REGOLAMENTO PER L ASSEGNAZIONE DI AREE COMUNALI AI CIRCHI EQUESTRI, AGLI SPETTACOLI VIAGGIANTI E AI PARCHI DI DIVERTIMENTO



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REGOLAMENTO PER L ASSEGNAZIONE DI AREE COMUNALI AI CIRCHI EQUESTRI, AGLI SPETTACOLI VIAGGIANTI E AI PARCHI DI DIVERTIMENTO Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 133 del 20.11.1968, esecutiva ai sensi di legge

Art. 1 Le aree, concedibili, demaniali o patrimoniali del Comune e, salvo particolari clausole o impedimenti di qualsiasi natura, le aree di uso pubblico e date in concessione al Comune, possono, previa regolare autorizzazione del Sindaco e previo pagamento della tassa per occupazione del suolo pubblico, essere temporaneamente assegnate per installazioni: a) di circhi equestri; b) di attività, singole o collettive, dello spettacolo viaggiante; c) di parchi divertimenti (Luna Park). Le aree, di cui al precedente capoverso, sono quelle indicate nell elenco allegato che dovrà essere annualmente aggiornato, a norma di Legge, a cura della Ripartizione Polizia di concerto con il Comando Vigili Urbani. Art. 2 Oltre alle norme di Legge e di Regolamento generali e speciali sono in particolare applicabili, sia per singoli esercenti, come per i raggruppamenti delle attività dello spettacolo viaggiante, le disposizioni del presente Regolamento e quelle che, in futuro, la Civica Amministrazione dovesse emanare. Quando non sia diversamente stabilito, sono soggetti alla stessa disciplina i circhi equestri e i parchi di divertimento (Luna Park) tradizionali o stagionali e quelli installati od organizzati per occasionali avvenimenti, ricorrenze, celebrazioni o festività. Art. 3 Agli effetti delle concessioni di aree, destinatari di esse sono gli esercenti le attività specificate al primo comma dell art. 8 della L. N. 337 del 18 marzo 1968 e comprese nell elenco, aggiornato, esistente presso il Ministero del Turismo e dello Spettacolo. 2

Art. 4 Per ottenere la concessione dell area, ciascun interessato deve inoltrare regolare domanda in bollo al Sindaco 15 giorni prima del previsto inizio dell attività (per i parchi di divertimento un mese prima della data della manifestazione, se ricorrente, e almeno un mese prima, se occasionale), specificando, oltre alle sue generalità, la data di residenza e il domicilio, il tipo e le misure di ingombro dell attrazione o dell attrazione che intende installare e dei carri attrezzi delle carovane, l anzianità di frequenza delle aree cittadine, il numero di contrassegno di cui all art. 6 della L. n. 337, quello del nulla osta rilasciato dal Ministero dello Spettacolo, il periodo di tempo richiesto ed ogni altra notizia utile allo scopo. Il ritardo nella presentazione della domanda oppure la mancanza dei dati indicati nel precedente capoverso, quando non comporta a giudizio della Commissione l esclusione dell assegnazione dell area richiesta, pospone la domanda stessa a quelle degli altri richiedenti in piena regola. Art. 5 Le domande di partecipazione ai parchi di qualsiasi entità o di installazione di circhi, saranno sottoposte all esame di una Commissione nominata dalla Giunta Municipale presieduta dall Assessore alla Polizia e Traffico o da un suo delegato e composta dal Capo Ufficio Tecnico o chi per esso, dal Comandante dei Vigili Urbani o chi per esso, dall incaricato al servizio occupazione suolo e, a seconda che si tratti di circhi o di parchi di divertimento, rispettivamente da un rappresentante degli esercenti i circhi o dello spettacolo viaggiante. Le domande di assegnazione di posteggi che non rientrano nell ipotesi prevista nel precedente capoverso, saranno esaminate e decise secondo le norme seguenti, i criteri e il piano generale di distribuzione delle attrazioni nel territorio metropolitano suggeriti dalla predetta Commissione eventualmente integrata con altri due rappresentanti di categoria degli esercenti lo spettacolo viaggiante. 3

Art. 6 La concessione è fatta direttamente ai titolari muniti della licenza rilasciata dall autorità di P.S. e dell autorizzazione del Ministero del Turismo e dello Spettacolo, senza ricorso ad esperimento di asta. Art. 7 Le concessioni di aree per l installazione di importanti parchi di divertimento (Luna Park) e complessi minori di singole attività dello spettacolo viaggiante, avranno la durata fissata nell atto di concessione. Scaduto il termine se non sarà accordata alcuna proroga per gravi giustificati motivi la località dovrà essere immediatamente sgomberata e riconsegnata ai funzionari o agenti incaricati. In difetto, sarà provveduto d ufficio e con spese a carico dell inadempiente. Agli effetti di un organica funzionalità dei parchi di divertimento (Luna Park) e dei complessi minori, dovrà essere realizzata un opportuna variazione di attrazioni di attrazioni e un equa partecipazione di mestieri dello stesso tipo. Art. 8 Hanno precedenza, nell assegnazione delle aree concedibili sia per i parchi di divertimento di qualsiasi entità che per i posteggi per manifestazioni varie minori gli esercenti lo spettacolo viaggiante, residenti strabili nel Comune e con la maggiore anzianità di residenza e con anzianità di esercizio delle attrazioni in Sarzana, almeno di un quinquennio. A tal fine, presso l Ufficio di polizia, sarà predisposta apposita graduatoria in base alla quale saranno regolate le concessioni. Non sono soggetti a tale limitazioni gli esercenti i circhi equestri di particolare, riconosciuta importanza nazionale e internazionale. Detti complessi, opportunamente distanziati nel tempo, non possono peraltro superare due presenze nell annata. 4

Art. 9 Le assegnazioni delle concessioni saranno fatte, salvo quanto disposto dall articolo precedente e in base ai criteri e il piano generale di distribuzione di cui all art. 5 predisposti dalla Commissione riguardo alla: a) Modalità e decorosità dell attrazione; b) Anzianità di appartenenza alla categoria; c) Presentazione di attrazioni effettivamente nuove, che non pregiudichino gli interessi degli anziani esercenti e sempre che vi sia spazio disponibile da concedere. A parità di requisiti di cui all articolo precedente e del presente articolo, si procederà mediante estrazione a sorte per i posti che saranno richiesti da più esercenti con identiche attrazioni. Art. 10 Non è consentita la sostituzione dell attrazione con altra di tipo diverso. Solo in via eccezionale potrà essere ammessa tale sostituzione, qualora non ne derivi un aumento delle misure di ingombro e quando, a parere della Commissione, la nuova attrazione sia di tipo e soggetto tali da non creare dannosa concorrenza ad altre attrazioni già esistenti sulla piazza. Art. 11 La partecipazione a raggruppamenti o al Parco per rotazione non è ammessa. Quando, però, si rendano disponibili dei posti (per rinuncia, revoca, perdita per distruzione dell attrazione, abbandono del posteggio, decesso del titolare, ecc.) e vi siano altri richiedenti con uguale diritto al Commissione comunale potrà autorizzarla. Art. 12 Il titolare dell attrazione ammessa è tenuto a gestirla direttamente. 5

E vietata ogni forma di sub-concessione, di sub-ingresso di terzi al titolare, di compravendita temporanea e di locazioni di attrazioni. In caso di infrazione la concessione è revocata e sia il cedente che il concessionario saranno esclusi dalle future assegnazioni. Potrà essere consentita la sostituzione dell attrazione, con altra identica, anche per misure di ingombro, di proprietà di terzi, solo in caso di forza maggiore (sinistro accertato e non tempestivamente riparabile) e previa autorizzazione della Commissione Comunale e sempre che la nuova attrazione sia gestita direttamente dal concessionario. In caso diverso si farà luogo alla sostituzione dell attrazione secondo quanto stabilito al precedente articolo. Art. 13 Nel caso di decesso del titolare di un attrazione, debbono essere riconosciuti gli stessi diritti al nucleo famigliare convivente di fatto con il de cuius, già cooperante alla conduzione dell attrazione stessa, e fino quando questa rimanga di proprietà e sia gestita dal nucleo stesso. Art. 14 E vietato variare le misure di ingombro delle attrazioni, salvo giustificati motivi tecnici riconosciuti validi dalla Commissione comunale, che dovrà decidere se mantenere o meno l attrazione nella posizione prestabilita, senza danneggiare i vicini. Art. 15 Indipendentemente dalla durata del Parco o della concessione, la Commissione comunale o l Ufficio di Polizia d intesa con la Commissione potrà stabilire le date a partire dalle quali ciascun esercente: a) dovrà obbligatoriamente aver provveduto all installazione dell attrazione con la quale è stato ammesso al Parco, pena la perdita del posto o dell anzianità. b) Sarà obbligato a smontare l attrazione. L eventuale inadempienza sarà tenuta presente nelle 6

future assegnazioni. Art. 16 Se per comprovati e giustificati motivi di assoluta forza maggiore ritenuti validi dalla Commissione Comunale, l assegnatario non può gestire direttamente, o tramite congiunti capaci, l attrazione, l anzianità acquisita rimane invariata. Art. 17 La Commissione comunale e i Membri delegati invigileranno sull allestimento materiale delle attrazioni, dei circhi e parchi di divertimento e saranno responsabili dell organizzazione, del buon andamento e della disciplina di essi nonché dell osservanza delle norme di carattere generale e particolare impartite dall Amministrazione comunale, specie per quanto riguarda l uso degli apparecchi sonori, il rispetto dell orario di apertura e chiusura delle attrazioni sia singole che di quelle operanti nel Parco, la sistemazione delle carovane di abitazione e dei carri attrezzi nelle località prescritte, l igienica conservazione e rimozione dei rifiuti, il rispetto delle nome igienico sanitarie, ecc. L inosservanza delle prescrizioni fissate può determinare la revoca della concessione accordata e, nei casi di recidiva e di particolare gravità, l esclusione dalle assegnazioni delle aree in tutto il territorio del Comune. Art. 18 Qualora un attrazione all atto dell installazione non si presenti in condizioni di assoluta decorosità, ovvero la sua conduzione possa costituire elemento di disturbo dell ambiente, ovvero di immoralità, l Assessore alla Polizia, sentita l apposita Commissione comunale, potrà richiedere l immediato allontanamento dell attrazione, senza che il suo titolare abbia diritto a rimborso ed indennizzo alcuno. 7

Art. 19 Le tariffe per le occupazioni di suolo pubblico sono quelle vigenti all atto dell assegnazione delle aree e non possono essere aumentate in occasione di fiere, festeggiamenti, mercati e altre manifestazioni. Art. 20 Il presente Regolamento si applica alle imprese di nazionalità italiana, salvo quanto è stabilito dall art. 20 della L. n. 337 del 18 marzo 1968. 8

ELENCO DELLE AREE DISPONIBILI N. D ORDINE UBICAZIONE DELL AREA DELIMITAZIONE DELL AREA DIMENSIONE MQ ADIBITA A CIRCHI, GIOSTRE, ecc. NOTE Spazio antistante lo Stadio Comunale con l adiacenza di via Villafranche De Rourgue Stadio Comunale e Via Falcinello. 3.000 circa Per circhi equestri, attività spettacolo viaggiante giostre e parchi di divertimento 9

REGOLAMENTO PER L ASSEGNAZIONE DI AREE COMUNALI AI CIRCHI EQUESTRI, AGLI SPETTACOLI VIAGGIANTI E AI PARCHI DI DIVERTIMENTO INDICE Art. 1... pag. 2 Art. 2... pag. 2 Art. 3... pag. 2 Art. 4... pag. 3 Art. 5... pag. 3 Art. 6... pag. 4 Art. 7... pag. 4 Art. 8... pag. 4 Art. 9... pag. 5 Art. 10... pag. 5 Art. 11... pag. 5 Art. 12... pag. 5 Art. 13... pag. 6 Art. 14... pag. 6 Art. 15... pag. 6 Art. 16... pag. 7 Art. 17... pag. 7 Art. 18... pag. 7 Art. 19... pag. 8 Art. 20... pag. 8 10