REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CRITERI DI ACCESSO ALL INTEGRAZIONE DELLA RETTA DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI PER ANZIANI AUTOSUFFICIENTI



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REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CRITERI DI ACCESSO ALL INTEGRAZIONE DELLA RETTA DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI PER ANZIANI AUTOSUFFICIENTI Art. 1 (Oggetto e finalità) 1. Il presente Regolamento disciplina i criteri per l Integrazione Comunale alla retta di ricovero di anziani autosufficienti soli o senza il supporto di una rete familiare solidale in strutture Residenziali e semiresidenziali pubbliche e private. 2. L'Amministrazione Comunale, nell'ambito dei servizi socio-assistenziali rivolti alle persone anziane, delineati in base alla legge n. 328/2000, prevede quale ultima risposta possibile, in mancanza di soluzioni alternative validamente perseguibili, l inserimento in Case di riposo convenzionate. 3. Il Servizio Sociale del Welfare Familiare verifica preventivamente l'effettiva impossibilità del mantenimento dell'anziano autosufficiente nel suo ambito familiare, anche tramite il ricorso agli altri servizi di Rete con particolare riferimento ai servizi di Assistenza Domiciliare, Teleassistenza, Assegni di cura o altri Servizi presenti nel territorio. Tale diagnosi sociale viene effettuata mediante valutazione da parte degli Assistenti Sociali del Comune di Terni. Art. 2 (Strutture Residenziali e Semiresidenziali abilitate) 1. L immissione di anziani, che ne abbiano fatto richiesta, in strutture residenziali e semiresidenziali, può essere autorizzata nelle case di riposo i cui soggetti gestori si siano impegnati: A) nei confronti del Comune al rispetto degli standard strutturali e sociali approvati con specifico Regolamento Comunale. B) nei confronti dell utente a praticare rette mensili contenute nei seguenti limiti in relazione alla tipologia della struttura: o Gruppo appartamento fino ad 878,00 o Casa famiglia fino ad 1.000,00 o Residenza comunitaria fino ad 1.219,54 2. Le suddette rette mensili potranno essere aggiornate entro i limiti delle intervenute variazioni degli indici ISTAT sui prezzi al consumo per le famiglie di operai e degli impiegati intervenute nel corso dell anno precedente e comunque solo su richiesta dei soggetti gestori. 3. Per i centri diurni semiresidenziali le rette verranno di volta in volta definite in base ai servizi effettivamente prestati e alle modalità ed ai termini di fruizione. 4. L intervento comunale di integrazione della retta si intende effettuato, nei limiti suindicati, per i servizi base in essa compresi., è esclusa l integrazione per prestazioni diverse, incluse quelle sanitarie. 5. La scelta della struttura è operata direttamente dall anziano.

6. Qualora, a seguito di controlli effettuati dalle Autorità preposte, vengano rilevate gravi irregolarità potrà essere revocata l abilitazione ad ospitare anziani le cui rette sono integrate dal Comune. Sarà cura del Servio Sociale del Welfare Familiare provvedere a collocare gli anziani in altre strutture secondo i criteri di cui al successivo art. 7 comma 2. Art. 3 (Destinatari) 1. L'intervento sociale dell'amministrazione Comunale, rivolto alle persone anziane autosufficienti, sole o senza il supporto di una rete familiare solidale, si concretizza: nel contribuire con interventi economici finalizzati al pagamento della retta di ricovero in favore dei richiedenti che risultino in condizioni economiche precarie o di indigenza e il cui Indicatore di Situazione Economica Equivalente (ISEE) sia inferiore o pari alla soglia di accesso individuata con idoneo atto di Giunta Comunale. L integrazione della retta è, in ogni caso, prevista fintantoché sussistano le condizioni che hanno determinato l inserimento dell anziano nella struttura e può essere previsto anche per brevi periodi legati a particolari situazioni di crisi del contesto familiare e socio-ambientale. L obbiettivo è quello di restituire l anziano al proprio ambiente naturale appena se ne verifichi la possibilità. 2. L ammissione all integrazione è comunque subordinata alla verifica dei requisiti economici e sociali del soggetto interessato. Art. 4 (Condizioni e requisiti per l'accesso al contributo economico) 1. Le condizioni per accedere alla prestazione sociale prevista dal presente Regolamento, secondo le modalità e nei limiti delle disponibilità annuali di bilancio, sono: a) l'effettivo possesso della residenza anagrafica nel Comune, da almeno tre anni, al momento del ricovero; b) certificazione riguardante lo stato di autosufficienza, rilasciata dal SSN; c) l incapacità economica di sostenere gli oneri della retta da parte dell assistito. d) la mancanza di parenti tenuti agli alimenti ai sensi dell art. 433 del CC o nell impossibilità, accertata dall Assistente Sociale, di non poter richiedere il loro intervento. e) il domicilio dell anziano fuori dalla struttura al momento della domanda di integrazione. 2. La richiesta può essere avanzata, per mutate condizioni economiche, anche da anziani che già si trovano in strutture residenziali o da altri Servizi territoriali 3. In applicazione dell art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 109/1998 ed ai sensi del Regolamento comunale sui criteri applicativi dell Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), il nucleo familiare di riferimento per l integrazione delle rette per anziani autosufficienti è estratto dal nucleo familiare di base stabilito dalla legge ed è composto dall utente e dal coniuge o dal convivente more uxorio.

Art. 5 (Qualificazione dell'intervento dell'assistito) 1. L anziano inserito in una struttura ha diritto di disporre di una quota mensile pari ad 155,00 (tale cifra sarà automaticamente rivalutata del 50% degli aumenti annuali delle pensioni percepite ). Se detratta questa somma il reddito di cui dispone non è sufficiente a coprire l ammontare della retta stessa, l Amministrazione Comunale partecipa all integrazione coprendo la differenza tra la disponibilità reddituale mensile ed il costo della retta. 2. Qualora l anziano disponga di rendite diverse pari o superiori ad 155,00, che però non sono valutabili quali reddito (es. rendite INAIL), la quota mensile a sua disposizione non verrà detratta dalle rendite utilizzabili per pagare la retta. 3. Nel caso in cui all assistito venga riconosciuto un contributo parziale alla copertura della retta, l erogazione del contributo integrativo può essere quietanzata al soggetto gestore della struttura su precisa autorizzazione da parte dell assistito. 4. La retta di ricovero è pagata con le rendite pensionistiche e con i patrimoni goduti dall assistito. 5. E fatto obbligo all anziano dichiarare ogni anno i redditi e/o le entrate di cui dispone per poter aggiornare la quota della sua partecipazione e quella disponibile per le proprie spese personali. 6. Qualora successivamente al ricovero, l ospite divenisse titolare di redditi, rendite, patrimoni, o contributi in denaro precedentemente non posseduti, l onere assunto dall Amministrazione comunale dovrà considerarsi a titolo di anticipazione, che dovrà essere restituita all Amministrazione Comunale a cura dell assistito o dei parenti per lui garanti. 7. Ove l'assistito sia l'unico dimorante nell alloggio del quale risulti titolare di un diritto reale, l'amministrazione Comunale interverrà per assisterlo economicamente a condizione che l'assistito medesimo metta l immobile in disponibilità a titolo gratuito al Comune a tempo indeterminato con facoltà di utilizzo per le proprie finalità sociali. Art. 6 (Qualificazione dell'intervento dei parenti obbligati agli alimenti) 1. L'esistenza di parenti obbligati agli alimenti ed in grado di provvedervi esclude la fruizione dell'intervento economico da parte dell'amministrazione Comunale; di norma l anziano deve sempre richiedere il loro intervento. 2. Sono parenti obbligati agli alimenti le persone indicate nell'ordine di cui all'art. 433 del Codice Civile. E' compito del Servizio Sociale del Comune informare l'assistito ed i parenti di tale obbligo di legge e dei limiti che l'amministrazione Comunale pone al proprio intervento. 3. L anziano che pur in presenza di una rete familiare non possa farvi riferimento, può essere inserito in una struttura residenziale previa indagine sociale da parte dell Assistente Sociale che accerta tale impedimento.

4.I parenti obbligati agli alimenti che non riescono a far fronte alle spese per l integrazione della retta possono chiedere l accesso alle prestazioni sociali agevolate secondo le fasce ISEE individuate con atto di Giunta Comunale. Tale richiesta dovrà essere rinnovata ogni anno pena la decadenza della prestazione sociale agevolata. 5. Qualora si verifichi il caso di un ricovero di due coniugi, siano essi entrambi autosufficienti che uno soltanto e l altro con la partecipazione dell ASL n.4, i parenti obbligati agli alimenti per l integrazione della retta parteciperanno alla stessa nella misura del 50% della quota stabilita dalla fascia di appartenenza del valore ISEE della loro dichiarazione. Art. 7 (Richiesta di inserimento in Casa di riposo con intervento economico dell'amministrazione Comunale) 1. Il cittadino, che chiede al Comune l Integrazione del reddito ai fini del ricovero e/o chi per lui, deve presentare la seguente documentazione: autocertificazione dell'indicatore della Situazione Economica Equivalente del nucleo familiare di riferimento individuato all art. 3 comma 1; autocertificazione riguardante le pensioni e tutte le eventuali entrate relative all anno di presentazione della domanda (sia quelle identificate nella denuncia dei redditi che quelle non assoggettabili) per definire la quota mensile a disposizione dell anziano per le spese personali; sottoscrizione, su apposito modello redatto dal Servizio Sociale, da parte dell interessato e/o dei familiari tenuti, di impegnativa di pagamento. In calce alla domanda il richiedente dichiara se autorizzare o meno la Struttura a riscuotere direttamente l integrazione; certificato medico comprovante l autosufficienza. 2. L anziano che chiede tale integrazione deve individuare la struttura in cui vuole essere inserito tra quelle che hanno sottoscritto l atto di impegno con il Comune, in caso di impossibilità verrà inserito d ufficio utilizzando il principio della rotazione tra le strutture, tenendo conto della disponibilità dei posti al momento della richiesta. 3. Qualora l'assistito o per lui i parenti tenuti richiedano l'intervento economico dell'amministrazione Comunale viene redatta apposita indagine: l'assistente Sociale effettua la valutazione sociale al fine di raccogliere i dati e le informazioni utili del caso per verificare l impossibilità di risorse alternative al ricovero; l Ufficio Amministrativo valuta la situazione economica dell'assistito e ne stabilisce la quota di partecipazione. 4. Ai sensi dell art. 4 comma 2 del D.Lgs. n. 109/1998, il cittadino ha facoltà di presentare, entro il periodo di validità della dichiarazione sostitutiva unica, una nuova dichiarazione, ai sensi dell art. 4 comma 2, qualora intenda far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell ISEE. Qualora, sulla base della nuova dichiarazione sostitutiva unica presentata, emergano differenze sostanziali nella situazione economica del nucleo familiare di riferimento, ai fini della concessione dei contributi economici previsti dal presente regolamento, l Ufficio Amministrativo proporrà un nuovo piano assistenziale individualizzato o proporre la modifica di quello preesistente.

5. Il trattamento delle informazioni e dei dati personali resi dal potenziale assistito avviene nel rispetto della Legge n. 675/1996 e del D.Lgs. n. 135/1999. Art. 8 (Rapporti con la Casa di riposo) 1. Ad avvenuta definizione dell entità del contributo comunale, la data di decorrenza verrà comunicata alla Casa di riposo da parte dei Servizi Sociali del Welfare Familiare. La decorrenza non potrà essere retroattiva. 2. Nel caso di integrazione della retta di ricovero da parte dell'amministrazione Comunale a favore dell'assistito, la copertura a saldo parziale avverrà mediante presentazione di idonea notula da parte della Casa di riposo al Comune nella misura del contributo approvato. La garanzia dell'assunzione degli oneri di ricovero per la parte spettante rimarrà in capo all'assistito o ai parenti per lui garanti, con i quali la Casa di riposo avrà rapporti diretti. Art. 9 (Controlli) 1. Relativamente alle dichiarazioni sostitutive uniche presentate in ordine alla richiesta delle prestazioni inerenti i servizi disciplinati dal presente Regolamento, vengono attivati i controlli secondo i criteri e le modalità disciplinati dal Regolamento Comunale relativo al controllo sulle autocertificazioni. Art. 10 (Recuperi e rivalse) 1. Qualora vengano accertati d'ufficio o dichiarati dall'assistito o dai parenti obbligati in solido, redditi e/o patrimoni non ancora riscossi ma dovuti agli stessi, l'amministrazione Comunale può recuperare al momento dell'effettiva riscossione degli emolumenti attesi, il contributo e/o il beneficio concesso, vincolando l'assistito e/o i parenti obbligati in solido con un impegno di pagamento da sottoscriversi per l'erogazione del servizio. 2. In caso di rifiuto o di mancato pagamento da parte dell'assistito o dei parenti obbligati che hanno sottoscritto l'impegno, l'amministrazione Comunale attiva specifica azione di recupero del credito. Art. 11 (Interruzione dell'intervento assistenziale) 1. Qualora, in seguito all erogazione della prestazione del servizio da parte dell'amministrazione Comunale, vengano accertati con qualunque modalità redditi e/o patrimoni in capo all'assistito od ai parenti obbligati in solido e da questi non dichiarati, verrà immediatamente interrotto l intervento assistenziale fino a quel momento prestato. 2. E' fatta salva l'azione di rivalsa dell'amministrazione Comunale per quanto non dovuto ed egualmente erogato fino alla data dell'interruzione della prestazione assistenziale.

Art. 12 (Norme transitorie) Nella prima applicazione del presente Regolamento tutti gli assistiti già inseriti nelle Strutture residenziali ed i loro parenti manterranno le stesse modalità di contribuzione previste dal precedente regolamento approvato dal Commissario Straordinario con atto n. 78/99.