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Transcript:

CONVENZIONE Associazione Avvocati di Milano aderente all Associazione Nazionale Forense Polizza Indennità Giornaliera da Ricovero Condizioni di polizza PARTE A edizione 01 maggio 2005 Indice Definizioni pag. 2 1. Norme che regolano l assicurazione malattia pag. 3 2. Norme per la liquidazione dei sinistri pag. 6 3. Norme che regolano l assicurazione in generale pag. 7 4. Elenco Grandi interventi chirurgici pag. 8

DEFINIZIONI Alle seguenti definizioni, che integrano a tutti gli effetti la normativa contrattuale, le Parti attribuiscono il significato di seguito precisato: Assicurato: Assicurazione: Contraente: Contratto / Polizza: Day Hospital: Difetto fisico / malformazione: Documentazione sanitaria: Franchigia: Grandi interventi chirurgici: Immobilizzazione: Indennizzo: Infortunio: Istituto di cura: Malattia: Malattia Oncologica: Premio: Questionario sanitario: Ricovero: Scoperto: Sinistro: Società: soggetto il cui interesse é protetto dall assicurazione. contratto di assicurazione. soggetto che stipula il contratto di assicurazione. documento che prova l assicurazione; si compone del presente fascicolo denominato Parte A nonché del questionario sanitario e della scheda di polizza, denominata Parte B. degenza diurna senza pernottamento in Istituto di cura per prestazioni chirurgiche e/o terapie mediche documentata da cartella clinica. alterazione/imperfezione/mancanza di un organo o di un apparato congenito ovvero verificatosi nel corso dello sviluppo fisiologico, che sia noto o evidente o diagnosticato in epoca antecedente alla stipula del contratto. gli originali della cartella clinica e/o di tutta la certificazione medica, costituita da diagnosi, pareri e prescrizioni dei sanitari, da radiografie, da esami strumentali e diagnostici e della documentazione di spesa (comprese le notule e ricevute dei farmaci). la parte di danno che per ogni sinistro rimane a carico dell Assicurato espressa in importo fisso, in giorni o in percentuale sul grado di invalidità permanente accertato. interventi chirurgici riportati nell apposito elenco. stato temporaneo di incapacità fisica, totale o parziale, a svolgere le proprie occupazioni a causa di fratture scheletriche o lesioni capsulo-legamentose che richiedono, a seguito di prescrizione medica, l applicazione di un mezzo di contenzione inamovibile, rigido ed esterno, costituito da: fasce, docce, apparecchi gessati o altro tutore di contenzione comunque im-mobilizzante, la cui applicazione e rimozione sia effettuata esclusivamente da Istituti di cura o da personale medico specializzato. Sono inoltre compresi anche i mezzi di contenzione amovibili sempre che rigidi, esterni e comunque immobilizzanti - purché prescritti: in assenza di ricovero o di day hospital, da un Pronto soccorso dipendente da presidio ospedaliero; in caso di ricovero o di day hospital, nel corso della degenza dai sanitari dell Istituto di cura ovvero, alla dimissione, da un medico specialista ortopedico. somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche oggettivamente constatabili. struttura sanitaria a gestione pubblica o gestione privata, regolarmente autorizzata dalle competenti Autorità alle prestazioni sanitarie ed al ricovero dei malati. Sono esclusi: stabilimenti termali, le case di riposo, strutture di convalescenza e di lungodegenza, istituti per la cura della persona ai fini puramente estetici o dietetici, fisioterapici, riabilitativi. ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio. ogni malattia determinata dalla presenza di neoplasia maligna invasiva, incluse le leucemie, i linfomi, il morbo di Hodgkins, il cancro in situ (tumore che non ha ancora invaso i tessuti dell organo colpito); sono inoltre compresi i tumori con invasione diretta degli organi vicini, in fase metastatica e le recidive; sono esclusi basoliomi e spinaliomi. somma dovuta dal Contraente alla Società a corrispettivo dell assicurazione. documento che descrive lo stato di salute dell Assicurato. Deve essere compilato e sottoscritto dall Assicurato o da chi ne esercita la patria potestà, prima di stipulare la polizza. Il questionario sanitario fa parte integrante del contratto ed è sulla base delle dichiarazioni in esso rilasciate che la Società dà il consenso alla copertura assicurativa. degenza, documentata da cartella clinica, comportante pernottamento in Istituto di Cura. percentuale applicabile all ammontare dell indennizzo che per ogni sinistro, rimane a carico dell Assicurato. verificarsi di un fatto dannoso per il quale è prestata l assicurazione. Impresa Assicuratrice. 2

1. NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE MALATTIA Art. 1.1 OGGETTO DELL ASSICURAZIONE La Società, in base alle dichiarazioni rese dall Assicurato nel Questionario sanitario, si obbliga a corrispondere al medesimo, in caso di: infortunio, anche se causato con colpa grave, malattia, parto o aborto terapeutico, che comporti un ricovero in Istituto di cura, una indennità giornaliera secondo quanto previsto dalla prestazione indicate nell art. 1.2, se ed in quanto operanti e nei limiti indicati dalle norme che regolano la liquidazione dei sinistri. Art. 1.2 PRESTAZIONI A) INDENNITÀ GIORNALIERA PER RICOVERI IN ISTITUTO DI CURA. La garanzia riguarda la corresponsione della indennità giornaliera di. 200,00 a seguito di ricovero in Istituto di cura, indennizzabile a termine di contratto. B) INDENNITÀ GIORNALIERA PER CONVALESCENZA. La garanzia riguarda la corresponsione della indennità giornaliera di. 100,00 successiva ad un ricovero in Istituto di cura, indennizzabile a termine di contratto, per una convalescenza, anche se la stessa non è stata prescritta dal medico all atto delle dimissioni. La garanzia non è operante per: a) parto non cesareo o aborto; b) malattie della gravidanza e del puerperio; c) ricoveri in regime di day hospital; d) cure termali iniziate dopo 60 giorni dalla data della dimissione dall Istituto di cura. Art. 1.3 SERVIZIO MILITARE L assicurazione resta valida durante il servizio militare di leva in tempo di pace o il servizio sostitutivo dello stesso, nonché durante i richiami per esercitazioni. E considerato servizio militare di leva anche quello prestato volontariamente in corpi militari o paramilitari per l assolvimento dell obbligo di leva. L assicurazione non è operante per le attività specifiche del servizio militare durante l arruolamento per mobilitazione o per motivi di carattere eccezionale e durante la partecipazione a interventi militari fuori dai confini della Repubblica Italiana. Art. 1.4 ESTENSIONI (sempre operanti) A) MASSIMALE SOSTITUTIVO IN CASO DI GRANDE INTERVENTO CHIRURGICO. In caso di ricovero reso necessario da Grande intervento chirurgico, come da successivo elenco, l Assicurato può optare, in alternativa alla liquidazione dell indennità giornaliera di cui all art. 1.2 paragrafo A), per il rimborso, fino alla concorrenza di 300 volte l indennità giornaliera assicurata, delle seguenti spese sostenute durante il ricovero: onorari del chirurgo, dell aiuto, dell assistente, dell anestesista e di ogni altro partecipante all intervento; diritti di sala operatoria e materiali d intervento, comprese le endoprotesi; assistenza medica, cure, trattamenti fisioterapici e rieducativi, medicinali ed esami, purché relativi al ricovero ed alla patologia che ha dato luogo al ricovero; rette di degenza. Se parte delle spese è sostenuta da ente pubblico o privato, il rimborso sarà limitato alle sole spese rimaste a carico dell Assicurato. La valutazione e il rimborso delle spese sostenute sono sempre effettuati in Euro e in Italia. Per le spese sostenute in divisa valutaria diversa dall Euro, il rimborso sarà effettuato in Euro al cambio medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta ricavato dalle quotazioni dell Ufficio Italiano dei Cambi. 3

La Società, inoltre, provvede, su espressa richiesta dell Assicurato, alla restituzione dei documenti originali previo quietanzamento delle notule e delle fatture con apposizione della data e dell importo liquidato. B) INDENNITÀ GIORNALIERA DA IMMOBILIZZAZIONE. La Società corrisponde all Assicurato l indennità giornaliera assicurata per il caso di ricovero, di cui all art. 1.2 paragrafo A), a seguito di immobilizzazione resa necessaria da infortunio. L indennità giornaliera viene corrisposta: dal giorno dell applicazione al giorno della rimozione quando l infortunio non comporti ricovero; dal giorno della dimissione al giorno della rimozione quando l applicazione è stata effettuata in regime di ricovero. L indennità giornaliera viene corrisposta per un massimo di 40 giorni per ogni infortunio e per anno assicurativo. C) RADDOPPIO DELL INDENNITÀ. L indennità giornaliera assicurata per ricovero in Istituti di cura viene raddoppiata nel caso di: ricovero reso necessario da malattie oncologiche ; ricovero in unità di cure intensive; ricovero di due o più persone assicurate a seguito del medesimo infortunio o della medesima malattia; ricovero all Estero. D) INDENNITÀ GIORNALIERA IN CASO DI DONAZIONE DI ORGANI. La Società corrisponde all Assicurato l indennità giornaliera concordata per il caso di ricovero, di cui all art. 1.2 paragrafo A), a seguito di trapianto di organi in cui l Assicurato risulta donatore vivente. E) INDENNITÀ PER SPESE DI CARTELLA CLINICA. La Società corrisponde all Assicurato l indennità forfetaria di. 15,00 per ciascun sinistro, a titolo di concorso spese per il rilascio della cartella clinica relativa al sinistro denunciato. Art. 1.5 TERMINI DI ASPETTATIVA L assicurazione decorre dalle ore 24: del giorno di effetto della polizza per gli infortuni verificatisi dopo la data di stipulazione del contratto; dal 30 giorno successivo a quello di effetto della polizza, per le malattie insorte dopo la stipulazione del contratto. Per le malattie dipendenti da gravidanza la garanzia è operante a condizione che la gravidanza abbia avuto inizio successivamente alla data di effetto della polizza; dal 180 giorno successivo a quello di effetto della polizza per le conseguenze di stati patologici diagnosticati, sottoposti ad accertamenti o curati anteriormente alla stipulazione del contratto, dichiarati dall Assicurato nel questionario sanitario ed accettati dalla Società; dal 180 giorno successivo a quello di effetto della polizza per le conseguenze di stati patologici non conosciuti dall Assicurato, ma insorti, secondo giudizio medico, anteriormente alla stipulazione del contratto; dal 300 giorno successivo a quello di effetto della polizza per il parto e l aborto terapeutico. Qualora la polizza sia stata emessa in sostituzione, senza soluzione di continuità, di altra polizza emessa dalla Società e riguardante gli stessi Assicurati e identiche garanzie, i termini di aspettativa di cui sopra operano: dal giorno di effetto dell assicurazione di cui alla polizza sostituita, per le prestazioni e la somma assicurata da quest ultima risultanti; dal giorno di effetto dell assicurazione di cui alla presente polizza limitatamente alle maggiori somme ed alle diverse prestazioni da essa previste. Analogamente, in caso di variazioni intervenute nel corso della presente polizza, i termini di aspettativa suddetti operano dal giorno di effetto della variazione stessa per le maggiori somme e le diverse persone o prestazioni assicurate. Art. 1.6 VALIDITÀ TERRITORIALE L assicurazione vale per il mondo intero. 4

Art. 1.7 RISCHI ESCLUSI DALL ASSICURAZIONE L assicurazione non é operante per: a) le conseguenze dirette di infortunio nonché malattie, malformazioni e stati patologici insorti, diagnosticati o curati o che hanno causato sintomi anteriormente alla stipulazione del contratto e non dichiarati alla Società o non evidenziati nel questionario sanitario con dolo o colpa grave; b) l eliminazione o correzione di difetti fisici congeniti, e/o preesistenti alla stipulazione della polizza salvo che l Assicurato non ne sia portatore inconscio o per la correzione di vizi di rifrazione oculare; c) le malattie mentali e disturbi psichici in genere, ivi comprese le patologie nevrotiche, le sindromi ansiose e/o depressive; d) le conseguenze di infortuni derivanti da azioni dolose, compiute o tentate dall Assicurato nonché quelle da lui attuate volontariamente contro la sua persona; e) le conseguenze di infortuni derivanti da ubriachezza, da abuso di psicofarmaci, da uso di stupefacenti o allucinogeni, nonché le malattie correlate al consumo di stupefacenti o allucinogeni, e all abuso di alcool e sostanze psicotrope; f) le conseguenze di infortuni causati dalla pratica dei seguenti sports anche se svolti a carattere ricreativo: alpinismo in solitario con scalata di rocce o di ghiacciai oltre il terzo grado della scala di Monaco, pugilato, lotta e arti marziali nelle loro varie forme, football americano, freeclimbing, discesa di rapide, atletica pesante, salti dal trampolino con sci od idroscì, sci acrobatico, sci estremo e sci alpinismo, bobsleigh (guidoslitta),bob, skeleton (slittino), rugby, hockey, immersione con autorespiratore, speleologia, sports comportanti l uso di veicoli o natanti a motore, in gare,competizioni e relative prove salvo si tratti di gare di regolarità pura, sport del paracadutismo e sports aerei in genere; g) le conseguenze di infortuni causati dalla pratica di sports costituenti per l Assicurato attività professionale; h) l aborto non terapeutico ed eventuali conseguenze; i) le terapie della fecondità, della sterilità, dell impotenza sessuale; j) le prestazioni aventi finalità estetiche (salvi gli interventi di chirurgia plastica o stomatologica ricostruttiva dovuti a conseguenza diretta di infortunio o di intervento demolitivo indennizzabile a termini di polizza); k) le prestazioni e le terapie in genere con finalità die-tologica nonché prestazioni e terapie non riconosciute dalla medicina ufficiale (D.M. del 8/11/1991 pubblicato sulla G.U. 262) quali per esempio le omeopatiche, fitoterapiche e le cure dimagranti in genere; l) i ricoveri per malattie croniche in istituzioni sanitarie di lunga permanenza (cronicari, case di riposo, ecc.) ancorché qualificate come cliniche o istituti di cura; m) le cure odontoiatriche e delle paradontopatie quando non siano rese necessarie da infortunio indennizzabile a termini di polizza; n) le conseguenze dirette o indirette di trasformazioni o assestamenti energetici dell atomo, naturali o pro-vocati, e le accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.), a meno che non si tratti di conseguenze di terapie mediche indennizzabili a termini di polizza; o) le conseguenze: di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, di atti violenti od aggressioni, cui l Assicurato abbia preso parte attiva, i quali abbiano finalità politiche o sociali; di movimenti tellurici od eruzioni vulcaniche; p) gli stati patologici correlati all infezione H.IV.. Art. 1.8 PERSONE NON ASSICURABILI E CESSAZIONE DELL ASSICURAZIONE A) PER LIMITE D ETÀ. Se la Società non è a conoscenza dell età dell Assicurato, per mancata indicazione della medesima in polizza o in eventuali atti di variazione successivi, l assicurazione cessa alla scadenza annuale del premio successiva al compimento del settantacinquesimo anno di età dell Assicurato. L eventuale erroneo incasso dei premi, scaduti successivamente, da parte della Società, non costituisce deroga a quanto sopra stabilito e dà diritto al Contraente di richiederne la restituzione, con la maggiorazione degli interessi legali, in qualunque momento. B) Per gravi affezioni. Premesso che non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, le per-sone affette da: alcolismo, tossicodipendenza, sindrome da immunodeficienza acquisita (A.i.d.s.), sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoici, si conviene che 5

la sopravvenienza di tale malattie durante la validità del contratto costituisce causa di automatica cessazione dell assicurazione alla prima scadenza annuale successiva al loro manifestarsi. L eventuale erroneo incasso dei premi, scaduti successivamente, da parte della Società, non costituisce deroga a quanto sopra stabilito e dà diritto al Contraente di richiederne la restituzione, con la maggiorazione degli interessi legali, in qualunque momento. 2. NORME PER LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI Art. 2.1 OBBLIGHI DELL ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO In caso di sinistro, il Contraente e/o l Assicurato o i suoi aventi diritto devono darne avviso per iscritto all Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne hanno avuto la possibilità, ai sensi dell art. 1913 del Codice Civile. La denuncia del sinistro deve essere corredata da certificato medico attestante la natura della malattia o, in caso di infortunio, la natura e il tipo delle lesioni subite nonché la necessità del ricovero o dell intervento e delle altre prestazioni previste dalla polizza. L Assicurato deve consentire alla Società le indagini e gli accertamenti necessari, produrre copia della documentazione sanitaria, nonché, in caso di assistenza infermieristica e/o retta dell accompagnatore, le notule in originale. A tal fine l Assicurato deve sciogliere dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e curato. Art. 2.2 LIQUIDAZIONE DELLA INDENNITÀ GIORNALIERA PER RICOVERI IN ISTITUTO DI CURA L indennità è corrisposta per i giorni di ricovero nell Istituto di cura con il limite di 300 giorni per ciascun sinistro e per anno assicurativo. La prima giornata di ricovero e l ultima sono considerate una sola giornata di ogni ricovero qualunque sia l ora del ricovero o della dimissione. Se il ricovero è effettuato in regime di day hospital l indennità viene corrisposta in misura pari al 50% di quella concordata e per un massimo di 150 giorni per anno assicurativo. In caso di parto naturale l indennità viene corrisposta per un massimo di 5 giorni. Art. 2.3 LIQUIDAZIONE DELLA INDENNITÀ GIORNALIERA DA CONVALESCENZA L indennità è corrisposta per i giorni di convalescenza, a decorrere dal giorno successivo a quello della dimissione dall Istituto di cura, per un periodo uguale a quello della degenza, con il limite di 30 giorni per sinistro e 100 per anno assicurativo. Art. 2.4 CRITERI DI LIQUIDAZIONE La Società, ricevuta la documentazione indicata agli articoli precedenti e compiuti gli accertamenti del caso, liquida l indennizzo dovuto. Art. 2.5 DIRITTO DI VERIFICA Quando si verifica un sinistro, la Società ha diritto di verificare l effettiva sussistenza delle condizioni che rendono operante la garanzia e può controllare, a mezzo dei propri consulenti, le condizioni di salute dell Assicurato; a tal fine, l Assicurato deve autorizzare detti consulenti a prendere visione della cartella clinica. Art. 2.6 ARBITRATO IRRITUALE Le controversie di natura medica sull indennizzabilità del sinistro e sulle sue conseguenze, possono essere demandate - in alternativa al ricorso all Autorità Giudiziaria ordinaria - con apposito atto scritto, affinché siano decise a norma delle condizioni di polizza, ad un collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Consiglio dell Ordine dei medici avente sede nel luogo dove deve riunirsi il Collegio dei medici. Il Collegio medico risiede nel comune, sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per metà alle spese e competenze per il terzo medico. Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti, le quali 6

rinunciano fin d ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. Le decisioni del Collegio medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici si rifiuti di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli arbitri nel verbale definitivo. 3. NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE IN GENERALE Art. 3.1 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell Assicurato relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo, e la stessa cessazione dell assicurazione, ai sensi degli artt.1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Art. 3.2 DECORRENZA DELLA GARANZIA E PAGAMENTO DEL PREMIO Fermi i termini di aspettativa previsti dalle norme che regolano l assicurazione Malattie, l assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nella polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se non vengono pagati il premio o le rate di premio successivi, l assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 del Codice Civile). I premi devono essere pagati all Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Direzione della Società. Art. 3.3 MODIFICHE DELL ASSICURAZIONE Le eventuali modifiche dell assicurazione devono essere provate per iscritto. Art. 3.4 ALTRE ASSICURAZIONI Il Contraente, o l Assicurato, deve comunicare per iscritto alla Società l esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. L omessa comunicazione di cui sopra, se commessa con dolo, determina la decadenza del diritto all indennizzo. In ogni caso la Società può, tuttavia, recedere dal contratto entro 60 giorni dalla denuncia con preavviso di giorni trenta. Il Contraente, o l Assicurato, è esonerato dall obbligo di comunicare l esistenza o la successiva stipula di altre assicurazioni per lo stesso rischio nei casi di: polizze stipulate a favore degli stessi assicurati dal datore di lavoro in adempimento a contratti dei lavoro aziendali, nazionali od integrativi, a meno che il Contraente di tali polizze sia il Contraente del presente contratto; garanzie Infortuni/Malattie provenienti automaticamente dalla titolarità di carte di credito, conti correnti bancari o da altre coperture provenienti da acquisti di beni o servizi non assicurativi. In caso di sinistro, il Contraente, o l Assicurato, deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell art. 1910 del Codice Civile. Art. 3.5 ASSICURAZIONE PER CONTO ALTRUI Qualora la presente assicurazione sia stipulata per conto altrui, gli obblighi derivanti dalla polizza devono essere adempiuti dal Contraente, salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall Assicurato, ai sensi delle disposizioni dall art. 1891 del Codice Civile. Art. 3.6 PROROGA DELL ASSICURAZIONE E PERIODO DI ASSICURAZIONE In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita da una delle Parti almeno trenta giorni prima della scadenza, il contratto, se di durata non inferiore a un anno, è prorogato per una durata pari ad un anno, e così successivamente. Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l assicurazione sia stipulata per una minor durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto. 7

Art. 3.7 ADEGUAMENTO DEL PREMIO Di comune accordo tra le Parti si precisa che la garanzia Indennità giornaliera da ricovero e indennità giornaliera per convalescenza vengono prestate con l adeguamento del premio in base all età dell Assicurato coma dalla seguente tabella: Fascia di età Coefficiente Premio annuo lordo dell Assicurato da 0 a 45 anni 1 300,00 da 46 a 55 anni 1,767 530,00 da 56 a 65 anni 3,100 930,00 da 65 a 70 anni 4,033 1.210,00 L aumento di premio si applica a decorrere dalla ricorrenza annuale immediatamente successiva al compimento degli anni dell Assicurato compresi nello scaglione denominato Fascia di età dell Assicurato sopraindicato. Art. 3.8 RINUNCIA AL RECESSO IN CASO DI SINISTRO Le Parti danno atto espressamente di rinunciare alla facoltà di disdettare la polizza a seguito di sinistro, salvi però i casi di dichiarazioni inesatte o reticenze. Art. 3.9 ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE La pesente assicurazione non è sostitutiva di eventuali assicurazioni obbligatorie per legge ma opera in aggiunta ad esse. Art. 3.10 FORMA DELLE COMUNICAZIONI Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente, l Assicurato e la Società sono tenuti devono essere fatte con lettera raccomandata o altro mezzo certo. Art. 3.11 ONERI FISCALI Gli oneri fiscali relativi all assicurazione sono a carico del Contraente. Art. 3.12 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana. 4. ELENCO GRANDI INTERVENTI CHIRURGICI CARDIOCHIRURGIA - Bypass aorto coronarico singolo e/o multiplo - Cardiochirurgia a cuore aperto, in età adulta e neonatale, compre si aneurismi e sostituzioni valvolari multiple (C.E.C.), salvo gli interventi descritti - Cardiochirurgia a cuore chiuso (senza C.E.C.) - interventi di, salvo gli interventi descritti - Fistole arterovenose del polmone, interventi per - Sostituzione valvolare singola (C.E.C.) - Sostituzioni valvolari con by-pass aorto coronarico (C.E.C.) - Trapianto cardiaco - Valvuloplastica chirurgica CHIRURGIA GENERALE - ESOFAGO - Esofagectomia totale con esofagoplastica, in un tempo, compresa linfoadenectomia - Esofago-gastrectomia totale, per via toraco-laparotomica ed eventuale linfoadenectomia 8

CHIRURGIA GENERALE - FEGATO E VIE BILIARI - Anastomosi porto-cava o spleno-renale o mesenterica-cava - Resezioni epatiche maggiori - Trapianto di fegato CHIRURGIA GENERALE - PANCREAS, MILZA - Duodeno cefalo pancreatectomia compresa eventuale linfoadenec-tomia - Pancreatectomia totale (compresa eventuale linfoadenectomia) - Pancreatite acuta, interventi demolitivi - Trapianto di pancreas CHIRURGIA GENERALE - STOMACO, DUODENO - Fistola gastro-digiuno-colica, intervento per - Gastrectomia totale con linfoadenectomia CHIRURGIA ORO - MAXILLO - FACCIALE - Lingua e pavimento orale, intervento per tumori maligni con svuotamento latero-cervicale funzionale o radicale CHIRURGIA PLASTICA RICOSTRUTTIVA - Aplasia della vagina, ricostruzione per CHIRURGIA TORACO - POLMONARE - Fistole del moncone bronchiale dopo exeresi o interventi assimilabili, intervento per - Pleuropneumectomia - Pneumectomia, intervento di - Resezione bronchiale con reimpianto - Trapianto di polmone CHIRURGIA VASCOLARE - Aneurismi aorta addominale con dissecazione: resezione e trapianto NEUROCHIRURGIA - Anastomosi vasi intra-extra cranici - Cerniera atlanto-occipitale, intervento per malformazioni Cordotomia, rizotomia e affezioni mieloradicolari varie, interventi di - Craniotomia per tumori cerebellari, anche basali - Encefalomeningocele, intervento per - Fistola liquorale - Ipofisi, intervento per via transfenoidale - Malformazione aneurismatica (aneurismi sacculari, aneurismi arterovenosi) - Mielomeningocele, intervento per - Neoplasie endocraniche o aneurismi, asportazione di - Neoplasie, cordotomie, radicotomie ed affezioni meningomidollari,intervento endorachideo - Neurotomia retrogasseriana, sezione intracranica di altri nervi (come unico intervento) - Rizotomie e microdecompressioni radici endocraniche - Scheggectomia e craniectomia per frattura volta cranica con plastica - Talamotomia, pallidotomia ed altri interventi similari - Traumi vertebro-midollari via anteriore, intervento per - Traumi vertebro-midollari via posteriore - Tumore orbitale, asportazione per via endocranica - Tumori della base cranica, intervento per via transorale - Tumori orbitari, intervento per 9

ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA - INTERVENTI CRUENTI - Artrodesi vertebrale per via anteriore - Artrodesi vertebrale per via posteriore - Artrodesi vertebrale per via posteriore e anteriore - Artroprotesi spalla, parziale - Emipelvectomie interne con salvataggio dell arto - Reimpianti di arto o suo segmento - Scoliosi, intervento per - Uncoforaminotomia o vertebrotomia (trattamento completo) OTORINOLARINGOIATRIA - LARINGE E IPOFARINGE - Laringofaringectomia totale UROLOGIA - RENE - Nefroureterectomia radicale più trattamento trombocavale (compresa surrenectomia) - Trapianto di rene UROLOGIA - URETERE - Ureteroenteroplastiche con tasche continenti (monolaterale), interventodi UROLOGIA - VESCICA - Cistectomia totale compresa linfoadenectomia e prostatovesciculectomia o uteroannessiectomia con ileo o colobladder - Cistectomia totale compresa linfoadenectomia e prostatovesciculectomia o uteroannessiectomia con neovescica rettale compresa - Cistectomia totale compresa linfoadenectomia e prostatovesciculectomia o uteroannessiectomia con ureterosigmoidostomia bilaterale o ureterocutaneostomia. 10