A.C. 4439 Disposizioni sull elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi (Approvato dal Senato A.S. 2743) N. 140 13 giugno 2017
Camera dei deputati XVII LEGISLATURA Analisi degli effetti finanziari A.C. 4439 Disposizioni sull elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi (Approvato dal Senato A.S. 2743) N. 140 13 giugno 2017
La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato. La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione). L analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi. SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO Servizio Responsabile 066760-2174 / 066760-9455 bs_segreteria@camera.it SERVIZIO COMMISSIONI Segreteria della V Commissione 066760-3545 / 066760-3685 com_bilancio@camera.it La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.
INDICE PREMESSA... - 3 - ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI... - 3 - ARTICOLI DA 1 A 19... - 3 - ELEZIONE DEI COMPONENTI DEI CONSIGLI DEGLI ORDINI CIRCONDARIALI FORENSI... - 3 - I
Informazioni sul provvedimento: A.C. 4439 Titolo: Iniziativa: Commissione di merito: Relatrice per la Commissione di merito Gruppo: Relazione tecnica: Parere richiesto: Disposizioni sulla elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi parlamentare approvato dal Senato II Rossomando PD assente Destinatario: alla II Commissione in sede referente Oggetto: testo del provvedimento PREMESSA La proposta di legge in esame - già approvata in prima lettura dal Senato reca disposizioni sull elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi. Il testo originario del provvedimento (A.S. 2473) non è corredato di relazione tecnica. Si evidenzia cha la II Commissione della Camera dei deputati ha concluso l esame in sede referente del provvedimento in riferimento senza apportare modifiche o integrazioni al testo 1. Si esaminano, di seguito, le disposizioni che presentano profili di carattere finanziario. ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI ARTICOLI da 1 a 19 Elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi Normativa vigente: il sistema elettorale per il rinnovo dei consigli territoriali dell ordine degli avvocati è disciplinato dall art. 28 della legge n. 247/2012 e dal decreto ministeriale 10 novembre 2014, n. 170, adottato in attuazione della medesima legge. L articolo 24 della legge n. 247/2012, inoltre, prevede che l ordine forense è costituito dagli iscritti negli albi degli avvocati. L ordine si articola negli ordini circondariali e nel Consiglio nazionale forense (CNF); questi sono enti pubblici non economici a carattere associativo - soggetti esclusivamente alla vigilanza del 1 Cfr. II Commissione Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 1 giugno 2017. - 3 -
Ministro della giustizia - sono dotati di autonomia patrimoniale e finanziaria e sono finanziati esclusivamente con i contributi degli iscritti. Si evidenzia che l ordine forense non è ricompreso nell elenco delle amministrazioni pubbliche, rilevanti ai fini del conto economico consolidato, individuato dall ISTAT ai sensi della legge di contabilità e finanza pubblica 2. Le norme disciplinano la procedura elettorale dei consigli territoriali dell Ordine degli avvocati, con particolare riguardo all elettorato attivo e passivo (articoli 3 e 4) e alle modalità di svolgimento delle elezioni (articoli 5-16) disponendo, altresì, l abrogazione dei commi da 2 a 6 dell art. 28 della legge n. 247/2012, recante la vigente disciplina elettorale dei summenzionati consigli (articolo 18). Viene, infine, disposto che dal provvedimento in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (articolo 19). Al riguardo, si evidenzia che il provvedimento novella la procedura elettorale dei consigli territoriali dell Ordine degli avvocati recando, a tale riguardo, una previsione di neutralità finanziaria (articolo 19). Sul punto non si hanno osservazioni da formulare considerato che le disposizioni del provvedimento afferiscono esclusivamente ad attività di pertinenza degli ordini forensi, i quali, ai sensi dell'articolo 24 della legge n. 247/2012, sono finanziati mediante i contributi degli iscritti. 2 Articolo 1, comma 3, della legge n. 196/2009. - 4 -