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- Le lettere di disdetta presentavano, a gruppi, la medesima data di sottoscrizione, erano redatte secondo una medesima formula standard e inviate nello stesso giorno in plico. Inoltre, la spedizione delle comunicazioni era curata dalla medesima società Proenergy. - La compagine societaria di Proenergy si componeva di soggetti che svolgevano per CIP Lombardia attività di agenzia: Radaelli S.r.l., C.E.I. S.p.a., Del Bo S.r.l., F. De Ferrari S.r.l., Pullega e Mattioli di Dr. Ezio Mattioli E C. S.p.a. - Proenergy aveva attuato nei confronti della clientela della ricorrente una campagna di persuasione volta all esodo, a proprio vantaggio, da CIP Lombardia, per mezzo delle conoscenze relative ai nominativi, alla ubicazione dei clienti, alle condizioni contrattuali applicate, di cui disponeva per il tramite dei propri soci. - Proenergy sfruttava il rapporto personale sviluppato dai soci con i predetti clienti e predisponeva offerte opportunamente congegnate. - La ricorrente stava subendo a causa dell anomalo flusso di disdette un grave pregiudizio, destinato ad aumentare, potendo Proenergy, per il tramite dei suoi soci, accedere alle informazioni relative alla clientela di CIP Lombardia, quali i dettagli dell intestatario dell utenza, lo stato del contratto, le condizioni economiche applicate, nonché lo storico dei consumi per mese. - Tutte le specifiche informazioni attinenti alle offerte da quest'ultima praticate erano riservate, in quanto risultato di un'attività pluriennale svolta nell'interesse della ricorrente dai suoi soci/agenti e remunerata nel corso del rapporto di agenzia. - Gli elementi emersi facevano emergere un piano preordinato a determinare il massiccio esodo di clienti dalla ricorrente, per mezzo delle conoscenze acquisite dai soci, e allo stesso tempo agenti, di CIP Lombardia ed integravano le fattispecie di illecito concorrenziale di cui all articolo 2598 n. 3 c.c. nonché quella di cui all articolo 98 c.p.i. 1.2. Le difese della resistente. Con memoria depositata in data 11 novembre 2015, si è costituita la resistente Proenergy S.p.A., contestando la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora, chiedendo il rigetto delle domande cautela e deducendo che: - la società era stata costituita in data 6/05/2015 e, dopo essere stata trasformata in società per azioni, dal 1 luglio 2015 era stata autorizzata dal Ministero dello Sviluppo Economico ad operare nel settore della vendita del gas naturale. Pagina 2

- Essa aveva acquisiva subito una significativa quota del mercato di riferimento grazie alla convenienza delle proposte economiche formulate, che prevedevano un prezzo dei metri cubi di metano inferiore rispetto a quello praticato dalla concorrente e all applicazione di sconti, a causa dei quali i 161 clienti della ricorrente erano passati alla resistente. - I soci di Proenergy, che avevano grande esperienza nel settore della commercializzazione dei vettori energetici e che avevano intrattenuti da tempo rapporti con i clienti passati a Proenergy, erano patrimonio dei soci. - Il contratto stipulato con Cip Lombardia non prevedeva alcun patto di non concorrenza. - La società ricorrente aveva già subito un decremento nella vendita del gas metano nel corso dell anno 2014. - Il recesso dei 161 contratti di fornitura non aveva determinato alcuna disgregazione della società ricorrente. - Le informazioni in possesso degli agenti CIP Lombardia non possedevano i necessari requisiti di segretezza e valore economico. - Quanto al periculum in mora, il danno lamentato aveva natura meramente patrimoniale, per sua natura riparabile con successivo risarcimento danno. 1.3. Con memoria autorizzata e depositata il 9/12/2015, la ricorrente ha allegato e prodotto ulteriori disdette da parte di clienti passati alla resistente nel corso del giudizio e indicati nel ricorso tra quelli che essa temeva fossero soggetti alla futura azione distrattiva della resistente. 1.4. Nel corso del processo è stata ripetutamente tentata la conciliazione e, in ragione di ciò sono stati concessi plurimi differimenti che, infine, non hanno portato ad un esito positivo del tentativo di conciliazione, perché la società resistente non è stata disposta a modificare la previsione relativa all astreinte, da essa accettata solo per il caso in cui ciascun cliente fosse acquisito prima del termine concordato e non di violazione dell obbligo di non contattare i clienti prima del detto termine (verbale udienza 11 marzo 2016). 2. Il ricorso è fondato, essendo integrato il fumus boni iuris dell illecito concorrenziale di cui all art. 2598 n 3 c.c. 3. Questi i fatti accertati documentalmente e/o pacifici nel presente giudizio cautelare. Pagina 3

- La società resistente è stata costituita in data 6/05/2015 ed è stata autorizzata ad operare nel settore della vendita del gas naturale nel luglio 2015. - La ricorrente CIP Lombardia ha ricevuto, dopo la costituzione della società resistente, un elevato numero di disdette dai contratti di fornitura di gas naturale, ammontanti all agosto 2015 a n. 111 e, al 30 settembre 2015, a 161 recessi. - Proenergy ha curato la spedizione delle comunicazioni di recesso, redigendole tutte secondo una medesima formula standard. - La compagine societaria di Proenergy si compone di soggetti che rivestivano, allo stesso tempo, la qualità di soci e agenti di CIP Lombardia. - I medesimi soggetti, nella loro qualità di agenti della società ricorrente, hanno avuto rapporti commerciali proprio con i clienti receduti dai contratti di vendita di gas naturale stipulati con la ricorrente. - Tutti i clienti receduti dalla ricorrente sono divenuti clienti della società resistente. 4. Alla luce degli elementi emersi, ritiene questo Tribunale che la società resistente abbia posto in essere condotte di concorrenza in violazione dei principii di correttezza professionale, idonee a danneggiare l altrui azienda. L elevato numero di disdette contrattuali subite dalla ricorrente e di corrispondenti acquisizioni di clientela da parte della società resistente, la concentrazione dell attività di distrazione, verificatasi in un arco temporale molto ristretto e immediatamente successivo all inizio dell attività della nuova società ( costituita il 6 maggio 2015 con autorizzazione ad operare dal luglio 2015), denotano il carattere sistematico dell attività di distrazione posto in essere dalla società resistente, attraverso i medesimi soggetti che erano soci e contemporaneamente agenti della società ricorrente. È indubbio, in linea generale, che tra imprese operanti sullo stesso mercato, l acquisizione di clienti altrui, mediante la proposizione di più efficienti servizi o migliori condizioni economiche contrattuali, è condotta che costituisce componente della normale competitività concorrenziale ed espressione della libera iniziativa economica. Il rispetto dei principii di correttezza professionale costituisce, però, il limite alla libertà dell'iniziativa economica sul piano concorrenziale. L avere costituito una nuova società, avendo come terreno d elezione per la formazione dell avviamento la clientela della società per la quale si è lavorato ( e con la quale, nel caso di specie, si hanno anche rapporti sociali), avvalendosi delle conoscenze acquisite proprio in considerazione di tali rapporti, costituisce una Pagina 4

violazione dei principii di correttezza professionale, per il carattere sistematico e massiccio dello sviamento, idoneo a pregiudicare l avviamento della società ricorrente e ad approfittare parassitariamente dei costi d investimento della concorrente. L illiceità della condotta concorrenziale, che certamente non va ricercata episodicamente, è desunta nel caso in esame dall insieme della manovra, di approfittamento sistematico dell avviamento della società ricorrente, agevolmente posta in essere dalla resistente, acquisendo sistematicamente, per mezzo dei suoi soci/collaboratori, i clienti della società ricorrente, con l ausilio delle conoscenze riservate acquisite grazie ai pregressi rapporti contrattuali (si veda, Cass. 30 maggio 2007, n 12681). Non rileva in questa sede stabilire se le conoscenze ed informazioni acquisite fossero segrete o meno perché, come ripetutamente affermato da questo Tribunale, l eventuale mancanza di segretezza non fa venire meno l illiceità della condotta, in presenza del carattere sistematico dello sviamento, tale da qualificare la condotta come parassitaria ( T. Milano 11384/2015 est Gandolfi; T. Milano, 5 marzo 2013, est Zana). Se può ritenersi fisiologico che il nuovo imprenditore, nella sua opera di proposizione e di promozione sul mercato della propria nuova attività, acquisisca alcuni clienti già in rapporti con l'impresa alle cui dipendenze aveva esplicato attività, è invece attività parassitaria scegliere come terreno d elezione del proprio avviamento la clientela della detta società, distraendola in un arco di tempo concentrato ( Cass. 12681/2007, T. Milano RG 32959/2015 est Marangoni; T. Milano, 11384/2015 cit.). Come ribadito dalla Suprema Corte, lo storno illecito si configura dunque come effetto e contenuto di una attività parassitaria, che saltando il costo dell'investimento in ricerca ed in esperienza, e privando il concorrente del corrispondente risultato della sua ricerca e della sua esperienza, altera significativamente la correttezza della competizione (Cass., n. 9386/2012). I precedenti giurisprudenziali richiamati dalla resistente, ben lungi dallo smentire le conclusioni cui si è giunti, fanno applicazione di tali principii, non avendo ravvisato nelle fattispecie concrete, di volta in volta sottoposte, gli estremi della concorrenza sleale ex art. 2598 n 3 c.c., per il carattere episodico, isolato e non sistematico, dei fatti accertati ( si vedano le pronunce, richiamate dalla resistente, Cass 30 maggio 2007 n 12681 e T. Torino 3/2/2006, la quale ultima ribadisce: Non costituisce Pagina 5

concorrenza sleale lo sfruttamento, da parte dell'ex dipendente passato alle dipendenze di un'impresa concorrente, delle conoscenze tecniche, delle esperienze e delle informazioni relative alla politica commerciale dell'impresa dalla quale egli proviene, a condizione che non si tratti di informazioni segrete o riservate e che, in ogni caso, non emerga una sistematica attività di distrazione della clientela. 5. Sui rilievi della società resistente. A fronte dei fatti emersi la società resistente ha dedotto che: - la ricorrente non ha provato la campagna di dissuasione ; - i clienti sono patrimonio dei soci e non della società ricorrente ; - i soci-agenti non hanno stipulato patti di non concorrenza; - la società ricorrente aveva già subito in precedenza nel 2014 un decremento di fatturato quanto alle vendite di gas. - Le informazioni utilizzate non sono segrete. Al riguardo si osserva che: l affermazione secondo la quale i clienti sarebbero patrimonio dei soci-agenti è smentita dalla stessa condotta tenuta dagli agenti, consistente nell avere chiesto l indennità di fine rapporto ex art. 1751 c.c. ( v doc 20 ric.). Inoltre, come è stato efficacemente rilevato in altri precedenti di questo Tribunale, i vantaggi in termini di avviamento e clientela derivati dall attività promozionale dei dipendenti del settore commerciale sono patrimonio acquisito dell impresa da cui dipendono ed il necessario rispetto delle regole di correttezza ex art. 2598 n. 3 c.c. non consente al nuovo datore di lavoro di utilizzare gli ex collaboratori del concorrente per un sistematico contatto con i clienti già trattati al fine di acquisirli a proprio favore (Cfr T Milano, 11384/2015, est. Gandolfi cit.). L opera di sviamento posta in essere si desume inequivocabilmente dal carattere sistematico, massiccio e dalla concentrazione temporale del numero di clienti receduti e contemporaneamente passati alla concorrente, subito dopo il suo ingresso sul mercato. La mancata stipula del patto di non concorrenza non legittima di per sé condotte sleali di concorrenza. La libera iniziativa del mercato trova il limite nell esercizio del diritto in conformità ai principii di correttezza professionale. Tale limite è violato nel caso di massiccia distrazione di clientela, avvalendosi di notizie di cui si sia venuti a conoscenza in precedenti rapporti contrattuali e professionali. La società resistente non può approfittarsi parassitariamente dei costi d investimento della società concorrente, in definitiva, trasferendo a sé l avviamento della società Pagina 6

concorrente con riguardo al settore merceologico in oggetto, in virtù del vantaggio rappresentato dall essere composta dai medesimi soci ed agenti, a conoscenza di notizie riservate circa le liste della clientela e le condizioni praticate ( cfr nello stesso senso T. Milano RG 32959/2015, cit.; T Milano, 11384/2015, cit.). La slealtà della condotta non è esclusa dalla mancanza di disgregazione della società; non vi è necessità della segretezza delle informazioni per la integrazione della fattispecie di concorrenza sleale ex art. 2598 n 3 c.c.: basti rilevare che l art. 99 CPI fa salva la disciplina della concorrenza sleale ( nello stesso senso, T. Milano, 11384/2015 e T. Milano 5 marzo 2013, cit., Corte D'Appello di Milano, 13.6.2007). Il decremento di fatturato del 2014 delle vendite di gas non fa venire meno l illiceità delle condotte tenute nel 2015 dagli ex agenti della ricorrente a vantaggio della società resistente, poiché, nel caso di specie, si è accertato non solo che le vendite di gas relative al 2015 sono diminuite, ma altresì il corrispondente massiccio trasferimento di clientela alla resistente subito dopo il suo ingresso sul mercato. Quanto alla relazione al bilancio al 31 dicembre 2014, prodotta e richiamata dalla resistente, vi è semmai da osservare che le circostanze accertate non hanno certamente fatto emergere l auspicato impegno della rete commerciale impegnata nella promozione delle vendite di gas metano finalizzato alla promozione della società e al suo valore, considerato che i medesimi agenti e soci hanno costituito un altra società, distraendo massicciamente clienti dalla ricorrente, grazie alle informazioni di cui erano a conoscenza in tale duplice ruolo ( cfr doc 11 resistente). 6. Il periculum in mora. L attualità della condotta di distrazione, proseguita persino dopo la proposizione del ricorso e la difficile quantificazione del danno cagionato denotano, da un lato, il pericolo di irreversibile perdita della clientela e, dall altra, l irreparabilità del pregiudizio. Le posizioni di mercato non sono ancora stabilizzate e il rischio di acquisizione di porzioni di mercato attraverso condotte contrarie alle correttezza professionale rappresenta il periculum in mora che consente la tutela in via anticipata ed urgente rispetto al giudizio di merito. 7. Il comando giudiziale. Alla luce delle sopra svolte osservazioni, va dunque inibita alla resistente questa specifica modalità di condotta che si articola attraverso l'offerta Pagina 7

sistematica di servizi identici o affini a quelli della ricorrente, formulata ai clienti con i quali la ricorrente ha in corso rapporti commerciali alla data di proposizione del ricorso. Tale condotta va interdetta per il futuro, con riguardo ai clienti di cui all elenco clienti sub doc 10 ricorrente (e punto 31 ricorso) fino alla cessazione di tali rapporti e, comunque, per un periodo di un anno dalla comunicazione della presente ordinanza. A titolo di penale è fissata a carico della società resistente la somma di 1500,00 per ogni violazione od inottemperanza accertata dell'inibitoria. In questa sede cautelare non si ritiene opportuno, invece, disporre la pubblicazione, rimedio che ha non solo capacità preventiva, ma anche finalità risarcitoria, in forma specifica, ritenendosi i provvedimenti adottati sufficienti a soddisfare le esigenze cautelari. 8. Spese. Tenuto conto della natura anticipatoria del provvedimento vanno liquidate le spese processuali. Alla soccombenza della resistente segue pertanto la sua condanna alla rifusione delle spese in favore della ricorrente, liquidate, tenuto conto del numero delle udienze e dell attività difensiva espletata, in euro 6.500,00 per compensi, euro 550,00 per spese, iva e cpa come per legge. P.Q.M. Il Tribunale di Milano, Sezione Specializzata Impresa, A, provvedendo in via cautelare, sulla domanda proposta da CIP LOMBARDIA S.R.L. nei confronti di PROENERGY S.P.A., rigettata ogni altra istanza, così provvede: - in accoglimento del ricorso cautelare proposto da CIP LOMBARDIA SRL inibisce a PROENERGY SPA qualsiasi contatto con la clientela di cui all elenco sub doc 10 ricorrente (e punto 31 ricorso), finalizzato all acquisizione della clientela per la sottoscrizione dei contratti di cui al ricorso, fino alla cessazione di tali rapporti e, comunque, per un periodo di un anno dalla comunicazione della presente ordinanza; - fissa a titolo di penale a carico della società resistente l'importo di 1500,00 per ogni violazione od inottemperanza accertata dell'inibitoria disposta al punto che precede; - condanna la resistente PROENERGY S.P.A. a rifondere le spese del procedimento, liquidate in euro 6.500,00 per compensi, euro 550,00 per spese, iva e cpa, come per legge. Si comunichi. Pagina 8

Milano, 24 marzo 2016 Il Giudice dott.ssa Silvia Giani Pagina 9