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A.C. 2208-B Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese (Conversione in legge del DL 34/2014) N. 100 12 maggio 2014

Camera dei deputati XVII LEGISLATURA Verifica delle quantificazioni A.C. 2208-B Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese (Conversione in legge del DL 34/2014) N. 100 12 maggio 2014

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato. La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione). L analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi. SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO Servizio Responsabile 066760-2174 / 066760-9455 bs_segreteria@camera.it SERVIZIO COMMISSIONI Segreteria della V Commissione 066760-3545 / 066760-3685 com_bilancio@camera.it

Estremi del provvedimento A.C. 2208-B Titolo breve: DL 34/2014: Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese. Iniziativa: governativa approvato dalla Camera e modificato dal Senato Commissione di merito: XI Commissione Relatore per la Commissione di merito: Gruppo: Dell Aringa PD Relazione tecnica: presente verificata dalla Ragioneria generale riferita al testo presentato alla Camera Destinatario: Oggetto: Parere richiesto all'assemblea testo B e fascicolo n. 1 degli emendame

INDICE ARTICOLI 1 E 2-BIS... 3 MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEL CONTRATTO DI LAVORO A TERMINE... 3 ARTICOLO 2... 4 MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEL CONTRATTO DI APPRENDISTATO... 4 ARTICOLO 3... 6 ELENCO ANAGRAFICO DEI LAVORATORI E STATO DI DISOCCUPAZIONE... 6

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PREMESSA Il disegno di legge dispone la conversione del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, recante disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese. Il provvedimento, già approvato dalla Camera, è stato modificato dal Senato. Il testo iniziale era corredato di relazione tecnica 1. Sul testo approvato dal Senato è stata presentata una nuova RT, oggetto della presente Nota. Si esaminano, di seguito, i profili finanziari relativi alle sole parti del testo modificate dal Senato rispetto al provvedimento approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati. VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI ARTICOLI 1 e 2-bis Modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a termine Le norme come approvate in prima lettura dalla Camera dei deputati - dispongono talune modifiche all articolo 1 del D. Lgs. 368/2001, in materia di lavoro a tempo determinato. In particolare, le disposizioni specificano che il numero complessivo di rapporti di lavoro a termine costituiti da ciascun datore di lavoro non possa eccedere il limite del 20 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1 gennaio dell anno di assunzione. Per le imprese che occupano fino a 5 dipendenti è sempre possibile stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato. I lavoratori assunti a termine in violazione del limite percentuale sono considerati lavoratori subordinati con contratto a tempo indeterminato fin dalla data di costituzione del rapporto di lavoro. In sede di prima applicazione del limite percentuale sopra descritto, conservano efficacia, ove diversi, i limiti percentuali già stabiliti dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il datore di lavoro il quale abbia in corso rapporti di lavoro a termine che comportino il superamento del limite percentuale - è tenuto a rientrare nel predetto limite entro il 31 dicembre 2014. In caso contrario, lo stesso non può stipulare nuovi contratti di lavoro a tempo determinato fino a quando non rientri nel limite percentuale. Le modifiche intervenute al Senato sostituiscono, tra l altro, l obbligo di assunzione a tempo indeterminato, in caso di violazione del limite percentuale di assunzioni a tempo determinato, con una sanzione amministrativa. I maggiori introiti derivanti dalle sanzioni sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo sociale per occupazione e formazione. 1 Oggetto della Nota di verifica n. 92 del 17 aprile 2014. - 3 -

La sanzione è parti al 20 per cento della retribuzione se il numero dei lavoratori assunti in violazione del limite percentuale non è superiore a uno e al 50% della retribuzione se superiore il numero è superiore ad uno. Il limite percentuale sopra descritto non si applica ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati tra istituti pubblici di ricerca ovvero enti privati di ricerca e lavoratori chiamati a svolgere in via esclusiva attività di ricerca scientifica o tecnologica, di assistenza tecnica alla stessa o di coordinamento e direzione della stessa. I contratti di lavoro a tempo determinato, che abbiano ad oggetto in via esclusiva lo svolgimento di attività di ricerca scientifica, possono avere durata pari a quella del progetto di ricerca al quale si riferiscono [articolo 1, comma 1, lettera b)-septies e b)-octies]. Viene altresì disposto che il datore di lavoro, che abbia in corso rapporti di lavoro a termine che comportino il superamento del limite percentuale, sia tenuto a rientrare nel limite entro il 31 dicembre 2014, salvo che un contratto collettivo applicabile all azienda disponga modalità più favorevoli (articolo 2 bis, comma 3) La relazione tecnica afferma, con riferimento alla modifica diretta a introdurre una sanzione amministrativa in luogo della trasformazione del contratto a tempo determinato, che la sanzione in oggetto è nuova. Pertanto, le maggiori entrate da essa derivanti sono da considerarsi aggiuntive rispetto a quelle già previste a legislazione vigente. Per tali ragioni è previsto che i maggiori introiti derivanti dall applicazione delle suddette sanzioni siano assegnati al Fondo sociale per l'occupazione e formazione. Con riferimento alle rimanenti modifiche, la RT fa presente che le stesse non comportano nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, trattandosi di interventi di carattere procedurale nel rispetto di quanto programmato con riferimento ai saldi. In particolare, per quanto attiene all esclusione dal limite dei contratti di lavoro a tempo determinato stipulati, tra l altro, con istituti pubblici di ricerca, la RT precisa, ai fini dell'assenza di oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, che resta confermato il tetto dei limiti ordinamentali e finanziari già previsti a legislazione vigente. Al riguardo non vi sono osservazioni da formulare alla luce dei chiarimenti forniti nella relazione tecnica. ARTICOLO 2 Modifiche alla disciplina del contratto di apprendistato Le norme nel testo approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati - dispongono talune seguenti modifiche alla normativa in materia di apprendistato. In particolare, il testo prevede che: - 4 -

per i datori di lavoro che occupano almeno 30 dipendenti, l assunzione di nuovi apprendisti sia subordinata alla prosecuzione, a tempo indeterminato, del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei 36 mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 20 per cento degli apprendisti; qualora la regione non comunichi al datore di lavoro, entro 45 giorni dalla comunicazione dell instaurazione del rapporto, le modalità per usufruire dell offerta formativa pubblica, il datore di lavoro non sia tenuto ad integrare la formazione; i contratti di apprendistato attivati per consentire la partecipazione al programma sperimentale di formazione in azienda previsto dall articolo 8-bis comma 2, del DL 104/2013, possano essere stipulati anche in deroga ai limiti di età stabilito dall articolo 5 del decreto legislativo n. 167/2011. Le modifiche intervenute al Senato dispongono, tra l altro, che: il vincolo per l assunzione a tempo indeterminato degli apprendisti riguardi i datori di lavoro con almeno 50 dipendenti (invece di 30 dipendenti) [comma 1, lettera a), numero 2]; per le regioni e le province autonome, che abbiano definito un sistema di alternanza scuola-lavoro, i contratti collettivi nazionali di lavoro possano prevedere specifiche modalità di utilizzo del contratto di apprendistato, anche a tempo determinato, per lo svolgimento di attività stagionali [comma 1, lettera b)-bis]; la regione provveda a comunicare al datore di lavoro, entro 45 giorni dalla comunicazione dell'instaurazione del rapporto, le modalità di svolgimento dell'offerta formativa pubblica, anche con riferimento alle sedi e al calendario delle attività previste, avvalendosi anche dei datori di lavoro e delle loro associazioni che si siano dichiarati disponibili [comma 1, lettera c]. La relazione tecnica afferma, con riferimento alla facoltà per regioni e province autonome nell'ambito del sistema di alternanza scuola-lavoro di stipulare contratti di apprendistato anche a tempo determinato per attività stagionali, che la norma amplia quanto comunque già previsto dal testo unico sull'apprendistato, e non comporta effetti negativi per la finanza pubblica. Tale modifica, infatti, è piuttosto volta a consentire la possibilità, nei limiti dell'alternanza scuola-lavoro, di nuovi contratti di apprendistato per i quali comunque si determinerebbero, in capo ai datori di lavoro interessati, gli oneri previdenziali e assicurativi ordinariamente previsti per tali per tali rapporti di lavoro. Con riferimento alle rimanenti modifiche la RT fa presente che le stesse non comportano nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, trattandosi di interventi di carattere procedurale nel rispetto di quanto programmato con riferimento ai saldi. - 5 -

Al riguardo, per quanto attiene alla facoltà per regioni e province autonome di utilizzare del contratti di apprendistato per lo svolgimento di attività stagionali, si rileva che la ratio della norma sembra diretta ad estendere al sistema di alternanza scuola-lavoro il reclutamento di apprendisti nell ambito dei lavoratori stagionali. Si ricorda sul punto che l articolo 4, comma 5, del D. Lgs. 167/2011, afferma che per i datori di lavoro, che svolgono la propria attività in cicli stagionali, i contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale possono prevedere specifiche modalità di svolgimento del contratto di apprendistato, anche a tempo determinato. Pertanto, la disposizione non sembrerebbe determinare effetti di minor gettito contributivo in relazione alle agevolazioni previste per i contratti di apprendistato, anche tenendo conto che non vengono modificati i limiti riferiti ai contratti di apprendistato previsti dalla normativa in vigore. In proposito, appare comunque necessario acquisire l avviso del Governo. Per quanto attiene alla comunicazione da parte delle regioni, entro 45 giorni dall instaurazione del rapporto di apprendistato, delle modalità di svolgimento dell'offerta formativa pubblica, si osserva che tale disposizione sembra introdurre per detti enti un obbligo di predisporre le attività volte alla formazione professionale degli apprendisti entro i termini indicati dalla disposizione medesima. Appare quindi necessario acquisire l avviso del Governo sulla norma, al fine di verificarne la sostenibilità finanziaria per le regioni. ARTICOLO 3 Elenco anagrafico dei lavoratori e stato di disoccupazione Le norme nel testo approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati - dispongono modifiche in materia di elenco anagrafico dei lavoratori e stato di disoccupazione. In particolare, viene modificato l articolo 2, comma 1, del D. Lgs. 181/2000 (Norme per agevolare l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro), prevedendo che lo stato di disoccupazione possa essere comprovato presso il servizio competente in qualsiasi ambito territoriale dello Stato. Le modifiche intervenute al Senato prevedono che lo stato di disoccupazione possa essere comprovato presso il servizio competente in qualsiasi ambito territoriale dello Stato, anche tramite posta elettronica certificata. - 6 -

La relazione tecnica afferma che le norme in esame non comportano nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, trattandosi di interventi di carattere procedurale nel rispetto di quanto programmato con riferimento ai saldi. Al riguardo, andrebbe acquisita conferma che la modalità di attestazione dello stato di disoccupazione, prevista tramite posta elettronica certificata, non determini esigenze organizzative aggiuntive da parte dei servizi interessati con conseguenti riflessi finanziari. - 7 -