Il decreto legge n.63 del 4 giugno 2013 ha prorogato al 31 dicembre 2013 la detrazione fiscale per gli interventi di efficienza energetica.



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Transcript:

1

Il decreto legge n.63 del 4 giugno 2013 ha prorogato al 31 dicembre 2013 la detrazione fiscale per gli interventi di efficienza energetica. Lo stesso decreto ha innalzato dal 55% al 65% la percentuale di detraibilità delle spese sostenute nel periodo che va dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2013. Con documento del 13 luglio 2013 redatto dalla XIV Commissione Permanente per le Politiche dell Unione Europea, nelle agevolazioni sono inclusi anche gli interventi che riguardano la sostituzione di impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza e impianti geotermici a bassa entalpia e la sostituzione di scaldaacqua tradizionali con scaldaacqua a pompa di calore per la produzione di acqua calda sanitaria Questi erano inizialmente stati autorizzati solamente fino al 30 giugno 2013.. Dal 1 gennaio 2013 (1 luglio 2013 per i condomini) l agevolazione sarà sostituita con la detrazione fiscale pari al 36% prevista per le spese di ristrutturazione edilizia. 2

Tra le principali disposizioni introdotte negli ultimi anni ricordiamo: L obbligo di inviare una comunicazione all Agenzia delle Entrate, quando i lavori proseguono oltre un periodo d imposta. La modifica del numero di rate annuali in cui dev essere ripartita la detrazione (dal 2011 è obbligatorio ripartire la detrazione in dieci rate annuali di pari importo). L esonero della presentazione dell attestato di certificazione(qualificazione energetica per la sostituzione di finestre, per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale e per l installazione di pannelli solari. L obbligo per banche e Poste di operare una ritenuta d acconto pari al 4% sui bonifici. L eliminazione dell obbligo di indicare separatamente il costo della manodopera nella fattura emessa dall impresa che esegue i lavori. 3

L agevolazione fiscale consiste in detrazioni Irpef o Ires ed è concessa quando si eseguono interventi che aumentano il livello di efficienza energetica dell edificio in particolare per: la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento, il miglioramento termico dell edificio (finestre, comprensive di infissi, coibentazioni, pavimenti), l installazione di pannelli solari, la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale. Le detrazioni sono riconosciute nella misura del 55% per le spese sostenute fino al 5 giugno 2013 e del 65% per spese relative ad interventi eseguiti tra l 6 giugno 2013 e il 31 dicembre 2013. La detrazione fiscale è ammessa entro il limite dell imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi; la somma eventualmente eccedente non può essere chiesta a rimborso. 4

I limiti di detrazione per intervento sono pari a: 100.000 per la riqualificazione energetica di edifici esistenti, 60.000 per l involucro degli edifici, 60.000 per l installazione di pannelli solari, 30.000 per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale. Le detrazioni sono fruibili solamente se gli interventi sono eseguiti su edifici già esistenti sulla base di quanto risulta dal catasto, dalla richiesta di accatastamento o dal pagamento dell ICI/IMU. 5

In relazione ad alcune tipologie di interventi, inoltre, è necessario che gli edifici presentino specifiche caratteristiche quali, ad esempio: essere già dotati di un impianto di riscaldamento, presente anche negli ambienti oggetto dell intervento (tranne nel caso in cui si installano pannelli solari), nelle ristrutturazioni per le quali è previsto il frazionamento dell unità immobiliare con conseguente aumento delle stesse, il beneficio è compatibile unicamente con la realizzazione di un impianto termico centralizzato., nel caso di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione si può accedere all incentivo solo nel caso di fedele ricostruzione. Restano esclusi, quindi, gli interventi relativi ai lavori di ampliamento, nel caso di ristrutturazione senza demolizione dell esistente e ampliamento, la detrazione spetta solo per le spese riferibili alla parte già esistente. 6

Possono usufruire delle detrazioni tutti i Contribuenti residenti e non residenti, anche se titolari di reddito impresa, che possiedono a qualsiasi titolo, l immobile oggetto di intervento. In particolare sono ammessi alla detrazione: le persone fisiche compresi gli esercenti arti e professioni, i Contribuenti che conseguono reddito d impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali), le associazioni tra professionisti, gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale. 7

Nel caso di variazione della titolarità dell immobile durante il periodo di godimento dell agevolazione, le quote di detrazione residue potranno essere fruite dal nuovo titolare salvo diverso accordo delle parti, da indicare nell atto di trasferimento. Invece, il beneficio rimane sempre in capo al conduttore o al comodatario qualora dovesse cessare il contratto di locazione o comodato. Infine, in caso di decesso dell avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene. 8

La detrazione d imposta del 55% (e del 65%) non è cumulabile con altre agevolazioni previste per i medesimi interventi da altre disposizioni di legge nazionali quali, ad esempio, la detrazione del 36%-50% per interventi inerenti il recupero del patrimonio edilizio. Relativamente all aliquota IVA è opportuno ricordare che: per le prestazioni di servizi relativi a interventi di manutenzione (ordinaria e straordinaria) realizzati su immobili residenziali, è previsto un regime agevolato con applicazione dell IVA ridotta al 10%, per le cessioni di beni, l aliquota ridotta si applica solo quando la relativa fornitura è posta in essere nell ambito del contratto di appalto e fino a concorrenza del valore della presentazione. 9

Gli interventi interessati all agevolazione sono, dunque, di quattro tipi: interventi che riguardano la riqualificazione energetica degli edifici già esistenti, interventi sugli involucri degli edifici, l installazione di pannelli solari, interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale. 10

Per la riqualificazione energetica la detrazione massima è pari a 100.000 e questi interventi riguardano qualsiasi intervento o insieme sistematico di interventi, che incida sulla prestazione energetica degli edifici, realizzando la maggior efficienza energetica richiesta dalla norma. L intervento ha infatti lo scopo di ridurre il fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale. Con climatizzazione invernale si intende la quantità di energia primaria globalmente richiesta, nel corso di un anno, per mantenere negli ambienti riscaldati la temperatura di progetto, in regime di attivazione continuo. 11

In questa categoria ricadono interventi su edifici esistenti o parti si edifici esistenti o unità immobiliari esistenti riguardanti le strutture opache orizzontali (coperture, pavimenti) e verticali (pareti generalmente esterne), finestre comprensive di infissi, delimitanti il volume riscaldato, verso l esterno o verso vani non riscaldati. In questo gruppo d interventi rientra anche la sostituzione dei portoni d ingresso a condizione che si tratti di serramenti che delimitano l involucro dell edificio verso l esterno. La semplice sostituzione degli infissi o il rifacimento dell involucro degli edifici, qualora questi siano originariamente conformi agli indici richiesti, non consente di fruire della detrazione poiché il beneficio è teso ad agevolare gli interventi da cui consegua un risparmi energetico. Utile ricordare che dal 1 gennaio 2008, per la sostituzione di finestre comprensive di infissi, in singole unità immobiliari, non occorre più presentare l attestato di certificazione/qualificazione energetica. 12

Per interventi di installazione di pannelli solari si intende l installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e di cura, istituti scolastici e università. La fruizione della detrazione è richiesto che per i pannelli solari esistano le seguenti condizioni: l utilizzo di pannelli solari conformi alle norme UNI EN 12975 o UNI EN 12976, certificati da un organismo di un Paese dell Unione Europea e della Svizzera, un termine minimo di garanzia fissato in cinque anni per i pannelli e i bollitori e in due anni per gli accessori e i componenti tecnici. Per le spese effettuate dal 1 gennaio 2008 riguardanti l installazione di pannelli solari, non occorre più presentare l attestato di certificazione/qualificazione energetica. 13

La detrazione massima di 30.000 euro è applicabile per lavori di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale si intende la sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione. Non è agevolabile l installazione di impianti di climatizzazione invernale in edifici che ne erano sprovvisti. Nell ambito sia della sostituzione integrale o parziale di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di caldaia a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione, sono comprese nell agevolazione anche la trasformazione di impianti individuali autonomi con impianti centralizzati con contabilizzazione del calore come pure la trasformazione di impianti centralizzati già esistenti con l aggiunta della contabilizzazione del calore. Relativamente alle pompe di calore ad alta efficienza e agli impianti geotermici a bassa entalpia, la finestra utile per ottenere le detrazioni inizialmente era limitata dal 6 giugno 2013 al 30 giugno 2013 ma successivamente, in data 16 luglio 2013, la XIV Commissione Permanente per le Politiche dell Unione Europea ha esteso anche per questi dispositivi la scadenza al 31 dicembre 2013. Non sono agevolabili le trasformazioni inverse di impianti centralizzati in impianti autonomi. 14

Le spese per le quali è possibile fruire della detrazione comprendono sia i costi per i lavori edili connessi all intervento di risparmio energetico, sia quelli per le prestazioni professionali necessarie per realizzare gli interventi e acquisire la certificazione necessaria. A partire dal 1 gennaio 2011 è obbligatorio suddividere la somma spettante in dieci rate annuali di pari importo. 15

Per avere accesso alle detrazioni occorre presentare una documentazione rappresentata da: l asseverazione la quale consente di dimostrare che l intervento è conforme ai requisiti tecnici richiesti. l attestato di certificazione/qualificazione energetica che comprende i dati relativi all efficienza energetica propri dell edificio. Tale documentazione è prodotta successivamente all esecuzione degli interventi utilizzando procedure e metodologie approvate dalle Regioni. la scheda informativa relativa agli interventi realizzati e che deve contenere: i dati identificativi del soggetto che ha sostenuto le spese, i dati identificativi dell edificio sul quale sono stati effettuati gli interventi, la tipologia di intervento eseguito, il risparmio energetico che ne è conseguito e il relativo costo, L asseverazione, l attestato di certificazione/qualificazione energetica e la scheda informativa devono essere rilasciati da tecnici abilitati alla progettazione di edifici ei impianti nell ambito delle competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente, iscritti ai rispettivi ordini e collegi professionali. La fruizione dell agevolazione fiscale sulle spese energetiche non è subordinata ad alcuna comnicazione preventiva. 16

Entro 90 giorni dalla fine dei lavori relativi agli interventi realizzati occorre trasmettere all ENEA: copia dell attestato di certificazione/qualificazione energetica, la scheda informativa. La data di fine lavori coincide con la data di collaudo e non di effettuazione dei pagamenti. Se il tipo di intervento non richiede collaudo, il Contribuente può provare la data di fine lavoro con altra documentazione emessa da chi ha eseguito i lavori. Non è ritenuta valida, a tal fine, l autocertificazione del Contribuente. La trasmissione deve avvenire per via telematica attraverso il sito www.acs.enea.it ed ottenendo da questo la ricevuta informatica. L invio cartaceo a mezzo raccomandata con ricevuta semplice, è ammesso sempre entro il termine di 90 giorni dal termine dei lavori, solo ed esclusivamente quando la complessità dei lavori eseguiti non trova adeguata descrizione negli schemi resi disponibili dall ENEA. 17

Le modalità per effettuare i pagamenti variano a seconda che il soggetto sia titolare o meno di reddito d impresa; in particolare è previsto che: i contribuenti non titolari di reddito d impresa devono effettuare il pagamento delle spese sostenute mediante bonifico bancario o postale, I contribuenti titolari di reddito d impresa sono esonerati dall obbligo di pagamento mediante bonifico bancario o postale. In tal caso la prova del pagamento delle spese può essere costituita da altra idonea documentazione. Nel modello di versamento con bonifico bancario o postale vanno indicati: la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione, il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto a favore del quale è effettuato il bonifico (la ditta o il professionista che ha eseguito i lavori). 18

Per poter fruire del beneficio fiscale è necessario conservare ed esibire all Amministrazione finanziaria, ove ne faccia richiesta, la documentazione relativa agli interventi realizzati; in particolare va conservato: il certificato di asseverazione redatto da un tecnico abilitato, la ricevuta di invio mediante internet o la ricevuta della raccomandata postale all ENEA. le fatture o le ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute per la realizzazione degli interventi, per i Contribuenti non titolari di reddito d impresa, la ricevuta del bonifico bancario o postale attraverso cui è stato effettuato il pagamento. L amministrazione finanziaria potrà comunque richiedere l esibizione di ulteriori documenti o atti per verificare la corretta applicazione della detrazione d imposta. 19

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