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REGOLAMENTO 1. FINALITA E AMBITO DI APPLICAZIONE 1.1. Il presente Regolamento disciplina, all interno dei comitati della Croce Rossa Italiana in Campania, le procedure per l attivazione, la frequenza, la verifica del corso di formazione specialistica per Operatori addetti al Trasporto Sanitario e Soccorso in Ambulanza (di seguito: TSSA). 1.2. Il TSSA rispetta i seguenti criteri: a. professionalizzazione dell operatore e sua capacità di attenzione alle vulnerabilità; b. semplificazione delle procedure di attivazione; c. attenzione alle procedure di controllo e verifica; d. modularità del corso ed integrazione con altri corsi specialistici della CRI; e. rispetto delle direttive nazionali in materia elaborate dalla Croce Rossa Italiana 1.3. I Comitati Provinciali e Locali CRI della Campania costituiscono i soggetti attuatori del presente regolamento. 2. OBIETTIVI DEL CORSO 2.1. L obiettivo del TSSA è quello di abilitare il Volontario CRI o il Dipendente CRI ai servizi di trasporto infermi ed a quelli di emergenza-urgenza. 2.2. Tramite la frequenza dei moduli del TSSA ed il superamento delle relative verifiche, il volontario o il Dipendente CRI acquisiscono le seguenti abilitazioni: a. Operatore Regionale del Trasporto Sanitario CRI; b. Soccorritore Regionale CRI; c. Soccorritore Nazionale CRI. 3. REQUISITI DI ACCESSO AL CORSO 3.1. Costituiscono requisiti di accesso al corso TSSA: a. il compimento della maggiore età; b. la qualifica di Volontario o Dipendente CRI; c. l idoneità psico-fisica all attività di servizio in ambulanza, certificata dal Medico. 4. MODALITA ORGANIZZATIVE DEL CORSO 4.1. I Comitati Locali CRI, o i Comitati Provinciali CRI, ove non esista su quel territorio un Comitato Locale, organizzano il TSSA periodicamente e sulla base delle esigenze riscontrate nei servizi rivolti al territorio. 4.2. Il TSSA è attivato dal Presidente dell Unità CRI, con apposita OP, su richiesta del DT Area I. 4.3. Il TSSA è attivato per un numero di iscritti compreso tra le 10 e le 50 unità, al fine di consentire un adeguato rapporto interattivo formatore-discente ed una efficace partecipazione della platea. 4.4. Il Comitato CRI organizzatore può chiedere una deroga al limite di cui al comma precedente per motivate esigenze, esclusivamente dettate dalle caratteristiche geografiche del territorio e da convenzioni stipulate o da stipulare. Le deroghe sono concesse dal Coordinamento Regionale Corsi TSSA. 1

4.5. Il Comitato CRI organizzatore del corso contatta preventivamente le figure specialistiche di docenza e si fa carico dei costi degli spostamenti di quelle non presenti in sede. 4.6. La delibera che dispone l attivazione del corso è trasmessa al Coordinamento Regionale Corsi TSSA ed al Coordinamento Nazionale Corsi TSSA almeno trenta giorni prima della data di inizio del corso. L attivazione avviene senza nulla osta preventivo. 4.7. La Direzione del TSSA è affidata ad un Direttore di corso, nominato dal Presidente del Comitato CRI all interno di quelli contenuti nell apposito albo Regionale: il nominativo e la qualifica devono essere specializzati nella delibera di attivazione. 4.8. Il Direttore del TSSA: a. è il garante della correttezza didattica ed organizzativa del TSSA; b. individua i docenti delle singole lezioni in sede di redazione del programma; c. fornisce ogni utile indicazione alla segreteria per la raccolta e la tenuta delle adesioni e dei registri di presenza; risponde del suo operato di fronte all organo che lo ha individuato. 4.9. I Registri dei TSSA svolti vengono custoditi dal Comitato CRI organizzatore. 4.10. Il Presidente del Comitato CRI organizzatore risponde all adeguatezza delle procedure, della conformità del corso al regolamento e dei minimi formativi del personale in relazione all impiego. 4.11. L inosservanza delle disposizioni regionali in relazione ai requisiti formativi, disattesi i suggerimenti correttivi proposti dal Coordinamento Regionale Corsi TSSA e/o dal Coordinamento Nazionale Corsi TSSA, comporta la segnalazione della violazione e l annullamento del corso. 5. PROGRAMMA DEL CORSO 5.1. Il Programma del TSSA, parte integrante del Presente Regolamento, si compone di sette moduli formativi per un totale di 80 ore di lezione e di 50 ore di tirocinio. 5.2. Le singole lezioni del programma del TSSA possono variare solo nel rispetto della progressione didattica e nell ambito dello stesso modulo. 5.3. I Docenti del TSSA, scelti con riguardo a specifici titoli e competenze, sono: a. Istruttori e Moniti appartenenti alla CRI; b. personale sanitario, possibilmente appartenente alla CRI; c. personale formato nel settore specifico per le parti tecniche; d. Volontari CRI esperti per le parti esercitative, ove il rapporto allievi/docenti deve essere di 5:1 (come previsto dagli standard internazionali di formazione certificata). 5.4. Le lezioni teoriche sono svolte con tecnica di didattica attiva e devono riservare ampio spazio alla simulazione di casi concreti. 5.5. Tutte le attività svolte durante il tirocinio devono essere annotate sul Libretto Formativo e vidimate dall Istruttore o dal Tutor appositamente individuato. 6. VERIFICHE 6.1. Il TSSA prevede due tipologie di verifiche; a. verifiche di modulo; b. verifiche di abilitazione. 2

7. VERIFICA DI MODULO 7.1. La Verifica di modulo si tiene al termine di ogni modulo formativo e può svolgersi solo dopo lo svolgimento del programma previsto. 7.2. Il partecipante al corso TSSA è ammesso alla verifica del modulo ove abbia frequentato almeno l 80% delle lezioni sia teoriche che pratiche. 7.3. Il Direttore di Corso può organizzare lezioni di recupero per assenze o approfondimento. 7.4. I Medici ed il personale sanitario sono esonerati dalle lezioni teoriche sanitarie ma devono frequentare la stessa percentuale di lezioni pratiche, oltre a BLS-(D) e PBLS-(D) - in assenza di certificazioni equipollenti in corso di validità - nonché le lezioni teoriche non sanitarie. 7.5. La verifica di modulo, effettuata dal Direttore del Corso (o suo delegato) e da un docente del corso, si articola in: a. quiz a risposta multipla di 20 domande (per i moduli puramente teorici); b. quiz a risposta multipla di 20 domande + skill pratico (per i moduli teorico-pratici). 7.6. Il modulo è superato con LAP uguale o superiore al 70% per ogni singola prova. 7.7. La verifica di modulo ha validità di un anno per l accesso a moduli successivi. 8. VERIFICA DI ABILITAZIONE ALL ATTIVITA DI TRASPORTO SANITARIO 8.1. E ammesso alla verifica di abilitazione all attività di Trasporto Sanitario il Volontario o il Dipendente CRI: a. che abbia superato il Modulo 1 e 2; b. che abbia sostenuto un tirocinio di 20 ore, o 4 in presenza in servizio, nell attività di Trasporto Sanitario. Il tirocinio deve essere fatto in aggiunta ad un equipaggio correttamente costituito. 8.2. La prova di verifica di abilitazione all attività di Trasporto Sanitario è svolta dinanzi ad una Commissione composta dal Presidente del Comitato CRI (o suo delegato), dal Direttore di Corso (o suo delegato) e da un rappresentate nominato dal Coordinamento Regionale Corsi TSSA, prescelto fra i suoi membri o fra gli Istruttori ed i Monitori CRI esterni al Comitato presso cui si svolge il Corso. 8.3. La prova di verifica di abilitazione all attività di Trasporto Sanitario si articola in: a. un quiz a risposta multipla di 30 domande sugli argomenti trattati; b. una prova di BLS su paziente adulto; c. domande di approfondimento. 8.4. La prova di verifica di abilitazione all attività di Trasporto Sanitario è superata con LAP maggior o uguale al 75% in ogni singola prova. 8.5. Il mancato superamento di una o più prove comporta la ripetizione della/delle stesse, dopo un retraining obbligatorio organizzato dal Direttore di Corso e non prima che siano trascorsi 15 giorni dall esame fallito. 8.6. Il mancato superamento di ogni singola prova durante il recupero delle verifica di abilitazione comporta la ripetizione del percorso formativo per quella abilitazione. 8.7. Le verifica di abilitazione può svolgersi anche in sede diversa da quella che organizza il corso. 3

8.8. Al termine della verifica viene redatto un verbale, che rimane agli atti del Comitato CRI organizzatore. Una copia del verbale è trasmessa al Coordinamento Regionale Corsi TSSA e al Coordinamento Nazionale Corsi TSSA. 8.9. Con il superamento della prova il Volontario o il Dipendente CRI acquisisce il titolo di Operatore Regionale del Trasporto Sanitario CRI e può svolgere i seguenti servizi: a. trasporto di pazienti al di fuori delle condizioni di emergenza/urgenza; b.assistenza a pazienti in condizioni di emergenza/urgenza fino all arrivo del personale abilitato al completamento delle procedure di assistenza e trasporto; c. supporto squadre di assistenza a manifestazioni dove siano presenti almeno due soccorritori abilitati alle emergenze. d. attività logistica. 9. VERIFICA DI ABILITAZIONE ALL ATTIVITA DI SOCCORSO 9.1. E ammesso alla verifica di abilitazione all attività di Soccorso il Volontario CRI o il Dipendente CRI: a. che abbia superato i Moduli 1-2-3; b. che abbia sostenuto un tirocinio di 30 ore, o 6 in presenza nell attività di soccorso; Il Tirocinio deve essere fatto in aggiunta ad un equipaggio correttamente costituito. 9.2. La prova di verifica di abilitazione all attività di Soccorso è svolta dinanzi ad una Commissione composta dal Presidente del Comitato CRI (o suo delegato), dal Direttore di Corso (o suo delegato) e da un rappresentante nominato dal Coordinamento Regionale Corsi TSSA, prescelto fra i suoi membri o fra gli Istruttori ed i Monitori CRI esterni al Comitato presso cui si svolge il corso. 9.3. La prova di verifica di abilitazione all attività di Soccorso si articola in: a. un quiz a risposta multipla di 50 domande su tutti gli argomenti del TSSA trattati nei tre moduli; b. una prova di BLS/PBLS (se non già precedentemente certificata); c. domande sull approfondimento. 9.4. La prova di verifica di abilitazione all attività di Soccorso è superata con LAP maggior o uguale al 75% in ogni singola prova. 9.5. Il mancato superamento di una o più prove comporta la ripetizione della/delle stesse, dopo un retraining obbligatorio organizzato dal Direttore di Corso e non prima che siano trascorsi 15 giorni dall esame fallito. 9.6. Il mancato superamento di una singola prova durante il recupero delle verifica di abilitazione comporta la ripetizione del percorso formativo per quella abilitazione, eccezion fatta per il modulo svolto prima della verifica di abilitazione al Trasporto Sanitario. 9.7. Le verifica di abilitazione può svolgersi anche in sede diversa da quella che organizza il corso. 9.8. Al termine della verifica viene redatto un verbale, che rimane agli atti del Comitato CRI organizzatore. Una copia del verbale è trasmessa al Coordinamento Regionale Corsi TSSA e al Coordinamento Nazionale Corsi TSSA. 9.9. Con il superamento della prova il Volontario o il Dipendente CRI acquisisce il titolo di Soccorritore Regionale CRI e può svolgere i seguenti servizi: 4

a. assistenza e trasporto pazienti in condizioni di emergenza/urgenza; b. squadre di assistenza/soccorso in occasione di manifestazioni; c. partecipazione al soccorso in caso di calamità. 10. ABILITAZIONE NAZIONALE 10.1. Al Termine del superamento di tutti i 7 Moduli, ossia il raggiungimento di 80 ore di lezione e 50 ore di tirocinio, il Coordinamento Regionale Corsi TSSA richiede al Coordinamento Nazionale Corsi TSSA il conferimento della qualifica di Soccorritore Nazionale CRI, valida per operare in qualsiasi regione italiana. 11. MANTENIMENTO DELLE ABILITAZIONI 11.1. Per mantenere le abilitazioni acquisite, il Volontario CRI o il Dipendente CRI è tenuto a frequentare: a. almeno un corso di aggiornamento annuale di durata non inferiore a 6 ore, su argomenti scelti a livello locale o regionale, o stabiliti a livello nazionale in caso di variazione di protocolli o linee guida nazionali/internazionali. b. il refresh BLS(D) e/o PBLS(D) almeno a cadenza annuale. 11.2. L aggiornamento può essere svolto presso qualsiasi sede ed è valido se certificato. 11.3. La mancata partecipazione alla quota minima delle ore di aggiornamento annuali comporta la perdita dell abilitazione fino allo svolgimento delle ore di aggiornamento previste. 11.4. Il Coordinamento Regionale Corsi TSSA svolge azione di vigilanza sui corsi di aggiornamento e può richiedere la trasmissione dei calendari dei coris anche al fine di coordinare/armonizzare glie venti formativi. 12. VERIFICA DELLA QUALITA DEL CORSO 12.1. Al termine dell ultima lezione del Modulo 3 viene distribuita ai partecipanti la scheda di valutazione sull organizzazione didattica e sulle qualità dell insegnamento. 12.2. Tale questionario è compilato da ogni corsista in forma anonima. 12.3. Le risultanze, inviate al Coordinamento Regionale Corsi TSSA, costituiscono elemento di valutazione dell organizzazione didattica e logistica del corso. 13. COORIDINAMENTO REGIONALE CORSI TSSA 13.1. E istituito il Coordinamento Regionale Corsi TSSA, nominato dal Presidente Regionale CRI ed è formato: a. dal Referente Tecnico Regionale Corsi TSSA; b. da un Medico scelto fra i Volontari CRI; c. da un Volontario CRI esperto nella didattica e nella formazione. 13.2. Il Coordinamento Regionale Corsi TSSA: a. effettua un analisi del fabbisogno delle attività formative e predispone una programmazione annuale sulle varie tipologie di corsi / moduli sulla base delle richieste avanzate dai Comitati CRI; b. verifica la rispondenza dei corsi alle specifiche normative regionali per i servizi in ambulanza ed agli obiettivi formativi nazionali della CRI; 5

c. supporta i Comitati CRI per lo svolgimento dei corsi e l elaborazione di percorsi formativi specifici; d. esercita azione di controllo sul corretto svolgimento dei corsi; e. valuta e controlla la qualità della formazione sulla base dei questionari di qualità/gradimento; f. gestisce l archivio dei Direttori e dei Docenti dei corsi; g. gestisce l archivio dei Volontari CRI e dei Dipendenti CRI abilitati; h. relazione annualmente sull attività formativa regionale al DTR Area I e al Coordinamento Nazionale Corsi TSSA 14. PERSONALE PROVENIENTE DA ALTRE ASSOCIAZIONI 14.1. Ai fini del riconoscimento dell abilitazione all attività di Trasporto Sanitario, il personale che proviene da altre Associazioni che abbia frequentato il corso di formazione per Volontari di Croce Rossa, è tenuto a: a. sottoporre il proprio percorso formativo certificato al Coordinamento Regionale Corsi TSSA che determina la coerenza con quanto previsto dai minimi formativi CRI ed eventualmente dispone l integrazione della preparazione con moduli, lezioni e/o attività di tirocinio; b. sostenere la verifica di abilitazione all attività di Trasporto Sanitario. 14.2. Ai fini del riconoscimento dell abilitazione all attività di Soccorso, il personale che proviene da altre Associazioni che abbia frequentato il corso di formazione per Volontari di Croce Rossa, è tenuto a: a. sottoporre il proprio percorso formativo certificato al Coordinamento Regionale Corsi TSSA che determina la coerenza con quanto previsto dai minimi formativi CRI ed eventualmente dispone l integrazione della preparazione con moduli, lezioni e/o attività di tirocinio; b. sostenere la verifica di abilitazione all attività di Soccorso. 15. PERSONALE CRI PROVENIENTE DA ALTRE REGIONI O DALLE PROVINCIE AUTONOME 15.1. Ai fini del riconoscimento dell abilitazione all attività di Trasporto Sanitario ed all attività di Soccorso, il Volontario CRI o il Dipendente CRI trasferitosi in Campania da altra regione e/o dalle Provincie Autonome di Trento e Bolzano è tenuto a seguire le norme di cui all articolo precedente. 15.2. Ove un Comitato CRI organizzi attività stagionali in cui coinvolgere i Volontari CRI delle altre Regioni d Italia, l abilitazione all attività di Soccorso è stabilita dal Coordinamento Regionale Corsi TSSA che determina la coerenza con quanto previsto dai minimi formativi regionali. 15.3. In caso di mobilitazione della CRI per emergenze nazionali è impiegato tutto il personale in possesso della qualifica di Soccorritore Regionale. Particolari livelli formativi eventualmente richiesti sono specificati dalla Sala Operativa Nazionale all atto della richiesta di personale. 6

16. CONVERSIONE DEI PERCORSI FORMATIVI DI PERSONALE CRI IN SERVIZIO ATTIVO 16.1. In osservanza alle disposizioni nazionali, il Volontario CRI o il Dipendente CRI iscritto in un Comitato CRI della Campania ed in possesso delle abilitazioni all attività di servizio ambulanza (ex B, ex E, ex TI, ex OTI, ex OSES, ex PSTI e figure precedenti, con riferimento alla O.C. 444/04 del 21 Giugno 2004, alla O.P. 370/2008 del 15 Luglio 2008 e alla Determinazione in VDS n. 53 del 28 Luglio 2008) acquisite precedentemente, all entrata in vigore del presente Regolamento, ottengono la conversione automatica dei livelli formativi raggiunti, rinominati secondo la nuova regolamentazione e come di seguito specificati: a. abilitazione B/TI/OTI Operatore Regionale del Trasporto Sanitario; b. abilitazione E/OSES/PSTI Soccorritore Regionale/Soccorritore Nazionale (ove il Coordinamento Regionale Corsi TSSA riconosca che il percorso formativo sia completo). 7