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PREMESSA Questo manuale nasce per iniziativa degli autori come utile guida all accertamento dello stato di invalidità civile, di cecità civile, di sordomutismo e dello stato di Handicap nel nuovo processo assistenziale promosso dall Inps al fine di rispondere alle esigenze dei disabili e dei propri familiari nell ambito di questo mondo. La Costituzione 1 tutela il diritto all assistenza sociale dei cittadini dando vita al più ampio sistema cosiddetto del welfare 2. L assistenza a differenza della previdenza non pone quale presupposto per l erogazione delle prestazioni lo svolgimento di un attività lavorativa con versamento dei relativi contributi previdenziali; infatti le prestazioni assistenziali (sia economiche che sociosanitarie come l esenzione dal ticket, le cure mediche, gli incentivi fiscali, pensioni e indennità varie) si rivolgono a qualunque cittadino perché versi nello stato di bisogno a causa di inabilità al lavoro, quale condizione imposta dalla Costituzione. Con l avvento del nuovo processo assistenziale, l Inps ha modificato l iter amministrativo e sanitario istituendo un sistema di controllo ben articolato. Infatti, il nuovo flusso organizzativo e procedurale, illustrato nella circolare n. 131 del 28/12/2009, è ispirato ai seguenti principi: trasparenza del procedimento; realizzazione di un sistema di presentazione, gestione, trattamento e archiviazione elettronica delle domande; rilascio sul sito internet dell Istituto dell applicativo per la presentazione delle domande, per la gestione degli appuntamenti di visita e per la stesura del verbale di visita da parte delle Commissioni Mediche Integrate; archiviazione elettronica di tutti gli atti e degli esiti delle fasi procedurali; tempestiva disponibilità degli atti, grazie all utilizzo della sola modalità telematica per la presentazione e gestione, da parte delle funzioni amministrative, sanitarie e legali ai fini dell erogazione delle prestazioni e della eventuale difesa in giudizio. L evoluzione di questo processo avviene anche in considerazione che la funzione di erogazione delle provvidenze economiche ai minorati civili è fra i compiti istituzionali dell'inps. Infatti, l'art. 130 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, fa decorrere dal 3 settembre 1998 l'attribuzione all'inps della funzione di erogazione mediante l'istituzione presso di esso di un apposito fondo di gestione. 1 Art. 38 della Costituzione recita: Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale. I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria. Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale. Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato. L'assistenza privata è libera. 2 Sistema sociale che vuole garantire a tutti i cittadini la fruizione dei servizi sociali ritenuti indispensabili. 5

Tale funzione era precedentemente svolta dal Ministero degli Interni, in particolare dalle Prefetture, che esercitava anche il potere concessorio delle provvidenze economiche sulla scorta delle risultanze degli accertamenti medico-legali e della verifica degli ulteriori requisiti di reddito, di età, ecc., previsti dalle leggi di riferimento (circ. 192/1998 - circ. 223 /1998 - circ. 239/1998 - circ. 250/1998 - circ. 94/1999). Da ciò emerge l esigenza di riportare in maniera semplicistica e schematica i principali iter e le domande più frequenti del cittadino alla luce di questo nuovo sistema assistenziale. 6

Principali riferimenti legislativi La principale legge di riferimento in tema di assistenza e prestazioni sociali è la legge n. 118/1971 in favore dei mutilati ed invalidi civili. Agli effetti della citata legge, si considerano mutilati ed invalidi civili i cittadini affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo, compresi gli irregolari psichici per oligofrenie di carattere organico o dismetabolico, insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionali che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore a un terzo o, se minori di anni 18, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età 3. Ai soli fini dell'assistenza socio-sanitaria, si considerano mutilati ed invalidi i soggetti ultrasessantacinquenni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età 4. Sono esclusi gli invalidi per cause di guerra, di lavoro, di servizio, nonché i ciechi e i sordomuti per i quali provvedono altre leggi 5 emanate prima della legge n. 118/1971. La Legge n. 381/1970 per il sordomutismo (oggi sordità) e la Legge n. 382/1970 per la cecità, successivamente è stata emanata la Legge n. 104/1992 con le norme a favore dei portatori di handicap infine la Legge n. 68/1999 con le norme sul collocamento dei disabili. Dal complesso di queste norme sono stati istituiti particolari "status" a cui corrispondono diverse tipologie di prestazioni e benefici di varia natura (economici, fiscali, sociali, assistenziali, collocamento al lavoro ecc) derivandone tre principali rami: «Invalidità civile» che include i seguenti status: invalido civile (legge n. 118/1971); sordo civile (ex sordomuto; legge n. 381/1970 «modificata dalla legge n. 95/2006); cieco civile (legge n. 382/1970); 3 Vedi, anche, l'art. 1 del Decreto Legislativo 23 novembre 1988, n. 509 "Norme per la revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti, nonché dei benefici previsti dalla legislazione vigente per le medesime categorie, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 26 luglio 1988, numero 291" 4 Comma aggiunto dall'art. 6, D. Lgs. 23 novembre 1988, n. 509. 5 La Corte costituzionale, con sentenza 14-22 giugno 1989, n. 346 (G.U. 28 giugno 1989, n. 26 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del combinato disposto dagli artt. 1, primo comma, L. 11 febbraio 1980, n. 18 e 2, quarto comma, L. 30 marzo 1971, n. 118, nella parte in cui esclude che ad integrare lo stato di totale inabilità con diritto all'indennità di accompagnamento possa concorrere, con altre minorazioni, la cecità parziale. L articolo 1 della Legge 20 febbraio 2006, n. 95 ha stabilito che in tutte le disposizioni legislative vigenti, il termine «sordomuto» è sostituito con l espressione «sordo»; la medesima disposizione, all articolo 1 comma 2, ha modificato la precedente definizione di «sordomuto», sostituendo l articolo 1, comma 2 della Legge 26 maggio 1970, n. 381 con il seguente: «Agli effetti della presente legge si considera sordo il minorato sensoriale dell'udito affetto da sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva che gli abbia compromesso il normale apprendimento del linguaggio parlato, purché la sordità non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio». 7

sordo-cieco civile (legge n. 107/2010) «Handicap» che include i seguenti status: persona con handicap (art. 3, comma 1, Legge 104/1992); persona con handicap con connotazione di gravità (art. 3, comma 3, Legge 104/1992) «Disabilità» che include l'unico status: soggetto disabile (legge 68/1999). Ciò che differenzia i diversi rami sono le prestazioni assistenziali: «Invalidità civile»: il riconoscimento dell'invalidità civile è requisito essenziale per il diritto a sussidi economici (assegno ordinario di invalidità; pensione di inabilità; indennità di frequenza; indennità di accompagnamento), nonché ad una particolare assistenza sanitaria (protesi e ausili) e all'esenzione dal ticket sanitario. «Handicap»: la condizione di portatore di handicap dà diritto a diverse agevolazioni: tributarie e fiscali (detraibilità dei sussidi tecnici ed informatici; deducibilità spese di assistenza specifica; esenzione bollo auto; contributi per la modifica degli strumenti di guida, ecc.); agevolazioni per l assistenza da parte dei familiari; permessi e congedi lavorativi. «Disabilità»: la condizione di disabilità dà diritto alle prestazioni a favore dell'inserimento nel mondo del lavoro tra cui il collocamento obbligatorio (ossia l'obbligo di riservare una quota delle assunzioni ai lavoratori disabili). 8

Il nuovo processo assistenziale L'INPS è tra i più grandi e complessi enti previdenziali d'europa, gestisce la quasi totalità della previdenza italiana ed ha un bilancio che per entità è il secondo dopo quello dello Stato. Sono assicurati all Inps la maggior parte dei lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato e dei lavoratori autonomi. Le molteplici attività gestite dall INPS rendono il modello di welfare italiano unico rispetto agli atri paesi europei. L art. 20 del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78 (conv. con modifiche nella legge n. 102/1999) e dell'art. 20 della Legge 3 agosto 2009, n. 102 e successive modifiche hanno introdotto importanti modifiche in materia di gestione delle controversie di invalidità civile, attribuendo all Inps un ruolo di primaria importanza ed unificando le varie competenze finora attribuite settorialmente. La circolare in commento (n. 93 del 20.07.2009) definisce gli aspetti organizzativi e procedurali relativi al riconoscimento dei benefici in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità, handicap e disabilità. Il nuovo iter procedurale, in vigore per le domande presentate dal 1 gennaio 2010, comprende la fase iniziale della compilazione della certificazione medica e della proposizione della domanda amministrativa fino agli esiti della visita e all eventuale contenzioso giudiziario. Queste nuove modalità applicative rispetto alle precedenti rispondono meglio alle esigenze di trasparenza, razionalizzazione, gestione elettronica dei dati e delle informazioni e relativa disponibilità telematica: il tutto delinea lo scopo finale della riforma, ossia l abbreviazione dei tempi di erogazione della prestazione mediante una complessiva semplificazione del sistema. Quindi una delle importanti novità del sistema è rappresentata dall affidamento, in via esclusiva, agli strumenti telematici sia della fase di compilazione che di inoltro della certificazione medica attestante la natura delle infermità 6 e della domanda che va trasmessa all'inps utilizzando le procedure telematiche dell Istituto. Il certificato medico può essere redatto e trasmesso da qualsiasi medico autorizzato ed in possesso del relativo PIN di accesso fornito dall INPS 7. 6 Sono stati previsti i seguenti modelli: modello A domanda per soggetto maggiorenne; modello B domanda per soggetto minorenne e/o interdetto; modello C certificato medico; modello D certificato attestante l intrasportabilità ai fini della richiesta di visita domiciliare; modello E verbale sanitario. 7 La procedura è disponibile sul sito www.inps.it nella sezione servizi online ( Per tipologia di utente - Medici Certificatori ). Tramite questa applicazione il medico certificatore con il proprio Pin potrà acquisire il certificato attestante le patologie invalidanti, acquisire il certificato di intrasportabilità, visualizzare i certificati prodotti e stamparli. 9