OGGETTO: Direttiva per la guida dei ciclomotori nel caso di minorazioni invalidanti agli arti.



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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI Direzione generale per la motorizzazione Comitato Tecnico ex art. 119, comma 10, del D. L.vo n. 285/92 Prot. n. 5341/M334 Roma, 25 ottobre 2005 OGGETTO: Direttiva per la guida dei ciclomotori nel caso di minorazioni invalidanti agli arti. Com'è noto, il D.L. 30 giugno 2005, convertito con modifiche nella legge 17 agosto 2005, n. 168, ha introdotto l'obbligo della certificazione medica per il conseguimento del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori, precisando che i requisiti fisici e psichici richiesti sono quelli della patente di categoria A, ivi compresa quella speciale. Qualora la certificazione di idoneità venga richiesta a codeste CC.MM.LL. da conducenti affetti da minorazioni invalidanti agli arti, questo Comitato, considerato che le caratteristiche costruttive dei ciclomotori a due ruote e dei tricicli/quadricicli leggeri sono sostanzialmente riconducibili, rispettivamente, a quelle dei motocicli e dei tricicli/quadricicli non leggeri, ritiene, per quanto di sua competenza, che per l'individuazione delle categorie di minorazioni e dei relativi adattamenti dei comandi (prescrizioni), possano essere confermati i criteri già stabiliti con la direttiva n. 2852/M334 del 1 luglio 2004, concernente "la guida dei motocicli nel caso di minorazioni invalidanti agli arti" - se trattasi di ciclomotori a due ruote - ovvero quelli definiti con direttiva n. 435/M334 del 21 gennaio 2005, concernente "la guida dei tricicli e quadricicli da parte di conducenti con limitazioni funzionali agli arti", se trattasi di ciclomotori a tre o quattro ruote. Tenuto conto che molti conducenti di ciclomotori, tricicli o quadricicli leggeri potrebbero non essere in grado di soddisfare le condizioni contenute nelle sopra citate direttive, ma pur tuttavia ritengono di poter condurre veicoli di tali tipi adattati particolarmente in relazione alle proprie gravi disabilità, questo Comitato è disponibile a verificare l'ammissibilità di situazioni singole non pienamente conformi alle indicazioni contenute nelle suddette direttive. In tali casi la richiesta di esame dovrà essere avanzata a questo Comitato dalla C.M.L., con la precisa indicazione della patologia dell'interessato, delle eventuali protesi utilizzate e degli adattamenti già realizzati. La richiesta sarà altresì sostenuta dall'esito favorevole della prova pratica effettuata ai sensi dell'art. 119, comma 4/a. IL PRESIDENTE DEL COMITATO TECNICO dott. ing. Franco Giannetti Nota: Le prescrizioni per i ciclomotori sono le stesse previste per i motocicli (vedi seguito). MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI E PER I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE E DELLA SICUREZZA DEL TRASPORTO TERRESTRE COMITATO TECNICO (ART. 119 Codice della Strada) DIRETTIVA PER LA GUIDA DEI MOTOCICLI NEL CASO DI MINORAZIONI INVALIDANTI AGLI ARTI Roma, 1 luglio 2004 Prot. n. 2852M334 Oggetto: Direttiva per la guida dei motocicli nel caso di minorazioni invalidanti agli arti. A) PREMESSE L abrogazione, da parte dell art.7 della legge 1 agosto 2003 n.214, del 5 comma dell art. 327 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della Strada che impediva il rilascio o la conferma di validità della patente per la guida dei motocicli ai conducenti con minorazioni agli arti, ha ricondotto l esame dei casi in specie nell ambito di quelli, più in generale, regolamentati ex 2 comma del medesimo articolo 327, là dove questo dispone che "sulla base delle direttive impartite dal Comitato tecnico di cui all art.119, comma 10, del Codice, la funzionalità delle protesi e delle ortesi o l individuazione degli adattamenti deve essere verificata dalla Commissione medica locale".

Le Commissioni mediche locali, quindi, finora impossibilitate a rilasciare certificazioni di idoneità, stante la mancanza di specifiche direttive del Comitato tecnico, potranno ora operare in forza delle indicazioni contenute nella presente direttiva e per i casi ivi definiti. A tale proposito si fa osservare che detta direttiva è stata elaborata anche sulla base delle concomitanti esperienze di esperti del settore quali ortopedici, costruttori di protesi, costruttori di motocicli e associazioni motociclistiche. Al momento sono stati regolamentati i casi riguardanti i più frequenti tipi di minorazioni, senza tuttavia escludere, in linea di principio, di poter prendere in esame in futuro, là dove possibile, casi riguardanti tipi di minorazioni più complesse. B) MINORAZIONI INVALIDANTI Ai sensi del primo comma dell art. 321 del citato Regolamento, "Sono da giudicare invalidanti, ai fini della guida, le alterazioni anatomiche o funzionali, considerate singolarmente e nel loro insieme, tali da menomare la forza o la rapidità dei movimenti necessari per eseguire con sicurezza tutte le manovre inerenti alla guida di quei determinati tipi di veicoli ai quali la patente abilita". Nella fattispecie della guida dei motocicli, la valutazione circa l efficienza degli arti, superiori ed inferiori, acquista ovviamente un particolare rilievo in considerazione delle fondamentali funzioni di stabilità e di manovrabilità del veicolo che gli arti stessi sono chiamati a svolgere. Qualora quindi tutte le verifiche di funzionalità non siano favorevoli, si procederà secondo le indicazioni seguenti. C) STABILITA DEL MOTOCICLO E di immediata evidenza che a differenza dei veicoli a 3-4 ruote - dove la stabilità è assicurata dalla loro stessa conformazione- nel caso dei motocicli la stabilità deve essere necessariamente assicurata dal conducente, il quale deve essere in grado di mantenere la posizione eretta del veicolo in qualunque circostanza, avvalendosi di ambedue gli arti inferiori. Ne discende quindi che -a prescindere dall azionamento o meno dei comandi- ambedue gli arti inferiori, ancorché protesizzati, ortesizzati o parzialmente limitati funzionalmente, debbono essere affidabili ai fini della stabilità del motociclo. Nel corso degli accertamenti propedeutici alla presente direttiva, si è constatato che nel caso di amputazione o agenesia parziale mono/bilaterale di gamba o parziale o totale di piede, con integrità funzionale sia del ginocchio che dell anca, le protesi sono assolutamente affidabili, là dove concepite e realizzate, per l appunto, per la guida dei motocicli; nel caso di limitazione funzionale di uno o di ambedue gli arti inferiori compensata con ortesi di piede o di gamba-piede, parimenti affidabili, alle medesime condizioni, possono ritenersi le ortesi, siano esse calzature ortopediche, molle di Codivilla o simili. Per verificare le necessarie condizioni di funzionalità del ginocchio e dell anca, bisognerà accertare, riguardo al ginocchio, che questo abbia una capacità di flesso-estensione attiva da 90 a 180 ; per l anca soccorrerà invece il test funzionale detto "posizione di TRENDELENBURG" consistente, come è noto, nel mantenimento dell atteggiamento ortomorfico del bacino in posizione eretta monopodalica sull arto (o sugli arti) interessato/i. Analogo accertamento riguardante il ginocchio e l anca dovrà essere effettuato per verificare -ai fini della stabilità del motociclo- l efficienza dell (o degli) arto/i inferiore/i nel caso di limitazione/i funzionale/i non compensabile con ortesi. Si è constatato altresì che la stabilità del veicolo, in qualunque condizione di guida, può essere assicurata anche qualora il conducente sia portatore, soltanto monolateralmente, di protesi di coscia, sempre che sia conservato almeno il 3 superiore di coscia ed, anche in questo caso, la protesi sia concepita e realizzata per la guida dei motocicli. Sarà indispensabile, anche nel caso in specie, verificare la funzionalità del ginocchio artificiale (flesso-estensione assistita da 90 a 180 ) e dell anca (posizione di TRENDELENBURG). In tutti i casi e per i motivi sopra citati, la certificazione di idoneità ai sensi del 3 comma dell art. 327 del Regolamento C.d.S., dovrà precisare trattarsi di protesi o di ortesi "per guida motocicli". D) STERZABILITA DEL MOTOCICLO A prescindere dall azionamento o meno dei comandi posti sul manubrio, la sterzatura del motociclo deve essere assicurata mediante il movimento del manubrio stesso con ambedue gli arti superiori, anche se uno di essi è protesizzato, ortesizzato o parzialmente limitato funzionalmente. In ogni caso di minorazione all arto superiore (per amputazione, agenesia o limitazione funzionale), condizione assolutamente ineludibileè che sia conservata la perfetta naturale articolarità scapolo-omerale. Nel caso di parziale perdita anatomica del braccio, è necessario che lo stesso sia conservato almeno per metà. Il gomito (artificiale) dovrà avere una capacità di flesso-estensione assistita almeno da 90 a 180. La mano (artificiale) dovrà essere in grado di manovrare autonomamente il manubrio. Nel caso di perdita anatomica dell avambraccio o della mano (con integrità funzionale del gomito), la protesi -sia essa di tipo funzionale che di tipo estetico- come nel caso precedente dovrà consentire l autonoma manovrabilità del manubrio. Nel caso di limitazione funzionale dell arto superiore tale da essere considerata invalidante ai fini della guida, è necessario che sia comunque conservata una capacità di flesso-estensione attiva del gomito sufficiente per la manovrabilità del manubrio anche con l arto minorato. Riguardo al complesso polso-mano, questo -ancorchè non idoneo per l azionamento dei corrispondenti comandi al manubrio- dovrà conservare la capacità di presa del manubrio, eventualmente con il supporto di una specifica ortesi. In tutti i casi in specie, la certificazione di idoneità ex 3 comma dell art. 327 del Regolamento C.d.S. dovrà precisare trattarsi di protesi od ortesi "per guida motocicli".

E) AZIONAMENTO DEI COMANDI Arti inferiori Nel caso di protesi o di ortesi o di limitazione funzionale dell articolazione tibio-tarsica, non è possibile affidare all arto o agli arti interessati l azionamento di alcun comando; le relative leve di azionamento a pedale del cambio di velocità e del freno posteriore dovranno essere quindi sostituite da comandi manuali od anche -nel caso del cambio di velocità- da un cambio automatico, secondo le prescrizioni del prontuario allegato. Arto superiore I comandi di serie posti in corrispondenza dell arto invalido dovranno essere spostati, ove possibile, dalla parte del braccio valido o sostituiti con dispositivi automatici o comunque idonei, secondo le prescrizioni del prontuario allegato. F) ADATTAMENTI DEI COMANDI Ai sensi del 4 comma del già citato art. 327, le modifiche apportate ai comandi dovranno essere di tipo approvato e collaudate secondo le medesime procedure già attuate per gli autoveicoli. I comandi preesistenti, per motivi di sicurezza, dovranno essere eliminati o neutralizzati. Il prontuario allegato compendia le situazioni sopra illustrate, specificando, nel dettaglio, per i vari casi, la categoria di minorazione e le relative prescrizioni. IL PRESIDENTE DEL COMITATO TECNICO f.to dott. ing. Franco GIANNETTI PRONTUARIO DEGLI ADATTAMENTI AVVERTENZE 1) Ai presenti fini, si ipotizza configurazione di guida del motociclo di base con comandi così disposti: - cambio di velocità a pedale lato sinistro. - comando freno posteriore a pedale lato destro. - comando freno anteriore sul manubrio lato destro. - acceleratore sul manubrio lato destro. - frizione sul manubrio lato sinistro. - dispositivi di controllo (cambio luci, indicatori di direzione ecc.) sul manubrio lato destro e/o sinistro. 2) Con il termine di 'cambio automatico' si intende un dispositivo automatizzato di qualsiasi tipo che elimini la necessità della frizione e del variatore meccanico delle marce. 3) Qualora sul motociclo di serie vengano apportate modifiche per ottemperare alle prescrizioni della Commissione medica, il veicolo così adattato dovrà essere sottoposto a collaudo presso un ufficio della Motorizzazione. La carta di circolazione sarà aggiornata con le modifiche apportate. 4) In caso di modifica dei comandi, quelli preesistenti, per motivi di sicurezza, dovranno essere eliminati o neutralizzati. 5) L'efficacia degli adattamenti, anche in relazione alle varie opzioni consentite, sarà verificata all'atto dell'esame pratico per il conseguimento della patente di guida od in occasione dell'esperimento pratico di guida nei casi previsti. MINORAZIONI SINGOLE 1 - LIMITAZIONE FUNZIONALE DI UN ARTO SUPERIORE Limitazione funzionale di un arto superiore per esiti stabilizzati di lesioni di qualsiasi natura con incapacità di svolgere con sicurezza tutti gli adempimenti richiesti per la guida, ma con conservazione della naturale integrità funzionale dell'articolazione scapolo omerale. La flesso-estensione attiva del gomito e la capacità di presa del complesso polsomano, eventualmente ortesizzato, dovranno assicurare una sufficienti manovrabilità del manubrio anche con l'arto minorato. Ortesi (eventuale) (03.01) (vedi nota) Dispositivi di controllo utilizzabili senza lasciare il manubrio con la mano sinistra (44.07+90.01) Impianto frenante a comando unico (44.01) oppure freno anteriore a manubrio lato sinistro (44.02+90.01) Ortesi (eventuale) (03.01) (vedi nota)

1P - PROTESI PER AMPUTAZIONE O AGENESIA DI BRACCIO Perdita anatomica o agenesia parziale di braccio, con conservazione di almeno metà del braccio stesso, compensata con protesi tollerata ed efficiente che consenta al gomito una capacità di flesso-estensione assistita almeno da 90 a 180 ed alla mano artificiale di manovrare autonomamente il manubrio. Protesi di braccio (03.01) (vedi nota) Impianto frenante a comando unico (44.01) oppure freno anteriore a manubrio lato sinistro (44.02+90.01) Protesi di braccio (03.01) (vedi nota) 2P - PROTESI PER AMPUTAZIONE O AGENESIA DI AVAMBRACCIO Perdita anatomica parziale dell'avambraccio, con conservazione almeno del terzo superiore, compensata con protesi tollerata ed efficiente - di tipo funzionale od estetico - che consenta di manovrare autonomamente il manubrio Protesi di avambraccio (03.01) (vedi nota) Impianto frenante a comando unico (44.01) oppure freno anteriore a manubrio lato sinistro (44.02+90.01) Protesi di avambraccio (03.01) (vedi nota) 3 - PERDITA PARZIALE DI MANO Perdita anatomica parziale della mano o delle dita che non consenta di svolgere con sicurezza e ripetività tutte le manovre ad essa/e devoluta/e ma con conservazione della capacità di manovrare autonomamente il manubrio Ortesi della mano (eventuale) (03.01) (vedi nota) Impianto frenante a comando unico (44.01) oppure freno anteriore a manubrio lato sinistro (44.02+90.01) Ortesi della mano (eventuale) (03.01) (vedi nota) 3P - (PROTESI PER AMPUTAZIONE O AGENESIA DI MANO) Perdita anatomica della mano compensata con protesi tollerata ed efficiente - di tipo funzionale od estetico - che consenta di manovrare autonomamente il manubrio. Protesi di mano (03.01) (vedi nota) Impianto frenante a comando unico (44.01) oppure freno anteriore a manubrio lato sinistro (44.02+90.01) Protesi di mano (03.01) (vedi nota)

4 - PROTESI PER AMPUTAZIONE O AGENESIA DI COSCIA Perdita anatomica parziale di coscia con conservazione almeno del terzo superiore, compensata con protesi tollerata ed efficiente che consenta la flesso-estensione assistita del ginocchio artificiale da 90 a 180 e con conservazione dell'integrità funzionale dell'anca (negatività della posizione di TRENDELENBURG). Comando del freno posteriore a pedale lato sinistro (44.03+90.01) Comando del cambio di velocità a pedale lato destro (44.05+90.06+90.02) 5 - LIMITAZIONE FUNZIONALE DI UN ARTO INFERIORE Limitazione funzionale di un arto inferiore per esiti stabilizzati di lesioni di qualsiasi natura, con blocco totale o parziale dell'articolazione tibio -tarsica, ma con capacità di flesso estensione attiva del ginocchio da 90 a 180 e conservazione dell'integrità funzionale dell'anca (negatività della posizione di TRENDELENBURG). Comando del freno posteriore a pedale lato sinistro (44.03+90.01) Comando del cambio di velocità a pedale lato destro (44.05+90.06+90.02) 5P - PROTESI PER AMPUTAZIONE O AGENESIA DI GAMBA O DI PIEDE Perdita anatomica parziale di gamba con conservazione almeno del terzo superiore o perdita anatomica totale o parziale di piede, compensata con protesi tollerata ed efficiente, con conservazione dell'integrità funzionale del ginocchio e dell'anca (negatività della posizione di TRENDELENBURG). Comando del freno posteriore a pedale lato sinistro (44.03+90.05+90.03) Comando del cambio di velocità a pedale lato destro (44.05+90.06+90.02)

5O - ORTESI PIEDE O GAMBA-PIEDE Limitazione funzionale di un arto inferiore per esiti stabilizzati di lesioni di qualsiasi natura, compensata con ortesi tipo calzatura ortopedica, molla di Codivilla o simili e con conservazione dell'integrità funzionale del ginocchio e dell'anca (negatività della posizione di TRENDELENBURG). Comando del freno posteriore a pedale lato sinistro (44.03+90.05+90.03) Comando del cambio di velocità a pedale lato destro (44.05+90.06+90.02) MINORAZIONI DOPPIE COMBINAZIONI DI DUE MINORAZIONI SINGOLE Categoria Minorazione 5 5 (limitazioni funzionali di categoria 5 bilaterali) 5p 5p (perdite anatomiche di categoria 5p bilaterali) 5o - 5o (limitazioni funzionali di categoria 5o bilaterali) Prescrizioni e codici comunitari Protesi arti inferiori (03.02) (vedi nota) nota: efficienza delle protesi, specificamente per la guida dei motocicli, certificata dal Costruttore, art. 327/3 Reg. Ortesi arti inferiori (03.02) (vedi nota) nota: efficienza delle ortesi, specificamente per la guida dei motocicli, certificata dal Costruttore, art. 327/3 Reg.