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SOMMARIO Rassegna Previdenziale n. 1 gennaio-maggio 2011 I NUMERI DELLA PREVIDENZA NEL 2011 1. L ASSICURAZIONE INVALIDITA VECCHIAIA E SUPERSTITI: - I REQUISITI PER IL DIRITTO ALLE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE - I PARAMETRI PER IL LORO CALCOLO - LA LORO DECORRENZA: LE FINESTRE Pag. III 1.1 Lavoratori dipendenti requisiti e decorrenza della pensione di vecchiaia 1.1.1 Nel sistema di calcolo retributivo e misto 1.1.2 Nel sistema di calcolo contributivo 1.2 Lavoratori dipendenti requisiti per il diritto alla pensione di anzianità 1.3 Lavoratori dipendenti decorrenza della pensione di anzianità: le finestre 1.4 Lavoratori autonomi requisiti e decorrenza della pensione di anzianità: le finestre 1.5 Salvaguardia del diritto a pensione 1.6 Regime pensionistico speciale per le lavoratrici dipendenti e autonome 1.7 Determinazione delle retribuzioni pensionabili: coefficienti di rivalutazione 1.8 Limite minimo di retribuzione imponibile utile per l accredito integrale del periodo assicurativo ai fini della maturazione del diritto alle pensioni 1.9 Fasce di retribuzione pensionabile e aliquote di rendimento per il calcolo delle pensioni con decorrenza nell anno 2011 1.10 Importo minimo delle pensioni INPS per il 2011 1.11 La perequazione automatica delle pensioni 1.12 Il regime di cumulo delle pensioni di vecchiaia, di anzianità e di invalidità con i redditi da lavoro 1.12.1 Nel sistema retributivo 1.13 Riduzione dell assegno di invalidità nel caso in cui il beneficiario abbia redditi superiori a un dato ammontare 1.14 Cumulo delle pensioni ai superstiti con i redditi del beneficiario 1.15 Confronto tra il sistema retributivo e quello contributivo di calcolo delle pensioni 1.16 Calcolo del montante contributivo 2. LE PRESTAZIONI MINORI Pag. XXIX 2.1 Importo massimo mensile per l anno 2011 del trattamento di integrazione salariale 2.2 Importo massimo mensile per l anno 2011 della indennità di mobilità 2.3 Importo massimo della indennità ordinaria di disoccupazione 2.4 Limiti di reddito mensili da considerare ai fini dell accertamento del carico familiare 2.5 Indennità di malattia e di degenza ospedaliera per i collaboratori iscritti alla gestione separata dell INPS 2.6 Indennità antitubercolari 2.7 Importo delle prestazioni di maternità a carico dello Stato 2.8 Limiti di reddito per l indennizzabilità del congedo parentale 2.9 Visite mediche di controllo: fasce orarie di reperibilità I

3. LE TABELLE DEI CONTRIBUTI Pag. XXXV 3.1 Le aliquote in vigore nel 2011 3.1.1 Aliquote contributive INPS aziende industriali operai e impiegati 3.1.2 Aliquote contributive INPS aziende industriali del settore Lapideo operai e impiegati 3.1.3 Aliquote contributive per i dirigenti di aziende industriali 3.1.4 Aliquote contributive INPS del settore Terziario operai e impiegati 3.1.5 Aliquote contributive per i dirigenti di aziende del settore Terziario 3.1.6 Aliquote contributive INPS Aziende di fornitura di lavoro 3.1.7 Contributi per gli apprendisti 3.1.8 Contributi dovuti all INPS dalle aziende industriali per i lavoratori italiani operanti in Paesi extracomunitari con i quali non vigono accordi di sicurezza sociale 3.1.9 Quota di retribuzione soggetta nell anno 2011 all aliquota aggiuntiva dell 1% 3.1.10 Contributo addizionale CIGO e CIGS 3.1.11 Contributo di ingresso alla mobilità 3.1.12 Contributi dovuti alla Gestione separata dei lavoratori parasubordinati 3.1.13 Contributi ENASARCO 3.2 I minimali e i massimali contributivi in vigore nell anno 2011 3.2.1 Minimali contributivi INPS 3.2.2 Massimale annuo contributivo e pensionabile per i nuovi iscritti agli Enti di previdenza e per gli optanti per il sistema contributivo 3.2.3 Massimale e minimale contributivo per la gestione separata dei lavoratori autonomi Limite minimo di contribuzione per l accredito dell intero periodo assicurativo 3.3 Le retribuzioni imponibili convenzionali 3.3.1 Retribuzioni imponibili convenzionali per i lavoratori italiani operanti in Paesi extracomunitari non legati all Italia da accordi in materia di sicurezza sociale 3.3.2 INAIL Retribuzione convenzionale dei soci di società (prov. Milano) 3.3.3 Importi che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente 3.4 Sgravio contributivo sulle erogazioni previste da contratti collettivi aziendali o di secondo livello 3.5 Gli interessi e il ritardato adempimento degli obblighi contributivi 3.5.1 Interessi legali 3.5.2 Tasso ufficiale di riferimento e interessi di dilazione e di differimento 3.5.3 Interessi di mora per ritardato pagamento dei contributi al Previndai e al Fasi 3.5.4 Sanzioni civili 3.6 I contributi volontari: le aliquote in vigore nel 2011 3.6.1 I contributi volontari per i lavoratori dipendenti 3.6.2 I contributi volontari nella gestione separata per i lavoratori parasubordinati Coordinatore Editoriale: Hanno collaborato: Aggiornato al 13 maggio 2011 Agata Famoso Francesco Banzatti, Laura Bernini e Federico Binik II

1 - L ASSICURAZIONE INVALIDITA VECCHIAIA E SUPERSTITI: - I REQUISITI PER IL DIRITTO ALLE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE - I PARAMETRI PER IL LORO CALCOLO - LA LORO DECORRENZA: LE FINESTRE III

1.1 - LAVORATORI DIPENDENTI - REQUISITI E DECORRENZA DELLA PENSIONE DI VECCHIAIA 1.1.1 - Nel sistema di calcolo retributivo e misto (legge 23.12.1994, n. 724, art. 11, comma 1; D.lgs. 30.12.1992 n. 503, art. 2, comma 1; legge 8.8.1995, n. 335, art. 1, commi 13 e 23; legge 24.12.2007, n. 247, art. 1, commi 4 e 5; legge 30.7.2010 n. 122, art. 12, commi 1-2). La pensione viene calcolata con il sistema retributivo a favore di coloro che al 31 dicembre 1995 avevano una anzianità contributiva pari o superiore ai 18 anni. Viene calcolata con il sistema misto (retributivo per i periodi fino al 31.12.1995, contributivo per i periodi maturati successivamente) a favore di coloro che a tale data avevano una anzianità contributiva inferiore ai 18 anni. I requisiti per ottenere la pensione di vecchiaia sono: a) l età pensionabile : 65 anni per gli uomini 60 anni per le donne b) una anzianità assicurativa e contributiva di almeno 20 anni (1040 contributi settimanali). Esistono, peraltro, talune eccezioni, relative sia all'età pensionabile 1 che all anzianità assicurativa e contributiva 2. Condizione per ottenere la pensione è che i lavoratori abbiano cessato l attività di lavoro subordinato sia in Italia che all estero 3. Sino al 31 dicembre 2007, la pensione di vecchiaia decorreva dal mese successivo a quello nel quale l assicurato compiva l età pensionabile. Inoltre l interessato poteva chiedere che la pensione decorresse dal mese successivo a quello in cui aveva presentato la domanda. Successivamente, dal 1 gennaio 2008, per la pensione di vecchiaia, come per quella di anzianità, sono state introdotte le finestre di uscita, le uscite programmate che allungano il periodo di attesa tra il momento in cui vengono raggiunti i requisiti e il momento di decorrenza del trattamento pensionistico. In particolare, le finestre introdotte dalla Legge n. 247/2007, così come era per le pensioni anticipate con anzianità contributiva pari a 40 anni, sono state quattro. La disciplina in materia di decorrenza delle pensioni di vecchiaia si applica attualmente a tutte le pensioni di vecchiaia, siano esse liquidate con il sistema retributivo o misto, sia con il sistema 1 Le eccezioni riguardano, tra gli altri, i lavoratori "non vedenti" e gli invalidi "in misura non inferiore all'80%", per i quali l età pensionabile è fissata a 60 anni (uomini) e a 55 anni (donne) (circolare INPS n. 65 del 6.3.1995). 2 Sono sufficienti 15 anni di assicurazione e contribuzione per i lavoratori che al 31.12.1992 li avevano già raggiunti; per quelli autorizzati ai versamenti volontari prima del 31.12.1992; per i lavoratori dipendenti con almeno 25 anni di assicurazione che siano stati occupati per almeno 10 anni, anche non consecutivi, per periodi inferiori a 52 settimane nell anno solare (circolare INPS n. 65 del 6 marzo 1995). 3 Circolare INPS n. 65 del 6 marzo 1995, punto 3.1.3. IV

contributivo e ha subito un ulteriore intervento a seguito dell entrata in vigore della Legge n. 122/2010 4. Infatti quest ultimo provvedimento ha previsto l introduzione, a partire dal 1 gennaio 2011, di una finestra unica a scorrimento da applicare a tutte le pensioni di vecchiaia e di anzianità che stabilisce che la percezione del trattamento pensionistico avvenga dopo un anno dalla maturazione dei requisiti per i lavoratori dipendenti e dopo 18 mesi per i lavoratori autonomi 5. Perfezionamento requisito anagrafico e contributivo Lavoratori dipendenti Decorrenza pensione Lavoratori autonomi 1 gennaio 2011 1 febbraio 2012 1 agosto 2012 1.1.2 - Nel sistema di calcolo contributivo (legge 8.8.1995, n. 335,. art. 1, commi 19 e 20; legge 24.12.2007, n. 247, art. 1, commi 1 e 2) Per i lavoratori il cui trattamento di pensione viene liquidato esclusivamente secondo il sistema contributivo, le pensioni di vecchiaia e di anzianità sono sostituite da un unica prestazione, denominata pensione di vecchiaia. La pensione viene calcolata con il sistema contributivo nei confronti dei nuovi assunti a partire dal 1 gennaio 1996, (cioè di chi non aveva una posizione assicurativa prima di tale data), nonché dei lavoratori assicurati presso la gestione separata dell INPS. I titolari di una posizione assicurativa anteriore al 1996 possono optare per il sistema contributivo, a condizione che abbiano una anzianità contributiva pari o superiore a 15 anni, di cui almeno 5 successivi al dicembre 1995 e che, al 31.12.1995, avessero avuto meno di 18 anni di contribuzione. I requisiti per ottenere la pensione sono dal 1 gennaio 2008 alternativamente: 65/60 anni di età uomini/donne e 5 anni di contribuzione L accesso al pensionamento prima del 65 anno d età, è soggetto alla condizione che l importo della pensione maturato non sia inferiore a 1,2 volte l importo dell assegno sociale. oppure 40 di contributi, a prescindere dall età 6 oppure almeno 35 anni di contributi, in base ai nuovi requisiti anagrafici e contributivi previsti per la pensione di anzianità nel sistema retributivo e misto (par. 1.2). I lavoratori subordinati, per ottenere la pensione, devono aver cessato il rapporto di lavoro sia in Italia che all estero. * * * 4 Legge n. 122 del 30 luglio 2010 di conversione del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, pubblicata in G.U. n. 176 del 30 luglio 2010. 5 Circolare INPS n. 126 del 24 settembre 2010. 6 Non si considera la prosecuzione volontaria; i periodi anteriori al 18 anno di età vanno moltiplicati per 1,5 (art. 1, c. 7, legge 335/95). V

Dal gennaio 2008 anche ai pensionati di vecchiaia nel sistema contributivo si applica il meccanismo delle finestre. Alcune puntualizzazioni sono poi state fatte dall INPS 7 con riferimento ai lavoratori iscritti alla gestione separata di cui all articolo 2, comma 26 della legge 8 agosto 1996 n. 335 8. In particolare, per i soggetti iscritti alla gestione separata, non iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria, il periodo di scorrimento dei 18 mesi si applica dalla data in cui sono perfezionati i requisiti di età e di contribuzione richiesti per il diritto alla pensione di vecchiaia nei confronti dei lavoratori dipendenti 9, come indicati dalla tabella di cui al paragrafo 1.2. Relativamente, invece ai soggetti iscritti alla gestione separata, iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria, detto slittamento decorre dal momento in cui sono perfezionati i requisiti di età anagrafica e di contribuzione previsti per gli iscritti alle gestioni autonome, come indicati nella tabella di cui al paragrafo 1.4. Lo status di non iscritto ad altra forma pensionistica obbligatoria va verificato al momento del pensionamento. 1.2 - LAVORATORI DIPENDENTI - REQUISITI PER IL DIRITTO ALLA PENSIONE DI ANZIANITÀ (legge 30.4.1969, n. 153, art. 22; legge 24.12.2007, n. 247, art. 1, commi 1 e 2) Il diritto alla pensione di anzianità per i lavoratori dipendenti ai quali si applica il criterio di calcolo retributivo o misto, si è conseguito, fino al 30 giugno 2009 con 35 anni di contributi e 58 di età. Dal 1 luglio 2009 si è instaurato un sistema di quote che sommano l età anagrafica a quella contributiva, così come rappresentate nella tabella che segue 10. 7 Circolare INPS n. 53 del 16 marzo 2011. 8 Circolare INPS n. 60 del 15 maggio 2008, paragrafo 2.3. 9 Cfr Circolare INPS n. 60/2008 punto 2.3.1. 10 Circolare INPS n. 60 del 15 maggio 2008. Nella circolare l Istituto puntualizza come, nel determinare la quota si debba tenere conto delle frazioni di età e di anzianità contributiva. In particolare: - l età del pensionando ad una determinata data deve essere costituita da anni e giorni e trasformata in anni con arrotondamento al terzo decimale; i giorni devono essere contati partendo dal giorno successivo a quello di nascita e fino al giorno di verifica del diritto compreso; devono poi essere trasformati in anni dividendo il numero dei giorni per 365. - l anzianità contributiva del pensionando deve essere trasformata da settimane in anni dividendo il numero delle settimane per 52 con arrotondamento al terzo decimale. Esempio: verifica dell età al 30 settembre 2010 per un lavoratore nato il 20 maggio 1951: l età del lavoratore è di 59 anni e 133 giorni pari a (59 + 133/365) = 59,364 anni. Al 30 settembre 2010 ha un anzianità contributiva di 1854 settimane pari a 1854/52 = 35,654 anni. La somma tra età e anzianità contributiva alla data del 30 settembre 2010 è pari a 59,364 + 35,654 = 95,018. Il lavoratore ha, quindi, raggiunto il diritto a pensione nel terzo trimestre 2010 avendo superato quota 95 ed essendo in possesso dei requisiti minimi di 59 anni di età e 35 anni di contribuzione. VI

Dal Periodo Requisito contributivo minimo: 35 anni Al Somma di età anagrafica e anzianità contributiva Lavoratori dipendenti Età minima per la maturazione del requisito indicato in colonna 01.07-2009 31-12-2010 95 59 01-01-2011 31-12-2012 96 60 01-01-2013 97 61 In particolare, ad esempio, quota 96 (fino al 31.12.2012) potrà essere raggiunta sommando 61 anni di età e 35 di contributi requisito minimo contributivo o, in alternativa, 60 anni di età e 36 di contributi. A prescindere dall entrata in vigore del sistema delle quote, resta in ogni caso per i lavoratori la possibilità di accedere al pensionamento con un anzianità contributiva di 40 anni, a qualsiasi età 11. Inoltre quota 97 potrebbe essere esclusa qualora, da una verifica effettuata entro il 30 settembre 2012, gli effetti finanziari derivanti dalle modifiche ai requisiti di accesso al pensionamento rilevassero l esito positivo programmato dal legislatore, anche senza l incremento previsto a partire dal 2013. Il lavoratore per ottenere la pensione deve aver cessato sia in Italia che all estero l attività di lavoro subordinato. La pensione di anzianità è equiparata a tutti gli effetti alla pensione di vecchiaia quando il suo titolare compie l età stabilita per il pensionamento di vecchiaia. 1.3 - LAVORATORI DIPENDENTI - DECORRENZA DELLA PENSIONE DI ANZIANITÀ: LE FINESTRE (legge 8.8.1995, n. 335, art. 1, comma 29, legge 24.12.2007 n. 247, commi 4 e 5; legge 30.7.2010, n. 122, art. 12, commi 1-2) Le finestre di uscita per la pensione di anzianità, previste con la legge 335/1995, ne differiscono la decorrenza e variano a seconda della data in cui l interessato raggiunge i requisiti per il diritto a pensione, esse sono state quattro fino al 31.12.2007. Dal 1 gennaio 2008, la legge n. 247/07 le ha ridotte a due per i lavoratori che accedono al pensionamento con meno di 40 anni di contributi e 11 Mentre nel determinare l anzianità contributiva per il diritto alla pensione di anzianità nel sistema delle quote deve essere esclusa la contribuzione non utile per il diritto, si ricorda, invece, che ai fini del perfezionamento del requisito della maggiore anzianità contributiva (40 anni) deve essere computata tutta la contribuzione, utile e non utile per il diritto a pensione di anzianità - fermo restando che, in ogni caso, deve risultare contestualmente perfezionato anche il requisito dei 35 anni di contribuzione utile per il diritto a pensione di anzianità - Cfr. circolare INPS n. 60 del 15 maggio 2008, punto 3. VII

lasciate invariate a quattro per le pensioni anticipate con anzianità contributiva pari o superiore ai 40 anni. Successivamente, come anticipato nel paragrafo riguardante la pensione di vecchiaia, le nuove regole introdotte dall articolo 12 della Legge n. 122/2010 hanno previsto, a partire dal 1 gennaio 2011, per tutti quelli che maturano i requisiti da questa data 12 un unica decorrenza pensionistica a scorrimento che stabilisce che la percezione del trattamento pensionistico avvenga dopo un anno dalla maturazione dei requisiti per i lavoratori dipendenti e dopo 18 mesi per i lavoratori autonomi 13. Visti gli elementi di novità contenuti nel predetto intervento e la forte incidenza che esso ha avuto sull accesso alla prestazione pensionistica, pare opportuno ricordare, attraverso le tabelle sotto riportate, le decorrenze pensionistiche vigenti sino all entrata in vigore della Legge n. 122/2010 per un confronto con la nuova regolamentazione delle stesse. Regole vigenti sino al 31 dicembre 2010 Con meno di 40 anni di contributi Requisiti maturati entro il Decorrenza della pensione 30 giugno 1 gennaio anno successivo 31 dicembre 1 luglio anno successivo Con almeno 40 anni di contributi Requisiti maturati entro il Decorrenza della pensione 31 marzo 1 luglio stesso anno* 30 giugno 1 ottobre stesso anno** 30 settembre 1 gennaio anno successivo 31 dicembre 1 aprile anno successivo (*) Con almeno 57 anni di età entro il 30 giugno. (**) Con almeno 57 anni di età entro il 30 settembre. È quindi evidente come le prime due uscite, luglio e ottobre, richiedano il compimento di 57 anni di età, da compiere, rispettivamente, il 30 giugno ovvero il 30 settembre, diversamente, l uscita diviene il 1 gennaio dell anno successivo. Regole vigenti dal 1 gennaio 2011 Perfezionamento requisito anagrafico e contributivo Lavoratori dipendenti Decorrenza pensione Lavoratori autonomi 1 gennaio 2011 1 febbraio 2012 1 agosto 2012 *** 12 Come specificato nel paragrafo 1.5, la decorrenza unica non è applicata a coloro che maturano i requisiti pensionistici entro il 31 dicembre 2010. 13 Circolare INPS n. 126 del 24 settembre 2010. VIII

Le finestre rappresentano la prima decorrenza possibile; una volta raggiunta, la pensione può essere liquidata a partire da qualunque mese successivo. Se, ad esempio, l assicurato decide di continuare a lavorare dopo l apertura della prima finestra utile, la sua pensione decorrerà dal mese successivo a quello in cui presenterà la domanda, sempre che abbia risolto il rapporto di lavoro. 1.4 LAVORATORI AUTONOMI REQUISITI E DECORRENZA DELLA PENSIONE DI ANZIANITÀ: LE FINESTRE (legge 24.12.2007, n. 247, art. 1, commi 1, 2, 4 e 5; legge 30.7. 2010 n.122. art. 12, commi 1-2) I lavoratori dipendenti, in possesso anche di contribuzione versata come coltivatori diretti, coloni, mezzadri, artigiani o commercianti ( contribuzione mista ), se utilizzano anche un solo contributo settimanale versato come lavoratore autonomo che sia determinante per il raggiungimento del diritto alla pensione di anzianità, ottengono tale pensione a carico della gestione dei lavoratori autonomi. Tale gestione ha regole diverse e meno favorevoli rispetto alla gestione dei lavoratori dipendenti, sia sotto il profilo dei requisiti anagrafici richiesti per il raggiungimento del diritto, che sotto quello della determinazione delle finestre, come mostrano le tabelle seguenti: Requisito contributivo minimo: 35 anni Periodo Lavoratori autonomi Dal Al Somma di età anagrafica e anzianità contributiva Età minima per la maturazione del requisito indicato in colonna 01.07-2009 (*) 31-12-2010 96 60 01-01-2011 31-12-2012 97 61 01-01-2013 98 62 (*) Dal 1 gennaio 2008, fino al 30 giugno 2009, il diritto per l accesso al trattamento pensionistico di anzianità dei lavoratori autonomi, si è conseguito, fermo restando il requisito contributivo di 35 anni, con il compimento di 59 anni di età. IX

Decorrenze vigenti fino al 31 dicembre 2010 Con meno di 40 anni di contributi Requisiti maturati entro il Decorrenza della pensione 30 giugno 1 luglio anno successivo 31 dicembre 1 gennaio secondo anno successivo Con almeno 40 anni di contributi Requisiti maturati entro il Decorrenza della pensione 31 marzo 1 ottobre stesso anno 30 giugno 1 gennaio anno successivo 30 settembre 1 aprile anno successivo 31 dicembre 1 luglio anno successivo Regole vigenti dal 1 gennaio 2011 Perfezionamento requisito anagrafico e contributivo Decorrenza pensione 1 gennaio 2011 1 agosto 2012 1.5 - CATEGORIE CHE NON RIENTRANO NELLA NUOVA DISCIPLINA IN TEMA DI DECORRENZE (art. 12, commi 4-6, legge 30.7.2010 n. 122) Le nuove decorrenze si applicano esclusivamente a coloro che raggiungono i requisiti anagrafici e contributivi per l accesso a pensione a partire dal 1 gennaio 2011, mentre non sono applicabili ai lavoratori che abbiano maturato i predetti requisiti entro il 31 dicembre 2010, anche se a tale data non siano ancora aperte le finestre di accesso al pensionamento previste dalle leggi n. 243/2004 e n. 247/2007, secondo le tabelle di cui ai punti: 1.3 e 1.4 14. Secondo quanto previsto dal comma 4, dell articolo 12 della Legge n. 122/2010 le disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto legge in oggetto continuano ad applicarsi nei confronti dei: a) lavoratori dipendenti che hanno in corso il periodo di preavviso alla data del 30 giugno 2010 e che maturano i requisiti di età anagrafica e di anzianità contributiva richiesti per il conseguimento del trattamento pensionistico entro la data di cessazione del rapporto di lavoro; si fa presente che la condizione di lavoratore in preavviso alla data del 30 giugno 2010 deve risultare da apposita dichiarazione di responsabilità del datore di lavoro, dalla 14 Circolare INPS n. 53 del 16 marzo 2011 e n. 126 del 24 settembre 2010. X

quale risultino le clausole contrattuali in ordine alla durata del preavviso, la data iniziale del periodo di preavviso nonché la data terminale del medesimo; b) lavoratori per i quali viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa per raggiungimento del limite di età. Secondo quanto previsto dal comma 5, del citato articolo 12, le disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto legge n. 78/2010 continuano altresì ad applicarsi, nei limiti del numero di 10.000 lavoratori beneficiari, ancorché maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1 gennaio 2011: a) ai lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 30 aprile 2010 e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223 15 ; b) ai lavoratori collocati in mobilità lunga ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni e integrazioni, per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 30 aprile 2010; c) ai lavoratori che, al 31 maggio 2010, data di entrata in vigore del decreto n. 78/2010, sono titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore 16. In merito a queste casistiche, il legislatore ha previsto che l INPS provveda al monitoraggio sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori che intendono avvalersi, a decorrere dal 1 gennaio 2011, del regime delle decorrenze vigenti prima dell entrata in vigore della legge in oggetto. Si fa inoltre presente, in ordine al sistema delle decorrenze, che non è operante la salvaguardia prevista 17 dalla normativa precedente in favore dei lavoratori che, antecedentemente alla data del 1 marzo 2004, termine poi esteso al 20 luglio 2007, siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria. 1.6 - REGIME PENSIONISTICO SPECIALE PER LE LAVORATRICI DIPENDENTI E AUTONOME (legge 23.8.2004, n. 243, art. 1, comma 9) In via sperimentale, dal 1 gennaio 2008 al 31 dicembre 2015, le lavoratrici che avranno maturato un anzianità assicurativa e contributiva di almeno 35 anni e raggiunto un età anagrafica di 57 anni, se dipendenti, e di 58, se autonome, possono accedere al pensionamento, a condizione che optino per la liquidazione della pensione con le regole di calcolo del sistema contributivo. Possono beneficiare della sperimentazione : 15 Riguardo ai lavoratori di cui alla lettera a) l INPS fa presente che il presupposto della maturazione dei requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell indennità di mobilità deve essere verificato al 31 maggio 2010, data di entrata in vigore del decreto legge n. 78/2010. Pertanto eventuali sospensioni della percezione dell indennità di mobilità successive al 31 maggio 2010 non possono essere considerate rilevanti ai fini del prolungamento del periodo di fruizione entro il quale devono essere maturati i requisiti per il pensionamento. 16 Art. 2, comma 28, legge 23 dicembre 1996, n. 662. 17 Art.1, comma 8, della legge n. 243/2004 e dall art. 1, comma 2, lett. c, della legge n. 247/2007 XI

le lavoratrici in possesso di un anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni al 31 dicembre 1995 che non abbiano maturato, entro il 31 dicembre 2007, il diritto a pensione di anzianità, ai sensi della disciplina vigente sino a tale data; le lavoratrici con un anzianità contributiva inferiore ai 18 anni al 31 dicembre 1995 che non abbiano già esercitato il diritto di opzione ai sensi dell art. 1, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Le suddette lavoratrici dovranno effettuare la scelta del sistema di calcolo contributivo al momento del pensionamento. Infatti questa opzione ha lo scopo di consentire loro di usufruire dei requisiti più favorevoli previsti dalla legislazione in vigore sino al 31 dicembre 2007. Invece le lavoratrici con un anzianità contributiva inferiore ai 18 anni al 31 dicembre 1995, hanno la possibilità di esercitare, in qualunque momento, l opzione per il sistema contributivo di cui all art. 1, comma 23 della legge 8 agosto 1995, n. 335. Per le donne che usufruiscono della sperimentazione l applicazione del sistema contributivo è limitata alle sole regole di calcolo, senza i benefici previsti dall art. 1, c. 40, lett. c), della legge n. 335/95 (anticipo dell età di pensionamento, o aumento del coefficiente di trasformazione, a favore delle lavoratrici madri). A tutte le lavoratrici in questione, si applica la finestra unica a scorrimento prevista dalla normativa attualmente in vigore 18. 1.7 DETERMINAZIONE DELLE RETRIBUZIONI PENSIONABILI: COEFFICIENTI DI RIVALUTAZIONE (D.lgs. 30.12.1992 n. 503, artt. 3,7 e 13; legge 8.8.1995 n. 335, art. 1, comma 17) Nel sistema di calcolo retributivo della pensione, per retribuzione pensionabile si intende l importo al quale viene applicata per determinare la misura della pensione la percentuale risultante dal prodotto dell anzianità contributiva per l aliquota di rendimento (vedasi par. 1.9). L importo della retribuzione annua media pensionabile si determina: a) per coloro che al 31.12.1992 avevano più di 15 anni di anzianità contributiva 19 : - sulla base degli ultimi 10 anni (520 settimane) di retribuzione che precedono la decorrenza della pensione; b) per coloro invece che al 31.12.1992 avevano meno di 15 anni di anzianità contributiva: - sulla base del numero di settimane coperte da contributi che si ottiene aggiungendo a 260 (5 anni) il numero di settimane che intercorrono tra il 1 gennaio 1993 e la decorrenza della pensione. Le retribuzioni più lontane nel tempo- con esclusione quindi di quella dell anno di decorrenza della pensione e di quella dell anno immediatamente precedente- vengono rivalutate sulla base di coefficienti calcolati dall Istat. Per il calcolo della quota di pensione relativa alle anzianità maturate sino al 1992, la rivalutazione si basa sulla variazione dell indice annuo del costo della vita. Per il calcolo della quota relativa alle anzianità maturate dal 1993 in poi, la rivalutazione è data dalla variazione dell indice annuo dei prezzi al consumo, maggiorata di un punto percentuale. 18 Circolare INPS n. 53 del 16 marzo 2011. 19 L anzianità contributiva è data dalla somma dei periodi di tempo coperti dai vari tipi di contribuzione: obbligatoria, figurativa, volontaria, da riscatto, ecc. XII

La tabella seguente riporta i coefficienti di rivalutazione delle suddette retribuzioni pensionabili, validi per le pensioni liquidate con decorrenza nell anno in corso 20. L ammontare della pensione, è dato dalla somma: a) della quota (A) di pensione corrispondente all importo relativo alle anzianità contributive acquisite prima dell 1.1.1993, calcolata con la normativa vigente a tale data; b) della quota (B) di pensione corrispondente all importo del trattamento relativo all anzianità contributiva acquisita dopo l 1.1.1993, calcolata con la attuale normativa. 20 Messaggio INPS n. 3762 del 15 febbraio 2011. XIII

Coefficienti di rivalutazione delle retribuzioni valide per la liquidazione delle pensioni con decorrenza nell anno 2011 per le quote di pensione relative alle anzianità contributive acquisite sino al 31.12.1992 (quota A) Coefficienti di rivalutazione delle retribuzioni valide per la liquidazione delle pensioni con decorrenza nell anno 2011 per le quote di pensione relative alle anzianità contributive acquisite posteriormente al 31.12.1992 (quota B) Anno Retribuzione Coefficiente Rivalutazione Anno Retribuzione Coefficiente Rivalutazione 1967 18,1478 1967 25,6768 1968 17,8559 1968 25,1763 1969 17,2777 1969 24,3164 1970 16,4514 1970 22,9757 1971 15,6511 1971 21,7253 1972 14,6894 1972 20,4215 1973 13,1138 1973 18,3688 1974 11,1867 1974 15,2663 1975 9,5848 1975 12,9335 1976 8,2142 1976 11,0176 1977 6,9776 1977 9,2593 1978 6,1965 1978 8,1725 1979 5,3766 1979 7,0077 1980 4,5497 1980 5,7404 1981 3,8436 1981 4,7989 1982 3,3147 1982 4,0928 1983 2,9082 1983 3,5315 1984 2,6184 1984 3,1684 1985 2,4148 1985 2,8944 1986 2,2804 1986 2,7062 1987 2,1626 1987 2,5659 1988 2,0531 1988 2,4249 1989 1,9280 1989 2,2559 1990 1,7990 1990 2,1086 1991 1,6700 1991 1,9650 1992 1,5950 1992 1,8486 1993 1,5298 1993 1,7590 1994 1,4672 1994 1,6779 1995 1,3786 1995 1,5790 1996 1,3185 1996 1,5065 1997 1,2990 1997 1,4679 1998 1,2760 1998 1,4291 1999 1,2562 1999 1,3944 2000 1,2248 2000 1,3473 2001 1,1929 2001 1,3003 2002 1.1645 2002 1,2577 2003 1.1366 2003 1,2162 2004 1,1144 2004 1,1813 2005 1,0958 2005 1,1506 2006 1,0743 2006 1,1173 2007 1,0562 2007 1,0879 2008 1,0231 2008 1,0436 2009 1,0155 2009 1,0257 2010 1,0000 2010 1,0000 2011 1,0000 2011 1,0000 XIV

1.8 - LIMITE MINIMO DI RETRIBUZIONE IMPONIBILE UTILE PER L ACCREDITO INTEGRALE DEL PERIODO ASSICURATIVO AI FINI DELLA MATURAZIONE DEL DIRITTO ALLE PENSIONI (legge 11.11.1983, n. 638, art. 7, comma 1; legge 7.12.1989, n. 389, art. 1, comma 2) Il numero dei contributi settimanali che l INPS accredita ai lavoratori dipendenti nel corso dell anno solare ai fini del calcolo della anzianità contributiva, è pari a quello delle settimane retribuite. È però necessario che risulti pagata, o dovuta (o accreditata figurativamente) per ognuna di tali settimane una retribuzione non inferiore al 40% del trattamento minimo di pensione, in vigore al 1 gennaio dell anno considerato. Perciò, per l anno in corso, il dipendente ha diritto all accredito contributivo di 52 contributi settimanali, se la sua retribuzione non è inferiore a euro 9.530. Tale importo si ottiene calcolando il 40% del trattamento settimanale minimo di pensione alla data del 1 gennaio e moltiplicando il risultato per 52. Nel caso in cui la retribuzione imponibile sia inferiore, l INPS accredita un numero di settimane proporzionalmente ridotto. La tabella che segue indica la retribuzione minima che dà titolo alla copertura di tutte le settimane dell anno, nel corso degli anni più recenti. Anno Importo mensile del trattamento minimo di pensione Percentuale di ragguaglio della pensione Minimale retributivo settimanale Minimale retributivo annuo 1997 686.050 40 274.420 14.269.840 1998 697.700 40 279.080 14.512.160 1999 710.250 40 284.100 14.773.200 2000 721.600 40 288.640 15.009.280 2001 382,06 40 152,94 7.953,06 2002 392,69 40 157,08 8.168,16 2003 402,12 40 160,85 8.364,20 2004 412,18 40 164,87 8.573,24 2005 420,43 40 168,17 8.744,84 2006 2007 2008 2009 2010 2011 427,58 436,14 443,56 457,76 460,97 467,43 40 40 40 40 40 40 Circolare INPS n.167 del 30 dicembre 2010, tabella S. 171,03 174,46 177,42 183,10 184,39 186,97 8.893,56 9.071,92 9.225,84 9.521,20 9.588,28 9,722,44 XV

1.9 - FASCE DI RETRIBUZIONE PENSIONABILE E ALIQUOTE DI RENDIMENTO PER IL CALCOLO DELLE PENSIONI (SISTEMA RETRIBUTIVO E MISTO) CON DECORRENZA NELL ANNO 2011 (valori provvisori) (legge 11.3.1988, n. 67, art. 21, comma 6; D.lgs. 30.12.1992 n. 503, art. 12, comma 1) L importo annuo della pensione si ottiene applicando alla retribuzione annua pensionabile (v. precedente par. 1.8) le aliquote di rendimento 21 moltiplicate per gli anni di contribuzione (sino a un massimo di 40 anni). Le aliquote di rendimento hanno misura diversa; in relazione all ammontare della retribuzione pensionabile. La prima di dette aliquote, pari al 2% annuo, si applica su una fascia di retribuzione massima, che viene adeguata annualmente. Tale prima fascia per il 2011 è pari a 42.957,00 22. Al di sopra di tale importo sono previste ulteriori fasce di retribuzione pensionabile, a ciascuna delle quali si applicano aliquote di rendimento inferiori al 2%. A loro volta tali aliquote hanno misura diversa per il calcolo della quota di pensione relativa all anzianità contributiva maturata sino alla fine del 1992, e per il calcolo di quella relativa alla anzianità maturata dal 1993. Per le anzianità ante 93 infatti esistono, al di sopra del tetto costituito dalla prima fascia, altre tre fasce le cui aliquote sono pari rispettivamente all 1,50%, all 1,25% e all 1% annuo; per le anzianità maturate da gennaio 1993, sono previste invece quattro fasce, con aliquote pari all 1,60%, all 1,35%, all 1,10% e allo 0,90% 23. Le tabelle che seguono riportano il massimale di retribuzione pensionabile (prima fascia) con l aliquota di rendimento annuo, nonché le successive fasce di retribuzione pensionabile con le corrispondenti aliquote di rendimento, valide per il calcolo dell ammontare delle pensioni liquidate con decorrenza nel 2011. Indicano altresì l'importo della pensione annua lorda che, sulla base di tale retribuzione pensionabile, spetta a un lavoratore che abbia maturato il massimo di anzianità contributiva. 21 Nel sistema retributivo di calcolo della pensione, l aliquota di rendimento è il numero che in termini di percentuale della retribuzione pensionabile indica l importo della pensione per ogni anno di contribuzione. Ad esempio, se un assicurato ha 37 anni di contribuzione, l importo della sua pensione sarà pari al (37x2%) 74% della prima fascia di retribuzione pensionabile. 22 Circolare INPS n. 167 del 30 dicembre 2010, tabella O. 23 Tetto pensionabile è dunque l importo massimo della retribuzione pensionabile oltre il quale non si applica per il calcolo della pensione con il sistema retributivo l aliquota di rendimento ordinaria (2%), ma aliquote decrescenti. XVI

1 Anzianità maturate al 31 dicembre 1992 Fasce di retribuzione: importo annuo Aliquote percentuali di rendimento annuo Pensione annua corrispondente all'importo max della fascia con 40 anni di contributi Fino a euro 42.957,00 2,00% (x40=80%) 34.365,63 Oltre euro 42.957,00 Fino a euro 57.132,81 Fascia di euro 14.175,81 Oltre euro 57.132,81 Fino a euro 71.308,62 Fascia di euro 14.175,81 1,50% (x40=60%) 8.505,25 1,25% (x40=50%) 7087,99 Oltre euro 71.308,62 1,00% (x40=40%) 2 Anzianità acquisite dal 1 gennaio 1993 Fasce di retribuzione: importo annuo Aliquote percentuali di rendimento annuo Pensione annua corrispondente all'importo max della fascia con 40 anni di contributi Fino a euro 42.957,00 2,00% (x40=80%) 34.365,63 Oltre euro 42.957,00 Fino a euro 57.132,81 Fascia di euro 14.175,81 Oltre euro 57.132,81 Fino a euro 71.308,62 Fascia di euro 14.175,81 Oltre euro 71.308,62 Fino a euro 81.618,30 Fascia di euro 10.309,68 1,60% (x40=64%) 9.072,57 1,35% (x40=54%) 7.655,05 1,10% (x40=44%) 4.536,35 Oltre euro 81.618,30 0,90% (x40=36%) XVII

1.10 - IMPORTO MINIMO DELLE PENSIONI INPS PER IL 2011 (valori provvisori) Dal 1 gennaio 2011 l importo minimo delle pensioni dei lavoratori dipendenti e autonomi, nonché delle pensioni sociali e degli assegni sociali, è il seguente: Trattamenti minimi, pensioni e assegni sociali IMPORTI MENSILI Pensioni dei lavoratori dipendenti e autonomi Pensioni sociali Assegni sociali 467,43 343,90 417,30 IMPORTI ANNUI 6.076,59 4.470,70 5.424,90 Circolare INPS n. 167 del 30 dicembre 2010, tab. B. 1.11 - LA "PEREQUAZIONE AUTOMATICA" DELLE PENSIONI (valori provvisori) (legge 23. 12.1998, n. 448, art. 34; legge 23.12.2000, n. 388, art. 69; D.M. 18.11.2005) La percentuale di variazione per il calcolo dell aumento delle pensioni per l anno in corso è stata calcolata, in via previsionale, in misura pari al 3,30%, salvo eventuale conguaglio. Tale percentuale, collegata alla variazione del costo della vita, si applica secondo il meccanismo seguente: 24 nella misura del 100% per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici fino a tre volte il trattamento minimo INPS; nella misura del 90% per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici compresi tra 3 e 5 volte il detto trattamento; nella misura del 75% per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici superiori a 5 volte il trattamento minimo. Il calcolo dell aumento viene fatto cumulando l importo di eventuali trattamenti corrisposti al pensionato da parte dell INPS e da altri Enti di previdenza, presenti nel casellario centrale. Ciò premesso, le pensioni in corso di pagamento alla fine dello scorso anno sono state così aumentate per l anno 2011. Aumento dell 1,4% Fino a euro 1.382,91 Aumento dell 1,26% Oltre euro 1.382,91 e fino a euro 2.304,85 Aumento dell 1,05% Oltre euro 2.304,85 24 Stabilito dalla legge 23.12.1998, n. 448, art. 34, c. 1. XVIII

1.12 - IL REGIME DI CUMULO DELLE PENSIONI DI VECCHIAIA, DI ANZIANITA E DI INVALIDITA CON I REDDITI DA LAVORO (Art. 19, legge 133 del 6 agosto 2008; D.lgs. 30.12.1992 n. 503, art. 10, commi 1, 6, nonché comma 8, come modificato dall art. 11, comma 10 della legge 24.12.1993 n. 537; legge 27.12.1997, n. 449, art. 59, comma 14; legge 23.12.1998, n. 448, art. 77; legge 23.12.2000, n. 388, art. 72; legge 27.12.2002, n. 289, art. 44, comma 1; legge 23.8.2004, n. 243, art. 1, comma 2 lett.b)). L art. 19 del Decreto-Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133 prevede che, a decorrere dal 1 gennaio 2009, le pensioni dirette di anzianità a carico dell assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente. Dalla predetta data sono inoltre interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente le pensioni dirette conseguite nel regime contributivo in via anticipata rispetto ai 65 anni per gli uomini ed ai 60 anni per le donne, a carico dell assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché della Gestione separata istituita dall art. 1, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, a condizione che il soggetto interessato abbia maturato i requisiti di anzianità contributiva ed età anagrafica di cui ai commi 6 e 7 dell art. 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243, come modificati dall art. 1, comma 2, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, fermo restando il regime delle decorrenze dei trattamenti pensionistici disciplinato dall art. 1, comma 6, della stessa Legge n. 243/2004. Sempre con effetto dal 1 gennaio 2009, per quanto concerne le pensioni liquidate esclusivamente con il sistema contributivo, sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente: le pensioni anticipate liquidate con anzianità contributiva pari o superiore a quaranta anni; le pensioni di vecchiaia liquidate a soggetti con età pari o superiore a 65 anni per gli uomini e 60 per le donne. In riferimento alla modifiche intervenute nella normativa, la Direzione Generale dell INPS ha fornito una serie di precisazioni, in particolare 25 : per le pensioni di anzianità liquidate con decorrenza anteriore al 1 gennaio 2009, le rate spettanti da tale data sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente; la norma di cui trattasi non si applica ai lavoratori che trasformano il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale 26, ai trattamenti provvisori liquidati ai lavoratori socialmente utili, ai titolari di assegni straordinari per il sostegno del reddito; resta fermo il requisito della cessazione del rapporto di lavoro dipendente, richiesto in via generale per il diritto alla pensione di anzianità dall art. 10, comma 6, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, nel testo sostituito dall art. 11, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. 25 Circolare INPS n. 108 del 9 dicembre 2008; circ. INPS n. 1 del 2 gennaio 2009, punto 11. 26 Restano quindi confermate, per queste fattispecie, le disposizioni speciali contenute nell art. 1, commi 185, 186 e 187, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. XIX

Inoltre, per quanto attiene alle pensioni liquidate interamente con il sistema contributivo, si precisa che: per stabilire se l anzianità contributiva sia o meno pari a 40 anni ai fini dell applicazione della disciplina sul cumulo, deve essere valutata la contribuzione utile per il diritto, ovvero, se più favorevole, la contribuzione utile per la misura del trattamento pensionistico (compresa la contribuzione utilizzata successivamente al pensionamento per la liquidazione di supplementi); nulla è innovato relativamente al requisito della cessazione del rapporto di lavoro dipendente, richiesto in via generale per il diritto alla pensione di vecchiaia dall art. 1, comma 7, del Decreto Legislativo n. 503/1992. Quindi, per poter conseguire la pensione di vecchiaia, i lavoratori dipendenti devono risolvere il rapporto di lavoro; per le pensioni di vecchiaia liquidate nel sistema contributivo con decorrenza anteriore al 1 gennaio 2009, rientranti nel campo di applicazione delle disposizioni in oggetto, le rate spettanti dalla predetta data sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente. Sono state recentemente fornite ulteriori precisazioni in merito al regime di cumulo da applicare alle pensioni di vecchiaia liquidate nel sistema contributivo senza i requisiti indicati dall art. 1, commi 6 e 7, della Legge n. 243/2004, nel testo riformulato dalla legge n. 247/2007. Pertanto attualmente tutte le pensioni liquidate con il sistema contributivo sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro 27. 27 Messaggio INPS n. 8442 del 14 aprile 2009. XX

1.12.1 - Nel sistema retributivo Categoria di pensione Trattenuta sulla pensione Lavoro dipendente Lavoro autonomo Pensione di vecchiaia Nessuna Nessuna Pensione di anzianità Nessuna Nessuna Pensione di invalidità Liquidata entro il 1994 (1) 50% della quota eccedente il trattamento minimo Nessuna Assegno di invalidità 50% (1) (2) dal 1995 della quota eccedente il trattamento minimo 30% della quota eccedente il trattamento minimo ( 467,43) (1) Se l assegno è liquidato con 40 anni di contribuzione, è interamente cumulabile con il reddito sia da lavoro autonomo sia da lavoro dipendente. (2) In casi particolari il divieto di cumulo non opera (esempio: pensionati assunti a termine per meno di 50 giorni nell anno solare; pensionati dalla cui attività di lavoro autonomo derivi un reddito complessivo annuo non superiore al minimo di pensione; pensionati che svolgono la funzione di giudice di pace, di giudice tributario, ecc.). XXI

1.13 RIDUZIONE DELL ASSEGNO DI INVALIDITA NEL CASO IN CUI IL BENEFICIARIO ABBIA REDDITI SUPERIORI A UN DATO AMMONTARE (legge 8.8.1995, n. 335, art. 1, comma 42) L assegno di invalidità subisce riduzioni nel caso in cui il suo titolare abbia redditi da lavoro dipendente, autonomo, o di impresa, di importo superiore a determinati limiti. La tabella 1 riassume la regola generale; la successiva tabella 2 espone l importo del reddito che, nel corso degli ultimi anni, ha costituito il limite della cumulabilità in relazione alle diverse fasce di reddito, con la relativa percentuale di riduzione. Tab. 1 Limiti di reddito Ammontare dei redditi Percentuale di riduzione Reddito superiore a 4 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l importo in vigore al 1 gennaio Reddito superiore a 5 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l importo in vigore al 1 gennaio 25% dell importo dell assegno di invalidità 50% dell importo dell assegno di invalidità XXII

Tab. 2 Importi dei limiti di reddito Anno Ammontare dei redditi Percentuale di riduzione 2001 2002 2003 Fino a lire 38.498.200 da lire 38.498.201 a lire 48.122.750 da lire 48.122.751 in poi Fino a euro 20.419,88 Da euro 20.419,88 a euro 25.524,85 Oltre 25.524,85 Fino a euro 20.910,24 Da euro 20.910,24 a euro 26.137,80 Oltre 26.137,80 nessuna 25 per cento 50 per cento nessuna 25 per cento 50 per cento nessuna 25 per cento 50 per cento 2004 Fino a euro 21.443,36 Da euro 21.443,36 a euro 26.791,70 Oltre 26.791,70 2005 Fino a euro 21.862,36 Da euro 21.862,36 a euro 27.327,95 Oltre 27.327,95 2006 Fino a euro 22.234,16 Da euro 22.234,16 a euro 27.792,70 Oltre 27.792,70 2007 Fino a euro 22.679,28 Da euro 22.679,28 a euro 28.349,10 Oltre 28.349,10 2008 Fino a euro 23.065,12 Da euro 23.065,12 a euro 28.831,40 Oltre euro 28.831,40 nessuna 25 per cento 50 per cento nessuna 25 per cento 50 per cento nessuna 25 per cento 50 per cento nessuna 25 per cento 50 per cento nessuna 25 per cento 50 per cento 2009 Fino a euro 23.803,52 Da euro 23.803,52 a euro 29.754,40 Oltre euro 29.754,40 nessuna 25 per cento 50 per cento 2010 Fino a euro 23.970,44 Da euro 23.970,44 a euro 29.963,05 Oltre euro 29.963,05 nessuna 25 per cento 50 per cento 2011 Fino a euro 24.306,36 Da euro 24.306,36 a euro 30.382,95 Oltre euro 30.382,95 nessuna 25 per cento 50 per cento Circolare INPS n. 167 del 30 dicembre 2010, tab. G. XXIII

Il trattamento pensionistico di invalidità così ridotto, resta ovviamente soggetto alla ordinaria disciplina del cumulo con il reddito da lavoro, sempreché dopo la riduzione del 25% o del 50% - sia ancora di ammontare superiore al trattamento minimo di pensione (v. par. 1.12). In altre parole, l assegno di invalidità in presenza di altri redditi subisce dapprima le riduzioni del 25% o del 50% (a seconda dei casi) e su quanto rimane se supera l ammontare minimo si applicano le ritenute di cui al punto 1.12.1. Se l assegno di invalidità è stato liquidato a un assicurato in possesso di un periodo assicurativo pari o superiore a 40 anni, si applicano solo le riduzioni illustrate nel presente paragrafo. 1.14 - CUMULO DELLE PENSIONI AI SUPERSTITI CON I REDDITI DEL BENEFICIARIO (legge 8.8.1995, n. 335, art. 1, comma 41) Gli importi dei trattamenti pensionistici erogati ai superstiti sono cumulabili con i redditi dei beneficiari nei limiti indicati dalle tabelle seguenti. La tabella 1 riassume la regola generale; la tabella 2 indica gli importi che, negli ultimi anni, hanno costituito il limite della cumulabilità in relazione alle varie fasce di reddito, con le relative percentuali di riduzione. Tab. 1 Limiti di reddito Ammontare dei redditi (1) Reddito superiore a 3 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l importo in vigore al 1 gennaio Reddito superiore a 4 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l importo in vigore al 1 gennaio Reddito superiore a 5 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l importo in vigore al 1 gennaio Percentuale di riduzione 25% dell importo della pensione 40% dell importo della pensione 50% dell importo della pensione XXIV

Tab. 2 Importi dei limiti di reddito Anno Ammontare dei redditi (1) Percentuale di riduzione 2005 Fino a euro 16.396,77 Da euro 16.396,77 a euro 21.862,36 Da euro 21.862,36 a euro 27.327,95 Oltre euro 27.327,95 2006 Fino a euro 16.675,62 Da euro 16.675,62 a euro 22.234,16 Da euro 22.234,16 a euro 27.792,70 Oltre euro 27.792,70 2007 Fino a euro 17.009,46 Da euro 17.009,46 a euro 22.679,28 Da euro 22.679,28 a euro 28.349,10 Oltre euro 28.349,10 2008 Fino a euro 17.298,84 Da euro 17.298,84 a euro 23.065,12 Da euro 23.065,12 a euro 28.831,40 Oltre euro 28.831,40 2009 Fino a euro 17.8852,64 Da euro 17.852,64 a euro 23.803,52 Da euro 23.803,52 a euro 29.754,40 Oltre euro 29.754,40 2010 Fino a euro 17.977,83 Da euro 17.977,83 a euro 23.970,44 Da euro 23.970,44 a euro 29.963,05 Oltre euro 29.963,05 2011 Fino a euro 18.229,77 Da euro 18.229,77 a euro 24.306,36 Da euro 24.306,36 a euro 30.382,95 Oltre euro 30.382,95 nessuna 25 per cento 40 per cento 50 per cento nessuna 25 per cento 40 per cento 50 per cento nessuna 25 per cento 40 per cento 50 per cento nessuna 25 per cento 40 per cento 50 per cento nessuna 25 per cento 40 per cento 50 per cento nessuna 25 per cento 40 per cento 50 per cento nessuna 25 per cento 40 per cento 50 per cento Circolare INPS n. 167 del 30 dicembre 2010, tab. F. (1) Per il concetto di reddito, si veda la circolare INPS n. 234 del 26 agosto 1995. XXV