Relazione sulle osservazioni al Documento Programmatico Preliminare al PUG del Comune di Taranto - Isola amministrativa Taranto C - - Fg.11 p.lle nn.d37 e 221 Gennaio 2019 COMMITTENTE: - Dott.Ing. Massimiliano Spezzano
del Comune di Taranto 1. PREMESSA 3 2. OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE E METODOLOGICO 3 3. AREE DI PROPRIETÀ : FG.11 P.LLE D37 E 221 5 3.1. Osservazioni puntuali...7 4. CONCLUSIONI 12 Pag. 2
1. Premessa La presente relazione costituisce documento con il quale i proprietari ed (rispettivamente nudo proprietario e usufruttuario) effettuano, formalmente, le proprie osservazioni alla proposta di Documento, e al relativo adeguamento del Piano Urbanistico ai sensi dell art.97 delle N.T.A. del PPTR. Nel dettaglio il presente documento contiene alcuni aspetti di criticità rilevati nella struttura e nell impianto generale del PPTR in relazione alla sua intera articolazione e complessità, nonché puntuali riferimenti di illogicità e incongruenze, riportati nella proposta del DPP e circostanziati all area di proprietà dei sig.ri e rivenienti dalla approfondita conoscenza della realtà ambientale/territoriale. 2. Osservazioni di carattere generale e metodologico Il PPTR risulta uno strumento di pianificazione paesaggistica con il compito di tutelare il paesaggio quale contesto di vita quotidiana delle popolazioni e fondamento della loro identità; garantendo la gestione attiva dei paesaggi e assicurando l integrazione degli aspetti paesaggistici nelle diverse politiche territoriali e urbanistiche, ma anche in quelle settoriali. Il sistema delle tutele contenuto nel PPTR, ovvero le aree di notevole interesse pubblico (art.136), le aree tutelate per Legge (art.142) e gli ulteriori contesti, hanno lo scopo di creare uno sviluppo economico e sociale compatibile con il contesto in cui si inseriscono le nuove iniziative. A seguito di una attenta analisi delle NTA del PPTR, della cartografia allegata al piano e al relativo sistema delle tutele, e le reali caratteristiche de l territorio sono risultate delle criticità a carattere generale, che sottolineano la presenza di incongruenze già in fase di redazione del PPTR e riportare nella proposta di redazione del DPP, e oggetto delle presenti osservazioni. 1. Occorre evidenziare innanzitutto una grossolana e marcata difformità tra quanto previsto e perimetrato nella cartografia del Piano in relazione ai beni paesaggistici e agli ulteriori contesti e la reale situazione dei territori, in particolar modo per quanto individuato nelle Componenti Botanico- Vegetazionali. Tale difformità è sicuramente imputabile ad una errata quanto superficiale modalità di ricognizione, che ha causato una distorsione nell interpretazione dei dati territoriali, tale da perimetrare come boschi anche aree che oggettivamente risultano prive di tali caratteristiche, così come definite dall art.2 comma 6 del D.Lgs. n.227/2001, e che ad esempio sono in realtà giardini privati ad estensione limitata. 2. Il Piano individua come Ulteriori Contesti Paesaggistici delle aree di rispetto, così come individuate nelle N.T.A. art.38, comma 3.1, lettere o) p) s) e definite negli articoli 59 comma 4 68 comma 3) Pag. 3
76 comma 3).In particolar modo l art.59 comma 4 prevede una fascia di salvaguardia della profondità come di seguito determinata, o come diversamente cartografata: a. 20 metri dal perimetro esterno delle aree boscate che hanno un estensione inferiore a 1 ettaro e delle aree oggetto di interventi di forestazione di qualsiasi dimensione, successivi alla data di approvazione del PPTR, promossi da politiche comunitarie per lo sviluppo rurale o da altre forme di finanziamento pubblico o privato; b. 50 metri dal perimetro esterno delle aree boscate che hanno un estensione compresa tra 1 ettaro e 3 ettari; c. 100 metri dal perimetro esterno delle aree boscate che hanno un estensione superiore a 3 ettari. Tale condizione risulta però priva di legame rispetto alla reale caratteristica e sussistenza del bene da tutelare, oltre che al contesto paesaggistico di riferimento e che si vuole tutelare. Infatti, ad esempio, considerando il Bene Paesaggistico Boschi non si tiene conto qualora il bosco sia delimitato da strade o intercluso tra zone edificate. Le stesse osservazioni valgono anche per le fasce di rispetto definite per le aree di rispetto delle componenti culturali e insediative. Pag. 4
3. Aree di proprietà : fg.11 p.lle D37 e 221 L area in oggetto ricade nelle particelle individuate al N.C.T. del comune di Taranto al fg.11 p.lle D37 e 221 e si colloca nell isola amministrativa C del comune di Taranto, a circa 150 m dal mare, prossima al confine comunale di Lizzano. L area risulta inserita in un contesto che si configura morfologicamente come una pianura costiera appartenente della costa orientale del tarantino che si prolunga fino al confine della provincia leccese, caratterizzato da coste basse, prevalentemente rocciose e frastagliate, a profilo sub-orizzontale e con piccole insenature variamente profonde che proteggono spiagge sabbiose. Si possono riscontrare ampi i tratti bassi di scogliera, costituiti da piccole conche piatte che si affacciano su una piattaforma rocciosa coperta da pochi centimetri d acqua intervallata in un susseguirsi di tratti di spiaggia, rettilinei o falcati, orlati da cordoni litoranei e da tratti rocciosi a ripa. Spesso è riscontrabile la presenza di vegetazione prevalentemente costituita da Pino d'aleppo o da vegetazione costiera. L area in oggetto ha una estensione di circa 10.500 m 2 e si colloca a ridosso di un area in cui sono presenti alcuni fabbricati utilizzati tipicamente nel periodo estivo come residenze turistiche, in un contesto di giunzione tra il retroterra coltivato e il litorale(figg. 1, 2 e 3). Figura 1- stralcio della carta I.G.M. 1:50.000 Pag. 5
Figura 2 Inquadramento su Google Earth (data acquisizione immagine 19/07/2018) Figura 3 Inquadramento su Google Earth (data acquisizione immagine 19/07/2018) Pag. 6
3.1. Osservazioni puntuali Dalla ricognizione dello stato dei luoghi si nota una non perfetta coerenza delle componenti paesaggistiche individuate dal Piano e il territorio e in particolar modo l area in oggetto risulta essere erroneamente perimetrata all interno delle Componenti Botanico Vegetazionali come Bene Paesaggistico Boschi e per la quale se ne richiede la riperimetrazione con la relativa esclusione dell area in oggetto. Area di rispetto dei boschi Area Parcheggio area di studio Percorso di Accesso Autorizzato Vincolo Boschi Figura 4 Inquadramento dell area su PPTR Vincolo Boschi e Area di rispetto dei boschi Figura 5 - Proposta di perimetrazione dei vincoli individuata nel DPP Pag. 7
Dal punto di vista vegetazionale l area non presenta varietà di specie arboree né comuni né di rilevanza conservazionistica, infatti risulta essere attualmente e fin dal 2004, ovvero 11 anni prima approvazione PPTR, utilizzata come parcheggio, in particolar modo durante il periodo estivo, a seguito di regolare e legittima autorizzazione (ultima è il PUA n.5/2018 rilasciata dal SUAP di Taranto il 09.07.2018). Il terreno è caratterizzato da un fondo di misto granulare stabilizzato ottenuto da ghiaie di matrice calcarea, con aggiunta eventuale di pietrisco, idoneo ad accogliere la permanenza di autovetture, ma nello stesso si integra nel contesto paesaggistico dell area. L'accesso a tale area avviane per il tramite di un percorso realizzato, in ghiaie di matrice calcarea giusta autorizzazione. Figura 6 foto area di studio L area in oggetto non risponde alla definizione di Boschi come prevista dall art.58 delle N.T.A. secondo cui i boschi Consistono nei territori coperti da foreste, da boschi e da macchie, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e in quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del D.lgs. 18 maggio 2001, n. 227 Questa considerazione appare ben più chiara in relazione all'articolo 2, comma 6, del D.lgs. 18 maggio 2001, n. 227 che identifica come bosco i terreni coperti da vegetazione forestale arborea associata o meno a quella arbustiva di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, i castagneti, le sugherete e la macchia mediterranea, ed esclusi i giardini pubblici e privati, le Pag. 8
alberature stradali, i castagneti da frutto in attualità di coltura e gli impianti di frutticoltura e d'arboricoltura da legno. Le suddette formazioni vegetali e i terreni su cui essi sorgono devono avere estensione non inferiore a 2.000 metri quadrati e larghezza media non inferiore a 20 metri e copertura non inferiore al 20 per cento, con misurazione effettuata dalla base esterna dei fusti L area considerata non rientra in nessuna delle categorie previste dal D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 227 infatti la superficie come già indicato è completamente antropizzata e priva boschi, macchie e da vegetazione forestale arborea di origine vegetale o artificiale, visto il legittimo utilizzo come sosta temporanea delle autovetture in particolar modo nel periodo estivo (fig. n.5, 6 e 7) fin dal 2004. Si tenga conto che l area ha ottenuto tre autorizzazioni alla realizzazione di un parcheggio stagionale autorizzazioni l ultimo tramite PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO UNICO n.5/2018 per la realizzazione di un parcheggio stagionale a servizio delle attività turistico balneari rilasciato dal SUAP di Taranto il 09.07.2018. La superficie risulta essere priva di quelle caratteristiche di naturalità, vista l assenza di formazioni vegetali a seguito dell antropizzazione a cui è stata soggetta l area, che invece motiverebbero la presenza di un vincolo paesaggistico. Venendo meno queste caratteristiche, appare erronea la perimetrazione così individuata, pertanto se ne richiede la modifica con la relativa esclusione dell area in oggetto dalla perimetrazione dei Boschi. Figura 7 - foto area di studio Pag. 9
Figura 8 - foto area di studio Figura 9 - foto area di studio In oltre la perimetrazione delle Aree di rispetto dei boschi individuate dal PPTR prevede una fascia di salvaguardia come di seguito determinata o come diversamente cartografata : a. 20 metri dal perimetro esterno delle aree boscate che hanno un estensione inferiore a 1 ettaro e delle aree oggetto di interventi di forestazione di qualsiasi dimensione, successivi alla data di approvazione del PPTR, promossi da politiche comunitarie per lo sviluppo rurale o da altre forme di finanziamento pubblico o privato; b. 50 metri dal perimetro esterno delle aree boscate che hanno un estensione compresa tra 1 ettaro e 3 ettari; Pag. 10
c. 100 metri dal perimetro esterno delle aree boscate che hanno un estensione superiore a 3 ettari. che si ritiene non pienamente rispondente al contesto paesaggistico da salvaguardare, considerato che la fascia di rispetto rientra in un area di una attività legittimamente autorizzata come è quella in oggetto. Si tenga conto che l area al catasto Fg. N.11 particelle D37-221 ha ottenuto PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO UNICO n.5/2018 per la realizzazione di un parcheggio stagionale a servizio delle attività turistico balneari rilasciato dal SUAP di Taranto il 09.07.2018. Pertanto si richiede la riperimetrazione delle Aree di rispetto dei boschi in modo che tenga conto delle condizioni dell area interessata dalla fascia di rispetto. Inoltre la circolare n.1 del 2013 "Linee interpretative per la prima applicazione del nuovo Piano Paesaggistico Territoriale della Puglia adottato il 2/8/2013 e approvata dalla Giunta Regionale, n.1810 del 01/10/2013, prevede che e inoltre che Nel caso in cui ci si trovi di fronte ad una erronea individuazione di un bene paesaggistico nella rappresentazione cartografica, se vi è contrasto tra la cartografia e l individuazione del bene risultante dalla concreta applicazione della norma in cui esso è descritto e/o definito, deve intendersi prevalente senz altro la norma. se di fatto manca il bene per come definito dalla legge e dal Piano non si applicano neppure le norme di tutela. Dunque, se pur perimetrato nella cartografia del Piano, l area di fatto non è da considerarsi come soggetta a vincolo boschi e pertanto è da considerarsi non corretta neanche la perimetrazione delle Aree di rispetto dei boschi che dal vincolo boschi discende e se ne chiede la riperimetrazione escludendo l area indicata al catasto Fg. N.11 particelle D37-221 da tale perimetrazione. Pag. 11
4. Conclusioni A seguito di quanto precedentemente esposto, alla luce dei paragrafi precedenti dai quali si rileva l assenza delle condizioni alla base della sussistenza del vincolo Boschi, si chiede la riperimetrazione delle componenti Boschi e Area di rispetto dei boschi escludendo dalla perimetrazione di tali vincoli le particelle n.d37-221 del Fg. N.11 dell N.C.T. del comune di Taranto. Pag. 12