Sintassi e lessico della Costituzione italiana. Università di Roma Tor Vergata Linguistica italiana Sergio Marroni

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Sintassi e lessico della Costituzione italiana Università di Roma Tor Vergata Linguistica italiana 2018-19 Sergio Marroni

La valenza: verbi zerovalenti Il nucleo della frase piove

La valenza: verbi monovalenti Il nucleo della frase Luca dorme

La valenza: verbi monovalenti Il nucleo della frase Soggetto Verbo

La valenza: verbi bivalenti Il nucleo della frase Luca prende l autobus

La valenza: verbi bivalenti Il nucleo della frase Soggetto Verbo Oggetto diretto

La valenza: verbi trivalenti Il nucleo della frase Luca regala a una maglietta suo fratello

La valenza: verbi trivalenti Il nucleo della frase Soggetto Verbo a Oggetto diretto Oggetto indiretto

Dentro i sintagmi Sintagma nominale (SN) DETERMINANTE DEL NOME (ARTICOLO INDETERMINATIVO) una NOME maglietta Luca regala Sintagma preposizionale (SP) PREPOSIZIONE a DETERMINANTE DEL NOME (POSSESSIVO) suo NOME fratello

La valenza: verbi tetravalenti Il nucleo della frase una poesia Luca traduce da l italiano a l italiano

La valenza: verbi tetravalenti Il nucleo della frase Oggetto diretto Soggetto Verbo da Oggetto indiretto a Oggetto indiretto

Il predicato verbale Luca regala a una maglietta suo fratello Nucleo della frase Soggetto Predicato = Verbo + Argomenti diversi dal Soggetto

Principî fondamentali, articolo 6 La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.

Nucleo della frase La Repubblica tutela le minoranze

Circostanti del nucleo La Repubblica tutela le minoranze linguistiche Circostante del nome Modificatore del nome Aggettivo di relazione

Espansioni La Repubblica tutela le minoranze linguistiche Espansione Sintagma preposizionale Mezzo con apposite norme

Principî fondamentali, articolo 9 La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

della cultura La Repubblica promuove lo sviluppo e la ricerca scientifica e tecnica

La Repubblica il paesaggio rinvio anaforico tutela e il patrimonio storico e artistico della Nazione

Principî fondamentali, art. 8 Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.

Tutte le confessioni sono libere religiose egualmente davanti alla legge

Principî fondamentali, art. 12 La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.

verticali di dimensioni eguali verde bianco rosso a tre bande La bandiera è il tricolore della Repubblica italiano

Principî fondamentali, art. 1 L Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.

L Italia è una Repubblica

democratica L Italia è una Repubblica fondata sul lavoro

Le parole della Costituzione: repubblica 1. b. In età moderna, forma di governo in cui il potere politico è detenuto, secondo criterî differenti, da un singolo capo (capo dello stato) o da un insieme di cittadini (parlamento) eletti direttamente, con mandato temporaneo e non ereditabile, da una parte più o meno estesa della popolazione (si può quindi distinguere tra r. democratiche, quando l elezione dei rappresentanti del popolo avviene a suffragio universale, e r. aristocratiche, dove invece è solo una classe privilegiata che vota): VOLIT, Ist. della Enciclopedia Italiana

Le parole della Costituzione: repubblica r. unitarie, costituite da un solo stato (la R. italiana, francese), e r. federali, costituite da più stati federati (la R. federale tedesca, la R. elvetica); r. parlamentare, in cui il capo dello stato ha poteri limitati e il governo risponde davanti al parlamento, e r. presidenziale, in cui il capo dello stato, eletto a suffragio universale, è anche capo del governo e ha un ampia autonomia decisionale rispetto al parlamento (per es., la Repubblica statunitense); r. popolare, come denominazione, attuale o di un recente passato, di alcuni stati comunisti o socialisti europei ed extraeuropei (la R. popolare d Albania, la R. popolare cinese, la R. popolare del Congo, ecc.); r. partigiane, le piccole repubbliche autonome sorte, durante la Resistenza, nell Italia centro-settentr. (la R. partigiana della Val d Ossola, di Montefiorino, ecc.).

Le parole della Costituzione: repubblica R. Sociale Italiana, denominazione data, dopo l 8 settembre 1943 e fino al 25 aprile 1945, al territorio dell Italia settentr. occupato dalle truppe tedesche e formalmente retto da un governo neofascista (aveva come sede principale la cittadina di Salò, sulla sponda occid. del lago di Garda, da cui anche il nome dir.disalò). [...] Prima R., espressione giornalistica con cui si indica il sistema politico italiano nel periodo compreso tra il 1948 e il 1994, caratterizzato da una legge elettorale proporzionale e dalla contrapposizione di due grandi partiti di massa, la Democrazia Cristiana e il Partito Comunista italiano, entrambi scomparsi con l avvento della Seconda R., contraddistinta dalla frammentazione dei partiti e da una legge elettorale maggioritaria. R. delle banane, finto regime repubblicano (spesso latinoamericano), in cui il potere è detenuto da un oligarchia corrotta o da un leader che usa metodi dittatoriali.

Le parole della Costituzione: democrazia 1.a. Forma di governo in cui il potere risiede nel popolo, che esercita la sua sovranità attraverso istituti politici diversi; in partic., forma di governo che si basa sulla sovranità popolare esercitata per mezzo di rappresentanze elettive, e che garantisce a ogni cittadino la partecipazione, su base di uguaglianza, all esercizio del potere pubblico: [...] VOLIT, Ist. della Enciclopedia Italiana

Le parole della Costituzione: democrazia d.direttaoplebiscitaria, quando il potere è esercitato direttamente da assemblee popolari o mediante plebisciti; d.indiretta,rappresentativa,parlamentare, quando il potere è esercitato da istituzioni rappresentative. [...]

La manipolazione delle parole «D. popolare, espressione con cui veniva indicata genericamente l organizzazione politico-sociale dei paesi socialisti dell Europa orientale e, in senso più ampio, di tutti i paesi socialisti» (VOLIT). DDR (RDT) Deutsche Demokratische Republik

Le parole della Costituzione: democrazia «La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione». Art. 1, c. 2

La sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione

Principî fondamentali, art. 2 La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

inviolabili La Repubblica riconosce e garantisce i diritti dell uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità

Morfologia lessicale: derivazione prefisso tema suffisso desinenza BASE VIOL-A RE BASE VIOL-A BIL E IN VIOL-A BIL E

RŎG-Ā ROG-A RE RE Morfologia lessicale: derivazione ETIMO DĒ RŎG-Ā RE BASE DE ROG-A RE BASE DE ROG-A BIL E IN DE ROG-A BIL E

SŎLĬD ŬM NUMMUM SOLD O radice suffisso desinenza SOLID O SOLID AL E SOLID ARI O SOLID ARI ETÀ SOLID AR ISM O

Principî fondamentali, art. 3 Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

CIVITĀT CIT TAT EM E Suffisso derivativo -ino chietino, reatino, perugino, triestino cittadino, contadino giacobino, girondino, repubblichino ciabattino, imbianchino, spazzino cerino, lavandino, macinino argentino, caprino, cristallino, pecorino CIT TAD E CIT TÀ CIT TAD IN O «chi vive in una città» «membro di una comunità statale»

Tutti i cittadini davanti alla legge e rinvio anaforico sono eguali di sesso senza distinzione di razza di lingua di religione di opinioni di condizioni politiche personali e sociali

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che [...] impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all organizzazione politica, economica e sociale del Paese limitando di fatto la libertà e l eguaglianza dei cittadini P S1 sogg S2 rel S3 mod

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale

Principî fondamentali, art. 4 La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

Principî fondamentali, art. 7 Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.

ciascuno nel [...] ordine suo Lo Stato e la chiesa sono indipendenti e sovrani cattolica

I rapporti loro sono regolati dai Patti Lateranensi

non dei Patti Le modificazioni accettata dalle parti due richiedono procedimento di revisione costituzionale

Principî fondamentali, art. 8 Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.

religiose Le confessioni hanno diritto diverse dalla cattolica di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l ordinamento giuridico italiano.

Sovranità e maggioranze Maggioranza semplice Approvazione delle leggi ordinarie (art. 64) Voto di fiducia al governo (art. 94) Maggioranza assoluta Validità dei referendum (art. 77) Validità delle sedute delle camere (art. 77) Approvazione dei regolamenti delle camere (art. 64) Ricorso all indebitamento dello Stato (art. 81) Messa in stato d accusa del Presidente della Repubblica (art. 90) Maggioranza qualificata Elezione del Presidente della Repubblica (art. 83) Concessione dell amnistia e dell indulto (art. 79)

II. Ordinamento della Repubblica. Art. 81, cc. 1-3 Lo Stato assicura l equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico. Il ricorso all indebitamento è consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione delle Camere adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali. Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte.

II. Ordinamento della Repubblica. Art. 81, cc. 4-6 Le Camere ogni anno approvano con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo. L esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi. Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, nel rispetto dei principi definiti con legge costituzionale.

II. Ordinamento della Repubblica. Art. 83 Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri. All elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d Aosta ha un solo delegato. L elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi della assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.

II. Ordinamento della Repubblica. Art. 138 Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione. Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi. Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.

II. Ordinamento della Repubblica. Art. 139 La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale.

Principî fondamentali, art. 10 L ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali. Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge. Non è ammessa l estradizione dello straniero per reati politici.

Elementi nucleari La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.

Circostanti La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.

Espansioni La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.

Principali e subordinate Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge.

Principali e subordinate Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge.

Elementi nucleari Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge.

Circostanti Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge.

Espansioni Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge.

Elementi nucleari Non è ammessa l estradizione dello straniero per reati politici.

Circostanti Non è ammessa l estradizione dello straniero per reati politici.

Espansioni Non è ammessa l estradizione dello straniero per reati politici.

Principî fondamentali, art. 11 L Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.

Proposizioni L Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.

Elementi nucleari L Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.

Circostanti L Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.

Espansioni L Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.