PREAMBOLO. Il Consiglio regionale

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Allegato A Proposta di legge: Modifiche alla legge regionale 15 aprile 1999, n. 25 (Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli ed alimentari ottenuti con tecniche di produzione integrata e tutela contro la pubblicità ingannevole) SOMMARIO Preambolo Art. 1 - Modifiche al titolo della l.r. 25/1999 Art. 2 - Finalità. Modifiche all articolo 1 della l.r. 25/1999 Art. 3 - Definizioni. Inserimento dell articolo 1 bis nella l.r. 25/1999 Art. 4 - Acquisizione del marchio. Sostituzione dell articolo 2 della l.r. 25/1999 Art. 5 - Concessione dell uso del marchio di certificazione. Sostituzione dell articolo 3 della l.r. 25/1999 Art. 6 - Apposizione del marchio di certificazione. Sostituzione dell articolo 4 della l.r. 25/1999 Art. 7 - Controlli sui concessionari - Requisiti degli organismi di controllo. Introduzione dell articolo 4 bis nella l.r. 25/1999 Art. 8 - Adempimenti amministrativi per la gestione del marchio. Introduzione dell articolo 4 ter nella l.r. 25/1999 Art. 9 - Vigilanza. Sostituzione dell articolo 5 della l.r. 25/1999 Art. 10 - Etichettatura. Abrogazione dell articolo 6 della l.r. 25/1999 Art. 11 - Tutela contro la pubblicità ingannevole. Abrogazione dell articolo 8 della l.r. 25/1999 Art. 12 - Norma transitoria PREAMBOLO Il Consiglio regionale Visto l articolo 117, comma quarto della Costituzione; Visto l articolo 4, comma 1, lettera n) dello Statuto; Vista la legge regionale 15 aprile 1999, n. 25 (Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari ottenuti con tecniche di produzione integrata e tutela contro la pubblicità ingannevole). Considerato quanto segue: 1. è necessaria una complessiva rivisitazione dell impianto normativo e degli atti di gestione del marchio disciplinato dalla l.r. 25/1999 al fine di tener conto di specifiche esigenze di natura tecnica che si sono manifestate nel corso degli anni di applicazione e di armonizzare il sistema sanzionatorio del suddetto marchio con quello previsto per il marchio nazionale Sistema Qualità Nazionale Produzione Integrata (SQNPI) per la certificazione delle produzioni integrate; 2. nell ambito della suddetta rivisitazione è opportuno prevedere a livello legislativo alcune disposizioni oggi contenute nel regolamento d attuazione e includere le disposizioni tecniche relative all uso del marchio di certificazione nell apposito regolamento d uso, quale atto tecnico previsto dal Codice della proprietà industriale;

3. a seguito dell introduzione nell ordinamento italiano (d.lgs. 15/2019) della distinzione tra marchio collettivo e marchio di certificazione, si interviene per qualificare il marchio previsto dalla l.r 25/1999, in considerazione delle caratteristiche dello stesso, quale marchio di certificazione; 3. al fine di semplificare il procedimento di iscrizione degli organismi, che svolgono attività di controllo sul metodo di produzione integrata seguito dal concessionario del marchio di certificazione, si prevede che gli stessi siano accreditati secondo specifiche normative europee e pertanto si elimina l autorizzazione, attualmente prevista nel regolamento d attuazione. Approva la presente legge Art. 1 Modifiche al titolo della l.r. 25/1999 1. Nel titolo della legge regionale 15 aprile 1999, n. 25 (Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli ed alimentari ottenuti con tecniche di produzione integrata e tutela contro la pubblicità ingannevole) le parole: e tutela contro la pubblicità ingannevole sono soppresse. Art. 2 Finalità Modifiche all articolo 1 della l.r. 25/1999 1. Nella rubrica dell articolo 1 della l.r. 25/1999 dopo la parola: Finalità sono aggiunte le seguenti: e oggetto. 2. Al comma 1 dell articolo 1 della l.r. 25/1999 la parola: collettivo è sostituita dalle seguenti: di certificazione. 3. Il comma 2 dell articolo 1 della l.r. 25/1999 è sostituito dal seguente: 2. La presente legge si applica ai prodotti sotto indicati, purché ottenuti secondo i disciplinari di produzione integrata di riferimento: a) i prodotti agricoli vegetali non trasformati, gli animali e i prodotti animali non trasformati; b) i prodotti agricoli vegetali e animali trasformati destinati all alimentazione umana composti essenzialmente di uno o più ingredienti di origine vegetale o animale; c) i mangimi, i mangimi composti per animali e le materie prime per mangimi non contemplati dalla lettera a).. Art. 3 Definizioni Inserimento dell articolo 1 bis nella l.r. 25/1999 1. Dopo l articolo 1 della l.r. 25/1999 è aggiunto il seguente articolo: Art. 1 bis Definizioni 1. Ai fini della presente legge si applicano le seguenti definizioni:

a) tecniche di produzione integrata: le tecniche, individuate dai disciplinari di produzione integrata, compatibili con la tutela dell ambiente naturale e finalizzate a un innalzamento del livello di salvaguardia della salute dei consumatori, realizzate privilegiando le pratiche ecologicamente sostenibili e riducendo l uso di prodotti chimici di sintesi e gli effetti negativi sull ambiente; b) disciplinari di produzione integrata (DPI): i documenti costituiti dai principi generali e dalle loro schede applicative che individuano le tecniche di produzione integrata. Il DPI contempla, a seconda della tipologia e delle caratteristiche del prodotto, una o più delle fasi di produzione, conservazione, trasporto, condizionamento, trasformazione, confezionamento e commercializzazione; c) concessionario: persona fisica o giuridica iscritta nell elenco regionale che ottiene la concessione all uso del marchio di certificazione; d) organismo di controllo (OdC): soggetto terzo e indipendente che svolge attività di controllo sui concessionari conformemente ai piani di controllo; e) piano di controllo: insieme delle verifiche atte ad assicurare il rispetto delle prescrizioni dei DPI.. Art. 4 Acquisizione del marchio Sostituzione dell articolo 2 della l.r. 25/1999 1. L articolo 2 della l.r. 25/1999 è sostituito dal seguente: Art. 2 Acquisizione del marchio 1. La Giunta regionale provvede agli adempimenti necessari per ottenere la registrazione del marchio di certificazione ai sensi del capo II, sezione I del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprietà industriale, a norma dell articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273).. Art. 5 Concessione dell uso del marchio di certificazione Sostituzione dell articolo 3 della l.r. 25/1999 1. L articolo 3 della l.r. 25/1999 è sostituito dal seguente: Art. 3 Concessione dell uso del marchio di certificazione 1. L uso del marchio può essere concesso: a) alle imprese agricole singole o associate iscritte al registro delle imprese della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) o presso organismi analoghi di altri Stati membri dell'unione europea che si impegnano a rispettare i DPI; b) alle imprese di trasformazione o di trasformazione e commercializzazione singole o associate iscritte al registro delle imprese della CCIAA o presso organismi analoghi di altri Stati membri dell'unione europea e che hanno sottoscritto, in relazione ai prodotti per cui il marchio di certificazione è richiesto, accordi di coltivazione o allevamento e vendita con aziende agricole singole o associate che si impegnano a rispettare i DPI. Nel caso di imprese cooperative o associative che prevedono nello statuto il conferimento

delle produzioni da parte dei soci, la qualifica di socio sostituisce la necessità di specifici accordi di coltivazione o allevamento e vendita. 2. Le imprese aventi i requisiti di cui al comma 1 per ottenere l uso del marchio di certificazione presentano una domanda alla competente struttura della Giunta regionale e all OdC prescelto secondo la procedura indicata nel regolamento d uso del marchio di certificazione. 3. Le imprese concessionarie dell uso del marchio sono iscritte in apposito elenco tenuto dalla competente struttura della Giunta regionale.. Art. 6 Apposizione del marchio di certificazione Sostituzione dell articolo 4 della l.r. 25/1999 1. L articolo 4 della l.r. 25/1999 è sostituito dal seguente: Art. 4 Apposizione del marchio di certificazione 1. I concessionari del marchio di certificazione appongono in etichetta sul prodotto, oltre al marchio stesso, le diciture Prodotto da agricoltura integrata Marchio concesso dalla Regione Toscana, formulate secondo le modalità stabilite dal regolamento d uso. Nel caso di provenienza toscana del prodotto la dicitura da adottare è "Prodotto in Toscana". Art. 7 Controlli sui concessionari - Requisiti degli organismi di controllo Introduzione dell articolo 4 bis nella l.r. 25/1999 1. Dopo l articolo 4 della l.r. 25/1999 è aggiunto il seguente: Art. 4 bis Controlli sui concessionari - Requisiti degli organismi di controllo 1. Le attività di controllo sui concessionari del marchio sono svolte dagli OdC iscritti nell apposito elenco regionale tenuto dalla competente struttura della Giunta regionale. 2. Per essere iscritti nell elenco regionale gli OdC devono essere accreditati per i controlli finalizzati alla certificazione dei prodotti agroalimentari o della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 o della norma UNI 11233:2009 e presentare apposita domanda di iscrizione nell elenco regionale alla competente struttura della Giunta regionale. Nella domanda l OdC si impegna ad applicare il piano di controllo approvato dalla competente struttura della Giunta regionale. 3. Gli OdC devono: a) effettuare le verifiche sulle condizioni iniziali necessarie per la concessione del marchio di certificazione al soggetto richiedente inviando alla competente struttura della Giunta regionale e al concessionario la prima dichiarazione di conformità; b) ispezionare i concessionari, secondo le modalità e i tempi previsti nei piani di controllo, sul rispetto della presente legge, del regolamento d uso del marchio di certificazione e dei DPI.. Art. 8 Adempimenti amministrativi per la gestione del marchio

Introduzione dell articolo 4 ter nella l.r. 25/1999 1. Dopo l articolo 4 bis della l.r. 25/1999 è aggiunto il seguente: Art. 4 ter Adempimenti amministrativi per la gestione del marchio 1. La Giunta regionale approva: a) il regolamento d uso del marchio di certificazione che disciplina in particolare: 1) la descrizione del segno grafico e del logotipo, nonché la descrizione del contrassegno; 2) le procedure per la concessione dell uso del marchio; 3) gli obblighi dei concessionari; 4) le modalità di apposizione del marchio di certificazione; 5) il sistema sanzionatorio; b) i principi generali dei disciplinari di produzione integrata; c) i criteri per la stesura dei piani di controllo predisposti dagli OdC e gli obblighi di questi ultimi; d) i criteri per lo svolgimento dell attività di vigilanza sugli OdC. 2. La competente struttura della Giunta regionale: a) approva le schede tecniche dei disciplinari di produzione integrata e i loro aggiornamenti; b) iscrive gli OdC operanti in Toscana e i concessionari del marchio di certificazione in appositi elenchi regionali e ne dispone la cancellazione; c) vigila sulle attività degli OdC; d) concede ai soggetti di cui all articolo 3 la facoltà di utilizzare il marchio di certificazione; e) approva i piani di controllo. 3. Per l elaborazione dei principi generali dei DPI, delle relative schede tecniche e dei loro aggiornamenti il dirigente della competente struttura della Giunta regionale si avvale di un comitato tecnico composto da esperti regionali in materia di tecniche agronomiche, difesa fitosanitaria, zootecnia e acquacoltura scelti all interno della Direzione regionale competente e nominati ai sensi dell articolo 7, comma 1 bis della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale). 4. Al comitato possono partecipare esperti delle filiere interessate dalla certificazione.. Art. 9 Vigilanza Sostituzione dell articolo 5 della l.r. 25/1999 1. L articolo 5 della l.r. 25/1999 è sostituito con il seguente: Art. 5 Vigilanza 1. La competente struttura della Giunta regionale vigila sulle attività degli organismi di controllo, in particolare verifica l applicazione del piano di controllo e il mantenimento dei requisiti di cui all articolo 4 bis..

1. L articolo 6 della l.r. 25/1999 è abrogato. Art. 10 Etichettatura Abrogazione dell articolo 6 della l.r. 25/1999 1. L articolo 8 della l.r. 25/1999 è abrogato. Art. 11 Tutela contro la pubblicità ingannevole Abrogazione dell articolo 8 della l.r. 25/1999 Art. 12 Norma transitoria 1. Dall entrata in vigore della presente legge il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 2 settembre 2004, n. 47/R (Regolamento d uso del marchio collettivo Agriqualità Prodotto da agricoltura integrata ai sensi dell articolo 3 della l.r 25/1999) è disapplicato salvo quanto previsto al comma 2. 2. Fino all approvazione del regolamento d uso del marchio di certificazione continuano ad applicarsi il capo II, l articolo 14 del capo III, gli articoli 16, 18 e 19 del capo IV e il capo V del d.p.g.r. 47/R/2004. 3. I concessionari, già inscritti nell elenco regionale all entrata in vigore della presente legge, mantengono lo status e la relativa iscrizione. 4. Gli OdC, entro novanta giorni dall approvazione dei piani di controllo di cui all articolo 4 ter, comma 2, lettera e) comunicano alla competente struttura della Giunta regionale il loro impegno ad applicare i nuovi piani. Scaduto tale termine l OdC è cancellato dall elenco regionale.