I NUOVI MODELLI INTRASTAT Seconda parte di Sandro Cerato

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I NUOVI MODELLI INTRASTAT Seconda parte di Sandro Cerato Per leggere la prima parte clicca qui Obbligo di inclusione delle prestazioni di servizi Il primo aspetto da affrontare riguarda, come anticipato, l obbligo di includere, nei modelli Intrastat, anche le prestazioni di servizi. In particolare, tale obbligo è normativamente previsto dall art. 50, co. 6, del DL 331/93, come modificato dal D.Lgs. n. 18/2010, secondo cui i contribuenti presentano in via telematica all'agenzia delle dogane gli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari, nonchè delle prestazioni di servizi diverse da quelle di cui agli articoli 7-quater e 7-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, rese nei confronti di soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro della Comunità e quelle da questi ultimi ricevute. I soggetti di cui all'articolo 7-ter, comma 2, lettere b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, presentano l'elenco riepilogativo degli acquisti intracomunitari di beni e delle prestazioni di servizi di cui al comma 1 dello stesso articolo 7-ter, ricevute da soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro della Comunità. Gli elenchi riepilogativi delle prestazioni di servizi di cui al primo ed al secondo periodo non comprendono le operazioni per le quali non è dovuta l'imposta nello Stato membro in cui è' stabilito il destinatario. 1

Dal contenuto della riportata disposizione normative, emerge che nei modelli Intrastat: devono essere incluse le prestazioni di servizi (rese o ricevute) di cui all art. 7-ter del DPR 633/72, a condizione che la controparte dell operazione sia un soggetto passivo stabilito ai fini Iva in altro Stato Ue (cd. servizi B2B ). E importante ricordare che sono disciplinate dall art. 7-ter del DPR 633/72, e sono quindi oggetto di inclusione nei modelli in esame, anche le prestazioni di servizi incluse negli artt. 7- sexies e 7-septies, dello stesso DPR 633/72, purchè rese a soggetto passivo d imposta in altro Stato membro, ovvero ricevute in qualità di committente soggetto passivo d imposta in Italia, e rese da altro soggetto passivo Ue. Infatti, trattandosi di deroghe cd. relative, laddove si tratti di servizi B2B, la reogla applicabile è quella generale di cui all art. 7-ter; non devono essere incluse le prestazioni di servizi di cui agli artt. 7- quater e 7-quinquies dello stesso DPR 633/72 (trattasi, come detto, delle deroghe cd. assolute ), pur se rese o ricevute da un soggetto passivo in altro Stato Ue; non devono essere incluse le operazioni per le quali non è dovuta l imposta nello Stato membro di destinazione. Come si vedrà meglio nel seguito, trattasi delle prestazioni di servizi, per le quali si rende 2

applicabile, nello Stato in cui sono rilevanti territorialmente ai fini Iva, il trattamento di non imponibilità o di esenzione. E appena il caso di precisare che non sono soggette all obbligo di indicazione nei modelli Intrastat le prestazioni di servizi rese a soggetti che non rivestono la qualifica di soggetto passivi ai fini Iva (servizi cd. B2C ), anche se residenti in altro Stato Ue. Si rendono inoltre opportune le seguenti osservazioni: per i servizi acquisiti, e rilevanti territorialmente in Italia, l assoggettamento ad Iva deve avvenire con il sistema dell autofatturazione, di cui all art. 17, co. 2, del DPR 633/72. Tuttavia, come già anticipato, la C.M. 12.3.2010, n. 12/E, ha precisato che per i servizi acquisti da fornitori comunitari, 1 è possibile procedere con l integrazione della fattura del fornitore stesso (con le regole di cui al D.L. 331/93), al pari di quanto già accade per gli acquisti intracomunitari di beni; il contenuto degli elenchi riguarda le operazioni registrate o soggette a registrazione ai fini Iva, nel periodo di effettuazione dell operazione. Proprio tale ultimo aspetto deve portare ad un attenta gestione degli adempimenti connessi all assolvimento del tributo. In particolare, l operazione deve essere inclusa, come detto, nei modelli Intrastat in 1 Per i servizi acquisti da fornitori extraue resta fermo l obbligo di autofatturazione. 3

relazione al periodo di effettuazione dell operazione stessa, che si determina ai sensi dell art. 6 del DPR 633/72. Tale disposizione, come novellata dal D.Lgs. n. 18/2010, prevedono che le prestazioni di servizi si considerano effettuate: come regola generale, al momento del pagamento del corrispettivo; in deroga, laddove antecedentemente al pagamento del corrispettivo, sia stata emessa fattura, al momento di emissione della fattura stessa; per quelle continuative, e per le quali non si prevedono pagamenti anche parziali, al termine di ciascun anno solare. Da tale disposizione, discende che, per i servizi acquisiti, nel caso in cui non pervenga la fattura del fornitore Ue entro la fine del mese in cui è avvenuto il pagamento del corrispettivo (e quindi l operazione si considera effettuata), è necessario procedere all emissione dell autofattura, ai sensi dell art. 17, co. 2, del DPR 633/72, così da evitare un ritardo nell inclusione dell operazione negli elenchi Intra, soprattutto laddove la periodicità degli stessi sia con cadenza mensile. In tal modo, è possibile distinguere le seguenti ipotesi (per acquisti di servizi, ed ipotizzando una cadenza mensile di presentazione): pagamento del corrispettivo e fattura pervenuta nello stesso mese: in tal caso, è possibile integrare la fattura del fornitore comunitario, secondo le regole del DL 331/93 (resta ferma, ovviamente, la possibilità di optare per l emissione dell autofattura); 4

pagamento del corrispettivo avvenuto in un mese e fattura pervenuta il mese successivo: in tale ipotesi, è necessario emettere autofattura, ai sensi dell art. 17, co. 2, del DPR 633/72, al fine di poter includere la prestazione nel modello Intra riferito al momento di effettuazione dell operazione. Soggetti interessati A seguito dell obbligo di inserimento negli elenchi anche delle prestazioni di servizi, l ambito dei soggetti interessati alla compilazione dei modelli si è notevolmente ampliato. In particolare, oltre a quelli già interessati in precedenza, in base all art. 2 del D.M. 27.10.1990 (soggetti passivi che effettuano scambi intracomunitari di beni), occorre ora includere anche i seguenti soggetti: soggetti passivi (per le persone fisiche, limitatamente alle operazioni afferenti l attività d impresa o professionale eventualmente svolta) che effettuano prestazioni di servizi di cui all art. 7-ter del DPR 633/72 (in qualità di prestatore o committente); enti, associazioni ed altre organizzazioni di cui all art. 4 del DPR 633/72, identificati ai fini Iva. 2 Al fine di evitare possibili errori, laddove i servizi sano prestati nei confronti di persone fisiche residenti in altri Stati Ue, che svolgono anche attività 2 Trattasi sia degli enti che svolgono anche attività commerciale, sia di quelli che svolgono attività solo istituzionale, ma che si sono identificate ai fini Iva in quanto effettuano acquisti intracomunitari sopra la soglia annua di euro 10.000 (art. 38 del DL 331/93). 5

d impresa o professionale, è opportuno indagare sulla sfera di acquisizione del servizio da parte di tale soggetto. A tal fine, si consiglia di richiedere una dichiarazione alla controparte, in cui si evidenzi che la prestazione è stata acquisita (o meno) nella sfera d impresa o professionale. I modelli Intra-quater L obbligo di inclusione delle prestazioni di servizi ha comportato la necessità di aggiornare la modulistica che gli operatori devono utilizzare per segnalare le operazioni interessate. Nella tabella che segue sono riepilogati i nuovi modelli. MODELLO SEZIONE CONTENUTO Intra-1 - Frontespizio dell elenco riepilogativo delle cessioni intracomunitarie di beni e dei servizi resi registrati nel periodo Intra-1bis 1 Cessioni di beni registrate nel periodo Intra-1ter 2 Rettifiche delle cessioni di beni relative a periodi precedenti Intra-1quater 3 Servizi resi registrati nel periodo Intra-1quinquies 4 Rettifiche dei servizi resi indicati nella sezione 3 di periodi precedenti Intra-2 - Frontespizio dell elenco riepilogativo degli acquisti intracomunitari di beni e dei servizi ricevuti registrati nel periodo Intra-2bis 1 Acquisti di beni registrati nel periodo Intra-2ter 2 Rettifiche degli acquisti di beni relative a periodi precedenti Intra-2quater 3 Servizi ricevuti registrati nel periodo Intra-2quinquies 4 Rettifiche dei servizi ricevuti indicati in sezione 3 di periodi precedenti 6

Considerato che le informazioni relative agli scambi di beni sono immutate rispetto al passato, è necessario focalizzare l attenzione sui dati da inserire in merito alle prestazioni di servizi. A tale fine, nella tabella che segue è indicato il contenuto delle colonne relative ai modelli Intra-1quater e Intra- 2quater. Colonna Intra-1quater Colonna Intra-2quater Contenuto 1 1 Progressivo riga 2 2 Codice ISO del Paese della controparte 3 3 Numero identificativo Iva della controparte 4 4 Ammontare dei servizi resi, espressi in euro - 5 Ammontare dei servizi ricevuti, espresso nella valuta dello Stato del fornitore. Nota bene: tale colonna non va compilata se lo Stato membro del fornitore rientra tra quelli che hanno adottato l Euro 5 6 Numero della fattura relativa al servizio reso (Intra-1quater) o del servizio ricevuto, quale risultante dal documento del fornitore (Intra- 2quater) 6 7 Indicare la data della fattura relativa al servizio reso (Intra- 1quater) o del servizio ricevuto, quale risultante dal documento del fornitore (Intra-2quater) 7

7 8 Codice a 6 cifre del servizio, desumibile dalla classificazione CPA 2008 (disponibile sul sito www.agenziadogane.gov.it) 8 9 Indicare il codice: I (istantanea) se il servizio reso è erogato in unica soluzione riprese 9 10 Indicare il codice: R (a più riprese) se il servizio è erogato a più B (bonifico) se il servizio reso venga pagato a mezzo bonifico bancario A (accredito) se il servizio reso venga pagato mediante accredito in conto corrente bancario X (altro) nel caso in cui il servizio reso venga pagato con altra modalità (diversa da quelle precedenti) 10 11 Codice ISO del Paese in cui viene effettuato il pagamento del servizio reso (Intra-1quater) o del Paese nel quale viene effettuato il pagamento del servizio ricevuto (Intra-2quinquies) 8

La periodicità di presentazione Tra le novità di rilievo nella compilazione dei modelli, assume particolare rilevanza anche la nuova periodicità di presentazione degli elenchi. Ricordando che fino al 2009, tale cadenza poteva assumere valenza annuale, trimestrale ovvero mensile, in funzione del volume delle operazioni realizzate, a decorrere dall anno 2010, per effetto delle novità introdotte dall art. 2 del D.M. 22.2.2010, la nuova cadenza di presentazione è la seguente: trimestrale, per i soggetti che non hanno effettuato acquisti/cessioni intracomunitarie di beni, ovvero ricevuto/reso prestazioni di servizi IntraUe (ossia quelle soggette all obbligo di listing) per un ammontare non superiore a euro 50.000, per ciascuna categoria di operazioni, negli ultimi quattro trimestri rispetto a quello di riferimento; mensile, per tutti gli altri operatori, ossia laddove non si verifichino le condizioni indicate al punto precedente. Al fine di individuare la cadenza di presentazione, è necessario prima di tutto fare riferimento al dato storico di partenza, ossia alle operazioni effettuate ne corso dei quattro trimestri precedenti, sia per quanto riguarda le cessioni, sia per quanto riguarda gli acquisti. A tale fine, è opportuno puntualizzare sin d ora che resta ferma la possibilità anche dopo l introduzione delle novità in 9

esame, di essere soggetti a cadenze differenziate di presentazione per le cessioni (Intra 1) e per gli acquisti (Intra 2). Più in particolare, al fine di stabilire la periodicità di partenza, è necessario verificare l ammontare delle cessioni/acquisti di beni, e di servizi, effettuate nel corso dei quattro trimestri precedenti, ossia quelli riferiti all anno 2009 (nel caso in cui l attività sia iniziata da meno di quattro trimestri, è necessario far riferimento al minor numero di trimestri). Tuttavia, poiché tale dato storico è reperibile solo per le cessioni/acquisti di beni, la suddetta verifica si rende necessaria solo per tali operazioni, e non anche per le prestazioni di servizi (C.M. 18.3.2010, n. 14/E). Operativamente: se il soggetto passivo verifica che per ognuno dei quattro trimestri precedenti (per acquisti e cessioni), il volume degli scambi di beni, per ciascun trimestre, è stato non superiore a euro 50.000, la cadenza di partenza è trimestrale; se il soggetto passivo verifica che per almeno uno dei quattro trimestri precedenti (per acquisti e cessioni), il volume degli scambi di beni ha superato la soglia di euro 50.000, la cadenza di presentazione dei modelli Intrastat per l anno 2010 è mensile. 10

Una volta determinata la periodicità di partenza, soprattutto nel caso in cui la stessa sia trimestrale, è necessario monitorare il volume di operazioni effettuate in ciascun trimestre solare dell anno in corso, in quanto l eventuale superamento della predetta soglia, alternativamente per gli scambi di beni o di servizi, determina il cambio di periodicità di presentazione in corso d anno. Esempio La società ALFA srl, nel corso dei quattro trimestri del 2009, ha effettuato un volume di scambi intracomunitari, sia in acquisto sia in vendita, non superiore a euro 50.000, con conseguente periodicità trimestrale di partenza per l anno 2010. Nel corso del mese di gennaio 2010, la società stessa ha effettuato: cessioni di beni per euro 60.000; prestazioni di servizi rese per euro 20.000; acquisti di beni per euro 40.000; acquisti di servizi per euro 20.000. 11

In base a tali volumi: per il modello INTRA 2 si mantiene la periodicità trimestrale, in quanto non è ancora avvenuto il superamento della sogli di euro 50.000; per il modello INTRA 1, la periodicità passa da trimestrale a mensile, in quanto nel corso del mese di gennaio 2010 (e quindi del primo trimestre) il volume delle operazioni (cessione di beni) ha superato la soglia di euro 50.000. Per quanto riguarda l efficacia temporale del superamento della soglia (da trimestrale a mensile), l art. 2, co. 4, del DM 22.2.2010, precisa che l obbligo mensile si applica a partire dal mese successivo in cui tale soglia è superata. Tale disposizione, che non brilla per chiarezza, dovrebbe significare, riprendendo l esempio sopra indicato, che entro il 25 marzo deve essere presentato il modello Intra mensile, con riferimento ai dati sia di gennaio sia di febbraio 2010. I modelli, infatti, devono essere appositamente contrassegnati al fine di evidenziare che la periodicità è mutata, e che i modelli contengono i dati riferiti a due mesi. Tale ultima interpretazione è stata fatta propria anche dall Agenzia delle Entrate, che nella C.M. n. 14/E/2010, ha confermato che il cambio di periodicità scatta immediatamente, ossia già con riferimento al mese in cui la soglia di euro 50.000 è stata superata. 12

Modalità e termini di presentazione Novità di rilievo sono previste anche in relazione alle modalità ed ai termini di presentazione degli elenchi riepilogativi. In particolare, i modelli devono essere presentati in via telematica entro il giorno 25 del mese successivo al mese o trimestre di riferimento. Tuttavia al fine di rendere meno traumatico l obbligo generalizzato di invio telematico, fino al 30.04.2010, è ammessa anche la presentazione agli uffici doganali territorialmente competenti, ma in formato elettronico e nel più breve termine del giorno 20 del mese successivo al periodo di riferimento; in questa ipotesi, inoltre, è necessario presentare i frontespizi dei modelli compilati e sottoscritti dal soggetto obbligato o dal delegato, redatti anche su carta bianca, purché il contenuto sia sostanzialmente identico a quello dei modelli telematici. Resta in ogni caso esclusa la possibilità di presentare il modello in formato cartaceo. In pratica, la presentazione telematica diventa obbligatoria solo a decorrere dagli elenchi mensili di aprile 2010 e da quelli del secondo trimestre 2010 (aprile-giugno). In relazione alla gestione del periodo transitorio e in considerazione dei ritardi intervenuti nell emanazione delle nuove disposizioni, la nota Agenzia delle Dogane 19.2.2010 n. 24265 ha chiarito che: 13

nel caso di invio per raccomandata, o di consegna diretta, agli uffici doganali dei modelli INTRASTAT cartacei avvenuta entro il 19.2.2010 (ossia prima dell entrata in vigore del DLgs. 18/2010), gli elenchi si intendono regolarmente presentati; nel caso di invio per raccomandata di modelli INTRASTAT cartacei, nel periodo dal 20.02.2010 (entrata in vigore del DLgs. 18/2010) al 30.4.2010, il contribuente sarà invitato (a mezzo raccomandata) a inviare nuovamente i modelli in via telematica o in formato elettronico, entro 10 giorni dal ricevimento dell avviso, con l avvertenza che non sarà più possibile l invio a mezzo posta; nel caso di invio per raccomandata di modelli INTRASTAT su formato elettronico, nel periodo dal 20.2.2010 al 30.4.2010, i dati verranno acquisiti ma verrà comunicato al contribuente che non sarà più possibile l invio a mezzo posta. A regime, come sopra accennato, i nuovi modelli INTRASTAT dovranno essere presentati esclusivamente in via telematica. Attualmente, per la presentazione telematica dei modelli INTRASTAT si può utilizzare solo il canale telematico delle Dogane (EDI - Electronic Data Interchange) 3. A tal fine, i soggetti tenuti alla presentazione dei modelli INTRASTAT devono richiedere 3 In un secondo momento sarà possibile trasmettere i modelli INTRASTAT anche tramite i canali telematici dell Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline). 14

all Agenzia delle Dogane, qualora non ne siano già in possesso, l apposita autorizzazione. A tale proposito l Agenzia delle Dogane ha precisato, con nota del 13 gennaio 2010, che: a decorrere dall 01.01.2010 i certificati di firma digitale sono rilasciati alle sole persone fisiche; i soggetti che non sono in possesso di un certificato sono invitati ad iscriversi al Servizio Telematico dell Agenzia delle Dogane, indicando almeno un sottoscrittore persona fisica; sempre a decorrere dall 01.01.2010, sono revocati i certificati di firma rilasciati a persone giuridiche; a tal fine, le persone giuridiche titolari di certificati possono inserire la sottoscrizione di una persona fisica attraverso l apposita funzione presente nel Servizio Telematico. 12 aprile 2010 Sandro Cerato 15