Determinazione del Dirigente del Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali

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Determinazione del Dirigente del Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali Data: 23/03/2016 n. 13-7441/ 2016 (numero - protocollo / anno) OGGETTO: Progetto: Campagna di frantumazione per il recupero di rifiuti speciali non pericolosi mediante operazioni di cui all allegato C lettera R5 della parte quarta del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. con quantità trattata superiore a 10t/giorno ; Comune: Chieri (TO), C.so Torino / Via Morano; Proponente: Società Perino Piero s.r.l.; Procedura: Fase di Verifica ex. art. 10 L.R. n. 40 del 14/12/1998 e s.m.i. Esclusione dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale. Premesso che: Il Dirigente del Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali - in data 4/1/2016 (prot. Città M. n. 316) la Società Perino Piero s.r.l., con sede legale in Robassomero (TO), Via G. Losa n. 54, Codice Fiscale e Partita IVA 07584960012, ha presentato domanda di avvio alla fase di verifica della procedura di VIA, ai sensi dell'art. 4, comma 4 della Legge Regionale 14 dicembre 1998, n. 40 e s.m.i. "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione", relativamente al progetto di Campagna di frantumazione per il recupero di rifiuti speciali non pericolosi mediante operazioni di cui all allegato C, lettera R5, della parte quarta del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. con quantità trattata superiore a 10 t/giorno, nel Comune di Chieri (TO), C.so Torino / Via Morano, in quanto rientrante nelle categorie progettuale n. 32 ter dell'allegato B2 della L.R. 40/98 e s.m.i. Impianti di recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della quarta parte del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. ; in data 4/1/2016 (prot. Città M. n. 315) è stata effettuata, ai sensi del punto 5 della D.G.R. n. 25-24837 del 15/06/1998 D.Lgs n. 22/97. Procedure per il rilascio dell autorizzazione all esercizio di impianti mobili di smaltimento o recupero dei rifiuti e criteri per lo svolgimento delle singole campagne di attività la comunicazione relativa alla singola campagna di attività di recupero da effettuarsi con impianti mobili; il citato progetto è stato sottoposto alla fase di verifica della procedura di VIA a norma dell'art. 10 della citata L.R. 40/98; in data 21/1/2016 è stata pubblicata sul sito WEB della Città Metropolitana di Torino la documentazione progettuale relativa al progetto in oggetto, con l avviso al pubblico recante l avvio del procedimento e l individuazione del responsabile del procedimento; successivamente, relativamente alla suddetta istanza, la società in oggetto con nota del 26/1/2016, prot. C.M. n. 9557, ha trasmesso copia del versamento effettuato per assolvere all imposta di bollo, nonché indicazioni utili per le modalità di calcolo degli oneri istruttori. Pagina 1 di 5

l istruttoria è stata coordinata con le procedure previste per le singole campagne di attività e con nota prot. Città M. di Torino n. 7940, del 22/1/2016, si è provveduto a richiedere parere in merito al progetto in esame ai soggetti interessati individuati all art. 9, della L.R. 40/98, ed al punto n. 9 della DGR n. 25-24837 del 15/06/1998. Rilevato che: - il cantiere sede dell opera si trova nel Comune di Chieri, nell ambito dell intervento di riqualificazione dell area sita in C.so Torino / Via Morano, area ex Fratelli Vergnano srl; - nell ambito del cantiere di cui sopra si inserisce la campagna mobile di recupero (operazione R5 riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche di cui all allegato C della parte quarta del D.Lgs 152/06 e s.m.i.) di rifiuti speciali non pericolosi derivanti dalle operazioni di demolizione/manutenzione, nell ambito della riqualificazione urbana relativa al cantiere sito in Chieri (TO), area compresa tra C.so Torino e Via Morano, distante circa 500 mt dal centro della città, in una zona a destinazione prevalentemente residenziale, con estremi Catastali: Foglio n. 21, particelle nn. 221, 689. Sostanzialmente, si tratta di una area ex industriale sottoposta ad una ristrutturazione urbanistica di trasformazione da area produttiva a prevalente residenziale, in cui si prevede la demolizione degli edifici e delle strutture esistenti, con relativo recupero delle macerie degli edifici demoliti. - In particolare, l intervento in oggetto riguarda le demolizioni n. 3 fabbricati riguardanti gli edifici lavorativi dell ex attività della Società F.lli Vergnano, ora completamente dismessi; - le attività di recupero saranno effettuate con Impianto mobile: OM TRACK Apollo, matricola 99C06500T, anno 2003, mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica, separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate; - i rifiuti trattati dall impianto di recupero (dichiarati circa 3000 mc.) classificati come rifiuti speciali (inerti) non pericolosi, sono costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non derivanti dalle attività di demolizione ed individuati con i CER: 17.09.04 Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902, 170903; - si stima che la singola campagna di attività avrà una durata complessiva di circa due mesi; - il proponente dichiara che l attività di recupero è finalizzata alla produzione di materie prime secondarie (MPS) per l edilizia compatibili alle specifiche descritte nell allegato C, della Circolare del Ministero dell Ambiente e della Tutela del Territorio 15/7/2005, n. UL/2005/5205. Considerato che: - Nel corso dell'istruttoria non sono pervenuti pareri da parte degli Enti coinvolti dalla nota di cui in premessa, ad esclusione della comunicazione del Comune di Chieri del 19/1/2016 (prot. n. 2604) dove si evidenzia la presenza di manufatti in eternit da rimuovere previa presentazione di apposito piano per il corretto smaltimento ai sensi di legge ; - L'istruttoria tecnica condotta, sentiti i soggetti interessati relativamente al progetto proposto, ha consentito l'evidenziazione di quanto elencato di seguito: Pagina 2 di 5

l attività, svolgendosi per un periodo limitato, figura impatti di scarsa entità reversibili quanto circoscritti al periodo di lavorazione dichiarato nella relazione tecnica; l impianto mobile utilizzato per il recupero di rifiuti non pericolosi derivanti da demolizioni utilizzati nella singola campagna di attività è stato autorizzato ai sensi dell art. 208 del D.Lgs 152/2006 ed s.m.i. con determinazione n. 269-57649/2008 del 18/11/2008 (integrata con D.D. n. 2-7319 del 19/2/2009) del Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche della Provincia di Torino, ora Città Metropolitana di Torino; il provvedimento autorizzativo sopra riportato, nell Allegato A e B, contiene una serie di prescrizioni e condizioni da rispettare per lo svolgimento delle singole campagne di attività; nella documentazione fornita sono state riportate le modalità previste per la gestione dei cumuli (trattasi di circa mc, 3000 mc di rifiuti inerti di cui ai suddetti CER. Comunque, in ogni caso si dovrà fare riferimento agli esiti dei riscontri analitici riguardanti il test di cessione per la verifica e rispondenza al D.M 5/2/98 e s.m.i., nonché alla verifica di conformità alla Circolare del Minist. Amb. e Tutela del Territorio n. 5205 del 15/7/05; stante quanto sopra, è necessario vincolare il rilascio del nulla osta finale al trattamento dei rifiuti inerti all avvenuta rimozione dei manufatti contenenti amianto, nonché al rilascio del titolo edilizio comunale per la demolizione dei fabbricati da recuperare. Ritenuto che: - le misure di mitigazione previste nella relazione tecnica nonché le prescrizioni del provvedimento autorizzativo dell impianto mobile e le indicazioni stabilite dal nulla osta autorizzativo della singola campagna d attività, possono considerarsi adeguate a limitare l impatto sui fattori e sulle componenti ambientali potenzialmente perturbabili; - di poter escludere pertanto, il progetto in esame, ai sensi dell'art. 10 comma 3 L.R. n. 40 del 14/12/1998 e s.m.i, dalla fase di valutazione di impatto ambientale, subordinatamente alle seguenti condizioni: - le operazioni di recupero dovranno essere effettuate conformemente alla documentazione tecnica presentata, ivi incluse le misure di mitigazione previste; - dare evidenza delle modalità seguite nella gestione dei cumuli del materiale già trattato, in attesa dei riscontri analitici riguardanti il test di cessione (D.M 5/2/98 e s.m.i) e la verifica di rispondenza alla Circolare Ministeriale n. 5205 del 15/07/2005; - per il campionamento le modalità da seguire sono quelle previste dalle norme UNI di settore; - posizionare i cumuli dei materiali da trattare e trattati in maniera da costituire barriera acustica naturale nei confronti dei recettori sensibili individuati; - posizionare l impianto di triturazione in oggetto in una zona che sia il più distante possibile dai recettori sensibili presenti nelle vicinanze del sito; - valutare gli aspetti delle emissioni di polvere in atmosfera nella loro globalità dell intervento (demolizione opere/edifici, movimentazione dei materiali e recupero dei rifiuti); - occorre prevedere particolare cura nella preparazione delle superfici dei piazzali (aree di lavorazione) in modo da evitare che con la movimentazione dei materiali con automezzi si determini il trasferimento di terra e fango lungo il percorso viario alle aree di utilizzo creando o incrementando la possibilità di rilascio di polveri trascinate dal flusso veicolare e disperse in Pagina 3 di 5

Visti: atmosfera. L ingresso e l uscita dell area di cantiere devono essere presidiati da sistemi di pulizia delle gomme degli automezzi impiegati durante la fase di trasporto che dovranno essere dotati di teloni di copertura del materiale caricato. Dovranno essere adottati protocolli gestionali di pulizia dei percorsi stradali pubblici prossimi all area di cantiere e utilizzati maggiormente dai mezzi di trasporto; tali provvedimenti sono finalizzati a mitigare il potenziale rilascio di polveri; - si dovranno prevedere periodiche bagnature delle aree di cantiere non pavimentate e degli stoccaggi di materiali inerti polverulenti per evitare il sollevamento di polveri; - le aree di cantiere devono essere recintate con recinzioni antipolvere di opportuna altezza in grado di limitare all interno del cantiere le aree di sedimentazione delle polveri e di trattenere, almeno parzialmente, le polveri aerodisperse; - dovranno essere rispettate le prescrizioni e condizioni contenute della determinazione n. 269-57649/2008 del 18/11/2008 (integrata con D.D. n. 2-7319 del 19/2/2009) del Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche della Provincia di Torino (ora Città Metropolitana di Torino); - dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni contenute autorizzazione in deroga acustica, rilasciata dal Comune di Chieri, ai sensi dell art. 6 Legge n. 447/95 ed art. 9 Legge Regionale 52/00, se prevista dalla zonizzazione acustica Comunale; - dovrà essere rispettato quanto stabilito nella D.G.R. n. 25-24837 del 15/06/1998 per lo svolgimento delle singole campagne di attività; - all ARPA Piemonte, Dipartimento di Torino, deve essere comunicato (con sufficiente anticipo) l inizio ed il termine dei lavori, onde permettere il controllo dell attuazione delle prescrizioni ambientali nella fase realizzativa dell opera ai sensi dell art. 8 della L.R. 40/98; - quanto specificato nell'ambito della presente determinazione, ulteriore o più restrittivo rispetto al contenuto della documentazione prodotta dalla Società in oggetto é da intendersi quale prescrizione; - prima dell inizio dei lavori in progetto, la società la Società Perino Piero s.r.l. dovrà accertarsi dell assenza di manufatti contenenti amianto nei materiali inerti da trattare presso l impianto in questione, nonché essere in regola, preliminarmente, con i titoli autorizzativi edilizi ed ambientali necessari per la rimozione dell amianto; - stante quanto sopra, il nulla osta finale al trattamento dei rifiuti inerti in progetto dovrà essere vincolato ad una certificazione tecnica di avvenuta rimozione dei manufatti contenenti amianto, nel rispetto della normativa di settore. la L.R. 40/98 e s.m.i. - Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione; Il D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 - Norme in materia ambientale e s.m.i.; la D.G.R. n. 25-24837 del 15/06/1998 - D.Lgs n. 22/97. Procedure per il rilascio dell autorizzazione all esercizio di impianti mobili di smaltimento o recupero dei rifiuti e criteri per lo svolgimento delle singole campagne di attività ; la Circolare Ministeriale n. 5205 del 15/07/2005; Vista la L. 7/4/2014 n. 56 recante Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e Fusioni dei Comuni (così come modificata dalla Legge 11/8/2014, n. 114, di conversione del D.L. Pagina 4 di 5

24/6/2014, n. 90), la quale dispone che la C.M. subentra alla relativa Provincia in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercita le funzioni a partire dall 1/1/2015; Visto l art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131; Visto l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano di Torino; Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano. DETERMINA per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono interamente richiamate nel presente dispositivo: 1. di escludere, per quanto di propria competenza, ai sensi dell'art. 10, c. 3 della L.R. 40/98, il progetto in oggetto, di Campagna di frantumazione per il recupero di rifiuti speciali non pericolosi mediante operazioni di cui all allegato C, lettera R5, della parte quarta del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. con quantità trattata superiore a 10 t/giorno nel Comune di Chieri, C.so Torino/Via Morano, presentato dalla Società Perino Piero s.r.l., con sede legale in Robassomero (TO), Via G. Losa n. 54, Codice Fiscale e Partita IVA 07584960012, dalla fase di valutazione (art. 12 della L.R. 40/98 e s.m.i.) subordinatamente alle condizioni sopra elencate nella presente determinazione. Copia della presente determinazione verrà inviata al proponente ed ai soggetti interessati di cui all articolo 9 della L.R. 40/1998 e pubblicata sul sito WEB della Città Metropolitana di Torino. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza. Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile. Data: 23/03/2016 Il Dirigente del Servizio Dott.ssa Paola Molina GA Pagina 5 di 5