UN CASO DI OSTINATA PERSEVERANZA IN TEMA DI NOTIFICAZIONI. di Pietrangelo Jaricci

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UN CASO DI OSTINATA PERSEVERANZA IN TEMA DI NOTIFICAZIONI di Pietrangelo Jaricci Tanto tuonò, che piovve. Con la recente decisione n. 2219/2009, i giudici del Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte Sez. I^, sono ritornati, imperterriti, sul problema delle notificazioni effettuate dall avvocato difensore a mezzo del servizio postale, evidentemente non paghi della risonanza (tutt altro che lusinghiera) della precedente pronunzia n. 1018/2009. Anche stavolta la Sezione decidente ha ritenuto di dover sollevare d ufficio la questione della ricevibilità del ricorso, non eccepita dall amministrazione resistente, seppur ritualmente costituita in giudizio (viene, quindi, nuovamente ignorata la sentenza della Corte di cassazione, Sez. un. civ., 1 dicembre 2000, n. 1242), adottando una decisione succintamente motivata ex art. 26 legge n. 1034/1971. Ma tale norma sembra invocata a sproposito dato che per ravvisare la manifesta irricevibilità del gravame il Tribunale ha speso ben 35 pagine, mentre la motivazione non consiste sicuramente in quel sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo, di cui parla appunto la norma citata. D altra parte, Calamandrei ammoniva che una motivazione diffusa ed insistita può rilevare nel giudice il desiderio di dissimulare a sé stesso e agli altri, a forza di arabeschi logici, la propria perplessità. Per contrastare efficacemente il lutulento incedere della decisione dei giudici 06/09/2009 1 06/09/2009

torinesi è sufficiente la lettura della sentenza resa dalla Sezione III^ ter del Tribunale amministrativo regionale del Lazio (n. 7006/2009), che ha affrontato il problema di cui ci occupiamo con stile sobrio, lineare e quel che più conta con argomentazioni giuridicamente conseguenziali: sentenza che la decisione del Tribunale del Piemonte ha inteso liquidare con semplicistica motivazione. Una meno frettolosa disamina della ricordata sentenza del Tribunale del Lazio avrebbe certamente indotto i giudici torinesi ad una migliore prudenza e ad una più ponderata considerazione delle geometrie giuridiche e dei segmenti del procedimento notificatorio. Invero, la Sezione III^ ter del Tribunale del Lazio ha correttamente evidenziato che l art. 3, comma 3, della legge n. 53/1994, quanto agli effetti della notificazione effettuata dall avvocato a mezzo del servizio postale, rinvia all art. 4 della legge n. 890/1982, che riguarda la notificazione degli atti processuali a mezzo posta. Ne consegue che la notificazione effettuata dall avvocato tramite il servizio postale si perfeziona in maniera analoga a quanto avviene per la notifica a mezzo del servizio postale da parte dell ufficiale giudiziario. Difatti, in virtù del menzionato rinvio, è da ritenere ad avviso della Sezione - che il meccanismo anticipatorio del momento perfezionativo della notifica alla consegna del plico all ufficio postale, come vale per l ufficiale giudiziario, valga anche per l avvocato che si avvale della facoltà di cui alla legge n. 53/1994. A tale proposito, anche l orientamento della Corte di cassazione è nel senso che, in caso di notifica effettuata dall avvocato avvalendosi del servizio postale, la stessa si deve considerare effettuata dal notificante al momento dell affidamento 2 06/09/2009 2 06/09/2009

del plico alle poste (Cass., Sez. trib., n. 15081/2004). Conseguentemente, la sentenza del Tribunale del Lazio ha stabilito che la notificazione del ricorso deve ritenersi perfezionata con la consegna del plico all ufficio postale da parte dell avvocato anche nel sessantesimo giorno dalla piena conoscenza del provvedimento impugnato. Alla luce di quanto sopra, asserire che, in caso di notificazione di un atto effettuata dall avvocato ex art. 3 legge n. 53/1994, questa si perfeziona, anche per il notificante, con la consegna del plico al destinatario da parte dell agente postale, non trova idoneo fondamento nella lettera e nella ratio della legge, né tantomeno nella arzigogolata motivazione della sentenza del Tribunale del Piemonte. Anzitutto, si sostiene che operare l equiparazione tra l ufficiale giudiziario cui il notificante si rivolge per la notificazione e la consegna del plico alla posta da parte dell avvocato farebbe dequotare la coerenza logica e concettuale prima che giuridica (testualmente così). Tale equiparazione, inoltre, sarebbe ostacolata dalla cogenza della norma di cui all art. 97 Cost. e dal conseguente principio di rigidità dell organizzazione della pubblica amministrazione e di tipicità delle relative figure soggettive. Ma ciò che più conta sempre secondo il Tribunale del Piemonte - è che l ufficiale giudiziario è pubblico ufficiale per antonomasia, dimenticando, però, che l art. 6 della più volte citata legge n. 53/1994 considera esplicitamente l avvocato notificatore pubblico ufficiale ad ogni effetto e l art. 1 della stessa legge prevede che l avvocato esegue la notificazione, a mezzo del servizio postale, secondo le modalità previste dalla legge 20 novembre 1982, n. 890 3 06/09/2009 3 06/09/2009

(art. 1), applicandosi, per il perfezionamento della notificazione, gli artt. 4 e seguenti di detta legge. L art. 4, come è noto, con sentenza della Consulta n. 477/2002, è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui (3 comma) prevede che la notificazione a mezzo posta si perfeziona, per il notificante, alla data di ricezione dell atto da parte del destinatario, anziché a quella, antecedente, di consegna dell atto all ufficiale giudiziario (v. art. 149, 3 comma, c.p.c.): principio che, per la sua portata generale, non può non riferirsi ad ogni tipo di notificazione. Ciò stante, come efficacemente puntualizzato dalla giurisprudenza della Corte di cassazione (Sez. III^ civ., n. 6402/2004), in caso di notifica eseguita dall avvocato a mezzo del servizio postale, alla data di consegna dell atto all ufficiale giudiziario va sostituita quella della spedizione del piego raccomandato, alla quale soltanto occorre far capo ai fini del rispetto del termine. Comunque, è sicuramente metagiuridica la considerazione dei giudici torinesi che, ai sensi dell art. 6 della l. n. 53/1994, l avvocato è pubblico ufficiale [solo] nel momento in cui redige la relata o compie le annotazioni di cui all art. 3 sull apposito registro (!). Lascia, infine, a dir poco sconcertati la critica rivolta alla già ricordata sentenza (questa si, adeguatamente motivata) della Corte di cassazione n. 6402/2004, conseguenza evidente di quella discutibile geometria giuridica, bisognosa di essere subito rivisitata funditus onde evitare di compromettere ulteriormente la richiesta di giustizia (sostanziale) da parte dei cittadini, anche perché il giudice non può ripararsi dietro lo schermo della inesorabilità delle leggi e ripetere, 4 06/09/2009 4 06/09/2009

stringendosi nelle spalle, dura lex sed lex (P. Calamandrei, Elogio dei giudici scritto da un avvocato, Milano, 2001). 5 06/09/2009 5 06/09/2009