Senato della Repubblica XVII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 1826

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Senato della Repubblica XVII Legislatura Fascicolo Iter DDL S. 1826 Introduzione del capo IX-bis del titolo III del libro IV del codice civile, recante disposizioni in materia di contratto di fiducia 05/01/2016-13:23

Indice 1. DDL S. 1826 - XVII Leg. 1 1.1. Dati generali 2 1.2. Testi 3 1.2.1. Testo DDL 1826 4

XVII Legislatura 1. DDL S. 1826 - XVII Leg. 1. DDL S. 1826 - XVII Leg. Senato della Repubblica Pag. 1

XVII Legislatura 1.1. Dati generali 1.1. Dati generali collegamento al documento su www.senato.it Disegni di legge Atto Senato n. 1826 XVII Legislatura Introduzione del capo IX-bis del titolo III del libro IV del codice civile, recante disposizioni in materia di contratto di fiducia Iter 16 giugno 2015: assegnato (non ancora iniziato l'esame) Successione delle letture parlamentari S.1826 assegnato (non ancora iniziato l'esame) Iniziativa Parlamentare Vincenzo Cuomo ( PD ) Cofirmatari Giuseppe Lumia ( PD ) Francesco Giacobbe ( PD ) (aggiunge firma in data 26 marzo 2015) Angelica Saggese ( PD ) (aggiunge firma in data 26 marzo 2015) Natura ordinaria Presentazione Presentato in data 19 marzo 2015; annunciato nella seduta ant. n. 413 del 19 marzo 2015. Classificazione TESEO GESTIONI FIDUCIARIE, CONTRATTI Classificazione provvisoria Assegnazione Assegnato alla 2ª Commissione permanente (Giustizia) in sede referente il 16 giugno 2015. Annuncio nella seduta pom. n. 465 del 16 giugno 2015. Pareri delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze), 10ª (Industria), 14ª (Unione europea) Senato della Repubblica Pag. 2

XVII Legislatura 1.2. Testi 1.2. Testi Senato della Repubblica Pag. 3

1.2.1. Testo DDL 1826 collegamento al documento su www.senato.it Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA N. 1826 DISEGNO DI LEGGE d'iniziativa dei senatori CUOMO, LUMIA, GIACOBBE e SAGGESE COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 MARZO 2015 Introduzione del capo IX-bis del titolo III del libro IV del codice civile, recante disposizioni in materia di contratto di fiducia Onorevoli Senatori. -- L'introduzione nel corpo del codice civile della disciplina del contratto di fiducia, l'equivalente italiano del trust anglosassone, risponde all'esigenza di apprestare uno strumento efficace di destinazione di un patrimonio ad un programma fiduciario finalizzato ad uno scopo lecito, con contestuale affidamento della gestione dello stesso ad un soggetto terzo, discostandosi dalla tradizione culturale del negozio fiduciario di tipo romanistico tipica del nostro ordinamento in particolare, e dei Paesi di civil law più in generale. Il negozio fiduciario, come è noto, viene ricostruito in termini di combinazione di un negozio reale traslativo a carattere esterno, realmente voluto dalle parti e avente piena efficacia verso i terzi, cui accede un pactum fiduciae, avente carattere interno ed effetti meramente obbligatori, diretto a modificare il risultato finale del negozio esterno. Il tradizionale effetto meramente obbligatorio del negozio fiduciario, e la consequenziale tutela di tipo esclusivamente risarcitorio apprestata al fiduciante per l'ipotesi di violazione del patto, rende indifferibile l'introduzione di un contratto tipico di fiducia opponibile ai terzi ereditari e aventi causa. Attraverso il disposto normativo di cui all'articolo 1741-bis del codice civile, si consentirebbe ad un soggetto, detto fiduciante, il trasferimento di beni o diritti ad un fiduciario il quale sarebbe tenuto ad amministrarli nell'interesse di uno o più beneficiari indicati contestualmente nell'atto costitutivo della fiducia, o con atto unilaterale successivo, in ossequio al programma fiduciario predisposto dal costituente e sotto la vigilanza di un eventuale guardiano all'uopo nominato. Una definizione che ricalca, a ben vedere, la duttile figura del trust per come conosciuta dagli ordinamenti di common law ma nel quadro dei controlli, della pubblicità, e degli effetti, garantiti tipicamente dalla legge, propri del sistema civil law. Come è noto, l'istituto in esame è disciplinato dalla Convenzione di diritto internazionale dell'aja del 1º luglio 1985, ratificata dall'italia con la legge 16 ottobre 1989, n. 364. Nonostante la legge di ratifica da ultimo citata non abbia recepito tale figura nel nostro ordinamento, l'elaborazione dottrinale e giurisprudenziale che ne è seguita, ha riconosciuto la piena legittimità non solo ai trust internazionali ma anche ai trust cosiddetti interni, i cui elementi costitutivi, ad eccezione della legge applicabile (rectius: il disponente, i beneficiari, il trustee ed i beni conferiti in trust), siano radicati nel territorio italiano. In Italia si è ritenuto di dover prendere le mosse dall'istituto del trust, raccordandolo ai principi generali del nostro ordinamento. In primo luogo, per il contratto di fiducia è richiesta, ad substantiam acti, la forma dell'atto pubblico, pur ritenendosi ammissibile una costituzione mediante testamento. Senato della Repubblica Pag. 4

L'oggetto è il più ampio, potendo essere ricomprese nel contratto di fiducia beni immobili, mobili registrati in pubblici registri, denaro, titoli di credito, partecipazioni sociali in società italiane o estere, purché si tratti di beni nella esclusiva titolarità del fiduciante. A tal fine non si è ritenuto di dover operare alcuna modifica dell'articolo 2645-ter del codice civile, poiché, ai fini dell'opponibilità ai terzi del contratto di fiducia, sarà necessario esclusivamente seguire le regole di circolazione e pubblicitarie previste dalla legge per i singoli beni che ne possono costituire oggetto. In questo contesto, l'atto di destinazione patrimoniale di cui all'articolo 2645-ter del codice civile resta uno strumento a disposizione dei privati i quali possono decidere di destinare, per un periodo non superiore a novanta anni o per la durata della vita della persona fisica beneficiaria, determinati beni immobili o mobili registrati, alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche ai sensi dell'articolo 1322, secondo comma, del codice civile. Nel proposto contratto di fiducia il rapporto tra fiduciante e fiduciario e tra fiduciante e guardiano segue, invece, le regole proprie del contratto di mandato. Motivo per cui si è provveduto a disciplinare compiutamente i poteri del fiduciario, da esplicarsi con la generale diligenza del mandatario, sanzionando l'eventuale abuso della fiducia. È sembrato non opportuno seguire il modello francese caratterizzato dalla previsione di uno specifico albo delle fiducie e dalla registrazione prevista ai soli fini di pubblicità notizia. La ragione è duplice. Da un lato, una simile soluzione determinerebbe un eccessivo aggravio della spesa pubblica, oltre alla necessaria predisposizione, da parte della pubblica amministrazione, di regolamenti attuativi aventi ad oggetto l'introduzione e la disciplina dello specifico albo. Dall'altro lato, una pubblicità notizia di tal fatta appare inidonea a garantire efficacemente l'opponibilità del vincolo, obiettivo principe perseguito dalla disciplina del contratto di fiducia. Stante la specificità della destinazione ad uno scopo del trasferimento dei beni e diritti sopra enunciati in capo al fiduciario, si è previsto che questi siano per ciò stesso esclusi dalla sua successione, dal fallimento o dall'eventuale comunione legale dei beni e possano essere impiegati solamente per la realizzazione del programma fiduciario. La segregazione patrimoniale che si determina con la stipula del contratto di fiducia fa sì, quindi, che tali beni e diritti possano costituire oggetto di esecuzione, salvo quanto previsto dall'articolo 2915, primo comma, del codice civile, solo per debiti contratti per la realizzazione del detto programma e per quelli relativi alla conservazione e alla gestione del patrimonio fiduciario stesso. Particolare rilievo si è dato alla previsione della surrogabilità dei beni del patrimonio fiduciario e alla permanenza del vincolo, così da introdurre un modello di fiducia dinamica che sia, al contempo, in grado di garantire la conservazione del vincolo fiduciario. Nello specifico, per evitare dubbi in ordine al regime pubblicitario da seguirsi in caso di rotatività o sostituzione o surroga dei beni oggetto del contratto di fiducia, si è espressamente prevista l'annotazione, a margine della formalità pubblicitaria ipotizzata per il contratto di fiducia stesso, dell'atto con il quale il nuovo bene deve essere destinato, in luogo del precedente, al perseguimento delle medesime finalità. Quanto all'elemento soggettivo del contratto in esame, si è stabilito, in primis, che la qualifica di fiduciante possa essere assunta solamente da una persona fisica. È noto, infatti, che il diritto societario italiano ben conosce ipotesi di segregazioni patrimoniali le quali consentano di superare il dogma culturale dell'unicità del patrimonio e della responsabilità al fine di perseguire operazioni di natura industriale, commerciale, finanziaria, per il tramite di strumenti innovativi. Si pensi alla disciplina di cui all'articolo 2447-bis del codice civile dedicata ai patrimoni destinati ad uno specifico affare o, ancora, alle forme di separazione degli investimenti posti in essere da alcune entità che svolgono attività finanziarie -- SICAV (società di investimento a capitale variabile) multicomparto, SIM (società di intermediazione mobiliare) e SGR (società di gestione del risparmio) - - disciplinate dall'articolo 22 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione Senato della Repubblica Pag. 5

finanziaria, di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998. Intervenendo ulteriormente in tale settore, si corre il rischio di una superfetazione legislativa non proficua e non conforme al dettato di cui all'articolo 2740 del codice civile che ammette deroghe al principio generale dell'unicità del patrimonio solo nei casi previsti dalla legge, che dovrebbero porsi, in quanto tali, come eccezioni alla regola generale. In secundis, si è previsto che il fiduciario non possa mai rivestire la qualità di fiduciante, poiché ciò significherebbe ritenere ammissibile un contratto di fiducia autodichiarato. E, a riguardo, giova segnalare come, in merito all'ammissibilità del trust autodichiarato, la giurisprudenza di merito abbia assunto un orientamento oscillante, probabilmente poiché consapevole del rischio che siffatto istituto venga utilizzato in modo fraudolento. In altri termini, il pericolo è che il fiduciante finisca per segregare alcuni suoi beni dal restante patrimonio senza un effettivo spossessamento, al solo fine di sottrarli all'azione esecutiva dei creditori. La disciplina del contratto fiduciario come delineata si caratterizza per consentire la realizzazione, non solo degli scopi classici del negozio fiduciario (scopo di liberalità in termini di liberalità indiretta, non soggetta a collazione in specifiche ipotesi -- e scopo di garanzia, nel rispetto in tal caso del divieto del patto commissorio), ma anche la finalità della ristrutturazione dei debiti del fiduciante ai sensi della legge n. 3 del 2012. DISEGNO DI LEGGE Art. 1. 1. Al titolo III del libro IV del codice civile, dopo il capo IX è inserito il seguente: «Capo IX-bis. DEL CONTRATTO DI FIDUCIA Art. 1741-bis. -- (Nozione) - Il contratto di fiducia è il contratto unico ed unitario con il quale il fiduciante trasferisce beni o diritti a un fiduciario, il quale anche sotto la vigilanza di un guardiano, se nominato, li amministra per conto del fiduciante e nell'interesse del medesimo e dei beneficiari per la realizzazione di un programma fiduciario finalizzato al raggiungimento di uno o più scopi. I beneficiari devono essere indicati contestualmente alla sottoscrizione del contratto o con atto unilaterale successivo. Il fiduciario e il guardiano agiscono in qualità di mandatari. La fiducia può essere costituita anche per testamento. Art. 1741-ter. -- (Forma e oggetto del contratto di fiducia) - Il contratto di fiducia deve essere stipulato per atto pubblico sotto pena di nullità. Qualora i beneficiari siano indicati successivamente, la designazione deve avere la stessa forma del contratto di fiducia. Oggetto del contratto di fiducia, o del testamento che istituisce la fiducia, possono essere beni immobili, mobili iscritti nei pubblici registri, denaro, titoli di credito e partecipazioni sociali in società italiane o straniere. Detti beni devono essere nella piena titolarità, anche pro quota, del fiduciante con espressa esclusione di beni o diritti altrui nonché di beni futuri. Se oggetto del contratto di fiducia sono beni immobili o diritti immobiliari o beni mobili registrati, deve esserne eseguita la trascrizione nei pubblici registri contro il fiduciante ed a favore del fiduciario con espressa indicazione di tale sua qualità, secondo le norme in materia di pubblicità applicabili per ciascun bene. Se oggetto del contratto di fiducia è il denaro, deve esserne depositato l'intero importo presso un istituto di credito italiano e in apposito conto intestato al fiduciario con espressa indicazione di tale sua qualità. Se oggetto del contratto di fiducia sono partecipazioni societarie, le stesse devono essere trasferite al fiduciario secondo le relative regole di circolazione e, ove prescritto dalla legge, deve esserne eseguita l'iscrizione nel registro delle imprese nonché l'annotazione nei libri sociali. Tale annotazione è in ogni Senato della Repubblica Pag. 6

caso obbligatoria per il contratto di fiducia avente ad oggetto partecipazioni in società per azioni. In ogni caso, sia dal registro delle imprese che dall'annotazione nei libri sociali deve risultare espressamente la qualità del fiduciario. Il fiduciante può prevedere, nel programma fiduciario, la surrogazione di beni e di diritti oggetto del programma stesso con l'osservanza dei relativi adempimenti pubblicitari. Nel caso di contratto di fiducia avente ad oggetto beni immobili si applica l'articolo 2644. In ogni altro caso il contratto di fiducia non è opponibile ai terzi, né ai creditori, se non siano stati eseguiti i prescritti adempimenti pubblicitari o, in caso di contratto di fiducia avente ad oggetto denaro, non sia stato costituito l'apposito conto con indicazione specifica di fiduciante e fiduciario. In caso di rotatività o sostituzione o surroga del bene oggetto del contratto di fiducia, l'atto con il quale il nuovo bene viene destinato, in luogo di un precedente bene, per perseguire la finalità del contratto di fiducia deve contenere la dichiarazione di surroga ed essere annotato a margine della formalità pubblicitaria prescritta per il contratto di fiducia, fermo restando l'assolvimento dei prescritti oneri pubblicitari per il nuovo bene oggetto della sostituzione. In caso di costituzione unilaterale per testamento, si applica in quanto compatibile il terzo comma dell'articolo 2647. Art. 1741-quater. -- (Contenuto del contratto) - Il contratto di fiducia deve indicare: 1) i beni o i diritti trasferiti, i quali devono essere in ogni caso determinati o determinabili, e l'eventuale surrogabilità degli stessi; 2) la durata del contratto, che non può essere superiore a novanta anni; 3) l'identità del fiduciante; 4) l'identità del fiduciario; 5) l'identità dei beneficiari o i criteri per la loro determinabilità all'interno di una più ampia categoria; 6) gli obblighi del soggetto fiduciario; 7) il programma fiduciario deve indicare i diritti, i doveri, i poteri del fiduciario ed i relativi limiti, i diritti dei beneficiari e i soggetti che hanno la facoltà di far valere le obbligazioni del fiduciario; il programma deve in particolare prevedere altresì se i beneficiari siano destinatari, oltre che dei beni del patrimonio fiduciario, anche dei redditi che eventualmente esso è in grado di produrre, al netto di tutte le spese, fissando in tal caso i criteri per la loro assegnazione; 8) le cause di cessazione dall'incarico e i criteri per la nomina di un nuovo fiduciario; 9) le generalità del guardiano, se nominato e, in tal caso, i diritti, i doveri, ed i poteri dello stesso; 10) le cause di estinzione del vincolo fiduciario. Art. 1741-quinquies. -- (I soggetti) - Il soggetto fiduciante può essere solo una persona fisica. Il soggetto fiduciario può essere sia una persona fisica che una persona giuridica. Non possono essere fiduciari enti non riconosciuti ai sensi della normativa vigente. Nel caso in cui il programma fiduciario sia destinato a realizzare scopi di garanzia ai sensi dell'articolo 1741-septies, il fiduciario può essere esclusivamente una banca, una società d'investimento o di intermediazione mobiliare o un'impresa assicurativa. Fiduciari possono essere più soggetti. In tal caso essi non compongono un collegio e devono agire congiuntamente. È nullo ogni patto contrario. Il fiduciante non può rivestire la qualità di fiduciario. Il fiduciante può essere il beneficiario o uno dei beneficiari del contratto di fiducia, salvo che il programma fiduciario sia destinato a produrre uno scopo di garanzia. Il beneficiario o i beneficiari, salvo il caso di espressa indicazione, sono determinati tra più persone indicate dal fiduciante o tra appartenenti a famiglie o a categorie di persone da lui individuate ai sensi dell'articolo 631, secondo comma. Nel caso di beneficiario o beneficiari determinabili, la determinazione spetta esclusivamente al fiduciario, eventualmente con il consenso del guardiano, se Senato della Repubblica Pag. 7

nominato. Il guardiano può essere sia persona fisica che giuridica. Art. 1741-sexies. -- (Patrimonio fiduciario) - I beni e i diritti oggetto del contratto di fiducia sono esclusi dal regime patrimoniale dei coniugi dalla successione e dal fallimento del fiduciario. Ferme le cause legittime di prelazione, i beni e i diritti oggetto del patrimonio fiduciario sono impiegati solo per la realizzazione del programma fiduciario e possono costituire oggetto di esecuzione, salvo quanto previsto dall'articolo 2915, primo comma, solo per debiti contratti per la realizzazione del programma fiduciario e per quelli relativi alla conservazione e alla gestione del patrimonio fiduciario. Art. 1741-septies. -- (Fiducia costituita per la realizzazione di uno scopo di garanzia) - Il fiduciante può realizzare un programma fiduciario finalizzato ad uno scopo di garanzia, ossia unicamente destinato a garantire crediti anche futuri, determinati o determinabili. In questo caso il contratto deve indicare, sotto pena di nullità, il debito garantito e il valore del bene trasferito in garanzia. Laddove ne ricorrano i presupposti il fiduciante può anche realizzare un programma fiduciario avente i fini di composizione delle crisi da sovraindebitamento, secondo le modalità previste dalla legge. In entrambe le ipotesi il fiduciante non può rivestire la qualità di beneficiario. È nullo qualunque patto che abbia per oggetto o per effetto di liberare il fiduciario dall'obbligo di corrispondere al beneficiario o, se diversamente previsto dal titolo, al fiduciante o ad un terzo, il saldo netto risultante dalla differenza tra il valore dei beni costituenti la garanzia all'epoca della sua realizzazione e il debito garantito. Art. 1741-octies. -- (Programma fiduciario e liberalità) - Qualora dal programma fiduciario risulti perseguito uno scopo liberale, il vantaggio per i beneficiari derivante da fiducia, comunque istituita, è considerato liberalità indiretta e, per l'effetto, ai legittimari spetta la solo azione di riduzione contro i beneficiari con esclusione di quella di restituzione, quest'ultima parimenti preclusa contro gli aventi causa del fiduciario o dei beneficiari. Qualora il programma fiduciario sia stato finalizzato a favorire interessi di persone affette da disabilità, la liberalità destinata al mantenimento, cura e sostegno di una persona disabile non è soggetta a collazione. Art. 1741-novies. - (Diritti, doveri e poteri del fiduciante) - Il fiduciante garantisce la titolarità e disponibilità dei diritti trasferiti al fiduciario ed è tenuto alla garanzia per evizione e vizi del venditore. È nullo ogni patto contrario. Il fiduciante è tenuto a tenere indenne il fiduciario dalle spese per il contratto e da quelle per il trasferimento dei beni, nonché da tutte le spese derivanti dalla gestione del patrimonio fiduciario ove lo stesso non produca redditi idonei alla loro copertura. Qualora espressamente previsto nel contratto, il fiduciante ha diritto di vigilare sulla gestione del fiduciario e di ottenerne il rendiconto periodico di cui all'articolo 1741-decies, al pari del beneficiario e del guardiano. È fatto divieto al fiduciante di riservarsi poteri di gestione o amministrazione. È altresì vietato ogni patto che comporti autorizzazioni preventive o ratifiche successive dal fiduciante al fiduciario per la realizzazione del programma fiduciario. Art. 1741-decies. -- (Diritti, doveri e poteri del fiduciario) - Il fiduciario gestisce i beni oggetto della fiducia nell'interesse dei beneficiari e per realizzare lo scopo previsto dal contratto con la diligenza del mandatario. Ove non sia diversamente stabilito dal titolo egli ha tutti i poteri e le facoltà del proprietario. Il titolo deve espressamente prevedere i limiti o le modalità limitative del generale potere di gestione ed amministrazione del fiduciario. Il fiduciario risponde delle obbligazioni contratte in esecuzione dell'incarico fiduciario soltanto con i beni del patrimonio fiduciario. Gli atti compiuti in esecuzione dell'incarico fiduciario devono recare espressa menzione del vincolo fiduciario. In mancanza di espressa menzione dell'incarico, il fiduciario risponde con il proprio patrimonio. Senato della Repubblica Pag. 8

È nullo qualsiasi patto che limiti la responsabilità del fiduciario per dolo o colpa grave. Se vi sono più fiduciari essi decidono ed agiscono congiuntamente e rispondono solidalmente delle obbligazioni assunte. Salvo che non risultino da atto tra vivi soggetto a trascrizione o ad iscrizione nel registro delle imprese, i limiti apposti ai poteri del fiduciario non hanno effetto nei confronti dei terzi, salvo che si provi che questi ne abbiano avuto conoscenza. Il fiduciario, entro quindici giorni dalla scadenza di ogni trimestre solare di gestione, deve rendere il conto periodico della sua gestione, nei termini stabiliti dal contratto di fiducia, al beneficiario e al guardiano, se nominato. Il fiduciario è tenuto a conservare apposito libro degli eventi sul quale annota ogni attività di gestione e di amministrazione compiuta. Per l'adempimento delle obbligazioni contratte in esecuzione dell'incarico fiduciario può agire il fiduciante, il guardiano eventualmente nominato dal fiduciante per proteggere gli interessi del beneficiario e il beneficiario medesimo. Si applica in quanto compatibile l'articolo 2932. Le prestazioni del fiduciario si presumono onerose salvo patto contrario che deve risultare dal programma fiduciario. Il fiduciario ha diritto al rimborso di tutte le spese sostenute e documentate per l'esecuzione del programma fiduciario. Art. 1741-undecies. -- (Diritti, doveri e poteri del guardiano) - Il guardiano è designato nel contratto di fiducia o nel testamento. Se il contratto lo prevede può essere designato con atto successivo, ed in tal caso la designazione spetta al fiduciante, salvo che non sia diversamente disposto. In ogni caso il guardiano non può essere designato dal fiduciario. Il guardiano deve accettare l'incarico con atto pubblico o con scrittura privata autenticata. L'accettazione va notificata a mezzo ufficiale giudiziario o tramite posta elettronica certificata al fiduciario ed ai beneficiari. L'accettazione produce effetti con l'ultima delle notifiche. Il guardiano deve, con la diligenza del mandatario, controllare che il programma fiduciario sia svolto secondo le previsioni negoziali. Il contratto di fiducia può prevedere che taluni atti di gestione o di amministrazione non possano essere compiuti se non previo consenso del guardiano. In tal caso detto consenso avrà la stessa forma degli atti a compiersi. Il contratto di fiducia deve prevedere anche i criteri e le modalità di sostituzione del guardiano, se nominato. In caso di più guardiani essi non costituiscono collegio e svolgono il loro incarico congiuntamente. È nullo ogni patto contrario. Il guardiano riceve il resoconto del fiduciario e può in ogni momento chiedere l'esibizione del libro degli eventi. Può agire per l'adempimento delle obbligazioni contratte dal fiduciario ai sensi dell'articolo 1741-decies. Le prestazioni del guardiano si presumono onerose salvo patto contrario che deve risultare dal programma fiduciario. Il guardiano ha diritto al rimborso di tutte le spese sostenute e documentate per l'esecuzione del proprio incarico. È nullo qualsiasi patto che limiti la responsabilità del guardiano per dolo o colpa grave. 1741-duodecies. -- (Abuso della fiducia) - Qualora il fiduciario agisca abusando della fiducia, fermo quanto previsto nell'articolo 1741-terdecies, risponde con il proprio patrimonio delle obbligazioni che derivano dal contratto di fiducia. Egli è comunque tenuto a trasferire nel patrimonio fiduciario ogni vantaggio ottenuto dalla sua posizione di fiduciario, anche se nessun danno sia stato arrecato ai soggetti beneficiari. Gli atti compiuti dal fiduciario, anche per interposta persona, in conflitto di interesse sono annullabili, salvi i diritti acquistati dai terzi in buona fede. Il fiduciario risponde in ogni caso dei danni derivanti dagli atti compiuti in conflitto di interessi. Art. 1741-terdecies. -- (Cessazione del fiduciario dall'incarico e sua sostituzione) - Il fiduciario cessa dal suo incarico per le cause previste dal contratto di fiducia, per revoca o rinuncia nei casi di cui Senato della Repubblica Pag. 9

all'articolo 1741-quaterdecies, morte, sopravvenuta incapacità e fallimento. Il fiduciario che cessa dal suo incarico può essere sostituito in conformità del contratto di fiducia e, in mancanza, la sostituzione è disposta dal giudice. Il fiduciario sostituto deve accettare l'incarico con atto pubblico o con scrittura privata autenticata. L'accettazione va notificata a mezzo ufficiale giudiziario o tramite posta elettronica certificata al fiduciante se in vita e ed ai beneficiari. L'accettazione produce effetti con l'ultima delle notifiche. Il fiduciario che sostituisce colui che cessa dall'incarico subentra nella titolarità dei beni compresi nel patrimonio fiduciario. L'accettazione, su richiesta del fiduciario sostituto, deve essere annotata entro tre giorni dall'ultima delle suindicate notifiche a margine della formalità pubblicitaria cui il contratto di fiducia è stato soggetto ai sensi dell'articolo 1741-ter. Di essa deve essere data pubblicità, nel medesimo termine, su richiesta del fiduciario sostituto, attraverso apposita iscrizione nel registro delle imprese e nei libri sociali, ove necessario. Se oggetto del contratto di fiducia è il denaro, nel medesimo termine, su richiesta del fiduciario sostituto, deve essere costituito nuovo deposito presso un istituto di credito italiano in apposito conto, intestato al fiduciario sostituto con espressa indicazione della sua qualità di fiduciario. In ogni caso la reintestazione non comporta alcun effetto traslativo ma prosecuzione della fiducia con subentro di nuovo fiduciario. Art. 1741-quaterdecies. -- (Revoca e rinuncia del fiduciario) - Il fiduciario può essere sempre revocato dal fiduciante se il contratto di fiducia preveda tale facoltà. In ogni caso il fiduciario può essere revocato per giusta causa o per abuso della fiducia, di cui all'articolo 1741-duodecies. Quando ricorrono le medesime cause, la revoca può essere disposta anche dal giudice su istanza del beneficiario ovvero del guardiano se il fiduciante è impossibilitato a provvedervi. Qualora il fiduciario rinunci alla fiducia, la dichiarazione deve essere comunicata per iscritto a ciascun beneficiario, o al soggetto che fa valere la fiducia nei confronti del fiduciario. In tal caso si procederà a nomina di fiduciario sostituto ai sensi dell'articolo 1741-terdecies. 1741-quinquiesdecies. -- (Cause di estinzione del vincolo fiduciario) - Il vincolo fiduciario si estingue per le cause previste dal contratto di fiducia. Nel caso di contratto di fiducia nell'interesse di beneficiari determinati, il vincolo fiduciario si estingue alla morte dell'ultimo beneficiario o comunque allo scadere del termine di durata. Dopo aver provveduto a liquidare i rapporti pendenti, il fiduciario trasferisce ai beneficiari i beni residui. Qualora alla scadenza del termine previsto dal contratto di fiducia non vi siano più beneficiari, i beni sono trasferiti al fiduciante o ai suoi aventi causa. Entro quindici giorni dal suo verificarsi, la cessazione del vincolo fiduciario deve essere annotata a margine della formalità pubblicitaria prescritta dall'articolo 1741-ter, a cura del beneficiario finale dei beni. Di essa deve essere eseguita pubblicità, nel medesimo termine, su richiesta del beneficiario finale dei beni, attraverso apposita iscrizione nel registro delle imprese e nei libri sociali ove necessario. Se oggetto del contratto di fiducia è il denaro, nel medesimo termine, su richiesta del beneficiario finale, deve essere estinto il conto dedicato con attribuzione del saldo al beneficiario finale. Qualunque assegnazione ai beneficiari dei beni o delle rendite oggetto del contratto di fiducia, in esecuzione del programma fiduciario o in attuazione delle previsioni del presente articolo conseguentemente alla cessazione della fiducia, costituisce atto traslativo a favore dei beneficiari medesimi, quand'anche beneficiario sia il fiduciante o i suoi aventi causa. 1741-sexiesdecies. -- (Fiducia costituita per testamento) - Le norme che regolano il contratto di fiducia si applicano, in quanto compatibili, alla fiducia costituita per testamento». Senato della Repubblica Pag. 10

Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (http://www.senato.it) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-a, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.