REGOLAMENTO EDILIZIO



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COMUNE DI SENIGALLIA Provincia di Ancona REGOLAMENTO EDILIZIO Codice di Pratica AREA TECNICA TERRITORIO AMBIENTE Dirigente: Ing. Gianni Roccato Progetto originale: Arch. Enrica De Paulis Rielaborazione: UFFICIO SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE Arch. Stefano Ciacci Collaborazione: Geom. Anna Volpini Geom. Maria Luisa Quaglia Geom. Mario Cuicchi REV DATA MOTIVO REVISIONE ELABORATO APPROVATO SAQ 0 01/10/2012 Emissione Arch. Stefano Ciacci Ing. Roccato Gianni 1 18/03/2013 Emissione Arch. Stefano Ciacci Ing. Roccato Gianni 1.1 27/05/2013 Emissione Arch. Stefano Ciacci Ing. Roccato Gianni \\Srvw3kfs01\scambio\revisione_regolamento_edilizio\Rev_1.1\2a_Cod_pratica_Regolamento_Edilizio_Rev1.1_agg.27.05.2013.doc Pagina 1 d

TITOLO X DEFINIZIONE AMMINISTRATIVA DELLE TRASFORMAZIONI URBANISTICO-EDILIZIE 10.1.1 Valutazione preventiva di progetti di particolare complessità e di rilevante interesse urbanistico o edilizio 1. Per interventi di particolare complessità e di rilevante interesse urbanistico o edilizio, chi ha titolo ad attivare il procedimento edilizio, previo accordo con il Responsabile dello Sportello Unico per l Edilizia (SUE) o dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), può chiedere una valutazione sull'ammissibilità tecnico-amministrativa dell'intervento anche sulla base di un progetto preliminare che deve contenere, seppure sinteticamente ma in modo chiaro, gli obiettivi e i risultati che la proposta progettuale intende raggiungere. 2. La valutazione preventiva è rilasciata entro 60 giorni (30 giorni nel caso di istanza presentata al (SUAP)) dalla presentazione o successiva integrazione del progetto preliminare e definisce tutti gli aspetti urbanistico - edilizi da sviluppare nella successiva istanza per l ottenimento del (TITOLO ABILITATIVO). 10.5.1 Manutenzione ordinaria 1. Rientrano nella manutenzione ordinaria, fermo restando il rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento in materia di edilizia, igiene, sicurezza del lavoro, impiantistica e sismica: le opere interne agli edifici quali: la riparazione, il rinnovamento o la sostituzione totale o parziale delle finiture, anche con materiali e tipologie differenti dagli esistenti, degli impianti tecnologici, idraulico, elettrico, riscaldamento, igienico, di ventilazione, del gas, ecc, e la realizzazione di controsoffittature di singole unità immobiliari che non compromettano i requisiti minimi igienicosanitari; l installazione, negli edifici terziari e produttivi, di strutture metalliche autoportanti di stoccaggio delle merci organizzate anche su più livelli, compresi i corselli di servizio, le cui dimensioni non eccedano quelle minime indispensabili in rapporto all attività svolta; le opere sugli elementi strutturali quali: la riparazione o la sostituzione di limitate parti, senza modifica dei materiali e tecniche costruttive; l inserimento di rinforzi; le opere esterne agli edifici quali: la riparazione, il rinnovamento o la sostituzione totale o parziale delle finiture senza modifica dei materiali, fatta eccezione di pluviali, grondaie, camini e canne di aspirazione che potranno essere sostituite anche con materiali diversi; la pulitura delle facciate; la sostituzione del manto di copertura in cemento-amianto; l inserimento di guaine impermeabilizzanti, le opere sulle aree esterne di pertinenza degli edifici quali: la riparazione, il rinnovamento o la sostituzione parziale di recinzioni, muri di sostegno e di contenimento senza modifica dei materiali e tecniche costruttive, fatta eccezione per cancelli pedonali o carrabili che potranno essere sostituiti anche integralmente con materiali diversi e l inserimento di dispositivi per l apertura e chiusura automatica a distanza; il rifacimento delle pavimentazioni esterne; l installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili quali: impianti eolici di cui all art. 12.5 delle Linee Guida del Ministero dello Sviluppo Economico pubblicate nella G.U. n.219 del 18.09.2010 in attuazione del D.Lgs. 29.12.2003 n. 387, art. 12 e s.m.i.; impianti fotovoltaici di cui all art. 12.1 delle Linee Guida del Ministero dello Sviluppo 387, art. 12 e s.m.i. e art. 6, comma 1, lett. d) del D.P.R. 06.06.2001 n. 380 - e s.m.i.; impianti geotermoelettrici di all art. 12.7 delle Linee Guida del Ministero dello Sviluppo impianti di generazione elettrica alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas di cui all art. 12.3 delle Linee Guida del Ministero dello Sviluppo Economico pubblicate nella G.U. n.219 del 18.09.2010 in attuazione del D.Lgs. 29.12.2003 n. impianti solari termici di cui art. 6, comma 1, lett. d) del D.P.R. 06.06.2001 n. 380 - e s.m.i.; Pagina 2 di 5

gli interventi previsti dalla circolare del Ministero LL.PP. 16.11.1977 n. 1918 - e s.m.i. a servizio di fabbricati a carattere produttivo. 10.5.2 Manutenzione straordinaria 1. Rientrano nella manutenzione straordinaria: le opere interne agli edifici quali: modifiche distributive; la realizzazione di nuovi servizi igienicosanitari, soppalchi non destinati alla permanenza di persone, impianti tecnologici comprensivi delle strutture schermanti; l inserimento di scale di servizio per il miglior utilizzo di locali già accessibili; le opere sugli elementi strutturali quali: il consolidamento, il rifacimento, il miglioramento e l adeguamento sismico senza modifica delle quote planimetriche e altimetriche; le opere esterne agli edifici quali: la sostituzione totale o parziale o l inserimento ex-novo delle finiture; l inserimento di isolamenti termo-acustici sulle pareti e coperture di edifici esistenti; la sostituzione del manto di copertura con modifica dei materiali; l installazione di pensiline a protezione degli accessi posti al piano terra; le opere sulle aree esterne di pertinenza degli edifici quali: l installazione di serbatoi per g.p.l. di capacità superiore a 13 m3; la costruzione o il rifacimento totale di recinzioni, muri di sostegno e di contenimento; l installazione di scale esterne di sicurezza aperte e scoperte prescritte da specifiche norme di settore; l apertura o modifica di accessi carrai; l installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili quali: impianti eolici di cui all art. 12.6 delle Linee Guida del Ministero dello Sviluppo Economico pubblicate nella G.U. n.219 del 18.09.2010 in attuazione del D.Lgs. 29.12.2003 n. 387, art. 12 e s.m.i.; impianti fotovoltaici di cui all art. 12.2 delle Linee Guida del Ministero dello Sviluppo impianti geotermoelettrici di all art. 12.8 delle Linee Guida del Ministero dello Sviluppo impianti di generazione elettrica alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas di cui all art. 12.4 delle Linee Guida del Ministero dello Sviluppo 387, art. 12 e s.m.i. gli interventi previsti dalla circolare del Ministero LL.PP. 16.11.1977 n. 1918 - e s.m.i. qualora previsti a servizio di fabbricati a carattere produttivo e non elencati tra quelli di manutenzione ordinaria purché non compromettano le caratteristiche ambientali e paesaggistiche, non diano luogo a effetti negativi di natura igienico-sanitaria e non comportino aumento delle superfici utili lorde. 2. Rientrano, inoltre, nella manutenzione straordinaria la realizzazione di vespai, scannafossi e pertinenze non classificabili come volumi soggetti al regime della nuova costruzione quali: gazebo, pergolati, vani di deposito attrezzi da giardino, volumi tecnici con altezza non superiore a 1,80 m, aree a parcheggio e attrezzature sportive scoperte nonché per il gioco all aperto purché a servizio degli utenti dell edificio e/o delle singole unità immobiliari. 10.5.3 Restauro e risanamento conservativo 1. Gli interventi di restauro e risanamento conservativo riguardano esclusivamente i fabbricati oggetto di tutela, nell ambito dei quali le opere, anche se classificabili nelle altre categorie di intervento, devono essere attuate con le modalità del restauro e risanamento conservativo. 2. Gli interventi di restauro e risanamento conservativo possono prevedere, nel rispetto della struttura e tipologia originaria dell edificio nonché delle caratteristiche storico-architettoniche dello stesso, la modifica della destinazione d'uso, con o senza opere, la modifica del numero delle unità immobiliari e della loro consistenza. Pagina 3 di 5

3. Gli interventi di restauro e risanamento conservativo che interessino oltre il 60% delle superfici utili lorde delle unità edilizie devono ricomprendere anche le opere di conservazione e ripristino delle facciate dei prospetti, delle coperture e di tutte le parti comuni. 4. Gli interventi di restauro e risanamento conservativo devono essere supportati da un accurata analisi storico-critica del fabbricato e delle sue evoluzioni nel corso del tempo. 5. Gli interventi su beni tutelati ai sensi del D.Lgs. 22.01.2004 n. 42 - e s.m.i. sono disciplinati dal D.Lgs. stesso. 10.5.4 Ristrutturazione edilizia 1. La ristrutturazione edilizia comporta necessariamente la preesistenza del fabbricato da ristrutturare che deve essere presente con una consistenza tale da renderne univocamente identificabile la sagoma; ne consegue che è esclusa la ristrutturazione di edifici ridotti allo stato di rudere e di edifici demoliti. 2. La ristrutturazione edilizia comprende: la demolizione e ricostruzione con riduzione della volumetria e modifica della superficie utile lorda, e/o modifica della sagoma all interno di quella preesistente e/o modifica dell area di sedime nel rispetto, in quest ultimo caso, degli allineamenti, distanze e rapporti previsti dalla normativa vigente; la ricomposizione volumetrica dei fabbricati posti sul lotto con la possibilità di conglobarli, a parità di volume e superficie utile lorda, in un organismo unitario con l edificio principale; in tal caso la demolizione delle murature perimetrali di quest ultimo non potrà eccedere il 50% della superficie complessiva delle stesse, nel rispetto di tutti gli altri parametri edilizi ed urbanistici previsti dalla normativa vigente ed a condizione che la ricomposizione interessi tutti i fabbricati posti sul lotto di proprietà; la ricomposizione volumetrica dei fabbricati posti sul lotto con la possibilità di conglobarli tra loro, a parità di volume e superficie utile lorda, nel rispetto di tutti gli altri parametri edilizi ed urbanistici previsti dalla normativa vigente ed a condizione che la ricomposizione interessi tutti i fabbricati posti sul lotto di proprietà. 3. Nell ambito degli interventi di ristrutturazione attuati mediante demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente, sono ammessi oltre a modifiche dell area di sedime per l adeguamento ad allineamenti, distanze e rapporti previsti dalla normativa vigente, anche minimi spostamenti finalizzati ad una migliore collocazione dell edificio all interno del lotto con riferimento ai distacchi dai confini o dalle costruzioni o dalle fasce di rispetto stradale e/o da zone con elementi di pericolosità; ove la disciplina urbanistica lo consenta, sono altresì ammessi incrementi di superficie utile lorda. 4. Gli interventi di ristrutturazione edilizia contenuti entro la sagoma esistente possono comportare incrementi di volume e/o di superficie utile lorda, ove la disciplina urbanistica lo consenta, purché non implichino la demolizione delle murature perimetrali oltre il 50% della superficie complessiva delle stesse. 5. Gli interventi di ristrutturazione edilizia possono prevedere la costruzione di terrazzi e balconi, soppalchi destinati alla permanenza di persone, la riorganizzazione funzionale degli edifici e delle unità immobiliari, del loro numero e della loro consistenza, la modifica della destinazione d'uso, con o senza opere, la demolizione totale di un fabbricato. 10.5.5 Nuova costruzione 1. Si qualificano di nuova costruzione gli interventi pertinenziali definiti ai sensi del D.P.R. 06.06.2001, n. 380, art. 3, lettera e) punto f) e s.m.i. che comportino la costruzione di fabbricati quali volumi tecnici con altezza superiore a 1,80 m, nonché tettoie, legnaie, cantine, autorimesse ecc... 2. Nel caso di ampliamenti di edifici esistenti all esterno della sagoma, la demolizione delle murature perimetrali non potrà eccedere il 50% della superficie complessiva delle stesse; in caso contrario l intero edificio è da intendersi come nuova costruzione nel rispetto di tutti i parametri edilizi ed urbanistici previsti dalla normativa vigente relativi all intero edificio. Pagina 4 di 5

3. Rientra nella nuova costruzione anche la ricostruzione di ruderi e di edifici accidentalmente crollati in tutto o in parte a causa di vetustà e/o di calamità naturali o atti accertati, ancorché dolosi o colposi, ma comunque non imputabili al proprietario del bene o all'avente titolo. 4. La ristrutturazione di fabbricati esistenti che presentano una consistenza quanto a strutture, materiali utilizzati, finiture evidentemente precari quali a titolo esemplificativo, baracche, capanni, ecc. tamponati con pannelli in lamiera, tavole o pannelli di legno, ecc. è qualificata come nuova costruzione. 10.5.5 Varianti 1. Non sono realizzabili mediante attività edilizia libera varianti a permessi di costruire rilasciati, a denunce di Inizio attività assentite, segnalazioni certificate di inizio attività divenute efficaci; sono invece realizzabili varianti ad attività edilizia libera già depositate. 2. Le richieste di variante presentate dopo aver già comunicato l ultimazione dei lavori, ovvero, decorsi i termini di validità del permesso di costruire, sono oggetto di sanatoria ai sensi della legislazione vigente. 10.15.1 Altre forme di sanatoria 1. Sono sanabili gli interventi edilizi realizzati in assenza o in difformità dai titoli abilitativi rilasciati, qualora sussista la conformità alla normativa urbanistica ed edilizia vigente ed adottata al momento della presentazione della domanda di sanatoria ed all atto del suo rilascio, cosiddetta sanatoria giurisprudenziale. Pagina 5 di 5