Paolo Ferrario, Dispensa didattica n.11: I COMUNI e LE FORME DI GESTIONE SINGOLA O ASSOCIATA DEI SERVIZI SOCIALI E SOCIOEDUCATIVI, 19 aprile 2011



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DEI SERVIZI SOCIALI E SOCIOEDUCATIVI, 19 aprile 2011 1 Paolo Ferrario, Dispensa didattica n.11: I COMUNI e LE FORME DI GESTIONE SINGOLA O ASSOCIATA DEI SERVIZI SOCIALI E SOCIOEDUCATIVI, 19 aprile 2011

DEI SERVIZI SOCIALI E SOCIOEDUCATIVI, 19 aprile 2011 2 Si distinguono: - comuni singoli; - comuni associati. Compiti dei comuni nel quadro della Legge 328/2000 I comuni sono titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale. Ad essi compete sostenere le spese di attivazione degli interventi e dei servizi sociali a favore della persona e della comunità In particolare ai comuni spetta: 1. concorrere alla programmazione regionale; 2. definire, d'intesa con le aziende unità sanitarie locali, il piano di zona per gli interventi sociali e socio-sanitari; 3. adottare sul piano territoriale gli assetti più funzionali alla gestione, alla spesa e al rapporto con i cittadini; 4. l'esercizio dei compiti amministrativi in materia di servizi alla persona 5. l'esercizio delle funzioni sociali di competenza delle provincia, secondo quanto stabilito dalla legge regionale; 6. programmare, progettare, realizzare il sistema locale dei servizi sociali a rete; 7. indicare le priorità e i settori di innovazione attraverso la concertazione delle risorse umane e finanziarie locali, con il coinvolgimento dei soggetti pubblici e privati; 8. erogare i servizi, le prestazioni economiche e i titoli per l'acquisto dei servizi sociali, nonché le attività assistenziali già di competenza delle province, con le modalità stabilite dalla legge regionale; 9. Autorizzazione, accreditamento e vigilanza sui servizi sociali e sulle strutture a ciclo residenziale e semi-residenziale a gestione pubblica o dei soggetti privati; 10. partecipare al procedimento per l'individuazione degli ambiti territoriali per la gestione unitaria del sistema locale dei servizi a rete; 11. definire i parametri per la valutazione delle condizioni di povertà, di reddito, di incapacità totale o parziale di provvedere alle proprie esigenze per inabilità di ordine fisico e psichico, di difficoltà di inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro, ai fini della determinazione dell'accesso prioritario alle presta zioni e ai servizi; 12. promuovere, nell'ambito del sistema locale dei servizi sociali a rete, risorse delle collettività locali tramite forme innovative di collaborazione per lo sviluppo di interventi di auto-aiuto e per favorire la reciprocità tra cittadini nell'ambito della vita comunitaria;;

DEI SERVIZI SOCIALI E SOCIOEDUCATIVI, 19 aprile 2011 3 SETTORE DEI SERVIZI SOCIALI: AMBITI DI COMPETENZA DEI COMUNI ASSISTENZA SOCIALE GENERALE PAGAMENTO RETTE IN ISTITUTI PER MINORI ed ANZIANI ASSISTENZA ECONOMICA ASSISTENZA CLIMATICA MINORI ASILI NIDO INTERVENTI A FAVORE DI MINORI IN STATO DI ABBANDONO INTERVENTI PER SITUAZIONI DI INDIGENZA INTERVENTI PER MOMENTANEE DIFFICOLTA FAMILIARI MINORI CON PROVVEDIMENTO DELLA AUTORITA MINORILE: AMBITO AMMINISTRATIVO (rieducazione): inchieste psico-sociali su minori, famiglie, ambiente AMBITO CIVILE (rapporti familiari): inchieste psico-sociali per provvedimenti di tutela, per affido familiare HANDICAP CENTRI DIURNI E RESIDENZIALI INTERVENTI PER L INSERIMENTO NELLA SCUOLA E NEL LAVORO ANZIANI SERVIZI DOMICILIARI SOGGIORNI CLIMATICI CONTRIBUTI PER I RICOVERI

DEI SERVIZI SOCIALI E SOCIOEDUCATIVI, 19 aprile 2011 4

DEI SERVIZI SOCIALI E SOCIOEDUCATIVI, 19 aprile 2011 5 COMUNI FORME DI GESTIONE DEI SERVIZI: LA GESTIONE DIRETTA COMUNE Gestisce direttamente le attività tramite personale dipendente, uffici ed unità operative Atti fondamentali: regolamento delibere di reclutamento del personale UFFICI UNITA OPERATIVE SERVIZIO

DEI SERVIZI SOCIALI E SOCIOEDUCATIVI, 19 aprile 2011 6 COMUNI: MAPPA DELLE DIVERSE FORME DI GESTIONE DEI SERVIZI GESTIONE DIRETTA IN ECONOMIA - ISTITUZIONE FORME di GESTIONE GESTIONE INDIRETTA tramite - AZIENDA SPECIALE - SOCIETA PER AZIONI a maggioranza pubblica a maggioranza privata - Forme miste pubblico / privato es. Fondazioni di partecipazione DELEGA di ESERCIZIO tramite - DELEGA ALLA ASL ESTERNALIZZAZIONE tramite - APPALTO - ACCREDITAMENTO FORME ASSOCIATIVE FRA ENTI LOCALI Vedi la relativa Mappa RIFERIMENTI NORMATIVI: Dlgs 267/2000, artt. 113-117 Dlgs 502/1992 e successive modifiche, art. 3/comma 3 Legge 328/2000, art. 5, 6, 11 Paolo Ferrario

DEI SERVIZI SOCIALI E SOCIOEDUCATIVI, 19 aprile 2011 7 COMUNI : FORME DI GESTIONE DEI SERVIZI GESTIONE DIRETTA IN ECONOMIA GESTIONE TRAMITE ISTITUZIONE GESTIONE TRAMITE AZIENDA SPECIALE GESTIONE TRAMITE DELEGA ALLE ASL GESTIONE TRAMITE CONTRATTI DI APPALTO GESTIONE TRAMITE ACCREDITAMENTO GESTIONE TRAMITE FORME MISTE PUBBLICO/PRIVATO: es. FONDAZIONI DI PARTECIPAZIONE GESTIONE TRAMITE FORME ASSOCIATIVE RIFERIMENTI NORMATIVI: Decreto Legislativo 267/2000 artt. 113, 114, 115, 116, Decreto Legislativo n. 502 e successive modifiche: art. 3 comma 3 Legge n. 328/2000, art. 11 Paolo Ferrario

DEI SERVIZI SOCIALI E SOCIOEDUCATIVI, 19 aprile 2011 8 COMUNE COMUNE GESTIONE DEI SERVIZI: L ISTITUZIONE SIN GIU CONS. COM. FINANZIAMENTO PERSONALE STRUTTURE GESTIONE DIRETTA GESTIONE INDIRETTA SERVIZI COMUNALI ISTITUZIONE PRES. CONS. AMM. DIRETTORE Fonte: Decreto Legislativo n. 267/2000, art. 114: L istituzione è organismo strumentale dell ente locale per l esercizio di servizi sociali, Dotato di autonomia gestionale Paolo Ferrario

DEI SERVIZI SOCIALI E SOCIOEDUCATIVI, 19 aprile 2011 9 GESTIONE DEI SERVIZI: L AZIENDA SPECIALE COMUNE COMUNE STATUTO GESTIONE DIRETTA oppure GESTIONE INDIRETTA CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE PRESIDENTE PRESIDENTE SERVIZI COMUNALI AZIENDA AZIENDA SPECIALE SPECIALE Fonte: Decreto Legislativo n. 267/2000, art. 114: L azienda speciale è ente strumentale dell ente locale dotato di autonomia imprenditoriale E di proprio statuto Paolo Ferrario

DEI SERVIZI SOCIALI E SOCIOEDUCATIVI, 19 aprile 2011 10 AZIENDA SPECIALE ISTITUZIONE ENTE STRUMENTALE ORGANISMO STRUMENTALE PERSONALITA GIURIDICA AUTONOMIA GESTIONALE Paolo Ferrario

DEI SERVIZI SOCIALI E SOCIOEDUCATIVI, 19 aprile 2011 11 COMUNI: DIFFERENZE DEMOGRAFICHE COMUNI PICCOLI circa 5.800 COMUNI MEDIO- PICCOLI circa 1.800 COMUNI MEDIO- GRANDI circa 274 COMUNI GRANDI circa 12 METROPOLI Strumenti diversi per situazioni diverse STRUMENTI AMMINISTRATIVI PER LA GESTIONE ASSOCIATA: CONVENZIONI INTERCOMUNALI CONSORZI ESERCIZIO ASSOCIATO DI FUNZIONI E SERVIZI COMUNI METROPOLITANI DECENTRAMENTO COMUNALE UNIONI di COMUNI ACCORDI di PROGRAMMA GESTIONE DELEGATA ALL ASL COMUNITA MONTANE

DEI SERVIZI SOCIALI E SOCIOEDUCATIVI, 19 aprile 2011 12 COME CONCILIARE LA FRAMMENTAZIONE TERRITORIALE DEI COMUNI ITALIANI CON LA POSSIBILITA DI GESTIRE FUNZIONI COMPLESSE? A PARTIRE DAGLI ANNI 90 LA LEGISLAZIONE SI E ORIENTATA NEL FAVORIRE LE DIVERSE FORME DI GESTIONE ASSOCIATA

DEI SERVIZI SOCIALI E SOCIOEDUCATIVI, 19 aprile 2011 13 COMUNI: MAPPA DELLE FORME DI GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI CONVENZIONI INTER-COMUNALI CONSORZI INTERCOMUNALI GESTIONE ASSOCIATA TRAMITE STRUMENTI DI GESTIONE AMMINISTRATIVA UNIONI INTERCOMUNALI COMUNITA MONTANE DELEGA ALLE ASL FAVORITI DA STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE ACCORDI di PROGRAMMA Incentivi all ESERCIZIO ASSOCIATO delle funzioni RIFERIMENTI NORMATIVI: Dlgs 267/2000, artt. 30-35 Dlgs 502/1992 e successive modifiche, art. 3/comma 3

DEI SERVIZI SOCIALI E SOCIOEDUCATIVI, 19 aprile 2011 14 COMUNI : LA GESTIONE DELLE FUNZIONI MEDIANTE FORME ASSOCIATIVE CONVENZIONI INTERCOMUNALI CON POSSIBILE CONCORSO DELLE PROVINCE CONSORZI per la gestione associata UNIONI DI COMUNI COMUNITA MONTANE ESERCIZIO ASSOCIATO DELLE FUNZIONI ACCORDI DI PROGRAMMA Inoltre: GESTIONE DELEGATA ALLA ASL DEI SERVIZI SOCIALI RIFERIMENTI NORMATIVI: Decreto Legislativo 267/2000 artt. 30; 31; ; 32; 33; 34 Decreto Legislativo o n. 502 e successive modifiche: art. 3 comma 3

DEI SERVIZI SOCIALI E SOCIOEDUCATIVI, 19 aprile 2011 15 RAPPORTI INTERISTITUZIONALI: LA CONVENZIONE INTERCOMUNALE C O M U N I... PROVINCIA OBIETTIVO: SVOLGERE IN MODO COORDINATO FUNZIONI E SERVIZI CONVENZIONE intercomunale FINI DURATA RAPPORTI FINANZIARI CONSULTAZIONI COMUNI

DEI SERVIZI SOCIALI E SOCIOEDUCATIVI, 19 aprile 2011 16 RAPPORTI INTERISTITUZIONALI: LA CONVENZIONE INTERCOMUNALE AL FINE DI SVOLGERE IN MODO COORDINATO FUNZIONI E SERVIZI DETERMINATI, I COMUNI E LE PROVINCE POSSONO STIPULARE TRA LORO APPOSITE CONVENZIONI. LE CONVENZIONI DEVONO STABILIRE I FINI, LA DURATA, LE FORME DI CONSULTAZIONE DEGLI ENTI CONTRAENTI, I LORO RAPPORTI FINANZIARI ED I RECIPROCI OBBLIGHI E GARANZIE PER LA GESTIONE A TEMPO DETERMINATO DI UNO SPECIFICO SERVIZIO O PER LA REALIZZAZIONE DI UN OPERA LO STATO E LA REGIONE, NELLE MATERIE DI PROPRIA COMPETENZA, POSSONO PREVEDERE FORME DI CONVENZIONE OBBLIGATORIA FRA I COMUNI E LE PROVINCE, PREVIA STATUIZIONE DI UN DISCIPLINARE TIPO (Dlgs 267 2000 art. 30)

DEI SERVIZI SOCIALI E SOCIOEDUCATIVI, 19 aprile 2011 17 Articolo 31 del DLGS 267/2000 Consorzi 1. Gli enti locali per la gestione associata di uno o piu' servizi e l'esercizio associato di funzioni possono costituire un consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali 2. A tal fine i rispettivi consigli approvano a maggioranza assoluta dei componenti una convenzione, unitamente allo statuto del consorzio. 3. In particolare la convenzione deve disciplinare le nomine e le competenze degli organi consortili e prevedere la trasmissione, agli enti aderenti, degli atti fondamentali del consorzio; lo statuto, in conformita' alla convenzione, deve disciplinare l'organizzazione, la nomina e le funzioni degli organi consortili. 4., l'assemblea del consorzio e' composta dai rappresentanti degli enti associati nella persona del sindaco, del presidente o di un loro delegato, ciascuno con responsabilita' pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto. 5. L'assemblea elegge il consiglio di amministrazione e ne approva gli atti fondamentali previsti dallo statuto. 6. Tra gli stessi enti locali non puo' essere costituito piu' di un consorzio. 7. In caso di rilevante interesse pubblico, la legge dello Stato puo' prevedere la costituzione di consorzi obbligatori per l'esercizio di determinate funzioni e servizi. La stessa legge ne demanda l'attuazione alle leggi regionali.

DEI SERVIZI SOCIALI E SOCIOEDUCATIVI, 19 aprile 2011 18 RAPPORTI INTERISTITUZIONALI: IL CONSORZIO C O M U N I... PROVINCIA GESTIONE ASSOCIATA DI UNO O PIU' SERVIZI CONVENZIONE intercomunale STATUTO ORGANI CONSORTILI CONSORZIO CONSORZIO intercomunale intercomunale Fonte: Decreto Legislativo 267/2000, art. 31

DEI SERVIZI SOCIALI E SOCIOEDUCATIVI, 19 aprile 2011 19 AZIENDE CONSORTILI INTERCOMUNALI PROVINCIA DI BERGAMO Azienda Speciale Consortile Isola Bergamasca Bassa Val San Martino Bonate Sotto (BG) Azienda Speciale Consortile Risorsa Sociale Gera D Adda Caravaggio (BG) PROVINCIA DI BRESCIA Azienda Territoriale per i Servizi alla Persona Vallecamonica Breno (BS) ; PROVINCIA DI COMO Azienda Sociale Comuni Insieme A.S.C.I Lomazzo (CO) Tecum Azienda Territoriale per i Servizi alla Persona Distretto di Mariano Comense (CO) PROVINCIA DI CREMONA Comunità Sociale Cremasca a.s.c. Crema (CR) A.S.C. Cremona Solidale Cremona (CR) PROVINCIA DI LECCO Rete Salute Azienda speciale Consortile Merate (LC) Azienda Speciale del Comune di Monticello Brianza Casa di Riposo Monticello Monticello Brianza (LC) PROVINCIA DI LODI Consorzio Lodigiano per i Servizi alla Persona Lodi (LO) ; PROVINCIA DI MILANO Azienda Speciale Consortile Comuni Insieme per lo Sviluppo Sociale Bollate (MI) ; Azienda Sociale Azienda Speciale Consortile per i Servizi alla Persona Castano Primo (MI) Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona Magenta (MI) Consorzio SER.CO.P Servizi Comunali alla Persona Rho (MI) PROVINCIA DI MONZA BRIANZA Offerta Sociale Azienda Speciale Consortile Azienda Territoriale per i servizi alla persona Vimercate (MI) ; Azienda Speciale Consortile Consorzio Desio Brianza Desio (MI) PROVINCIA DI MANTOVA A.S.P.e. F. Azienda Speciale alla Persona e alla Famiglia Mantova (MN) ; PROVINCIA DI PAVIA Casa Serena Azienda Speciale del Comune di Cilavegna Cilavegna (PV

DEI SERVIZI SOCIALI E SOCIOEDUCATIVI, 19 aprile 2011 20 LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI: LA DELEGA DI ESERCIZIO DAI COMUNI ALLA ASL Le regole: L USL può assumere la gestione di attività o servizi socio-assistenziali su delega dei singoli enti locali con oneri a totale carico degli stessi... L USL procede alle erogazioni solo dopo la effettiva acquisizione delle necessarie disponibilità finanziarie DL 502/1992 e successive modifiche, art. 3 comma 3 Una rappresentazione visiva: COMUNI COMUNI COMUNI CONFERENZA DEI SINDACI: INDIRIZZI SUI PROGRAMMI DIRETTORE GENERALE COMUNI SERVIZI SOCIALI AZIENDA SANITARIA GESTIONE MEDIANTE DELEGA DI ESERCIZIO Paolo Ferrario