Legge Gelli: prime applicazioni pratiche in Cassazione

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Legge Gelli: prime applicazioni pratiche in Cassazione A neanche un mese dalla approvazione del c.d. Ddl Gelli in materia di responsabilità medica, e ancor prima che questi diventasse definitivo, la giurisprudenza di legittimità pronuncia le prime sentenze applicative. Importanti precisazioni in tema di prova scientifica (e relativo utilizzo nel processo penale), e rilevanti soluzioni di diritto temporale in materia di riforma della responsabilità medica, sono il contenuto dell odierna sentenza della Suprema Corte di Cassazione Penale (16140/17). Ai fini della imputazione del nesso causale dell evento, il giudice di merito deve sviluppare un ragionamento esplicativo che si confronti adeguatamente con le particolarità della fattispecie concreta, chiarendo che cosa sarebbe accaduto se fosse stato posto in essere il comportamento richiesto all imputato dall ordinamento. E, ancora, i giudici del merito dovranno concentrare la propria attenzione sull individuazione della legge ritenuta più favorevole tra quelle succedutesi nel tempo, secondo i criteri, alternativi, dell irretroattività della modificazione

sfavorevole o della retroattività della nuova normativa favorevole. Come noto, la legge n. 24 del 2017 (meglio nota come DDL GELLI) he escluso la responsabilità del sanitario dai reati di omicidio colposo e lesioni personali, anche nelle ipotesi di colpa grave, qualora questi si sia attenuto al rispetto delle buone pratiche clinico-assistenziali, e alle raccomandazioni contenute nelle predette linee guida. Ma andiamo per ordine. Gli Ermellini chiedono, innanzitutto, maggiore concretezza nella applicazione del sapere scientifico, in particolar modo, in punto di accertamento del nesso causale. Il caso è quello di un medico chirurgo, responsabile del reparto di Chirurgia Generale di una clinica del centro Italia, imputato del reato di lesioni colpose provocate ad una propria paziente. Questi, avrebbe praticato un intervento chirurgico in una struttura sanitaria, priva delle necessarie apparecchiature tecniche; egli avrebbe, inoltre, omesso di effettuare indagini sulla paziente al fine di anticipare gli esiti negativi dell intervento e, al tempo stesso, avrebbe omesso di trasferire la paziente in un centro clinico attrezzato, seppure il riscontro di una patologia. Orbene, «secondo i dettami del diritto vivente che governano l apprezzamento giudiziale della prova scientifica da parte dei giudici di merito e che presiedono al controllo di legittimità, l introduzione di saperi di scienze diverse da quella giuridica, utilizzabili nel processo penale, non può avere l esito di accreditare l esistenza di un sistema di prova legale che limiti la libera formazione del convincimento del giudice, affermano i supremi giudici della Corte; al tempo stesso, il sapere scientifico costituisce un indispensabile strumento posto al servizio del giudice di merito e il suo

relativo impiego dipende dall affidabilità delle informazioni che, attraverso l indagine di periti e consulenti, penetrano nel processo». Quanto poi «alla verifica dell imputazione causale dell evento, occorre dare corso ad un giudizio predittivo, sia pure riferito al passato: il giudice, deve in altre parole, interrogarsi su ciò che sarebbe accaduto se l agente avesse posto in essere la condotta che gli veniva richiesta. Con particolare riferimento alla causalità omissiva, la giurisprudenza di legittimità ha indicato il seguente itinerario probatorio: il giudizio di certezza del ruolo salvifico della condotta omessa presenta i connotati del paradigma indiziario e si fonda anche sull analisi della caratterizzazione del fatto storico, da effettuarsi ex post sulla base di tutte le emergenze disponibili, e culmina nel giudizio di elevata probabilità logica (Sez. Un., n. 30328 del 11.9.2002), e le incertezze alimentate dalle generalizzazioni probabilistiche possono essere in qualche caso superate nel crogiuolo del giudizio focalizzato sulle particolarità del caso concreto quando l apprezzamento conclusivo può essere espresso in termini di elevata probabilità logica (Sez. IV, Sentenza n. 43789 del 17/09/2010)». Ebbene, nel caso in esame continuano i giudici di Piazza Cavour i giudici di merito avevano affermato che gli eventi lesivi occorsi alla paziente, già costituitasi parte civile, dipendevano dal fatto che l imputato avesse praticato l intervento chirurgico, pur in assenza della dovuta ed idonea strumentazione tecnica. Tale ragionamento probatorio, tuttavia, sarebbe stato insufficiente, non trovando conferma in alcuna legge di copertura scientifica. Ma non solo.

La Suprema Corte non manca di osservare come già nelle more del giudizio di primo grado aveva fatto ingresso nell ordinamento l inedita fattispecie in tema di responsabilità sanitaria, dettata dall art. 3, comma 1, della legge 8 novembre 2012, n. 189 (c.d. Legge Balduzzi) secondo cui: L esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve : I giudici di merito avrebbero perciò dovuto preliminarmente verificare se la condotta dell imputato fosse aderente alle accreditate linee guida; e, successivamente, se la stessa fosse connotata da colpa lieve, nella attuazione delle predette direttive scientifiche. Nulla di tutto questo, nel ragionamento probatorio dei giudici dell appello. La sentenza andava, pertanto, annullata con rinvio. Ci si chiede, a questo punto, come si inserisce il nuovo ddl Gelli? Il riferimento è all articolo 6 della citata legge n. 24 del 2017 che introduce l art. 590-sexies c.p., rubricato Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario, ove è stabilito: Se i fatti di cui agli articoli 589 e 590 sono commessi nell esercizio della professione sanitaria, si applicano le pene ivi previste salvo quanto disposto dal secondo comma. Qualora l evento si sia verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa quando siano rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge, ovvero in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida siano adeguate alle specificità del caso concreto.

Ebbene, le disposizioni appena richiamate conclude la Cassazione assumeranno rilievo «nell ambito del giudizio di rinvio, posto che la Corte di Appello, chiamata a riconsiderare il tema della responsabilità dell imputato, dovrà verificare in concreto l ambito applicativo della sopravvenuta normativa in tema di responsabilità colposa per morte o lesione personali provocate da parte del sanitario. E lo scrutinio dovrà specificamente riguardare l individuazione della legge ritenuta più favorevole, tra quelle succedutesi nel tempo, da applicare al caso in giudizio, ai sensi dell art. 2, comma secondo del C.P., secondo gli alternativi criteri della irretroattività della modificazione sfavorevole ovvero della retroattività della nuova disciplina più favorevole. L art. 6 comma secondo, legge n. 24/2017 infatti, abroga espressamente il più volte citato art. 3 della legge Balduzzi». Avv. Sabrina Caporale