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Collegio di Roma, 09 agosto 2010, n.874 Categoria Massima: Indicazioni utili a migliorare le relazioni della banca con la clientela, Mutuo / Trasparenza Parole chiave: Ambiguità, Conteggio, Estinzione anticipata, Indicazioni volte a favorire le relazioni fra intermediari e clienti, Mutuo, Voci generiche Al fine di favorire le relazioni con la clientela, le banche devono adottare, nelle operazioni di estinzione anticipata dei mutui, forme di chiarezza e collaborazione tali da assicurare alla clientela una informazione completa ed esauriente ed evitare così il verificarsi di situazioni di ambiguità (nel caso di specie, in sede di conteggio dell'estinzione anticipata del contratto di mutuo in essere fra le parti, l'intermediario aveva ricompreso una somma a titolo generico di rate insolute, senza specificare a quali mesi la stessa si riferisse. Tale generica indicazione aveva portato ad un equivoco fra le parti, sfociato nelle contestazione del cliente). Testo sentenza: IL COLLEGIO DI ROMA composto dai signori: - Dott. Giuseppe Marziale (Presidente) - Prof. Avv. Giuliana Scognamiglio (Membro designato dalla Banca d Italia) - Avv. Alessandro Leproux (Membro designato dalla Banca d Italia) - Avv. Dario Casa (Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario per le controversie in cui sia parte un consumatore - Estensore) - Dott.ssa Daniela Primicerio (Membro designato dal C.N.C.U.) nella seduta del 02 luglio 2010 dopo aver esaminato Pagina 1 di 5

- il ricorso e la documentazione allegata; - le controdeduzioni dell intermediario e la relativa documentazione; - la relazione istruttoria della Segreteria tecnica FATTO La ricorrente aveva contratto il 10.5.2000 un mutuo ipotecario con l intermediario resistente ed aveva richiesto il 3.11.2008 il conteggio per l estinzione anticipata del finanziamento. L intermediario forniva riscontro con lettera del 19.1.2009 contenente il conteggio per l estinzione anticipata per un importo complessivo di euro 75.347,97 comprensivo, tra l altro, dell importo di euro 2.042,04 per rate insolute, senza specificare a quali mesi si riferissero. Dopo aver provveduto all estinzione anticipata del mutuo nel febbraio 2009, la ricorrente con lettera dell 11.3.2009 ha presentato reclamo all intermediario, contestandogli di avere inserito nel suddetto importo di euro 2.042,04 per rate insolute, da lei pagato in sede di estinzione, anche la rata relativa al mese di febbraio 2009, considerata non dovuta. Avendo l intermediario provveduto a rimborsarle il 19.2.2009, a mezzo di bonifico con valuta 1.2.2009 e con causale generica rata cauzione, l importo di euro 1.659,93, relativo alle rate n. 101, 102 e 103, da lei già pagate il 16.1.2009, la ricorrente ha chiesto il rimborso della differenza a mezzo di bonifico con valuta 1.2.2009, cui aggiungersi, in caso di mancato rispetto di tale valuta, gli interessi legali maturati più le spese di spedizione della lettera di reclamo. La ricorrente ha infine richiesto, intendendo anche procedere alla disdetta della polizza incendio e chiederne il rimborso, il nominativo della compagnia assicurativa. L intermediario non ha fornito riscontro al reclamo. L interessata ha quindi proposto ricorso in data 9.3.2010 chiedendo un risarcimento danni nella misura di euro 1.500,00 relativo alla mancata restituzione della somma di euro 382,11 per la rata di febbraio 2009, al mancato rimborso del premio assicurativo relativo alla polizza incendio fabbricato, alla parcella dell avvocato per la presentazione dell istanza e al rimborso di spese postali, interessi legali e danno morale. L intermediario ha replicato con controdeduzioni pervenute il 29.4.2010 precisando che: Pagina 2 di 5

-Il conteggio di estinzione del contratto di mutuo con scadenza il 1.2.2009 presentava, come sopra detto, un importo complessivo a debito di euro 75.347,97, da maggiorarsi, in caso di pagamento dopo la data prevista e comunque non oltre i dieci giorni seguenti, di interessi giornalieri pari ad euro 14,21; -nel citato conteggio erano comprese le rate insolute relative a novembre 2008 ( rata n. 101 di euro 647,81 ), dicembre 2008 ( rata n.102 di euro 540,12 ), gennaio 2009 (rata n. 103 di euro 452,42 ) e la rata di febbraio 2009 ( rata n. 104 di euro 401,69 ) per un importo complessivo di euro 2.042,04; -in base all art. 3 del contratto di mutuo l addebito delle rate viene effettuato posticipatamente, con conseguente corretto addebito della rata di febbraio 2009 che si riferisce al periodo dal 2.1.2009 al 1.2.2009; -in data 21.1.2009 perveniva un bonifico, da parte della cliente, di euro 1.645,00 con causale rate n. 101,102 e 103. Di tale importo, euro 1.640,35 sono andati a copertura delle rate di novembre e dicembre 2008 e di gennaio 2009 e dei restanti euro 4,65 una parte ( 2,78 ) è andata a copertura della mora di ritardo delle rate medesime e la parte residua ( 1,87 ) è stata posta a saldo parziale della rata di febbraio; -quest ultima rata presentava così un residuo da saldare pari a euro 399,82; -il 4.2.2009 perveniva il bonifico di estinzione del mutuo per euro 75.404,81 comprensivo di quattro giorni di interessi giornalieri; -a seguito di tale pagamento l intermediario rimborsava alla cliente, in data 19.2.2009 e con valuta 1.2.2009, il residuo importo a suo credito pari a euro 1.659,93, comprensivo di un giorno di interesse giornaliero versato in eccedenza in fase di estinzione del mutuo; -in merito alla richiesta di rimborso del premio assicurativo relativo al contratto di mutuo, il 24.2.2010 ha dato disposizione per l emissione di un assegno di euro 207,79 ricevuto dalla ricorrente come da sua comunicazione del 30.4.2010; -con lettera in data 28.4.2010 ha indicato alla ricorrente il nominativo della compagnia di assicurazione richiesto, cui ha comunicato in data 13.3.2009 l estinzione del contratto di mutuo. Pagina 3 di 5

In relazione a quanto precede l intermediario si è dichiarato disponibile, al fine di adottare un comportamento favorevole alla cliente, a rimborsarle il contributo di euro 20,00 corrisposto per la presentazione del ricorso, nonché l importo di euro 6,56 pari agli interessi legali maturati sull importo del premio assicurativo rimborsato, dalla data di estinzione del contratto di mutuo alla data di disposizione del rimborso. Nel rilevare l inammissibilità dell ulteriore richiesta risarcitoria in quanto prospettata per la prima volta nel ricorso, la resistente conclude per il rigetto del ricorso medesimo in quanto infondato. DIRITTO Si rileva preliminarmente, in ordine alla doglianza relativa al mancato rimborso del premio assicurativo, che dalla documentazione in atti risulta che l intermediario ha già provveduto a corrispondere a tal fine alla ricorrente a mezzo assegno la somma di euro 207,69 e che l ammontare di tale importo non risulta contestato dalla ricorrente che ha dichiarato di aver riscosso detto assegno. Per quanto concerne la lamentata mancata restituzione dell importo relativo alla rata di mutuo del mese di febbraio 2009, si osserva che la controversia trae origine da un equivoco cui ha contribuito la non chiara esposizione del conteggio di estinzione del contratto di mutuo in oggetto, predisposto dall intermediario in data 19.1.2009, nel quale, oltre al capitale residuo all 1.2.2009, è stato indicato un importo pari a euro 2.042,04, con la dizione generica rate insolute, senza specificare che tale importo comprendeva non solo le rate di novembre, dicembre 2008 e gennaio 2009, ma anche la rata di febbraio 2009. Parimenti, dopo che la cliente ha eseguito il pagamento per l estinzione del mutuo, versando in tale occasione anche il suddetto importo di euro 2.042,04, il successivo rimborso effettuato dall intermediario il 19.2.2009 per euro 1.659,93 non ha contribuito, per la genericità della causale indicata ( rata cauzione ), a fornire maggiore chiarezza sulla rata di febbraio 2009. La questione da risolvere, dunque, al fine di decidere la presente controversia, è stabilire se tale ultima rata sia dovuta o no. In proposito si rileva che dal contratto di mutuo sottoscritto dalle parti il 10.5.2000, depositato in atti dalla resistente e non contestato dalla ricorrente, emerge ( art. 3 ) che la parte mutuataria si obbliga a restituire la somma mutuata entro trenta anni per un totale di trecentosessanta rate mensili posticipate di cui la prima scade il 1.7.2000 e le altre successive, di mese in mese, sino all ultima che scadrà il 1.6.2030. Pagina 4 di 5

Da ciò discende che il 1.2.2009 è risultata in scadenza la rata posticipata relativa al periodo dal 2.1.2010 al 1.2.2010 e quindi la rata stessa è da considerarsi dovuta anche in caso di estinzione anticipata da bonificare con valuta 1.2.2010 come nel caso di specie. Si ritiene pertanto che la richiesta di rimborso relativa alla suddetta rata sia infondata e che quindi il ricorso non può essere accolto. Il Collegio, peraltro, al fine di favorire le relazioni tra intermediari e clienti in attuazione di quanto previsto dal par. 4, comma 1, della Sezione VI delle Disposizioni della Banca d Italia sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari del 18.6.2009, ritiene opportuno segnalare alla banca resistente la necessità di adottare, nelle operazioni di estinzione anticipata dei mutui, forme di maggiore chiarezza e collaborazione, anche al fine di assicurare alla clientela una informazione completa ed esauriente ed evitare così il verificarsi di situazioni di ambiguità. P.Q.M. Il Collegio respinge il ricorso. Delibera, inoltre, di rivolgere all intermediario, nei sensi di cui in motivazione, indicazioni utili a migliorare le relazioni con la clientela.. IL PRESIDENTE Giuseppe Marziale Pagina 5 di 5