sostituito con Deliberazione di C.C. n. 92 del 30.11.2010) È consentita, per la fruizione da parte dei clienti e con le limitazioni di seguito riportate, la copertura di spazi esterni su suolo pubblico antistanti, prospicienti o adiacenti a pubblici esercizi quali bar, ristoranti, pizzerie e alle attività artigianali da asporto (pizzeria da asporto, attività di catering) nelle vicine piazzette, nei giardini, negli ampi spazi pedonali, nelle vie cieche, fermo restando che l area occupanda non si trovi su strade principale il cui flusso stradale possa essere intralciato e siano rispettate le norme igienico-sanitarie in materia. Non è invece consentita per attività commerciali non configurabili come pubblici esercizi. 3

Non possono essere autorizzate coperture di spazi collegati ad esercizi che non siano già accessibili e dotati di servizi igienici. Tali coperture devono essere realizzate con elementi corrispondenti alla definizione data per i gazebo. Tali manufatti devono essere: 1) ad uso esclusivo del locale cui sono collegati e non devono recare intralcio alla circolazione veicolare, pedonale o ciclabile; 2) realizzati in legno o metallo verniciato, con esclusione dell'utilizzazione di alluminio anodizzato di qualunque colore; 3) coperti in legno, canniccio, (o) tela di colore chiaro naturale o altro materiale impermeabile non infiammabile avente colorazione analoga a quella dei materiali specificati in precedenza (e prive) privo di scritte di qualunque natura; 4) completamente smontabili; 5) appoggiati al suolo, se pubblico, senza alcun tipo di infissione nella pavimentazione in modo da consentire la loro rimozione senza comportare interventi di ripristino del suolo; 6) adeguatamente segnalati; 7) E consentita la tamponatura a mezza altezza dei lati con materiale trasparente, infrangibile e rigido disponibile in commercio. Non sono ammesse porzioni cieche della tamponatura. Nel caso in cui uno o più lati del manufatto in argomento coincida con pareti finestrate, non sarà possibile installare tali tamponature laterali al fine di consentire l aereazione e l illuminazione dei locali serviti dalle superfici finestrate stesse. Tali manufatti non potranno essere realizzati in adiacenza di pareti finestrate dei locali cucina. Nel caso in cui uno o più lati del manufatto in argomento coincida con pareti finestrate, non sarà possibile installare tali tende laterali al fine di consentire l aerazione e l illuminazione dei locali serviti dalle superfici finestrate stesse. Tali manufatti possono: a) essere accompagnati da fioriere, cestini, punti luce da indicare nel progetto; b) avere un piano di appoggio e di calpestio autonomo rispetto al suolo a condizione che: (1) tale piano sia realizzato in legno trattato o in altro materiale come pietra o ceramica ma comunque posata in opera, per il carattere precario, su supporto in legno; (2) sia evitato l'accumulo di rifiuti sotto il piano stesso; (3) non sia ostacolato il normale deflusso delle acque piovane; (4) sia accessibile ai sensi delle leggi in materia di superamento delle barriere architettoniche; Tali manufatti e relativi elementi di arredo devono essere tenuti in perfetto ordine e pulizia, pena la revoca della concessione di suolo pubblico. In presenza di una serie di esercizi commerciali allineati su uno stesso fronte prospettico è obbligatoria 1a presentazione di un progetto unitario per materiali, illuminazione, colori, altezze e forme. Art. 4 bis. Copertura con occupazione permanente di spazi collegati a Pubblici Esercizi e alle attività da asporto. (articolo aggiunto con Deliberazione di C.C. n. 92 del 30.11.2010) E consentito il rilascio di autorizzazioni con validità triennale con strutture aventi le medesime caratteristiche di cui al precedente punto 4) per l occupazione permanente di suolo pubblico antistanti, prospicienti o adiacenti i pubblici esercizi e le attività artigianali da asporto, nelle vicine piazzette, nei giardini, negli ampi spazi pedonali, nelle vie cieche, fermo restando che l area occupanda non si trovi su strade principale il cui flusso stradale possa essere intralciato e siano rispettate le norme igienico-sanitarie in materia. 4

E consentito il rinnovo dell autorizzazione a domanda del soggetto interessato a condizione che lo stesso risulti in regola con il pagamento della relativa Tassa riferita alla precedente autorizzazione. La tamponatura dei lati, per questo tipo di struttura può essere anche a tutta altezza, fatte salve tutte le altre prescrizioni di cui al precedente punto 4), dovrà essere completamente apribile con ante scorrevoli o di altro genere che comunque non intralcino il traffico pedonale o veicolare e garantiscano le norme di sicurezza e antincendio. Art. 5. Definizione Gazebo. (articolo sostituito con Deliberazione di C.C. n. 92 del 30.11.2010) Si definisce gazebo un manufatto, di pertinenza o a copertura di spazi esterni a pubblici esercizi e ad attività artigianali da asporto ove consentito, costituito da struttura verticale astiforme in metallo (con l'esclusione dell'utilizzo dell'alluminio anodizzato) o legno, con copertura in tela, vetro, canniccio, legno o altro materiale impermeabile non infiammabile disponibile in commercio, completamente aperta su tutti i lati e avente: 1) altezza al colmo non superiore a 3,00 ml; 2) superficie coperta di almeno mq. 1,20 per ciascun posto a tavola, fino ad un massimo di 100 posti esterni. Per gli esercizi di capacità ricettiva complessiva superiore a 100 utenti vale quanto disposto dall art. 183 del Regolamento Comunale di Igiene e Sanità. Se il gazebo viene concesso per una superficie superiore a mq. 40, dovrà essere dimostrata la disponibilità di servizi igienici adeguati e comunque in numero di due distinti per sesso sino a 100 posti a sedere complessivi. Per capacità ricettive superiori a 100 posti a sedere complessivi dovrà essere previsto un servizio igienico aggiuntivo per ulteriori 100 posti o frazione. La pavimentazione dovrà essere realizzata con materiali tali da consentire regolari operazioni di pulizia e disinfezione. Per la realizzazione di tali strutture si richiamano le prescrizioni previste al precedente art. 4. Art. 6. Diritti di terzi. L entità della superficie da occupare, per ogni esercizio, dovrà tenere conto delle altre attività commerciali attigue e della necessità di salvaguardare i diritti dei terzi. In particolare per quanto riguarda le attività commerciali attigue, i diritti si intendono sempre salvaguardati, nel momento in cui non è impedita, fisicamente, la circolazione pedonale e delle persone con limitata o impedita capacità motoria e non è occupata la porzione di fronte della struttura attigua. In ogni caso le occupazioni di suolo pubblico, comunque realizzabili, dovranno essere previste ove possibile sui marciapiedi con accorpamento ai muri di fabbrica, lasciando lo spazio minimo per i transito pedonale non inferiore a ml. 1. Sono comunque fatte salve le norme sull abbattimento delle barriere architettoniche. In assenza di marciapiede o comunque in presenza dello stesso ma con dimensioni insufficienti per l eventuale occupazione e pertanto la richiesta dovesse interessare la sede stradale, si deve garantire: a) su strada a senso unico di marcia, almeno ml. 3 per il transito dei veicoli su unica corsia di marcia; b) su strada a doppio senso di marcia, almeno ml. 6 per il transito dei veicoli su doppia corsia di marcia; c) in caso di intersezioni, alle fasce di rispetto, va aggiunta l area di visibilità prevista dal regolamento di Esecuzione con dimensioni di spazio libero quantizzabili da ml. 6 a ml. 10 a seconda dell area stessa di intersezione, misurati dallo spigolo del muro di fabbrica o di recinzione ivi esistente. 5

Nelle immediate vicinanze dell intervento deve essere riservata una fascia per garantire i parcheggi almeno su un lato della strada e comunque paralleli all asse stradale. Sono altresì fatte salve le segnalazioni stradali diurne e notturne previste dal Codice della strada da installarsi a cura e spese del destinatario dell autorizzazione. La concessione di suolo pubblico nel caso di occupazioni stagionali, temporanee o permanenti potrà essere rilasciata dal Responsabile del Servizio previa acquisizione del parere degli uffici competenti. La concessione rilasciata ai sensi del presente regolamento avviene sotto la responsabilità dei concessionari, che rispondono pertanto nei confronti dei terzi di eventuali danni arrecati. Art.7. Modalità di versamento del canone. Occupazioni temporanee: - in unica soluzione all'atto del rilascio della concessione, se di importo inferiore ad euro 500,00; - in due rate di uguale importo, di cui la prima all'atto del rilascio e l'altra a metà del periodo richiesto, se di importo superiore ad euro 500,00, Occupazioni permanenti: - in unica soluzione annua, di cui la prima all'atto della concessione e le successive alla scadenza annua, per importi sino a 500,00 euro annui; - in quattro rate trimestrali di uguale entità per importi superiori ad euro 500,00. In caso di versamento rateizzato, ad eccezione delle occupazioni stagionali, dovrà essere prestata idonea garanzia sulle rate rimanenti. In caso di morosità nel pagamento del canone, lo stesso verrà iscritto a ruolo coattivo, previa intimazione scritta al versamento e formale messa in mora del debitore. Non potrà farsi luogo al rilascio della concessione, nel caso di mancato o incompleto versamento del canone dovuto per gli anni precedenti. Art. 8 Sanzioni Le violazioni al presente regolamento, in proporzione alla loro gravità, nel rispetto di quanto stabilito dagli artt. 7 e 7-bis del D. Lgs. 267/2000, sono così punite: a) occupazione di suoli ed aree pubbliche in assenza di autorizzazione: euro 40,00 al mq. di superficie abusivamente occupata, con un minimo di euro 200,00, con disposizione di immediato sgombero dell area occupata in modo abusivo ed eventuale rimessa in pristino dello stato dei luoghi; b) occupazione in totale o parziale difformità dall autorizzazione rilasciata, con esclusione di una superficie occupata maggiore rispetto a quella prevista dall autorizzazione che, se accertata rientra comunque nel caso precedente: sanzione pecuniaria di euro 100,00, con diffida ad adempiere alle prescrizioni omesse. Qualora le occupazioni effettuate dal presente regolamento comportino l'effettivo danneggiamento della proprietà comunale il responsabile è punito con la sanzione pecuniaria di Euro 500,00 oltre al pagamento della tassa evasa ed è tenuto al ripristino, a propria cura e spese, secondo le indicazioni del Dirigente l'ufficio Tecnico Comunale. Qualora il concessionario violi per la terza volta in un anno solare una norma contenuta nel presente regolamento sarà sanzionato, oltre che con la sanzione pecuniaria prevista dai commi precedenti, anche con la sanzione accessoria della revoca della concessione con l' esclusione della possibilità di ottenerne una nuova per un anno decorrente dalla data di accertamento dell ultima violazione. L organo competente ad irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689. 6

Salvo che il fatto non costituisca reato, è fatta salva l applicazione delle norme di legge vigenti in materia. Art. 9. Abrogazioni Le eventuali precedenti disposizioni in contrasto con il presente regolamento si intendono abrogate. Per la disciplina del pagamento della tassa, si rinvia all apposito regolamento Tosap di cui alla delibera n.15 del 27.3.1995. 7

TITOLO II REGOLAMENTO PER L INSTALLAZIONE DI MANUFATTI TIPO DEHORS PER LOCALI CON ESERCIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE E ATTIVITA ARTIGIANALI DA ASPORTO SU AREE DI PROPRIETÀ PRIVATA. Art. 10. Finalità Con il presente regolamento l Amministrazione Comunale intende disciplinare la possibilità di installare manufatti e strutture precarie, i cosiddetti dehors, anche per aree private, al fine di potenziare la qualità delle attività commerciali di pubblico esercizio di somministrazione e le attività artigianali da asporto (pizzeria da asporto, attività di catering) esistenti, con adeguati spazi per la somministrazione, l intrattenimento della clientela per i pubblici esercizi e per il consumo sul posto con l esclusione del servizio assistito di somministrazione per le attività da asporto. L obiettivo è di fornire servizi per il turismo migliorando le strutture in risposta alle richieste del mercato per una qualità delle strutture e delle aree di accoglienza e assicurando al contempo il corretto assetto urbanistico ed edilizio del territorio nel rispetto dei principi di sicurezza e di qualificazione dell ambiente urbano. Art. 11. Oggetto, definizioni e tipologie Il presente regolamento disciplina la collocazione su suolo privato di elementi di arredo tipo dehors, annessi a locali con esercizio di somministrazione di alimenti e bevande attività artigianali da asporto, fatta salva la normativa di settore relativa ai circoli privati. Ai fini del presente regolamento si intende per dehors il manufatto coperto con consistenza volumetrica formato da un insieme di elementi mobili o smontabili, comunque facilmente rimovibili, posti in modo funzionale ed armonico sulle aree private, che costituisce, delimita e arreda lo spazio per il ristoro all aperto, con le caratteristiche tecniche di cui al successivo art. 18. L'elemento di arredo dehors, come sopra definito, deve essere caratterizzato da precarietà e facile rimovibilità, e deve essere diretto esclusivamente a soddisfare l'esigenza temporanea legata all'attività di somministrazione di alimenti e bevande.conseguentemente esso non può surrogare i requisiti strutturali obbligatori per il locale di pubblico esercizio e per le attività di somministrazione alimenti e bevande. I dehors dal punto di vista temporale si distinguono in stagionale, temporaneo e permanente. Per dehors stagionale si intende la struttura priva di tamponamenti, posta sul suolo privato, con durata inferiore a mesi sei, compresi nel periodo maggio-ottobre; Per dehors temporaneo, quello comunque effettuata in termini di modalità di esercizio, con durata inferiore a mesi dodici; Per dehors permanente si intende la struttura priva di tamponamenti, posta sul suolo privato, con durata superiore a mesi dodici ed inferiore a mesi trentasei. Art. 12. Criteri generali per la collocazione dei dehors Il titolare di locale con esercizio di somministrazione di alimenti e bevande e attività artigianali da asporto che intenda collocare su area di proprietà un dehors, in presenza di vincoli di tutela previsti dal Dlgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e ss.mm.ii. (codice dei beni culturali e del paesaggio), deve ottenere le preventive necessarie autorizzazioni stabilite nel suddetto decreto legislativo, anche nel caso in cui il dehors venga installato nell ambito e/o in prossimità del bene vincolato. 8

Tutti gli elementi che costituiscono il dehors, in quanto smontabili o facilmente rimovibili, non devono prevedere alcuna infissione al suolo con opere murarie o cementizie, ma solo ancoraggi mediante bullonature. I manufatti realizzati non costituiscono superficie utile o coperta, nè volume in relazione agli indici urbanistico edilizi. In ragione della loro singolarità e della loro approvazione in conformità alla presente normativa per questo tipo di strutture è esclusa la possibilità di essere oggetto di sanatoria edilizia. La loro installazione deve essere eseguita comunque in conformità alle normative sovra ordinate, al codice civile, al regolamento di igiene e al codice della strada, alla legge sull abbattimento delle barriere architettoniche, alle legge antisismiche. Art. 13. Caratteristiche e limiti per il posizionamento del dehors Il dehors deve essere posizionato attiguo alla struttura muraria presso cui è esercita l attività. Qualora lo stesso interessi aree antistanti, prospicienti o adiacenti a pubblici esercizi e attività artigianali da asporto, aree in corrispondenza di finestre o altri punti luce, aree poste davanti ad ingressi condominiali, aree private soggette a servitù di pubblico passo, deve essere prodotto l assenso scritto dei proprietari e/o degli esercenti e/o dell amministrazione dello stabile, secondo i soggetti interessati. Nel caso di dehors collocato nel raggio di 5,00 ml. da finestre di altra proprietà è comunque necessario il nulla osta del proprietario interessato. Il dehors deve essere posizionato nel rispetto delle procedure e secondo le modalità previste dal vigente regolamento comunale di polizia urbana nonché nel rispetto del vigente codice della strada. In ogni caso non deve impedire la visibilità al traffico veicolare e non interferire con gli attraversamenti pedonali né occultare la segnaletica stradale verticale presente. I manufatti in argomento devono essere staticamente idonei, dimensionati e realizzati per poter resistere alle azioni degli agenti atmosferici (neve, vento pioggia ecc.). Art. 14. Pubblicità su elementi componenti i dehors All'interno della sagoma dei dehors sono ammessi soltanto i mezzi pubblicitari non luminosi aventi le caratteristiche proprie delle insegne d esercizio. Art. 15. Danni arrecati al suolo pubblico o a proprietà private dagli elementi del dehors Qualsiasi danno arrecato ai cittadini, al suolo pubblico o a proprietà private dagli elementi esposti, deve essere risarcito dagli esercenti. Art. 16. Manutenzione degli elementi dei dehors Tutte le componenti dei dehors devono essere mantenute sempre in ordine, pulite e funzionali. Art. 17. Occupazione del suolo privato con dehors e procedura di richiesta. I dehors a carattere permanente, stagionale e temporaneo sono assoggettati a presentazione di richiesta di autorizzazione. 9

L installazione di strutture tipo dehors su suolo privato è soggetta alla verifica dei requisiti da parte del Responsabile del Settore SUAP, tra cui l accertamento del requisito dell agibilità sull intera struttura e ammesso che la parte proprietaria sia in regola con i pagamenti degli oneri urbanisti. Il proprietario dell'immobile o chi abbia titolo, al fine installare il dehor dovrà presentare al Responsabile del SUAP la richiesta di autorizzazione, accompagnata dalla documentazione già prevista all art. 3 del presente regolamento. E consentito il rinnovo dell autorizzazione a domanda del soggetto interessato a condizione che lo stesso risulti in regola con il pagamento delle relative tasse comunali. Art. 18. Caratteristiche tecniche dei dehors Gli elementi di arredo con consistenza volumetrica, denominati dehors, devono avere, in ogni caso, superficie coperta di almeno mq. 1,20 per ciascun posto a tavola fino ad un massimo di 100 posti. Per gli esercizi di capacità ricettiva complessiva superiore a 100 utenti vale quanto disposto dall art. 183 del Regolamento Comunale di Igiene e Sanità. Se il dehors viene concesso per una superficie superiore a mq. 40, dovrà essere dimostrata la disponibilità di servizi igienici adeguati e comunque in numero di due distinti per sesso sino a 100 posti a sedere. Per capacità ricettive superiori a 100 posti a sedere dovrà essere previsto un servizio igienico aggiuntivo per ulteriori 100 posti o frazione. La struttura coperta del dehors deve essere realizzata con struttura verticale astiforme in metallo (con l'esclusione dell'utilizzo dell'alluminio anodizzato) o legno, con copertura in tela, vetro, canniccio, legno o altro materiale impermeabile non infiammabile disponibile in commercio, completamente smontabile, e comunque, le caratteristiche per i dehors dovranno seguire le caratteristiche già previste all art. 4 del vigente Regolamento in materia di rilascio autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico ad utilizzazione commerciale. È consentita la tamponatura dei lati del dehors con materiale trasparente, infrangibile e rigido disponibile in commercio. Nel caso in cui uno o più lati del manufatto in argomento coincida con pareti finestrate, non sarà possibile installare tali tamponature laterali al fine di consentire l aereazione e l illuminazione dei locali serviti dalle superfici finestrate stesse. Tali manufatti non potranno essere realizzati in adiacenza di pareti finestrate dei locali cucina. Nel caso in cui uno o più lati del manufatto in argomento coincida con pareti finestrate, non sarà possibile installare tali tende laterali al fine di consentire l aerazione e l illuminazione dei locali serviti dalle superfici finestrate stesse. L altezza minima interna utile dei manufatti, è fissata in 3 metri. La pavimentazione dovrà essere realizzata con materiali tali da consentire regolari operazioni di pulizia e disinfezione. Art. 19. Sanzioni Ferme restando le sanzioni previste per l'occupazione in difformità dal relativo regolamento, nonché quelle derivanti dalla violazione di specifiche normative di settore, la violazione alle norme del presente Regolamento comporta la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura massima prevista dall art. 7 bis del Dlgs 267/00 e ss. mm. ii.. Art. 20. Disposizioni finali e transitorie Il presente regolamento, che integra il vigente Regolamento Edilizio Comunale, entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione. 10

C O M U N E D I M A T I N O PROVINCIA DI LECCE SETTORE SVILUPPO ECONOMICO Matino 06/06/2013 EMENDAMENTO Il sottoscritto Assessore, Dr. Fabrizio S. COLUCCIA, visto il testo della proposta di deliberazione volta all approvazione dell adeguamento del Regolamento in materia di rilascio autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico e privato ad utilizzazione commerciale, già iscritta al n. 2 dell O.D.G. aggiuntivo del C.C. del 28/05/2013 ed accertato che, per un refuso durante la battitura, è stato riscontrato il riferimento al regolamento edilizio comunale, con il presente emendamento propone al Consiglio Comunale, ai sensi dell art.45 del vigente Regolamento di funzionamento, la modifica di un articolo del Regolamento in materia di rilascio autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico e privato ad utilizzazione commerciale così come di seguito riportato: q Eliminare al comma 4 dell art. 12 la seguente locuzione: al regolamento edilizio comunale ; q All art. 18, c. 1, rigo primo dopo la parola dehors eliminare la parola non. Il Presidente Commissione Comunale (Dott. Fabrizio S. Coluccia) 11

La sottoscritta dott.ssa Lidia ROMANO, responsabile del Settore Sviluppo Economico, ai sensi dell art. 49 c.1 del D.Lgs. n.267/2000, rende parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente emendamento. Il Responsabile del Settore (Dott.ssa Lidia ROMANO) 12

CITTA DI MATINO PROVINCIA DI LECCE Piazza Municipio 73046 Matino tel 0833/919515 fax 0833/519531 E mail: info@comune.matino.le.it REGOLAMENTO IN MATERIA DI RILASCIO AUTORIZZAZIONI PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO E PRIVATO AD UTILIZZAZIONE COMMERCIALE 1

TITOLO I REGOLAMENTO IN MATERIA DI RILASCIO AUTORIZZAZIONI PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO AD UTILIZZAZIONE COMMERCIALE Art 1. Ambito di applicazione. Il presente regolamento integra il vigente Regolamento Comunale per l applicazione della Tassa sull Occupazione di Spazi e Aree Pubbliche, di cui alla deliberazione di C.C. n.15 del 27.3.1995, per le parti ivi non disciplinate, stabilendo i criteri e le prescrizioni particolari per il rilascio delle autorizzazioni comunali in materia di occupazione di suolo ed aree pubbliche in prossimità degli esercizi pubblici e alle attività artigianali da asporto (pizzeria da asporto, attività di catering) o per l installazione di edicole e chioschi. Ai fini del presente regolamento si intende per: - Occupazione stagionale, quella comunque effettuata in termini di modalità di esercizio, con durata inferiore a mesi sei, compresi nel periodo maggio-ottobre; - Occupazione temporanea, quella comunque effettuata in termini di modalità di esercizio, con durata inferiore a mesi dodici; - Occupazione permanente, quella comunque effettuata in termini di modalità di esercizio, con durata superiore a mesi dodici ed inferiore a mesi trentasei. Le autorizzazioni per occupazioni di durata superiore ai trentasei mesi potranno essere rilasciate solo per edicole e chioschi. Art. 2. Edicole Chioschi Per la vendita di giornali e riviste il Responsabile del servizio può autorizzare l'installazione, su suolo pubblico o privato ad uso pubblico, di manufatti chiusi specifici denominati edicole. Detti manufatti possono avere dimensione massima in pianta di 6,00 mq. ed altezza massima esterna di ml 3,50. E necessario che essi siano conformi ai regolamenti igienico sanitari e non in contrasto con prescrizioni urbanistiche o con vincoli ambientali. La loro localizzazione avviene mediante approvazione con atto di Giunta comunale. Nelle zone prive di sufficienti dotazioni commerciali, l Amministrazione comunale, previa adozione di apposita previsione, può autorizzare l installazione di strutture denominate chioschi destinati alla vendita anche di altre categorie merceologiche e/o adibiti a pubblico esercizio o comunque alla somministrazione di cibi e bevande. Tali manufatti possono avere superficie massima in pianta non superiore a 16 mq, altezza massima esterna di ml 3,50. Essi devono essere realizzati in modo da non consentire l'accesso del pubblico all'interno, nel pieno rispetto dei regolamenti igienico-sanitari e non in contrasto con prescrizioni urbanistiche o con vincoli ambientali. Può essere concessa la ristrutturazione o la sostituzione dei manufatti esistenti, già regolarmente autorizzati con autorizzazione per occupazione permanente di suolo pubblico. Può essere richiesta, alle stesse condizioni e prescrizioni sopra riportate, la collocazione stagionale di chioschi per un periodo non eccedente mesi sei per ciascun anno. Le caratteristiche dei manufatti, nonché la relativa struttura architettonica, sono rimesse alle indicazioni impartite dall Ufficio e comunque in modo da garantire una assoluta uniformità anche in considerazione dell impatto ambientale che ne deriva e fatta salva la circolazione veicolare, pedonale o ciclabile. Art. 3. Arredi e strutture esterne complementari a pubblici esercizi 2

L'installazione degli arredi e delle strutture esterne complementari ai pubblici esercizi e alle attività da asporto (pizzeria da asporto, attività di catering) è subordinata alla autorizzazione per occupazione stagionale, temporanea o permanente di suolo pubblico rilasciata dal Responsabile del Servizio competente alla firma delle autorizzazioni commerciali. In ogni caso la richiesta per il rilascio dell autorizzazione deve essere accompagnata da un progetto organico, costituito da: a) elaborato progettuale di stato attuale con fotografie; b) stato di progetto che si intende realizzare in scala adeguata; c) relazione illustrativa dell'intervento. I progetti dovranno essere compatibili con le normative di settore. Gli arredi disciplinati dal presente articolo devono essere collocati sullo spazio pubblico prospiciente l attività, senza recare intralcio o limitazione alla circolazione veicolare, pedonale o ciclabile e nel rispetto della viabilità, che dovrà essere attestata da apposito parere rilasciato dal Servizio di Polizia Municipale. Art 3.1 Fioriere La collocazione di fioriere è ammessa esclusivamente a delimitazione dello spazio pubblico o privato complementare ad un'attività di pubblico esercizio. È ammessa solo a titolo stagionale o temporaneo e comunque dietro sottoscrizione di un impegno, corredato da deposito cauzionale di Euro 100,00, a garanzia sia della loro continuativa manutenzione sia della loro rimozione al termine dell'intervallo temporale autorizzato. Nell'ambito del centro storico e di via Roma non sono ammessi contenitori in materiali plastici e comunque, in ogni caso, gli arredi devono attenersi alle caratteristiche indicate dall Ufficio in modo da garantire una uniformità. Art.3.2 Ombrelloni Relativamente al centro storico ed a via Roma si ammettono solo con struttura in legno e copertura in tela grezza di colore tela naturale, priva di qualsiasi scritta o marchio pubblicitario. Relativamente al centro storico ed a via Roma si ammettono solo con struttura in ferro verniciato in tutte le tinte di grigio o in legno e piano-tavolo anche in marmo, con esclusione di materiali plastici. Art. 3.4 Pedane Le pedane eventualmente da collocare devono essere realizzate in legno trattato, in modo da evitare l'accumulo di rifiuti sotto il piano stesso, da non ostacolare il normale deflusso delle acque piovane e da essere accessibili ai sensi delle leggi in materia di superamento delle barriere architettoniche. Esse devono essere adeguatamente segnalate e, ove le dimensioni lo consentano, devono essere delimitate da fioriere. Art. 4. Copertura stagionale o temporanea con occupazione di spazi collegati a pubblici esercizi (articolo sostituito con Deliberazione di C.C. n. 92 del 30.11.2010) È consentita, per la fruizione da parte dei clienti e con le limitazioni di seguito riportate, la copertura di spazi esterni su suolo pubblico antistanti, prospicienti o adiacenti a pubblici esercizi quali bar, ristoranti, pizzerie e alle attività artigianali da asporto (pizzeria da asporto, attività di catering) nelle vicine piazzette, nei giardini, negli ampi spazi pedonali, nelle vie cieche, fermo restando che l area occupanda non si trovi su strade principale il cui flusso stradale possa essere intralciato e siano rispettate le norme igienico-sanitarie in materia. Non è invece consentita per attività commerciali non configurabili come pubblici esercizi. 3

Non possono essere autorizzate coperture di spazi collegati ad esercizi che non siano già accessibili e dotati di servizi igienici. Tali coperture devono essere realizzate con elementi corrispondenti alla definizione data per i gazebo. Tali manufatti devono essere: 1) ad uso esclusivo del locale cui sono collegati e non devono recare intralcio alla circolazione veicolare, pedonale o ciclabile; 2) realizzati in legno o metallo verniciato, con esclusione dell'utilizzazione di alluminio anodizzato di qualunque colore; 3) coperti in legno, canniccio, (o) tela di colore chiaro naturale o altro materiale impermeabile non infiammabile avente colorazione analoga a quella dei materiali specificati in precedenza (e prive) privo di scritte di qualunque natura; 4) completamente smontabili; 5) appoggiati al suolo, se pubblico, senza alcun tipo di infissione nella pavimentazione in modo da consentire la loro rimozione senza comportare interventi di ripristino del suolo; 6) adeguatamente segnalati; 7) E consentita la tamponatura a mezza altezza dei lati con materiale trasparente, infrangibile e rigido disponibile in commercio. Non sono ammesse porzioni cieche della tamponatura. Nel caso in cui uno o più lati del manufatto in argomento coincida con pareti finestrate, non sarà possibile installare tali tamponature laterali al fine di consentire l aereazione e l illuminazione dei locali serviti dalle superfici finestrate stesse. Tali manufatti non potranno essere realizzati in adiacenza di pareti finestrate dei locali cucina. Nel caso in cui uno o più lati del manufatto in argomento coincida con pareti finestrate, non sarà possibile installare tali tende laterali al fine di consentire l aerazione e l illuminazione dei locali serviti dalle superfici finestrate stesse. Tali manufatti possono: a) essere accompagnati da fioriere, cestini, punti luce da indicare nel progetto; b) avere un piano di appoggio e di calpestio autonomo rispetto al suolo a condizione che: (1) tale piano sia realizzato in legno trattato o in altro materiale come pietra o ceramica ma comunque posata in opera, per il carattere precario, su supporto in legno; (2) sia evitato l'accumulo di rifiuti sotto il piano stesso; (3) non sia ostacolato il normale deflusso delle acque piovane; (4) sia accessibile ai sensi delle leggi in materia di superamento delle barriere architettoniche; Tali manufatti e relativi elementi di arredo devono essere tenuti in perfetto ordine e pulizia, pena la revoca della concessione di suolo pubblico. In presenza di una serie di esercizi commerciali allineati su uno stesso fronte prospettico è obbligatoria 1a presentazione di un progetto unitario per materiali, illuminazione, colori, altezze e forme. Art. 4 bis. Copertura con occupazione permanente di spazi collegati a Pubblici Esercizi e alle attività da asporto. (articolo aggiunto con Deliberazione di C.C. n. 92 del 30.11.2010) E consentito il rilascio di autorizzazioni con validità triennale con strutture aventi le medesime caratteristiche di cui al precedente punto 4) per l occupazione permanente di suolo pubblico antistanti, prospicienti o adiacenti i pubblici esercizi e le attività artigianali da asporto, nelle vicine piazzette, nei giardini, negli ampi spazi pedonali, nelle vie cieche, fermo restando che l area occupanda non si trovi su strade principale il cui flusso stradale possa essere intralciato e siano rispettate le norme igienico-sanitarie in materia. 4

E consentito il rinnovo dell autorizzazione a domanda del soggetto interessato a condizione che lo stesso risulti in regola con il pagamento della relativa Tassa riferita alla precedente autorizzazione. La tamponatura dei lati, per questo tipo di struttura può essere anche a tutta altezza, fatte salve tutte le altre prescrizioni di cui al precedente punto 4), dovrà essere completamente apribile con ante scorrevoli o di altro genere che comunque non intralcino il traffico pedonale o veicolare e garantiscano le norme di sicurezza e antincendio. Art. 5. Definizione Gazebo. (articolo sostituito con Deliberazione di C.C. n. 92 del 30.11.2010) Si definisce gazebo un manufatto, di pertinenza o a copertura di spazi esterni a pubblici esercizi e ad attività artigianali da asporto ove consentito, costituito da struttura verticale astiforme in metallo (con l'esclusione dell'utilizzo dell'alluminio anodizzato) o legno, con copertura in tela, vetro, canniccio, legno o altro materiale impermeabile non infiammabile disponibile in commercio, completamente aperta su tutti i lati e avente: 1) altezza al colmo non superiore a 3,00 ml; 2) superficie coperta di almeno mq. 1,20 per ciascun posto a tavola, fino ad un massimo di 100 posti esterni. Per gli esercizi di capacità ricettiva complessiva superiore a 100 utenti vale quanto disposto dall art. 183 del Regolamento Comunale di Igiene e Sanità. Se il gazebo viene concesso per una superficie superiore a mq. 40, dovrà essere dimostrata la disponibilità di servizi igienici adeguati e comunque in numero di due distinti per sesso sino a 100 posti a sedere complessivi. Per capacità ricettive superiori a 100 posti a sedere complessivi dovrà essere previsto un servizio igienico aggiuntivo per ulteriori 100 posti o frazione. La pavimentazione dovrà essere realizzata con materiali tali da consentire regolari operazioni di pulizia e disinfezione. Per la realizzazione di tali strutture si richiamano le prescrizioni previste al precedente art. 4. Art. 6. Diritti di terzi. L entità della superficie da occupare, per ogni esercizio, dovrà tenere conto delle altre attività commerciali attigue e della necessità di salvaguardare i diritti dei terzi. In particolare per quanto riguarda le attività commerciali attigue, i diritti si intendono sempre salvaguardati, nel momento in cui non è impedita, fisicamente, la circolazione pedonale e delle persone con limitata o impedita capacità motoria e non è occupata la porzione di fronte della struttura attigua. In ogni caso le occupazioni di suolo pubblico, comunque realizzabili, dovranno essere previste ove possibile sui marciapiedi con accorpamento ai muri di fabbrica, lasciando lo spazio minimo per i transito pedonale non inferiore a ml. 1. Sono comunque fatte salve le norme sull abbattimento delle barriere architettoniche. In assenza di marciapiede o comunque in presenza dello stesso ma con dimensioni insufficienti per l eventuale occupazione e pertanto la richiesta dovesse interessare la sede stradale, si deve garantire: a) su strada a senso unico di marcia, almeno ml. 3 per il transito dei veicoli su unica corsia di marcia; b) su strada a doppio senso di marcia, almeno ml. 6 per il transito dei veicoli su doppia corsia di marcia; c) in caso di intersezioni, alle fasce di rispetto, va aggiunta l area di visibilità prevista dal regolamento di Esecuzione con dimensioni di spazio libero quantizzabili da ml. 6 a ml. 10 a seconda dell area stessa di intersezione, misurati dallo spigolo del muro di fabbrica o di recinzione ivi esistente. 5

Nelle immediate vicinanze dell intervento deve essere riservata una fascia per garantire i parcheggi almeno su un lato della strada e comunque paralleli all asse stradale. Sono altresì fatte salve le segnalazioni stradali diurne e notturne previste dal Codice della strada da installarsi a cura e spese del destinatario dell autorizzazione. La concessione di suolo pubblico nel caso di occupazioni stagionali, temporanee o permanenti potrà essere rilasciata dal Responsabile del Servizio previa acquisizione del parere degli uffici competenti. La concessione rilasciata ai sensi del presente regolamento avviene sotto la responsabilità dei concessionari, che rispondono pertanto nei confronti dei terzi di eventuali danni arrecati. Art.7. Modalità di versamento del canone. Occupazioni temporanee: - in unica soluzione all'atto del rilascio della concessione, se di importo inferiore ad euro 500,00; - in due rate di uguale importo, di cui la prima all'atto del rilascio e l'altra a metà del periodo richiesto, se di importo superiore ad euro 500,00, Occupazioni permanenti: - in unica soluzione annua, di cui la prima all'atto della concessione e le successive alla scadenza annua, per importi sino a 500,00 euro annui; - in quattro rate trimestrali di uguale entità per importi superiori ad euro 500,00. In caso di versamento rateizzato, ad eccezione delle occupazioni stagionali, dovrà essere prestata idonea garanzia sulle rate rimanenti. In caso di morosità nel pagamento del canone, lo stesso verrà iscritto a ruolo coattivo, previa intimazione scritta al versamento e formale messa in mora del debitore. Non potrà farsi luogo al rilascio della concessione, nel caso di mancato o incompleto versamento del canone dovuto per gli anni precedenti. Art. 8 Sanzioni Le violazioni al presente regolamento, in proporzione alla loro gravità, nel rispetto di quanto stabilito dagli artt. 7 e 7-bis del D. Lgs. 267/2000, sono così punite: a) occupazione di suoli ed aree pubbliche in assenza di autorizzazione: euro 40,00 al mq. di superficie abusivamente occupata, con un minimo di euro 200,00, con disposizione di immediato sgombero dell area occupata in modo abusivo ed eventuale rimessa in pristino dello stato dei luoghi; b) occupazione in totale o parziale difformità dall autorizzazione rilasciata, con esclusione di una superficie occupata maggiore rispetto a quella prevista dall autorizzazione che, se accertata rientra comunque nel caso precedente: sanzione pecuniaria di euro 100,00, con diffida ad adempiere alle prescrizioni omesse. Qualora le occupazioni effettuate dal presente regolamento comportino l'effettivo danneggiamento della proprietà comunale il responsabile è punito con la sanzione pecuniaria di Euro 500,00 oltre al pagamento della tassa evasa ed è tenuto al ripristino, a propria cura e spese, secondo le indicazioni del Dirigente l'ufficio Tecnico Comunale. Qualora il concessionario violi per la terza volta in un anno solare una norma contenuta nel presente regolamento sarà sanzionato, oltre che con la sanzione pecuniaria prevista dai commi precedenti, anche con la sanzione accessoria della revoca della concessione con l' esclusione della possibilità di ottenerne una nuova per un anno decorrente dalla data di accertamento dell ultima violazione. L organo competente ad irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689. 6

Salvo che il fatto non costituisca reato, è fatta salva l applicazione delle norme di legge vigenti in materia. Art. 9. Abrogazioni Le eventuali precedenti disposizioni in contrasto con il presente regolamento si intendono abrogate. Per la disciplina del pagamento della tassa, si rinvia all apposito regolamento Tosap di cui alla delibera n.15 del 27.3.1995. 7

TITOLO II REGOLAMENTO PER L INSTALLAZIONE DI MANUFATTI TIPO DEHORS PER LOCALI CON ESERCIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE E ATTIVITA ARTIGIANALI DA ASPORTO SU AREE DI PROPRIETÀ PRIVATA. Art. 10. Finalità Con il presente regolamento l Amministrazione Comunale intende disciplinare la possibilità di installare manufatti e strutture precarie, i cosiddetti dehors, anche per aree private, al fine di potenziare la qualità delle attività commerciali di pubblico esercizio di somministrazione e le attività artigianali da asporto (pizzeria da asporto, attività di catering) esistenti, con adeguati spazi per la somministrazione, l intrattenimento della clientela per i pubblici esercizi e per il consumo sul posto con l esclusione del servizio assistito di somministrazione per le attività da asporto. L obiettivo è di fornire servizi per il turismo migliorando le strutture in risposta alle richieste del mercato per una qualità delle strutture e delle aree di accoglienza e assicurando al contempo il corretto assetto urbanistico ed edilizio del territorio nel rispetto dei principi di sicurezza e di qualificazione dell ambiente urbano. Art. 11. Oggetto, definizioni e tipologie Il presente regolamento disciplina la collocazione su suolo privato di elementi di arredo tipo dehors, annessi a locali con esercizio di somministrazione di alimenti e bevande attività artigianali da asporto, fatta salva la normativa di settore relativa ai circoli privati. Ai fini del presente regolamento si intende per dehors il manufatto coperto con consistenza volumetrica formato da un insieme di elementi mobili o smontabili, comunque facilmente rimovibili, posti in modo funzionale ed armonico sulle aree private, che costituisce, delimita e arreda lo spazio per il ristoro all aperto, con le caratteristiche tecniche di cui al successivo art. 18. L'elemento di arredo dehors, come sopra definito, deve essere caratterizzato da precarietà e facile rimovibilità, e deve essere diretto esclusivamente a soddisfare l'esigenza temporanea legata all'attività di somministrazione di alimenti e bevande.conseguentemente esso non può surrogare i requisiti strutturali obbligatori per il locale di pubblico esercizio e per le attività di somministrazione alimenti e bevande. I dehors dal punto di vista temporale si distinguono in stagionale, temporaneo e permanente. Per dehors stagionale si intende la struttura priva di tamponamenti, posta sul suolo privato, con durata inferiore a mesi sei, compresi nel periodo maggio-ottobre; Per dehors temporaneo, quello comunque effettuata in termini di modalità di esercizio, con durata inferiore a mesi dodici; Per dehors permanente si intende la struttura priva di tamponamenti, posta sul suolo privato, con durata superiore a mesi dodici ed inferiore a mesi trentasei. Art. 12. Criteri generali per la collocazione dei dehors Il titolare di locale con esercizio di somministrazione di alimenti e bevande e attività artigianali da asporto che intenda collocare su area di proprietà un dehors, in presenza di vincoli di tutela previsti dal Dlgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e ss.mm.ii. (codice dei beni culturali e del paesaggio), deve ottenere le preventive necessarie autorizzazioni stabilite nel suddetto decreto legislativo, anche nel caso in cui il dehors venga installato nell ambito e/o in prossimità del bene vincolato. 8

Tutti gli elementi che costituiscono il dehors, in quanto smontabili o facilmente rimovibili, non devono prevedere alcuna infissione al suolo con opere murarie o cementizie, ma solo ancoraggi mediante bullonature. I manufatti realizzati non costituiscono superficie utile o coperta, nè volume in relazione agli indici urbanistico edilizi. In ragione della loro singolarità e della loro approvazione in conformità alla presente normativa per questo tipo di strutture è esclusa la possibilità di essere oggetto di sanatoria edilizia. La loro installazione deve essere eseguita comunque in conformità alle normative sovra ordinate, al codice civile, al regolamento di igiene e al codice della strada, alla legge sull abbattimento delle barriere architettoniche, alle legge antisismiche. Art. 13. Caratteristiche e limiti per il posizionamento del dehors Il dehors deve essere posizionato attiguo alla struttura muraria presso cui è esercita l attività. Qualora lo stesso interessi aree antistanti, prospicienti o adiacenti a pubblici esercizi e attività artigianali da asporto, aree in corrispondenza di finestre o altri punti luce, aree poste davanti ad ingressi condominiali, aree private soggette a servitù di pubblico passo, deve essere prodotto l assenso scritto dei proprietari e/o degli esercenti e/o dell amministrazione dello stabile, secondo i soggetti interessati. Nel caso di dehors collocato nel raggio di 5,00 ml. da finestre di altra proprietà è comunque necessario il nulla osta del proprietario interessato. Il dehors deve essere posizionato nel rispetto delle procedure e secondo le modalità previste dal vigente regolamento comunale di polizia urbana nonché nel rispetto del vigente codice della strada. In ogni caso non deve impedire la visibilità al traffico veicolare e non interferire con gli attraversamenti pedonali né occultare la segnaletica stradale verticale presente. I manufatti in argomento devono essere staticamente idonei, dimensionati e realizzati per poter resistere alle azioni degli agenti atmosferici (neve, vento pioggia ecc.). Art. 14. Pubblicità su elementi componenti i dehors All'interno della sagoma dei dehors sono ammessi soltanto i mezzi pubblicitari non luminosi aventi le caratteristiche proprie delle insegne d esercizio. Art. 15. Danni arrecati al suolo pubblico o a proprietà private dagli elementi del dehors Qualsiasi danno arrecato ai cittadini, al suolo pubblico o a proprietà private dagli elementi esposti, deve essere risarcito dagli esercenti. Art. 16. Manutenzione degli elementi dei dehors Tutte le componenti dei dehors devono essere mantenute sempre in ordine, pulite e funzionali. Art. 17. Occupazione del suolo privato con dehors e procedura di richiesta. I dehors a carattere permanente, stagionale e temporaneo sono assoggettati a presentazione di richiesta di autorizzazione. 9