LA FUNZIONE DOCENTE NEL QUADRO GIURIDICO

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Transcript:

LA FUNZIONE DOCENTE NELLA SCUOLA DELL AUTONOMIA PROF.SSA TIZIANA FAIELLA

Indice 1 LA FUNZIONE DOCENTE NEL QUADRO GIURIDICO ----------------------------------------------------------- 3 2 I DOCENTI DELL ORGANICO DELL AUTONOMIA -------------------------------------------------------------- 5 3 IL DOCENTE COORDINATORE ----------------------------------------------------------------------------------------- 6 4 VALORIZZAZIONE DEL MERITO -------------------------------------------------------------------------------------- 7 5 BIBLIOGRAFIA --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9 2 di 9

1 La funzione docente nel quadro giuridico Il docente con la sua importantissima funzione è chiamato ad operare sempre di più all interno di una profonda trasformazione del fare scuola alla luce delle nuove richieste sociali e culturali. Il quadro giuridico della funzione docente è stato ben delineato dalla Legge delega n. 477/1973 e dai successivi Decreti delegati del 1974, poi confluiti nel Testo Unico n. 297/1994: La funzione docente è intesa come esplicazione essenziale dell'attività di trasmissione della cultura, di contributo alla elaborazione di essa e di impulso alla partecipazione dei giovani a tale processo e alla formazione umana e critica della loro personalità». I docenti delle scuole di ogni ordine e grado, oltre a svolgere il loro normale orario di insegnamento, espletano le altre attività connesse con la funzione docente, tenuto conto dei rapporti inerenti alla natura dell'attività didattica e della partecipazione al governo della comunità scolastica. Ruolo e funzioni dei docenti: 1. curano il proprio aggiornamento culturale e professionale, anche nel quadro delle iniziative promosse dai competenti organi; 2. partecipano alle riunioni degli organi collegiali di cui fanno parte; 3. partecipano alla realizzazione delle iniziative educative della scuola, deliberate dai competenti organi; 4. curano i rapporti con i genitori degli alunni delle rispettive classi; 5. partecipano ai lavori delle commissioni di esame e di concorso di cui siano stati nominati componenti. Con l art. 1 del D.P.R. 275/1999 si attribuisce alle istituzioni scolastiche la funzione di garanzia della libertà di insegnamento che trova negli ambiti di affermazione dell autonomia scolastica il luogo per la sua piena realizzazione. 3 di 9

Il Regolamento dell'autonomia (D.P.R. 275/99) delinea un profilo di docente forte rispetto a quattro dimensioni: progettuale: la predisposizione del Piano dell'offerta formativa (art.3), che rappresenta l'identità culturale e progettuale di ogni scuola, prevede la partecipazione di tutte le componenti. In particolare segnaliamo il comma 2 dell'art. 3: " Esso comprende e riconosce le diverse opzioni metodologiche, anche di gruppi minoritari, e valorizza le corrispondenti professionalità". autonomia didattica: l'art. 4 evidenzia le responsabilità degli insegnanti, all'interno delle istituzioni scolastiche, nell'individuare i percorsi didattici più efficaci per il raggiungimento del successo formativo degli studenti. Terreno privilegiato del docente e sfida continua sono costituita da: flessibilità dei tempi, articolazione in gruppi, rispetto dei ritmi d'apprendimento, individualizzazione dei percorsi, realizzazione di strategie di recupero e di sostegno. Autonomia organizzativa: l'art. 5 collega l'utilizzo dei docenti alla libertà progettuale delle scuole e all'obiettivo di migliorare l'offerta formativa. Autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo: l'art. 6 costituisce forse l'aspetto più innovativo del D.P.R., propedeutico alla definizione di un profilo di docentericercatore, consapevole dei percorsi di ricerca-azione che attiva, che nel contesto della sua comunità professionale pratica innovazioni nel campo della metodologia disciplinare, anche in risposta alle specificità del contesto locale. 4 di 9

2 I docenti dell organico dell autonomia L impostazione del D.P.R. 275/99 non viene modificata dalla Legge n. 107/2015 che, istituendo l organico dell autonomia sostiene il ruolo centrale dei docenti quali esecutori del Piano Triennale dell Offerta Formativa (P.T.O.F.). I docenti dell organico dell autonomia concorrono alla realizzazione del piano triennale dell offerta formativa con attività di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di progettazione, di coordinamento (comma 5) I docenti assumono un ruolo ancora più funzionale al buon andamento delle attività della scuola, in particolare si evidenzia il potenziamento delle funzioni organizzative e di coordinamento dei docenti, identificabili nel sostegno fornito alle istituzioni scolastiche sotto il profilo del funzionamento didattico generale. Si tratta di un attribuzione che implica la capacità di mettere insieme, mediare e dare attuazione ad ipotesi di lavoro e progetti, finalizzati al conseguimento dei traguardi formativi cui è preposta l istituzione scolastica. 5 di 9

3 Il docente coordinatore In particolare la funzione di coordinamento del docente è contenuta in più commi ed è riferita: al piano nazionale scuola digitale; alle attività per l orientamento; all alternanza scuola-lavoro; ai progetti di accesso al lavoro. La funzione docente risulta essere potenziata anche con la modifica di alcuni importanti elementi contrattuali apportati dalla legge 107, quali: l incremento del numero dei docenti che il dirigente scolastico potrà individuare per essere coadiuvato nelle attività di coordinamento didattico ed organizzativo; la possibilità per i docenti rientranti nell organico funzionale di essere utilizzati in relazione alle competenze e ai titoli culturali, anche a prescindere dalla specifica abilitazione. 6 di 9

4 Valorizzazione del merito Per quanto riguarda lo sviluppo della carriera del docente, la legge prevede un sistema misto: progressione economica per effetto dell anzianità maturata ed incentivazione economica per merito professionale riconosciuto. La vera novità è l introduzione della premialità per merito che comporta una valutazione delle prestazioni professionali e viene attribuita annualmente ad una quota ristretta di insegnanti. Il riconoscimento economico del merito professionale costituisce una novità assoluta della riforma. L importo del bonus dipende dai criteri definiti dai comitati di valutazione di ciascuna istituzione scolastica autonoma. Il Comitato di Valutazione (comma 129 art. 11) verrà istituito presso ogni istituzione scolastica ed educativa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, avrà durata di 3 anni scolastici, presieduto dal dirigente scolastico e costituito dai seguenti componenti: a) 3 docenti dell'istituzione scolastica, di cui 2 scelti dal collegio dei docenti e 1 dal consiglio d istituto; b) 2 rappresentanti dei genitori, per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione; 1 rappresentante degli studenti e 1 rappresentante dei genitori, per il secondo ciclo di istruzione, scelti dal consiglio d istituto; c) 1 componente esterno individuato dall'ufficio Scolastico Regionale tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici. Il comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base: a) della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti; b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e dell'innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla 7 di 9

diffusione di buone pratiche didattiche; c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale. Il comitato esprimerà il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo. A tal fine il Comitato è composto dal dirigente scolastico, che lo presiede, dai docenti di cui sopra ed è integrato dal docente a cui sono date le funzioni di tutor. Questo Comitato valuterà anche il servizio di cui all'art. 448 del TU della scuola su richiesta dell'interessato, previa relazione del dirigente scolastico ed eserciterà altresì le competenze per la riabilitazione del personale docente, di cui all'art. 501 TU della scuola. 8 di 9

5 Bibliografia Falanga, La leadership educativa nella scuola dell autonomia, Franco Angeli, 2008 Regolamento autonomia scolastica DPR 275-1999 Gazzetta ufficiale Cerini G., Notizie della Scuola - Voci della scuola n. 5/2014: "LA BUONA SCUOLA - LE PROFESSIONALITÀ: come riconoscerle, svilupparle, valutarle". Giancarlo Cerini, Mariella Spinosi, Una mappa per la riforma, Tecnodid 2015 9 di 9