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N. 10 31 Gennaio 2019 Loro sedi Ai gentili clienti OGGETTO: Dichiarazione IVA 2019 (periodo d imposta 2018) Vi trasmettiamo i fogli di lavoro relativi alla predisposizione della dichiarazione IVA per il periodo d imposta 2018. I modelli allegati dovrebbero essere restituiti al nostro Studio compilati ed accompagnati dall altra documentazione richiesta. Sono obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale Iva tutti i titolari di partita Iva che esercitano attività d impresa, attività artistiche o professionali. Quest anno (2019 con riferimento ai dati IVA 2018) la dichiarazione IVA deve essere presentata esclusivamente in forma autonoma entro il mese di aprile 2019. Non ha subito modifiche la possibilità di versare il saldo Iva annuale in un unica soluzione entro il 16 marzo 2019, oppure entro il 30 giugno 2018 cioè il termine previsto per il pagamento delle imposte relative alla dichiarazione dei redditi, applicando una maggiorazione dello 0,40% per ogni mese successivo al termine ordinario. Oltre alla riconferma nel nuovo termine ordinario di presentazione della dichiarazione annuale, fissato al 30 aprile dell anno successivo a quello di riferimento (quindi, per quest anno sarà il 30 aprile 2019), la modulistica e le istruzioni relative all anno 2018 recepiscono sostanzialmente la novità del Gruppo Iva, l istituto introdotto dalla legge di Bilancio 2017 (L. 232/2016) che debutta dal 1 gennaio 2019 e che viene regolato dagli articoli da 70-bis a 70-duodecies D.P.R. 633/1972. Più delicata appare invece la novità che interessa in quadro VL e in particolare il rigo VL30 che, come lo scorso anno, si pone in diretto collegamento con l adempimento della comunicazione trimestrale dei dati derivanti dalle liquidazioni periodiche Iva mensili e trimestrali. Ulteriori novità, infine, riguardano il quadro delle opzioni per le persone fisiche che applicano i cosiddetti regimi in franchigia da Iva (i cosiddetti minimi o forfettari ) e la procedura della liquidazione dell Iva di gruppo (disciplina prevista dall articolo 73 decreto Iva per enti o società commerciali controllanti che intendono avvalersi della procedura di compensazione dell Iva unitamente alle società da esse controllate). Vediamo, quindi, nel dettaglio le modifiche presenti nel modello e nelle istruzioni con riferimento alle citate novità. La nuova modalità di compilazione del rigo VL33 1

Al fine di coordinare le informazioni comunicate dai contribuenti con la comunicazione trimestrale dei dati contenuti nelle liquidazioni periodiche iva lo scorso anno venne introdotto nel quadro VL un rigo VL30 nel quale indicare: nel campo 2, l ammontare complessivo dell Iva periodica dovuta, pari alla somma degli importi indicati nella colonna 1 del rigo VP14 del modello di comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva relative al 2018, al quale aggiungere l importo dell acconto dovuto; nel campo 3, il totale dei versamenti periodici, compreso l acconto Iva e gli interessi trimestrali, nonché le eventuali imposte versate a seguito di ravvedimento; nel campo 1, il maggiore tra l importo indicato nel campo 2 e quello indicato nel campo 3. Nelle istruzioni di compilazione del modello di dichiarazione Iva 2019 viene ulteriormente precisato che nel campo 3 deve essere compreso anche l ammontare dell Iva periodica, relativa al 2018, versata a seguito del ricevimento delle comunicazioni degli esiti del controllo automatizzato, ai sensi dell articolo 54-bis D.P.R. 633/1972, riguardanti le citate comunicazioni trimestrali dei dati derivanti dalle liquidazioni periodiche. Si tratta, in particolare, dei versamenti effettuati con codice tributo 9001 (al netto di sanzioni e interessi) e anno di riferimento 2018, fino alla data di presentazione della dichiarazione e comunque non oltre il termine ordinario previsto per la presentazione della stessa. L importo indicato nel rigo VL30, come lo scorso anno, andrà quindi ad abbattere l Iva complessivamente dovuta, così come indicata nel rigo nel rigo VL3 (imposta dovuta), oppure andrà ad incrementare il credito indicato nel rigo VL4 (imposta a credito). Senonché, nelle istruzioni alla compilazione del successivo rigo VL33, che accoglie l importo complessivo risultante a credito del contribuente, si precisa che nel calcolare la differenza tra importi a credito e importi a debito, non va considerato il totale indicato nel campo 1 del modello VL30, ma quanto indicato nel campo 3 dello stesso rigo VL30 (ovvero l Iva periodica versata). E ciò al fine di tenere conto, nel calcolo del credito emergente dalla dichiarazione, esclusivamente dei versamenti effettuati. Se da tale calcolo emerge un importo negativo il rigo VL33 non deve essere compilato. Da tale nuova modalità di compilazione del rigo VL33 ne discende una evidente penalizzazione per il contribuente che comunque intende recuperare i mancati versamenti periodici, poiché fino a 2

quando ciò non accade il modello di dichiarazione annuale non evidenzierà alcun credito o comunque lo evidenzierà in misura inferiore a quello emergente dalle scritture contabili, impedendone l effettiva compensazione a partire dalla presentazione del modello di dichiarazione annuale. Nel caso, poi, di mancati versamenti recuperati successivamente alla presentazione del modello dichiarativo annuale il contribuente, al fine di far emergere il credito, dovrà quindi fare necessariamente ricorso alla presentazione di una dichiarazione iva integrativa. Il Gruppo Iva Ancorché il nuovo istituto del Gruppo Iva sia partito solo dal 1 gennaio 2019, diverse sono le indicazioni che i soggetti interessati devono indicare nell ultimo modello di dichiarazione annuale Iva presentato. In particolare, i quadri che assumono rilievo sono i seguenti: quadro VA: nella sezione 2 viene introdotto il rigo VA16 nel quale i contribuenti che, a partire dal 1 gennaio 2019, partecipano a un Gruppo Iva devono barrare la casella 1 per comunicare che si tratta dell ultima dichiarazione annuale Iva precedente all ingresso nel Gruppo Iva: quadro VX: nel rigo VX2 viene inserito il campo 2 per consentire a coloro che a partire dal 1 gennaio 2019 partecipano a un Gruppo Iva di indicare la parte dell eccedenza detraibile risultante dalla dichiarazione, pari all ammontare dei versamenti Iva effettuati con riferimento al 2018, che deve essere trasferita al Gruppo Iva dal 1 gennaio 2019. Un ultima novità, che riguarda i soggetti che a partire dal 1 gennaio 2019 partecipano a un Gruppo Iva di cui agli articoli 70-bis e seguenti D.P.R. 633/1972, è relativa alla compilazione del Prospetto IVA 26/PR, che, come è noto, è riservato agli enti e società controllanti che riepilogano i dati della liquidazione dell Iva di gruppo di cui all articolo 73 del decreto iva. In particolare: nel rigo VY2 del quadro VY viene infatti inserito il campo 2 nel quale i soggetti che dal 01.01.2019 entrano a far parte del Gruppo Iva devono indicare la parte dell eccedenza detraibile risultante dal prospetto, pari all ammontare dei versamenti Iva effettuati con 3

riferimento al 2018, che deve essere trasferita dalla controllante al Gruppo Iva dal 1 gennaio 2019; nel successivo rigo VY4 viene invece introdotto il nuovo campo 3 la cui casella va barrata dalla controllante che a partire dal 1 gennaio 2019 partecipa a un Gruppo Iva e intende chiedere a rimborso la parte dell eccedenza detraibile risultante dal presente prospetto, per la quota che non deve essere trasferita al Gruppo medesimo. Procedura liquidazione Iva di gruppo Con riferimento alla procedura di liquidazione dell iva di gruppo, nel caso in cui il soggetto non residente che detiene la maggioranza delle azioni o quote sia privo di una posizione Iva nel territorio dello Stato, va barrata la casella di cui al campo 7 e non va compilato il campo 5 riferito appunto al numero di partita iva. Per evidenziare tale situazione nel quadro VG viene introdotta: nella sezione 1, righi da VG2 a VG4, la casella 7 Soggetto estero, nella sezione 2 la casella 6 Soggetto estero. Le nuove caselle devono essere barrate nel caso in cui il soggetto non residente che detiene il controllo sia privo di una posizione Iva nel territorio dello Stato. Sezione I Sezione II 4

Contribuenti persone fisiche in regime di franchigia Molti contribuenti che si sono avvalsi in passato del vecchio regime dei minimi (oggi non più adottabile), nel 2015 hanno avuto la possibilità di abbandonare detto regime fiscale in favore di quello forfettario istituto proprio in tale anno. Non tutti però si sono avvalsi di questa opzione, continuando quindi ad adottare il vecchio regime dei minimi. Se nel 2016 l Agenzia ha consentito il transito dai due regimi sulla scorta di quanto previsto dall articolo 1 D.P.R. 442/1997 che consente la variazione dell opzione e della revoca nel caso di modifica del relativo sistema in conseguenza di nuove disposizioni normative, nel 2017 la migrazione da minimo e forfettario doveva necessariamente rispettare il vincolo della obbligatoria permanenza triennale. Trascorso il vincolo triennale per chi nel periodo 2015-2016-2017 ha adottato il regime dei minimi, dal 2018 si è invece reso possibile il passaggio al regime forfettario ed ecco che le istruzioni alla compilazione del modello di dichiarazione annuale iva relativo a tale anno ha previsto nel quadro VO la possibilità di evidenziare tale scelta. In particolare: quadro VO: nel rigo VO34 viene inserita la casella 3 che va barrata dai contribuenti che, avendo optato nel corso del 2015 per l applicazione del regime dei minimi, revocano la scelta effettuata e accedono, dal 2018, al regime forfetario di cui alla 190/2014. Dichiarazioni con IVA a credito Il credito IVA maturato al 31 dicembre 2018 può essere utilizzato in compensazione con altre imposte e contributi (compensazione "orizzontale" o "esterna"), già a decorrere dalla scadenza del gennaio 2019 (codice tributo 6099 - anno di riferimento 2018), ma solo fino al limite massimo di 5.000 euro. L'eventuale credito eccedente i 5.000 euro potrà invece essere utilizzato a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale IVA ma soltanto se la dichiarazione IVA annuale riporterà il visto di conformità rilasciato da un professionista abilitato In tutti i casi in cui l'utilizzo a compensazione del credito IVA (anche in più F24) dovesse eccedere il limite dei 5.000 euro, il pagamento di ogni singolo modello F24 dovrà avvenire esclusivamente con modalità telematiche (Fisconline/Entratel) e non è consentito l'utilizzo dell'home banking. 5

La trasmissione telematica delle deleghe di pagamento recanti compensazioni di crediti IVA che superano l'importo annuo di 5.000 euro può essere effettuata non prima che siano trascorsi dieci giorni dalla presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge. La Legge di Bilancio 2018 ha inoltre introdotto la possibilità che il pagamento del modello F24 in compensazione venga sospeso, per un massimo di 30 giorni, in presenza di profili di rischio, al fine di controllare l'utilizzo del credito. La delega è eseguita se, all'esito del controllo, il credito risulta correttamente utilizzato oppure una volta "decorsi trenta giorni dalla data di presentazione delle delega di pagamento". Per chi avesse maturato nel 2017 un credito IVA compensabile, non interamente utilizzato in compensazione nel corso del 2018, potrà proseguirne l'utilizzo (codice tributo 6099 - anno 2017) fino a quando non sarà presentata la dichiarazione annuale IVA per il 2018, all'interno della quale il credito dell'anno precedente sarà, per così dire, "rigenerato" andandosi a sommare al credito IVA maturato nel 2018. Ricordiamo, sempre in tema di compensazioni, che dal 2011 sono operative le disposizioni contenute nell'art. 31 del D.L. n. 78/2010, che ha previsto: da un lato il divieto di utilizzare in compensazione i crediti erariali in presenza di debiti superiori a 1.500 euro per i quali sia scaduto il termine di pagamento (pena l'applicazione di una sanzione del 50% dell'importo indebitamente compensato), e, dall'altro, la possibilità di pagare, anche in parte, i ruoli erariali tramite compensazione. In caso di richiesta a rimborso del credito IVA segnaliamo che il decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2017, convertito in legge n. 225/2016 ha innalzato da 15.000 a 30.000 euro l ammontare di eccedenza IVA a credito che può essere richiesta a rimborso senza la necessità di prestare la garanzia o l asseverazione. Se il rimborso del credito IVA supera i 30.000 euro, il contribuente resta obbligato a richiedere il visto di conformità crediti IVA o la prestazione di garanzia, ma solo se non rientra tra i soggetti considerati a rischio. In base ai chiarimenti dell Agenzia Entrate (circolare n. 33/E/2016) sono esentati dal richiedere la garanzia i contribuenti che hanno soddisfatto interamente, anche attraverso la definizione agevolata, avvisi d accertamento o rettifiche notificate nei 2 anni precedenti alla domanda di rimborso IVA. Vi invitiamo pertanto a restituirci, entro e non oltre il 15 Febbraio 2019, il prospetto dei dati che alleghiamo alla presente, che consentirà di assolvere più agevolmente la nostra richiesta, nonché consegnarci tutta la documentazione contabile relativa all anno 2018 per chi ha affidato la contabilità alla studio. 6

Documenti necessari per la compilazione della Dichiarazione Annuale IVA: Liquidazioni mensili o trimestrali Liquidazione annuale Mastrino relativo al conto utilizzato per le liquidazioni Iva mensili o trimestrali, oltre al conto Iva c/erario in Compensazione, se attivato per una quadratura contabile. F24 realmente pagati relativo alle liquidazioni e presentati in banca o in posta anche con saldo a zero F24 relativi all utilizzo dell eventuale credito Iva da dichiarazione annuale dell anno precedente Dati relativi all attività Acquisto beni strumentali ammortizzabili (anche inf. 516,46) imp. Vendite beni strumentali ammortizzabili imp. Leasing (fatture registrato nel periodo amministrativo) imp. Canoni di locazione (anche immobiliare) e noleggio imp. Beni acquistati destinati alla rivendita o alla produzione di servizi imp. Vendite/servizi a condomini imp. Acquisti con Iva PARZIALMENTE detraibile (es. 40%-50%) Imponibile acquisti Iva detraibile imp. + Iva Imponibile acquisti Iva indetraibile imp. + Iva Acquisti con Iva TOTALMENTE indetraibile Imponibile acquisti Iva indetraibile imp. Operazioni intracomunitarie Vendite CEE - beni imp. + Iva Vendite CEE - servizi imp. + Iva Acquisto CEE - beni imp. + Iva Acquisto CEE - servizi imp. + Iva Operazioni internazionali Vendite - esportazioni dirette imp. Vendite - servizi internazionali imp. Vendite - esportatori abituali imp. Acquisto - importazioni imp. + Iva Acquisto - servizi internazionali imp. Operazioni con S. Marino e Città del Vaticano Vendite imp. + Iva Acquisto con Iva imp. + Iva Acquisto senza Iva imp. + Iva Operazioni esenti Art. 10 Cessioni esenti VE33 imp. Acquisti esenti e importazioni non soggette all imposta VF 16 imp. 7

Operazioni non soggette all imposta ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies Vendite beni e servizi cee e internazionali VE34 imp. Acquisti da soggetti minimi e forfettari (art. 27 c. 1 e 2 D.L. 98/2011 e legge 190/2014) Acquisti da soggetti minimi imp. Acquisti da soggetti forfettari imp. Operazioni non soggette all imposta effettuate nei confronti di soggetti terremotati Cessioni non soggette VE 36 imp. + Iva Operazioni in regime IVA per cassa (art. 32-bis D.L. n. 83/2012) Acquisti da regime iva per cassa VF 21 imp. + Iva Cessioni in regime Iva per cassa VE 37 imp. Operazioni particolari: acquisti di beni e servizi da non residenti art. 17 c. 2 Acquisti art. 17, c. 2 VJ3 imp. + Iva Operazioni particolari: Cessioni/acquisti rottami art. 74, c. 7 e 8 Cessione rottami VE35 P.2 imp. Acquisto rottami VJ6 imp. + Iva Operazioni particolari: reverse-charge edilizia servizi resi/ricevuti da subappaltatori art. 17, c. 6 lett. a Vendite servizi VE35 p. 4 imp. Acquisto servizi VJ12 imp. + Iva Operazioni particolari: reverse-charge Vendite/acquisti di fabbricati art. 17, c. 6 lett. a-bis Vendite VE35 p. 5 imp. Acquisto VJ13 imp. + Iva Operazioni particolari: reverse-charge cellulari e microprocessori e prodotti elettronici art. 17, c. 6 lett. b - c Vendite VE35 p. 6-7 imp. Acquisto VJ14 VJ15 imp. + Iva Operazioni particolari: reverse-charge vendite/acquisti di servizi di pulizia, demolizione e installazione e completamento impianti relativi a edifici art. 17, c. 6 lett. a-ter Vendite servizi VE35 p. 8 imp. Acquisto servizi VJ16 imp. + Iva Operazioni particolari: reverse-charge vendite/acquisti di beni e servizi del settore energetico art. 17, c. 6 lett. d-bis) d-ter e d-quater Vendite VE35 p. 9 imp. Acquisto VJ17 imp. + Iva Operazioni particolari: operazioni effettuate dai soggetti di cui all art. 17- ter (Split Payment) Vendite beni e servizi VE38 imp. acquisti beni e servizi VJ18 imp. + Iva Operazioni in regime Iva del margine Vendite in regime del margine imp. 8

Margine lordo di operazioni imponibili imp. + Iva Operazioni con Iva ad esigibilità differita Vendite con Iva ad esigibilità differita imp. + Iva Incasso fatture con Iva ad esigibilità differita imp. + Iva Dichiarazioni di intento ricevute N. Partita iva numero Protocollo 1 2 3 4 5 6 Ripartizione geografica delle operazioni imp. verso privati Operazioni imponibili a privati imp. + Iva Ripartizione geografica delle operazioni imponibili effettuate nei confronti di privati: Abruzzo imp. + Iva Basilicata imp. + Iva Bolzano imp. + Iva Calabria imp. + Iva Campania imp. + Iva Emilia Romagna imp. + Iva Friuli Venezia Giulia imp. + Iva Lazio imp. + Iva Liguria imp. + Iva Lombardia imp. + Iva Marche imp. + Iva Molise imp. + Iva Piemonte imp. + Iva Puglia imp. + Iva Sardegna imp. + Iva Sicilia imp. + Iva Toscana imp. + Iva Trento imp. + Iva Umbria imp. + Iva Valle d Aosta imp. + Iva Veneto imp. + Iva Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse. Cordiali saluti. 9

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