LICEO SCIENTIFICO A. Volta Piano Triennale Offerta Formativa PTOF ALLEGATO N. 5 PTOF PIANO TRIENNALE OFFERTA FORMATIVA

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ALLEGATO N. 5 PTOF PIANO TRIENNALE OFFERTA FORMATIVA Valutazione e Crediti 2018-2019 1

VALUTAZIONE E CREDITI Rilevazioni prove nazionali SNV (Sistema valutazione nazionale) Il liceo Volta partecipa, come attività ordinaria d'istituto, alle rilevazioni nazionali degli apprendimenti degli studenti (prove del SNV dell Invalsi per le classi seconde) collocandosi nettamente al di sopra della media nazionale, ben oltre la media del sud e senza pari riguardo alla media regionale. Per l a.s. 2017 /2018 la prova è stata svolta in modalità computer based dal 7 maggio al 19 maggio 2018 ed ha interessato gli alunni delle seconde classi, impegnati nelle prove di matematica, italiano e nella compilazione del questionario dello studente. Verifica e Valutazione Dal DPR 122 del 22/06/2009 Art 1 commi 2 e 3: 2. La valutazione è espressione dell'autonomia professionale propria della funzione docente, nella sua dimensione sia individuale che collegiale, nonché dell'autonomia didattica delle istituzioni scolastiche. Ogni alunno ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 4, terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni. 3. La valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico complessivo degli alunni. La valutazione concorre, con la sua finalità anche formativa e attraverso l'individuazione delle potenzialità e delle carenze di ciascun alunno, ai processi di autovalutazione degli alunni medesimi, al miglioramento dei livelli di conoscenza e al successo formativo, anche in coerenza con l'obiettivo dell'apprendimento permanente di cui alla «Strategia di Lisbona nel settore dell'istruzione e della formazione», adottata dal Consiglio europeo con raccomandazione del 23 e 24 marzo 2000. In un sistema scolastico innovativo la valutazione interviene in vari momenti dell attività educativa non allo scopo di sanzionare e classificare ma di regolare i processi di insegnamento e di apprendimento. Essa a tal fine assume diversi funzioni e può utilizzare diversi strumenti di verifica. La valutazione iniziale o diagnostica mira a registrare le condizioni di partenza degli studenti, le conoscenze possedute e i prerequisiti cognitivi specifici al fine di programmare l intervento didattico nel modo più efficace e rispondente ai bisogni formativi dei discenti. La valutazione formativa o in itinere ha lo scopo di rilevare le eventuali difficoltà di apprendimento degli studenti e i punti di forza e di debolezza dello stesso intervento didattico. Essa svolge una funzione regolativa su tutte le variabili che incidono sui processi di apprendimento (obiettivi, metodi, strumenti ecc.) La valutazione sommativa o finale interviene alla fine di un certo percorso didattico e ha il compito di offrire un bilancio consuntivo dei processi di insegnamento/apprendimento 2

La valutazione deve esplicitare con chiarezza i criteri derivati dagli obiettivi che si intendono perseguire e prevedere le prove di verifica che verranno utilizzate per accertare il raggiungimento di tali obiettivi Essa in linea generale misurerà: Le conoscenze, intese come risultato del processo di assimilazione attraverso l'apprendimento di contenuti, informazioni, fatti, termini, regole e principi, procedure afferenti ad una o più aree disciplinari di carattere teorico e pratico; Le abilità, intese come capacità di applicazione delle conoscenze (sapere) e delle esperienze (saper fare), al fine della soluzione di un problema o di portare a termine un compito o di acquisire nuovi saperi; esse si esprimono come abilità cognitive (elaborazione logico-critica e creativo-intuitiva) e pratico-manuali (uso consapevole di metodi, strumenti e materiali); Le competenze, intese come comprovate e consolidate capacità di utilizzare conoscenze, metodiche di analisi dei dati e di indagine dei fenomeni, abilità personali e attitudini sociali nei più svariati campi. Al fine dell accertamento degli apprendimenti potranno essere utilizzate diverse tipologie orali e scritte di verifica, sia strutturate che semi strutturate: colloquio individuale, discussione guidata, questionario, saggio breve, quesiti a risposta multipla, simulazioni etc. Resta valido il generale principio che in sede di valutazione intermedia o finale i singoli docenti e i consigli di classe avanzano le proposte di voto sulla base di un congruo numero di verifiche orali, scritte o di esercitazioni pratiche ed esprimono valutazioni che tengono conto, dei singoli voti, della frequenza, dell interesse, dell impegno, dei progressi dell apprendimento, della partecipazione al dialogo educativo e didattico e, relativamente alla valutazione di fine anno, della possibilità per lo studente di poter seguire proficuamente le materie dell anno successivo. Il Collegio dei docenti in data 2 ottobre 2014 ha deliberato il voto unico per tutte le discipline sia per la valutazione intermedia che per la valutazione finale. Inoltre si deve tener conto che: la promozione alla classe successiva si consegue se l alunno riporta un voto non inferiore a 6/10 in ciascuna disciplina ( art. 6 DPR 122 del 22/06/2009); i voti si assegnano su proposta dei singoli professori in base ad un giudizio brevemente motivato desunto da un congruo numero di interrogazioni e di esercizi scritti, grafici o pratici fatti a casa o a scuola, corretti e classificati durante l anno scolastico, ed eventuali risultanze dei corsi di recupero o sostegno; se non vi è dissenso, i voti in tal modo proposti si intendono approvati; è richiesta la frequenza di almeno ¾ dell'orario annuale personalizzato; il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame di stato (art. 14, c.7 del DPR 122/09). Nei confronti degli alunni che presentino un insufficienza in una o più discipline, comunque non tale da determinare un immediato giudizio di non promozione, il consiglio di classe: 3

può adottare delibera di sospensione del giudizio e di avvio al recupero estivo e alle relative prove di accertamento del superamento del debito formativo entro l inizio dell anno scolastico successivo; tali insufficienze debbono essere colmate individualmente o usufruendo di servizi aggiuntivi scolastici nel periodo estivo; l alunno è comunque tenuto a sottoporsi a prove di verifica formali organizzate dal consiglio di classe; la famiglia dell alunno interessato deve ricevere formale notifica del provvedimento adottato dal consiglio di classe, con annesse istruzioni sulle modalità e sui tempi di verifica. Nei confronti degli alunni che presentino insufficienze nel complesso delle discipline tali da non consentire al consiglio di classe di individuare le premesse per una ripresa, anche attraverso corsi di recupero estivi, al fine di un inserimento costruttivo dello studente nell attività scolastica successiva, il consiglio di classe adotta delibera di non promozione. La valutazione è competenza specifica del Consiglio di Classe. Il Consiglio di classe, nel rispetto della normativa, procede alle operazioni di scrutinio sulla base di obiettivi, sicuri e sufficienti elementi di giudizio, in piena serenità di spirito e nella consapevolezza dell alto e delicato compito che è chiamato a svolgere, a verifica dei risultati del processo educativo, utilizzando l intera scala dei voti. Ed opera, sapendo: che i voti rispondono non solo a un esigenza oggettivamente misurativa e valutativa, ma anche squisitamente didattica e formativa, dovendosi, nell attribuzione degli stessi, tener conto dei livelli di partenza degli allievi, dell impegno dagli stessi dimostrato, dell andamento progressivo del rendimento; che le proposte di voto, sempre motivate da un breve giudizio, materia per materia, di ogni docente, devono trovare consistenza nel confronto collegiale, perché soltanto in un quadro unitario ogni giudizio di merito sulla diligenza, sul profitto e sulla personalità diventa sereno e ponderato; che il numero di assenze di ogni allievo, quando giustificate non è di per sé preclusivo della valutazione del profitto, purché il giudizio favorevole possa essere desunto da un congruo numero di interrogazioni e di esercizi scritti, grafici e pratici, svolti in casa o a scuola, corretti e classificati nel corso dell intero anno scolastico, da cui si possa accertare il raggiungimento degli obiettivi di ciascuna disciplina ; comunque la frequenza assidua e la partecipazione attiva sono elementi positivi che concorrono alla valutazione favorevole del profitto (O.M. 330/97); che il risultato del processo di apprendimento è da rapportare, per una sua giusta valutazione, al punto di partenza di ciascun allievo; che non possono essere trascurati, dopo aver misurato attraverso compiti, interrogazioni, questionari, colloqui, la quantità e qualità dell apprendimento, tutti gli altri elementi di valutazione della personalità dell alunno (particolari attitudini per una o più discipline, interessi, capacità di recupero, assiduità negli studi e nella frequenza, volontà di riuscire, difficoltà/facilità di comunicazione, elementi del carattere, problemi familiari e di salute, estrazione socio-culturale), i quali pure intervengono a condizionare, nel senso positivo o negativo, il processo di formazione dell allievo; che è da valutare positivamente la partecipazione degli studenti ai corsi di recupero/approfondimento e ad ogni altra attività culturale anche extrascolastica; che il voto di comportamento è proposto sulla base della valutazione dell osservanza da parte degli alunni dei doveri scolastici e del rispetto del Regolamento interno. 4

CRITERI GENERALI PER LA VALUTAZIONE NELLE SINGOLE DISCIPLINE Sulla base degli obiettivi di ciascuna disciplina, utilizzando l intera scala dei voti in decimi, i criteri di valutazione relativi all acquisizione delle conoscenze e competenze sono così individuati: CONOSCENZE COMPETENZE Approfondite, integrate da ricerche e apporti critici e Esposizione orale e comunicazione scritta esauriente e critica; padronanza del linguaggio specifico e ricchezza 10-9 personali. lessicale; ottime competenze critiche con confronti 8 Puntuali e consapevoli di tutti gli argomenti svolti, comprensione sicura. pluridisciplinari Esposizione orale e comunicazione scritta corretta e fluida, applicazione e impostazione precisa, linguaggio specifico e appropriato; competenze di sintesi e collegamenti nell ambito della disciplina 7 6 5 4 3-1 Conoscenza sicura di quasi tutti gli argomenti svolti Conoscenza e comprensione della maggior parte degli argomenti Conoscenza e comprensione superficiali degli argomenti con presenza di lacune Conoscenza e comprensione superficiali e incomplete degli argomenti con ampie lacune; approccio mnemonico Mancanza assoluta di preparazione; rifiuto di sottoporsi a verifica orale o scritta Esposizione orale e comunicazione scritta corretta, applicazione e impostazione generalmente puntuali, utilizzo quasi costante del linguaggio specifico Esposizione orale e comunicazione scritta abbastanza chiara, sufficientemente corretta, linguaggio sostanzialmente adeguato anche se non sempre specifico; applicazione e impostazioni corrette, anche se talvolta guidate Conoscenza e comprensione superficiali degli argomenti con presenza di lacune. Esposizione orale e comunicazione scritta incerta con frequenti ripetizioni ed errori nelle strutture, linguaggio inadeguato e con difficoltà nel lessico specifico; qualche errore di applicazione e di impostazione; difficoltà di rielaborazione Esposizione orale e comunicazione scritta stentata, con improprietà e gravi errori linguistici, scarso uso del lessico specifico, gravi errori di impostazione e difficoltà marcate nella applicazione di quanto appreso Mancanza di comprensione delle richieste e degli argomenti; competenze nulle o non verificabili Secondo l art. 7 del DPR 122 del 22/06/2009 La valutazione del comportamento degli alunni nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado, di cui all'articolo 2 del decretolegge, si propone di favorire l'acquisizione di una coscienza civile basata sulla consapevolezza che la libertà personale si realizza nell'adempimento dei propri doveri, nella conoscenza e nell'esercizio dei propri diritti, nel rispetto dei diritti altrui e delle regole che governano la convivenza civile in generale e la vita scolastica in 5

particolare. Dette regole si ispirano ai principi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni. Pertanto la valutazione del comportamento degli alunni è effettuata con l attribuzione di un voto numerico espresso in decimi su proposta del docente coordinatore che terrà conto dei criteri di seguito riportati ed è attribuita collegialmente. La votazione sul comportamento concorre alla valutazione complessiva dello studente ed alla determinazione dei crediti scolastici. Si riportano di seguito i criteri per l attribuzione del voto di comportamento e i criteri generali per l attribuzione del voto nelle singole discipline, ferma restando la completa autonomia di giudizio di ciascun Consiglio di classe. 1)Rispetto di sè, degli altri e del contesto scolastico e/o ambientale; 2)Frequenza e puntualità; 3)Interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo; 4)Collaborazione con compagni e docenti; 5)Rispetto dei doveri scolastici. La valutazione del comportamento inferiore a 6/10, cioè insufficiente, viene assegnata secondo quanto previsto dall articolo 4 del Decreto Ministeriale 16 gennaio 2009, n. 5 e, qualora assegnata nello scrutinio finale, comporta la non ammissione dello studente alla classe successiva o agli Esami di Stato. Crediti scolastici I CREDITI Dall art. 15 del DLGS 62 del 2017: 1.In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce il punteggio per il credito scolastico maturato nel secondo biennio e nell'ultimo anno fino ad un massimo di quaranta punti, di cui dodici per il terzo anno, tredici per il quarto anno e quindici per il quinto anno. Partecipano al consiglio tutti i docenti che svolgono attività e insegnamenti per tutte le studentesse e tutti gli studenti o per gruppi degli stessi, compresi gli insegnanti di religione cattolica e per le attività alternative alla religione cattolica, limitatamente agli studenti che si avvalgono di questi insegnamenti. 2. Con la tabella di cui all'allegato A del presente decreto è stabilita la corrispondenza tra la media dei voti conseguiti dalle studentesse e dagli studenti negli scrutini finali per ciascun anno di corso e la fascia di attribuzione del credito scolastico. Il credito scolastico, nei casi di abbreviazione del corso di studi per merito ai sensi dell'articolo 13, comma 4, è attribuito, per l'anno non frequentato, nella misura massima prevista per lo stesso. La 16 tabella di cui all'allegato A si applica anche ai candidati esterni ammessi all'esame a seguito di esame preliminare e a coloro che hanno sostenuto esami di idoneità. Per i candidati che svolgono l'esame di Stato negli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020 la stessa tabella reca la conversione del credito scolastico conseguito, rispettivamente nel terzo e quarto anno di corso e nel terzo anno di corso. 6

3. Per i candidati esterni il credito scolastico è attribuito dal consiglio di classe davanti al quale sostengono l'esame preliminare di cui al comma 2 dell'articolo 14, sulla base della documentazione del curriculum scolastico e dei risultati delle prove preliminari. Allegato A Attribuzione credito scolastico Candidati che sostengono l esame nell a.s. 2018/2019: Tabella di conversione del credito conseguito nel III e nel IV anno: 7

Candidati che sostengono l'esame nell'a.s. 2019/2020: Tabella di conversione del credito conseguito nel III anno: Crediti formativi Le esperienze formative (credito formativo) che ogni alunno può aver maturato al di fuori della scuola possono contribuire ad elevare il punteggio del credito scolastico. Il punteggio attribuito al credito formativo non potrà consentire in ogni caso di superare la banda di oscillazione data dalla media dei voti di profitto. Per il riconoscimento dei crediti formativi il Consiglio di Classe esaminata la regolarità della documentazione prodotta - dovrà valutare la coerenza delle attività eventualmente svolte dagli studenti con le finalità educative del corso di studi seguito, utilizzando le norme vigenti e gli appositi criteri approvati dal Collegio docenti per rendere omogenee le decisioni dei Consigli di classe. Si rende noto, inoltre, che a partire dall a.s. 2010-2011 è obbligatoria la certificazione delle competenze acquisite dagli studenti al termine dell obbligo di istruzione, in linea con le indicazioni dell Unione europea sulla trasparenza delle certificazioni. Il modello di certificazione è strutturato in modo da rendere sintetica e trasparente la descrizione delle 8

competenze di base acquisite a conclusione del primo biennio della scuola secondaria superiore riguardanti soprattutto lingua italiana, storia, lingua straniera, matematica, informatica e scienze. Si ricorda, infine, che sono ammessi agli esami di Stato gli alunni dell ultima classe che, nello scrutinio finale, conseguano una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l attribuzione di un unico voto secondo l ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi (art.6, comma 1, D.P.R. 22 giugno 2009,n.122). Con l occasione, si ritiene opportuno far presente che per gli studenti di tutte le classi di istruzione secondaria di secondo grado, ai fini della valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta, ai sensi dell art.14, comma 7 del DPR 22 giugno 2009, n.122, la frequenza di almeno tre quarti dell orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione all esame di Stato. Si precisa che il voto di comportamento concorre alla determinazione dei crediti scolastici (articolo 4, comma 2, D.P.R. 22 giugno 2009,n.122 ). 9