FAI LA MOSSA GIUSTA PER DIVENTARE IMPRENDITORE

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FAI LA MOSSA GIUSTA PER DIVENTARE IMPRENDITORE CONFCOMMERCIO MILANO PER GLI ASPIRANTI IMPRENDITORI E LE NEO IMPRESE A cura di Direzione servizi tributari dott.ssa Federica Sottotetti

IMPOSTE SUI REDDITI L IRPEF è un'imposta progressiva ad aliquote crescenti per scaglioni; grava sul reddito imponibile complessivo delle persone fisiche L IRES è un'imposta proporzionale con aliquota 27,5%, che si applica sul reddito imponibile complessivo delle persone giuridiche (società di capitali) L IRAP può essere definita come un imposta locale in quanto applicabile all'esercizio di un'attività, esercitata nel territorio di ciascuna regione, autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni o alla prestazione di servizi; l aliquota IRAP è stabilita in misura pari al 3,9% del valore della produzione netta. Le singole regioni hanno la possibilità di variare la stessa entro il limite dello 0,92% 2

IMPOSTE SUGLI IMMOBILI Dal 2014 il possesso degli immobili situati in Italia è soggetto alla IUC (imposta unica comunale). La IUC si compone di tre tributi: IMU (imposta municipale propria), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili TARI (tassa sui rifiuti) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell utilizzatore TASI (tributo per i servizi indivisibili), destinato al finanziamento dei servizi comunali rivolti alla collettività (spese per il manto stradale, la pubblica amministrazione, ecc..), a carico sia del possessore sia dell utilizzatore dell immobile 3

REGIMI CONTABILI PER IMPRESE 1) Contabilità ordinaria 2) Contabilità semplificata 3) Regime dei «contribuenti minimi» 4) Regime dei «contribuenti forfetari» Regimi agevolati 4

REGIMI CONTABILI Registrazioni contabili effettuate sulla base del principio di competenza Costi e ricavi registrati nell esercizio di maturazione, indipendentemente dalla data di sostenimento del costo o di incasso del ricavo 5

RICAVI Sono considerati ricavi i corrispettivi derivanti dalle cessioni di beni o dalle prestazioni di servizi oggetto dell attività propria dell impresa. 6

CONTABILITA ORDINARIA Può essere: obbligatoria opzionale La verifica dell obbligatorietà deve essere effettuata in relazione a: la natura giuridica del contribuente l ammontare dei ricavi conseguiti dallo stesso contribuente 7

CONTABILITA ORDINARIA OBBLIGO IN BASE ALLA NATURA GIURIDICA Sono obbligati ad adottare tale regime, indipendentemente dall ammontare dei ricavi conseguiti, i seguenti soggetti: S.p.A. S.r.l. società cooperative enti pubblici e privati che hanno per oggetto esclusivo o principale l esercizio di attività commerciali stabili organizzazioni di società ed enti non residenti associazioni non riconosciute e consorzi che hanno per oggetto esclusivo o principale l esercizio di attività commerciali 8

CONTABILITA ORDINARIA OBBLIGO IN BASE ALL AMMONTARE DEI RICAVI Per gli altri soggetti titolari di redditi di impresa: persone fisiche che esercitano attività commerciali società di persone (s.n.c. e s.a.s.) enti non commerciali che esercitano anche un attività commerciale in misura non prevalente scatta l obbligo di tenuta della contabilità ordinaria, qualora i ricavi conseguiti nell esercizio precedente siano superiori a: euro 400.000,00 per le imprese che prestano servizi euro 700.000,00 per le altre imprese In caso di inizio attività, i limiti suddetti si determinano ragguagliando ad anno i ricavi presunti dichiarati in sede di presentazione della dichiarazione di inizio attività ai fini IVA. 9

CONTABILITA SEMPLIFICATA Possono accedervi: le persone fisiche che esercitano attività commerciali le società di persone (s.n.c. e s.a.s.) gli enti non commerciali che esercitano un attività commerciale in via non prevalente che nel periodo di imposta precedente hanno conseguito ricavi in misura inferiore a: euro 400.000,00 per le imprese che prestano servizi euro 700.000,00 per le altre imprese non sono tenuti ad indicare il regime in sede di inizio attività applicano naturalmente tale regime (vale il comportamento concludente) 10

CONTABILITA SEMPLIFICATA OPZIONE PER LA CONTABILITA ORDINARIA I contribuenti in regime di contabilità semplificata possono optare per l applicazione della contabilità ordinaria Durata dell opzione 1 anno (almeno) 11

CONTABILITA SEMPLIFICATA REGISTRI CONTABILI OBBLIGATORI Registri IVA (fatture emesse/corrispettivi e acquisti) integrati con l annotazione delle operazioni non soggette ad IVA, ma rilevanti per la determinazione del reddito. 12

REGIME DEI CONTRIBUENTI MINIMI AMBITO SOGGETTIVO Regime riservato alle persone fisiche che intraprendono un attività di impresa, arte o professione AMBITO TEMPORALE Si può applicare per i primi 5 anni di attività; al termine del quinquennio si può restare nel regime fino al raggiungimento del 35 anno di età 13

REGIME DEI CONTRIBUENTI MINIMI I REQUISITI D ACCESSO 1) Ricavi/compensi conseguiti/percepiti nell esercizio precedente non superiori a 30.000 euro 2) Assenza di cessioni all esportazione effettuate nell esercizio precedente 3) Assenza di spese di lavoro dipendente o assimilato sostenute nell esercizio precedente 4) Assenza di utili erogati nell esercizio precedente agli associati in partecipazione che prestano solo lavoro 5) Acquisto di beni strumentali nel triennio precedente per un valore non superiore a 15.000 euro 14

REGIME DEI CONTRIBUENTI MINIMI ULTERIORI REQUISITI Assenza di un altra attività di lavoro autonomo o di impresa svolta nei 3 anni precedenti Assenza di prosecuzione di un altra attività di lavoro autonomo o di impresa precedentemente svolta Nel caso di prosecuzione di un attività di impresa svolta da terzi, i ricavi conseguiti nell esercizio precedente non devono aver superato il limite di 30.000 euro 15

REGIME DEI CONTRIBUENTI MINIMI CAUSE DI ESCLUSIONE Non possono applicare il regime dei minimi i soggetti che esercitano l opzione per l applicazione di un regime speciale IVA i soggetti non residenti coloro che, in via esclusiva o prevalente, effettuano cessioni di fabbricati o di terreni edificabili, nonché di mezzi di trasporto nuovi i soci/associati di società di persone, associazioni professionali o S.r.l. trasparenti 16

REGIME DEI CONTRIBUENTI MINIMI DISAPPLICAZIONE DEL REGIME esercizio di un opzione espressa venir meno di uno dei requisiti di accesso causa di esclusione N.B.: usciti dal regime non si può rientrarvi, anche se il contribuente fosse in possesso di tutti i requisiti teoricamente necessari 17

REGIME DEI CONTRIBUENTI MINIMI ESONERI IVA tenuta scritture contabili rilevanti ai fini IVA obbligo di effettuare le liquidazioni periodiche presentazione dichiarazione/comunicazione IVA Altre imposte tenuta scritture contabili rilevanti ai fini delle imposte sui redditi pagamento IRAP e presentazione della relativa dichiarazione applicazione Studi di Settore e Parametri presentazione comunicazione Black list presentazione Elenco clienti e fornitori OBBLIGHI numerare e conservare le fatture integrare le fatture ricevute per acquisti intracomunitari versamento IVA su acquisti intracomunitari effettuati presentazione modelli Intrastat 18

REGIME DEI CONTRIBUENTI MINIMI ULTERIORI CARATTERISTICHE Divieto di rivalsa e di detrazione dell IVA sugli acquisti Di conseguenza, emissione di fattura/scontrino/ricevuta fiscale senza addebito dell IVA Nella fattura può essere riportata la seguente dicitura: «Operazioni senza applicazione dell IVA ai sensi dell art. 1, comma 100, L. n. 244/2007. Adozione del regime fiscale di vantaggio per l imprenditoria giovanile e per i lavoratori in mobilità ex art. 27, commi 1 e 2, D.L. n. 98/2011». 19

REGIME DEI CONTRIBUENTI MINIMI Principio di "cassa" DETERMINAZIONE DEL REDDITO deroga alle regole ordinarie previste dal TUIR Effetti fiscali: assenza ammortamento beni. Il costo relativo ai beni strumentali è deducibile interamente nel periodo di imposta in cui avviene il pagamento integrale deduzione delle spese di manutenzione, prestazioni alberghiere, ecc., nell esercizio di sostenimento deduzione al 50% per le spese relative a beni ad uso promiscuo irrilevanza fiscale del valore attribuito alle rimanenze di merci acquistate nel corso di vigenza del regime i contributi previdenziali obbligatori si deducono dal reddito (compresi quelli versati per i collaboratori familiari fiscalmente a carico o per i quali il titolare non abbia esercitato la rivalsa) 20

REGIME DEI CONTRIBUENTI MINIMI DETERMINAZIONE DEL REDDITO Imposta sostitutiva dell IRPEF e delle relative addizionali: 5% Ritenuta d acconto: obbligo di rilasciare apposita dichiarazione dalla quale risulti l assoggettamento del reddito ad imposta sostitutiva la dichiarazione può essere riportata direttamente in fattura, utilizzando la seguente dicitura: «Si richiede la non applicazione della ritenuta alla fonte a titolo d acconto come previsto dal provvedimento dell Agenzia delle Entrate 22.12.2011, prot. n. 185820». compensi fatturati non soggetti alla ritenuta d acconto 21

REGIME DEI CONTRIBUENTI FORFETARI CARATTERISTICHE Determinazione semplificata del reddito mediante applicazione di coefficienti di redditività ai ricavi/compensi percepiti Assoggettamento ad un imposta sostitutiva dell Irpef, delle addizionali Irpef e dell Irap nella misura del 15% Previsione di un regime agevolato anche ai fini previdenziali Adempimenti semplificati 22

REGIME DEI CONTRIBUENTI FORFETARI REQUISITI DI ACCESSO Il nuovo regime non è riservato alle nuove iniziative riguarda tutte le persone fisiche che esercitano un attività di impresa (incluse le imprese familiari) o di lavoro autonomo in forma individuale e che rispettano i requisiti di accesso e di permanenza sono escluse, quindi, le società di qualsiasi tipo e le associazioni fra professionisti 23

REGIME DEI CONTRIBUENTI FORFETARI REQUISITI DI ACCESSO 1. i ricavi conseguiti non devono essere superiori alle soglie stabilite dalla legge che variano in base al codice di attività ATECO 2007. Note: i ricavi devono essere ragguagliati ad anno nel caso di esercizio di più attività si assume il limite più elevato relativo alle diverse attività esercitate. 2. le spese per prestazioni di lavoro devono essere contenute nel limite complessivo di 5.000 lordi. Note: devono essere considerati i redditi di lavoro dipendente e assimilato, i redditi da lavoro accessorio (voucher), i redditi da associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro, i redditi corrisposti a familiari di cui all art. 60 del TUIR non concorrono alla verifica della soglia i redditi da associazione in partecipazione con apporto di solo capitale o con apporto di capitale/lavoro, i redditi derivanti da attività commerciali o di lavoro autonomo non esercitati abitualmente. 24

REGIME DEI CONTRIBUENTI FORFETARI 3. il costo complessivo dei beni mobili strumentali al lordo degli ammortamenti non deve superare il limite di euro 20.000. Note: i beni in leasing devono essere assunti al costo del concedente per i beni in locazione, noleggio o comodato si assume il valore normale ex art. 9 del TUIR concorrono alla verifica di tale soglia i beni utilizzati promiscuamente (autovetture, telefoni cellulari, ecc..), che vanno imputati nella misura del 50% non concorrono alla verifica della soglia i beni di costo unitario inferiore a euro 516,46 e i beni immobili, comunque acquisiti, utilizzati per l esercizio dell impresa, dell arte o della professione 4. I redditi di lavoro dipendente o pensione eventualmente percepiti non devono essere prevalenti rispetto a quelli di impresa o di lavoro autonomo. Tale verifica non è rilevante se il rapporto di lavoro è cessato o se la somma di tutti i redditi da impresa/lavoro autonomo/lavoro dipendente/pensione non eccede euro 20.000. I requisiti di accesso devono essere valutati con riferimento all anno solare precedente. 25

REGIME DEI CONTRIBUENTI FORFETARI ESCLUSIONI NON possono avvalersi del regime forfetario: i soggetti che si avvalgono di regimi speciali ai fini Iva o di regimi forfetari di determinazione del reddito i soggetti non residenti con eccezione di quelli residenti in uno stato UE o in uno stato aderente agli accordi per l adeguato scambio di informazioni i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati, di porzioni di fabbricati e di terreni edificabili (art. 10, n. 8, D.P.R. n. 633/1972) e di mezzi di trasporto nuovi i soci di società di persone o associazioni professionali di cui all art. 5 del TUIR o di società a responsabilità limitata trasparenti 26

REGIME DEI CONTRIBUENTI FORFETARI SEMPLIFICAZIONI I soggetti che hanno i requisiti per l accesso al nuovo regime agevolato: non subiscono trattenute a titolo di ritenuta di acconto (rilasciando al cliente, anche in fattura, apposita dichiarazione che attesti che il reddito conseguito è assoggettato ad imposta sostitutiva) non sono soggetti a studi di settore o parametri non sono soggetti ad Irap 27

REGIME DEI CONTRIBUENTI FORFETARI ULTERIORI SEMPLIFICAZIONI CONTABILI SONO ESONERATI dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili, dei registri Iva, dalla presentazione della dichiarazione Iva, della comunicazione annuale Iva, dell elenco clienti/fornitori (spesometro), delle comunicazioni black list SONO OBBLIGATI a numerare e conservare le fatture di acquisto/bollette doganali ricevute, certificare i corrispettivi e nel caso di emissione di fattura indicare nella stessa i riferimenti normativi del regime agevolato (L. 190/2014, art. 1, commi da 54 a 89) SONO OBBLIGATI alla presentazione della dichiarazione dei redditi 28

REGIME DEI CONTRIBUENTI FORFETARI DISPOSIZIONI IN MATERIA IVA non addebitano l Iva a titolo di rivalsa e non hanno il diritto alla detrazione dell Iva sugli acquisti qualora effettuino cessioni intra-comunitarie le stesse sono considerate cessioni interne qualora effettuino acquisti intra-comunitari sono soggetti a IVA, se viene superata la soglia annua di 10.000; la fattura va integrata con l aliquota e la relativa imposta per importazioni ed esportazioni si applicano le regole ordinarie, senza possibilità di utilizzo del plafond 29

REGIME DEI CONTRIBUENTI FORFETARI CALCOLO DEL REDDITO Il reddito è assoggettato ad imposta sostitutiva del 15%, è determinato applicando all ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti (criterio di cassa) il coefficiente di redditività previsto in base alla classificazione ATECO. I contributi previdenziali obbligatori si deducono dal reddito (compresi quelli versati per i collaboratori familiari fiscalmente a carico o per i quali il titolare non abbia esercitato la rivalsa); l eventuale eccedenza non utilizzata per incapienza del reddito da regime agevolato è deducibile dal reddito complessivo. L imposta sostitutiva del 15% è applicata sul reddito forfetizzato di impresa al netto della deduzione dei contributi previdenziali. 30

REGIME DEI CONTRIBUENTI FORFETARI 31

REGIME DEI CONTRIBUENTI FORFETARI START-UP Per i contribuenti che rispettano i requisiti per l accesso al nuovo regime agevolato e che intraprendono una nuova attività, per il primo triennio il reddito forfetariamente determinato è ulteriormente ridotto di un terzo. Condizioni di ammissione nei tre anni precedenti l inizio dell attività non sia stata esercitata un attività di impresa o di lavoro autonomo anche in forma associata o familiare l attività non rappresenti in alcun modo una mera prosecuzione di un attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo (è escluso il tirocinio obbligatorio) in caso di prosecuzione di attività svolta in precedenza da altro soggetto, l ammontare dei ricavi realizzati da quest ultimo nell anno precedente non sia superiore a quello fissato dalla nuova normativa in base al codice ATECO 32

REGIME DEI CONTRIBUENTI FORFETARI ENTRATA NEL NUOVO REGIME Per i contribuenti che rispettano le condizioni ed i requisiti di accesso il nuovo regime agevolato forfetario è il REGIME NATURALE applicabile dal 2015. Il contribuente che naturalmente appartiene a tale regime può non applicarlo esercitando l opzione per il regime ordinario ai fini Iva e redditi. L opzione è vincolante per un triennio e si estende successivamente di anno in anno e va comunicata nella dichiarazione annuale relativa all anno in cui è operata la scelta. 33

REGIME DEI CONTRIBUENTI FORFETARI FUORIUSCITA DAL REGIME Oltre che per opzione del contribuente, dal nuovo regime agevolato forfetario il contribuente esce nei seguenti casi: superamento del limite di ricavi o compensi fissati dalla legge possesso di beni strumentali superiori ad 20.000 spese per lavoratori dipendenti o assimilati superiori ad 5.000 si verifica una delle cause di esclusione dal regime (es. acquisizione dello status di socio di società di persone o di S.r.l. trasparenti) diviene definitivo un accertamento con il quale viene riscontrato il venir meno di una delle condizioni per l accesso al regime. Al venir meno dei suddetti requisiti il contribuente, dall anno successivo, applica il regime ordinario. Il contribuente potrà nuovamente accedere al regime dall anno successivo in cui rispetterà nuovamente i requisiti richiesti dalla norma. 34

REGIME DEI CONTRIBUENTI FORFETARI ULTERIORI DISPOSIZIONI In materia di versamento si applicano le disposizioni dell Irpef Per l accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposte dirette e di Iva In caso di infedele indicazione dei dati attestanti i requisiti e le condizioni che determinino la cessazione dal regime agevolato forfetario, le misure delle sanzioni minime ( 516) e massime ( 2065) sono aumentate del 10%, se il maggiore reddito accertato supera del 10% quello dichiarato Ai fini del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia di cui all art. 12 TUIR rileva anche il reddito forfetario Il reddito forfetario non rileva al fine dell applicazione delle detrazioni per lavoro di cui all art. 13 del TUIR, che, quindi, non si applicano 35

Milano, 16 novembre 2015 Grazie per l attenzione d.ssa Federica Sottotetti 36