Le 4 libertà : la libera circolazione dei capitali nell UE. Libertà inizialmente non presente nei trattati

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La libera circolazione dei capitali Libertà inizialmente non presente nei trattati divenuto inevitabile introdurla e realizzarla quando si creò l UEM: Unione Economica e Monetaria + Euro precedenti: -direttiva 1960: liberalizzazione incondizionata degli investimenti diretti e i crediti a breve o medio termine per operazioni commerciali nonché per gli acquisti di valori mobiliari negoziati in borsa -misure nazionali unilaterali di alcuni SM volte ad abolire praticamente tutte le restrizioni ai movimenti di capitali -direttiva sui flussi finanziari internazionali (72/156/CEE) Libertà inizialmente non presente nei trattati precedenti: -direttive del 1985 e del 1986: estesa la liberalizzazione incondizionata ai crediti a lungo termine per operazioni commerciali e agli acquisti di valori mobiliari non negoziati in borsa -direttiva 88/361/CEE: abolite tutte le rimanenti restrizioni ai movimenti di capitali tra residenti degli Stati membri a decorrere dal 1 luglio 1990 à libertà estesa alle operazioni di carattere monetario o quasi monetario con ripercussioni sulla politica monetaria degli Stati, ad esempio prestiti, depositi in valuta, operazioni su titoli, 1

Introdotta nei trattati con il Trattato di Maastricht à realizzazione piena dell UEM SME Sistema Monetario Europeo (1979) Consiglio europeo di Amsterdam, 1997: Patto di stabilità e crescita (PSC) rapporto deficit/pil 3% casi tassativi di superamento (grave recessione) pagamento sanzione pecuniaria perdita del diritto a restituzione sanzione se non riassorbito lo squilibrio Moneta Unica (Consiglio europeo, 1999) Art. 63 TFUE 1. Nell'ambito delle disposizioni previste dal presente capo sono vietate tutte le restrizioni ai movimenti di capitali tra Stati membri, nonché tra Stati membri e Paesi terzi. 2. Nell'ambito delle disposizioni previste dal presente capo sono vietate tutte le restrizioni sui pagamenti tra Stati membri, nonché tra Stati membri e Paesi terzi. 2

Art. 64 TFUE impregiudicata l'applicazione ai Paesi terzi di qualunque restrizione già in vigore il 31 dicembre 1993 in virtù di norme nazionali o UE sui movimenti di capitali provenienti da paesi terzi o ad essi diretti, che implichino investimenti diretti, inclusi gli investimenti in proprietà immobiliari, lo stabilimento, la prestazione di servizi finanziari o l'ammissione di valori mobiliari nei mercati finanziari Art. 65 TFUE diritto degli Stati membri: - di applicare disposizioni tributarie che prevedano diversi trattamenti per contribuenti che non si trovano nella medesima situazione di residenza o che collocano in luoghi diversi i capitali - di adottare le misure necessarie ad impedire violazioni della legislazione nazionale, specie nel settore fiscale e in quello della vigilanza prudenziale sulle istituzioni finanziarie - di stabilire procedure per la dichiarazione dei movimenti di capitali a scopo di informazione amministrativa o statistica, o di adottare misure giustificate da motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza 3

Es. Italia D.L. 28 giugno 1990, n. 167, Rilevazione a fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori : - trasferimenti attraverso intermediari (ossia banche, società di intermediazione mobiliare, Poste Italiane, società finanziarie, fiduciarie, e ogni altro intermediario che per ragioni professionali effettua il trasferimento o comunque si interpone nella sua esecuzione ) - trasferimenti attraverso non residenti - trasferimenti al seguito (trasporto sulla propria persona, o sul proprio mezzo, ma anche trasferimenti mediante plico postale o equivalente, da e verso l'estero, da parte di residenti e non residenti, di denaro, titoli e valori mobiliari in lire o valute estere) Es. Italia D.L. 28 giugno 1990, n. 167, Rilevazione a fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori : trasferimenti al seguito : devono essere dichiarati all'ufficio italiano dei cambi (UIC) a) generalità complete, estremi del documento di riconoscimento e (se si tratta di residente) codice fiscale b) generalità complete del soggetto per conto del quale il trasferimento è eventualmente effettuato (se si tratta di residente: codice fiscale) c) il denaro, i titoli o i valori mobiliari trasferiti e relativo importo d) se il trasferimento è da o verso l'estero e) per i residenti, gli estremi della comunicazione effettuata all'uic per finalità conoscitive e statistiche a norma dell'articolo 21 del testo unico delle norme in materia valutaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148; f) data del trasferimento d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (art. 6): istituisce l Unità di Informazione Finanziaria U.I.F. presso la Banca d Italia, e le attribuisce le funzioni sin lì attribuite all Ufficio Italiano dei Cambi 4

dir. 26 ottobre 2005, n. 2005/60/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (c.d. Direttiva antiriciclaggio ) Regolamento (CE) 26 ottobre 2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, n. 1889/2005, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nella Comunità o in uscita dalla stessa -contrasto al riciclaggio di denaro sarebbe più efficace se integrato da un sistema di sorveglianza sui movimenti di denaro contante da e per il territorio comunitario - siffatti sistemi di sorveglianza sono applicati soltanto da alcuni Stati membri in virtù del diritto nazionale à armonizzazione del livello di sorveglianza sui movimenti di denaro contante attraverso le frontiere della Comunità, al fine di renderlo equivalente in tutti gli Stati membri Art. 65 TFUE dette misure e procedure non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al libero movimento dei capitali e dei pagamenti à FINALITA : eliminare tutte le restrizioni ai movimenti di capitali tra Stati membri nonché tra Stati membri e paesi terzi 5

à vietate tutte le restrizioni ai movimenti di capitali e sui pagamenti tra SM, e tra SM e paesi terzi à ostacoli vietati nella loro totalità, anche se di carattere non discriminatorio à non solo eliminazione di una disparità di trattamento in base alla cittadinanza à diritto non soggetto a obblighi di notifica (segnalazione delle operazioni transfrontaliere, ad es. per pagamenti elettronici o per movimenti in contanti e in titoli al di sopra di determinate soglie) à possibilità per il Consiglio, all'unanimità e previa consultazione del Parlamento europeo, di adottare misure che comportino un regresso nella liberalizzazione dei movimenti di capitali con i paesi terzi à restrizioni ammesse solo per impedire violazioni della legislazione nazionale, o per ordine pubblico (o pubblica sicurezza), o per fini statistici o amministrativi es. Italia: D.L. 28 giugno 1990, n. 167, intitolato Rilevazione a fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori (Convertito in legge, con modificazioni, dalla l. 4 agosto 1990, n. 227: trasferimenti al seguito à obbligo di segnalazione all Ufficio Italiano Cambi (oggi Unità di Informazione Finanziaria U.I.F. presso la Banca d Italia) 6

à art. 75 TFUE: possibilità di applicare sanzioni finanziarie nei confronti di singoli, gruppi o entità non statali a fini di prevenzione e contrasto del terrorismo à ingiustificata restrizione della libera circolazione dei capitali da parte degli Stati membri: normale procedura di infrazione (artt. 258-260 TFUE) à direttiva sui servizi di pagamento (2007/64/CE): base normativa per la creazione di un mercato unico dei pagamenti su scala UE à introduzione di una serie completa di norme applicabili a tutti i servizi di pagamento all'interno dell'ue à fine della direttiva sui servizi di pagamento: rendere i pagamenti transfrontalieri facili, efficienti e sicuri quanto quelli «nazionali» all'interno di uno stesso Stato membro à altro fine: promuovere l'efficienza e la riduzione dei costi attraverso una maggiore concorrenza resa possibile dall'apertura dei mercati dei pagamenti a nuovi operatori à fondamento normativo della Single Euro Payments Area SEPA) 7

à regolamento (UE) n. 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro 8