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L IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.)anche alla luce della recente giurisprudenza di merito e della suprema Corte di Cassazione di Maurizio Villani Pubblicato il 21 maggio 2007 in collaborazione con Il Sole-24 Ore Pubblichiamo la prima parte del FOCUS predisposto dall Avv. Maurizio Villani e dall Avv. Maria Suppa per il Commercialista Telematico, 1

al fine di consentire la valutazione dell acquisto dell intera opera: 89 pagine, tutto su I.C.I. 2007 ANNOTATO CON LA PIU RECENTE GIURISTRUDENZA DI MERITO E DELLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE [questo utilissimo e-book di 89 pagine è in vendita a soli 12 euro IVA compresa. Per procedere con l acquisto CLICCA QUI (e sulla pagina che si apre su e-book, poi su PROCEDI )] della stessa collana, segnaliamo: FOCUS BILANCIO (tutto ciò che occorre sapere per la predisposizione del bilancio) UNICO 2007 persone fisiche predisposto da TONINO MORINA (tutte le novità!) UNICO 2007 SOCIETA DI PERSONE E DI CAPITALE (tutte le novità per le società) 2

L IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) anche alla luce della recente giurisprudenza di merito e della suprema Corte di Cassazione INDICE CAPITOLO 1 3

Presupposto dell imposta CAPITOLO 2 Gli immobili soggetti ad ICI 2.1 Fabbricati 2.1.1 Il particolare regime dei fabbricati in corso di costruzione Momento impositivo 2.1.2 Fabbricati rurali Le novità della legge 24 novembre 2006, n. 286 in materia di fabbricati rurali 2.1.3 Fabbricati rurali posseduti dalle cooperative agricole. Esenzione dal pagamento dell Ici. Le più recenti pronunce della Corte di Cassazione 2.2 Aree fabbricabili 2.2.1 Aree non edificabili 2.3 Terreni agricoli 4

Capitolo 3 I soggetti passivi dell imposta 3.1 Immobili concessi in leasing 3.2 Diritto di superficie 3.3 Alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà dello Stato 3.4 Concessione su aree demaniali 3.5 Condominio Capitolo 4 Il soggetto attivo dell imposta 5

Capitolo 5 Base imponibile e aliquota d imposta 5.1 Base imponibile per i fabbricati iscritti in catasto 5.2 Base imponibile per i fabbricati appartenenti al gruppo D non iscritti in catasto e posseduti interamente da imprese 5.3 Base imponibile per gli altri fabbricati non iscritti in catasto 5.3.1. La procedura DOC-FA 5.3.2 Notifica della rendita definitiva 5.3.3 La c.d. rendita presunta Le novità della legge 27 dicembre 2006, n. 296 5.4 Base imponibile per le aree fabbricabili 5.4.1 Potestà regolamentare del Comune 6

5.4.2 Fabbricati in corso di costruzione: valore imponibile 5.4.3 Fabbricati ultimati in corso d anno 5.5 Base imponibile per i fabbricati di interesse storico e artistico 5.6 Base imponibile per i terreni agricoli 5.6.1 Terreni condotti direttamente 5.7 Aliquota d imposta Le novità della legge 27 dicembre 2006, n. 296 in materia di deliberazione delle aliquote Ici Capitolo 6 Gli adempimenti dei contribuenti: modalità di versamento e obblighi dichiarativi alla luce delle importanti modifiche normative introdotte dal D.L. n. 223/2006(conv. con mod. dalla L. 04/08/2006, n. 248) e dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007) 6.1 Versamento dell imposta. Termini e modalità 7

6.1.1 I termini di versamento 6.1.2 Le modalità di versamento 6.2 Obblighi dichiarativi 6.2.1. Modifica del termine per la presentazione della dichiarazione per gli immobili del fallimento e per il versamento dell Ici 6.3. Ici e dichiarazione dei redditi. 6.3.1 Indicazione nella dichiarazione dei redditi dell Ici dovuta per il 2006 (2007) 6.3.2 Indicazione nella dichiarazione dei redditi dei dati catastali degli immobili e dei versamenti Ici (dal 2008) Capitolo 7 Liquidazione e accertamento 7.1 Le novità della legge 27 dicembre 2006, n. 296 in materia liquidazione 8

7.1.1 I Comuni collaborano nell attività di controllo 7.1.2 Fabbricati sprovvisti di rendita 7.2 Le novità della legge 27 dicembre 2006, n. 296 in materia di accertamento 7.2.1 Le novità della legge 27 dicembre 2006, n. 296 in materia di motivazione degli avvisi di accertamento 7.2.2 Le novità della legge 27 dicembre 2006, n. 296 in materia di notifica degli avvisi di accertamento Capitolo 8 Riscossione coattiva dell imposta 8.1 Riscossione coattiva e concessionari Capitolo 9 9

Le Agevolazioni 9.1 Esclusioni 9.2 Esenzioni 9.3 Riduzioni 9.3.1 Riduzioni per i fabbricati inagibili o inabitabili 9.3.2 Agevolazioni per l abitazione principale Le novità della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007) 9.4 Terreni agricoli condotti direttamente Capitolo 10 Rimborsi, sanzioni e interessi 10.1 Rimborsi d imposta(le novità della Legge 296/2006, Finanziaria 2007) 10

10.2 Interessi (Le novità della Legge 296/2006, Finanziaria 2007) 10.3 Sanzioni Capitolo 11 Gli strumenti deflativi del contenzioso 11.1 L autotutela 11.2 L interpello 11.3 L accertamento con adesione 11.4 Ravvedimento operoso Capitolo12 Il Contenzioso Ici 11

12.1.Ricorso alla Commissione Tributaria provinciale 12.1.1 Le parti del processo tributario 12.1.2 Gli atti impugnabili 12.1.3 Competenza territoriale delle Commissioni tributarie 12.1.4. Gli elementi essenziali del ricorso 12.1.5. Come presentare il ricorso 12.1.6. Termini per la proposizione del ricorso 12.1.7 Costituzione in giudizio del ricorrente 12.1.8. Costituzione in giudizio degli enti locali 12.1.9. Costituzione in giudizio della parte resistente 12.1.10. Costituzione tardiva 12.1.11. Assistenza tecnica 12

12.1.12. Litisconsorzio ed intervento 12.1.13. La sospensione dell atto impugnato 12.1.14. La trattazione del ricorso 12.1.15. Deposito di documenti e memorie 12.1.16. Discussione in pubblica udienza 12.1.17. Decisione in camera di consiglio 12.1.18. Contenuto della sentenza 13.1 Istruzione probatoria 13.1.1. Poteri istruttori delle Commissioni Tributarie 13.1.2 Disapplicazione degli atti generali illegittimi 14.1 Sospensione, Interruzione ed Estinzione del processo 14.1.1. La sospensione del processo 14.1.2. L interruzione del processo 13

14.1.3. L estinzione del processo 15.1 La conciliazione giudiziale 16 Appello alla Commissione tributaria regionale 17 Il ricorso in Cassazione 18 Giudizio di ottemperanza I. Premessa L Imposta comunale sugli immobili (ICI) è stata oggetto, negli ultimi anni, di rilevanti pronunce della Corte di Cassazione anche a Sezioni Unite, nonché di importanti interventi normativi. Scopo del presente testo è, quindi, quello di fornire al lettore una panoramica delle più rilevanti questioni affrontate e risolte dalla recente giurisprudenza di merito e di legittimità, nonché delle novità legislative introdotte dal D.L. n. 223/2006 (conv. L.n.248/2006) e dalla Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007). 14

CAPITOLO 1 Presupposto dell imposta L articolo 1, secondo comma, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 individua il presupposto dell imposta comunale sugli immobili nel possesso di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi i beni strumentali e quelli alla cui produzione o al cui scambio è diretta l attività dell impresa. Gli obblighi di assoggettamento all imposta nascono, quindi, quando sono soddisfatti contemporaneamente i tre requisiti: a) soggettivo: dato dal possesso dei beni. Possessore è colui che può disporre di un bene anche se non ne è proprietario, ma si comporta come se lo fosse (articolo 1140 del C.c). Qualora, però, il soggetto risulti solo nudo proprietario, l obbligo di dichiarazione e versamento dell imposta ricade sul titolare di diritti reali; b) oggettivo: deve trattarsi di beni immobili di cui al comma 2 dell articolo 1 della legge istitutiva del tributo; c) territoriale: gli immobili devono essere situati in territorio italiano. Giurisprudenza 15

Il semplice possesso di un immobile costituisce il presupposto per il pagamento dell Ici ai sensi e per gli effetti dell articolo 1 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 (Corte di Cassazione, sez. trib., sentenza 18/08/2004, n. 16130). La Corte di Cassazione, in ossequio, alla disciplina civilistica del possesso contenuta nell articolo 1140 e seguenti c.c., ha individuato nel semplice possesso di un immobile il presupposto per il pagamento dell imposta. La Suprema Corte ha precisato, infatti, che l obbligo del pagamento dell Ici nasce dal momento dell effettivo utilizzo dell immobile, poco rilevando la data della stipula del rogito notarile. Il Giudice di legittimità, infatti, con la sentenza del 18/08/2004, n. 16130 ha ritenuto errata in diritto l affermazione del giudice a quo che fa coincidere la nascita dell obbligazione di pagare l imposta con la stipula del rogito notarile di trasferimento della proprietà. In realtà, secondo la Cassazione, il giudice di merito aveva raggiunto la prova che il contribuente possedeva l immobile, poiché l atto di compravendita era stato preceduto dalla promessa di vendita e, nel frattempo, il costruttore aveva consentito al futuro acquirente di utilizzare l alloggio. Il possesso dell alloggio, quindi, obbligava l acquirente a pagare l Ici, prima ancora della stipula di trasferimento della proprietà. In senso contrario Il semplice possesso di un immobile, in base ad un titolo diverso da quello rinveniente dal diritto di proprietà o da altro diritto reale 16

individuato dall articolo 3 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, non costituisce il presupposto per la soggettività passiva ai fini Ici. Il godimento di fatto del bene, quindi, senza un titolo giuridico, non integra il presupposto dell imposta comunale sugli immobili (Ici) (Commissione tributaria regionale della Puglia, sentenza n. 9 del 02/03/2006; Commissione tributaria regionale della Puglia, sezione XXV, sentenza n. 88 del 29/06/2006). La Commissione tributaria regionale della Puglia, con le sentenze n. 9 del 02/03/2006 e n. 88 del 29/06/2006 ha affermato che la disposizione dell articolo 1 del D. Lgs. n. 504/1992, che individua il presupposto dell Ici nel possesso dei fabbricati, di aree edificabili e di terreni agricoli, deve essere necessariamente coordinata con quella dell articolo 3, comma 1, che individua il soggetto passivo nel proprietario o nel titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, nonché, per effetto della integrazione di cui all articolo 58, comma 1, del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, di enfiteusi e superficie. Deve, pertanto, trattarsi di un possesso a titolo di piena proprietà o in forza di un diritto reale di usufrutto, uso, abitazione o superficie sugli immobili. Il godimento di fatto del bene a titolo diverso da quello rinveniente dal diritto di proprietà o dal diritto reale individuato dal citato art. 3 non costituisce il presupposto per la soggettività passiva ai fini Ici; il semplice factum possessionis del promittente acquirente non integra, quindi, il presupposto dell imposta. Se questi è immesso anticipatamente nel possesso dell immobile senza un titolo giuridico, non può considerarsi soggetto passivo Ici. In questo 17

caso, infatti, non ha alcun titolo a possedere il bene. CAPITOLO 2 Gli immobili soggetti ad ICI 2.1 Fabbricati: l articolo 2 del D. Lgs. n. 504/1992 definisce fabbricato l unità immobiliare iscritta, o che deve essere iscritta, nel catasto edilizio urbano cui sia attribuita o attribuibile un autonoma rendita catastale. L unità immobiliare è costituita da una porzione di fabbricato, o da un fabbricato, o da un insieme di fabbricati, ovvero da un area, che, nello stato in cui si trova e secondo l uso locale, presenta potenzialità di autonomia funzionale e reddituale (articolo 2, c. 1, D.M. 2/01/1998, n. 289. Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all Ici dalla data di ultimazione dei lavori, o dalla data di effettivo utilizzo. Devono considerarsi, inoltre, parte integrante del fabbricato l area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza. La definizione di pertinenza è direttamente ricavabile dal codice civile: sono pertinenze recita testualmente l articolo 817 c.c.- le cose destinate in modo durevole al servizio o ad ornamento di altra cosa. La destinazione può essere effettuata dal proprietario della cosa principale o da chi ha un diritto reale sulla medesima. 18

Giurisprudenza In tema di Ici, l articolo 2 del D.Lgs n. 504/1992, che esclude l autonoma tassabilità delle aree pertinenziali, fonda la qualifica di pertinenza sul criterio fattuale, e cioè sulla destinazione effettiva e concreta della cosa al servizio od ornamento di un altra cosa, ai sensi dell articolo 817 c.c., senza che rilevi l avvenuto frazionamento catastale dell area, ovvero la mera distinta iscrizione in catasto della pertinenza e del fabbricato, e, tanto meno, la presenza o meno di segni grafici, inconsistenti sul piano probatorio (Corte di Cassazione, sentenza 16 marzo 2005, n. 5755). La Corte di Cassazione, c 19