REGOLAMENTO COMUNALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

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Comune di Vigasio (Provincia di Verona) REGOLAMENTO COMUNALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE (Art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446) Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 20 del 05/07/2014

INDICE Capo I Disposizioni Generali Art. 1 Principi ed ambito di applicazione Capo II Disposizioni Tributarie Art. 2 Determinazione degli interessi Art. 3 Rateazione del Versamento Art. 4 Ripetibilità delle spese di notifica Art. 5 L autotutela Art. 6 Accertamento con adesione Art. 7 Interpello Capo III Disposizioni Finali Art. 8 Norme di rinvio Art. 9 Entrata in vigore

Art. 1 - Principi ed ambito di applicazione Capo I DISPOSIZIONI GENERALI 1. Nel rispetto dei principi fondamentali fissati dalla Costituzione, dalle Leggi ed in generale dall'ordinamento Giuridico Tributario, il Comune di Vigasio, ai sensi della potestà regolamentare di cui all'art. 52 del D. Lgs. 15/12/1997, n. 446 e successive modificazioni, stabilisce con il presente Regolamento disposizioni comuni ai propri tributi locali al fine di conferire una disciplina uniforme, perseguendo il principio di equità e certezza del diritto. Art. 2 - Determinazione degli interessi Capo II DISPOSIZIONI TRIBUTARIE 1. Gli interessi da applicare per la riscossione e il rimborso dei tributi locali è determinata nella misura pari al tasso di interesse legale. 2. La misura degli interessi determinata ai sensi del comma 1 si applica anche ai rapporti di imposta pendenti al 1 gennaio 2008. Art. 3 Rateizzazione dei pagamenti. 1. In caso di difficoltà del contribuente ad adempiere alle obbligazioni tributarie richieste il Comune può concedere una rateizzazione qualora l importo da versare, comprensivo anche di annualità arretrate, sia superiore a 300,00 Euro. Gli importi rateizzati saranno maggiorati degli interessi moratori calcolati al tasso legale vigente. Al fine della concessione della rateizzazione devono inoltre sussistere le seguenti condizioni: a) il contribuente sia persona fisica; b) sia titolare di pensione sociale o percepisca un reddito annuo complessivo da dichiarazione fiscale (UNICO/730), pari o inferiore a 15.000,00 Euro, risultante dall ultima dichiarazione dei redditi inviata all Amministrazione Finanziaria alla data di notifica dell avviso di accertamento; c) non sussistano morosità relative a precedenti richieste di pagamento rateale da parte del Servizio Tributi. 2. Il numero massimo di rate concedibili di uguale importo mensile, da effettuarsi entro l ultimo giorno del mese di riferimento, è pari a: fino a 300,00 un unica rata; 6 rate, in caso di importi a debito superiori a 301,00 e fino ad 2.000,00, 12 rate, in caso di importi a debito superiori a 2.001,00 e fino ad 7.000,00, 18 rate, in caso di importi a debito superiori ad 7.001,00. La scadenza della dilazione non può comunque eccedere il termine per la riscossione coattiva.

3. Per soggetti passivi diversi dalle persone fisiche la rateizzazione può essere concessa solo per importi superiori a Euro 2.500,00 a condizione che siano comprensivi anche di annualità arretrate e che il contribuente versi in una temporanea situazione di obiettiva e motivata difficoltà. Per tali soggetti il numero massimo di rate concedibili di uguale importo mensile, da effettuarsi entro l ultimo giorno del mese di riferimento, è pari a: fino a 2.500,00 un unica rata; 6 rate, in caso di importi a debito superiori a 2.501,00 e fino ad 15.000,00, 12 rate, in caso di importi a debito superiori ad 15.001,00. La scadenza della dilazione non può comunque eccedere il termine per la riscossione coattiva. 4. Qualora l importo complessivo oggetto di rateizzazione sia superiore ad 10.000,00 il contribuente dovrà presentare idonea polizza fideiussoria/assicurativa a prima richiesta e a pronta escussione. 5. La rateizzazione viene concessa con atto del funzionario responsabile, previa presentazione di istanza utilizzando l apposita modulistica disponibile presso il Servizio Tributi del Comune e scaricabile dal sito internet comunale. 6. In caso di mancato pagamento anche di una rata, entro il decimo giorno dalla scadenza, il contribuente decade dal beneficio in oggetto ed è obbligato al versamento dell intero debito residuo entro gg. 30 dalla scadenza della predetta rata; in caso di inadempimento l ufficio procederà al recupero coattivo. Art. 4 Ripetibilità delle spese di notifica 1. In caso di emissione di avviso di accertamento d ufficio o in rettifica, il contribuente è tenuto a corrispondere, in aggiunta a quanto previsto per imposta, sanzioni ed interessi, le spese relative all invio della raccomandata con avviso di ricevimento e/o le spese relative alle notifiche effettuate ai sensi dell art. 60 del D.P.R. 600/1973, in base agli importi stabiliti dall apposito Decreto del Ministero delle Finanze. 2. Le spese di cui al precedente comma sono recuperate unitamente al tributo o al maggior tributo accertato, alle sanzioni amministrative ed agli interessi. Articolo 5 - L autotutela 1. Nel rispetto dei limiti e delle modalità indicati nei commi seguenti, anche senza istanza di parte, il funzionario responsabile procede all annullamento, o alla revoca totale o parziale, dei propri atti, riconosciuti illegittimi o errati.

2. Il provvedimento di annullamento o di revoca va comunicato al destinatario dell atto. Il Comune è tenuto a provvedere al rimborso di eventuali somme indebitamente versate o allo sgravio delle stesse, aumentate degli interessi previsti. 3. In pendenza di giudizio, l annullamento del provvedimento è possibile previo esame della giurisprudenza formatasi in materia e del grado di probabilità di soccombenza del Comune, ponendo a raffronto la pretesa tributaria di contestazione con l ammontare delle spese di giudizio eventualmente da rimborsare in caso di condanna. Qualora da tale esame emerga la inopportunità di continuare la lite, il funzionario responsabile, dimostrata la sussistenza dell interesse del Comune ad attivarsi mediante l autotutela, può annullare, in tutto o nella sola parte contestata, il provvedimento, dandone comunicazione al contribuente ed al rappresentante dell Ente per la desistenza dal contenzioso. 4. In ogni caso ed anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, il funzionario responsabile, può procedere all annullamento in presenza di palesi illegittimità dell atto. 5. Non sono consentiti l annullamento o la revoca d ufficio per motivi sui quali sia intervenuta sentenza, passata in giudicato, favorevole al Comune. Art. 6 - Accertamento con adesione 1. Al fine di instaurare un rapporto costruttivo col contribuente, improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento deflativo del contenzioso, è possibile avvalersi dell'istituto dell'accertamento con adesione rivolgendo apposita istanza al Comune secondo la procedura dettata dal D. Lgs. 19.06.1997 n. 218. 2. L accertamento con adesione potrà riguardare anche una sola parte degli oggetti per i quali è in corso l attività di controllo fiscale. La definizione in contraddittorio è limitata ai soli accertamenti sostanziali e non si estende alla parte di questi concernente la semplice correzione di errori materiali e formali non incidenti sulla determinazione del tributo. In particolare sia per gli accertamenti dell Imposta Comunale sugli Immobili che per gli accertamenti sull Imposta Municipale Propria l ambito applicativo è limitato esclusivamente agli accertamenti relativi alle aree fabbricabili. 3. Esulano pure dal campo applicativo le questioni c.d. di diritto e tutte le fattispecie nelle quali la obbligazione tributaria è determinata sulla base di elementi certi ed incontrovertibili. 4. La presentazione dell istanza, purché questa rientri nell ambito di applicazione dell istituto in oggetto ai sensi dei commi 2 e 3, produce l effetto di sospendere, per un periodo massimo di 90 giorni dalla data di presentazione dell istanza medesima, sia i termini per l impugnazione sia quelli per il pagamento del tributo, che riprenderanno dal momento di stesura dell eventuale verbale negativo. 5. Il contraddittorio tra le parti dovrà essere teso alla segnalazione di nuovi elementi di valutazione o alla produzione di documentazione non conosciuta dall ufficio, determinanti ai fini della definizione dell accertamento. A ciò dovrà provvedersi in occasione del primo

incontro stabilito, con la sola eccezione di quanto oggettivamente prodottosi in seguito, prima della conclusione del procedimento stesso. 6. L adesione si perfeziona con la sottoscrizione dell atto di accertamento con adesione, con obbligo di pagamento entro il termine di legge di 20 giorni. In mancanza, il Comune provvederà nei modi ordinari alla riscossione coattiva dell importo accertato, come definito a seguito di adesione, comprensivo di sanzioni ed interessi. Art. 7 Interpello 1. Nell osservanza dei principi dettati dallo Statuto del contribuente, il contribuente può proporre istanza scritta di interpello su questioni specifiche e personali in materia di tributi comunali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle relative disposizioni, prospettandone una soluzione. 2. La presentazione dell istanza non sospende le scadenze previste dalla disciplina del tributo. La risposta dell Ente impositore, scritta e motivata, è vincolante unicamente per la questione posta e limitatamente al richiedente. Qualora essa non pervenga entro il termine di 120 giorni dal ricevimento della richiesta, si intende che il Comune concordi con la soluzione prospettata dal richiedente. 3. Nel caso in cui l incertezza interpretativa a base della questione posta attenga ad atti emanati dal Comune, l eventuale atto impositivo e /o sanzionatorio emanato in difformità dalla risposta, anche se desunta ai sensi del periodo precedente, è nullo. 4. Nel caso l incertezza attenga l interpretazione e l applicazione corretta di disposizioni normative emesse da organi diversi dal Comune, nel caso di mutato orientamento interpretativo è esclusa l applicazione di sanzioni. Ugualmente non si applicano sanzioni in caso di risposta tardiva, sino al momento della risposta. Art. 8 - Norme di rinvio Capo III DISPOSIZIONI FINALI 1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si fa rinvio alle disposizioni dei singoli tributi ed in generale alle disposizioni normative sui tributi locali. Art. 9 - Entrata in vigore 1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1 gennaio 2014.