31 Maggio 2014. Indice



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Tutti i diritti sono riservati alla Zucchetti S.p.a. Indice 1- Il bonus di 80 euro e il D.L. 66/2014 1 2- Le comunicazioni obbligatorie per il reimpiego 3- Le novità del modello 770/2014 9 5 Redazione: Pedrazzini Raffaella, Calzari Alessandra, Fedele Barbara, Balestrieri Gloria, Preda Elisa

1 Il bonus di 80 euro Fonti: D.L. 66 del 24/04/2014 in G.U. n. 95 del 24/04/2014 in vigore dal 24/04/2014 E stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24/04/2014 il tanto atteso Decreto Legge con cui il presidente del Consiglio dei Ministri Renzi aveva promesso l erogazione di un bonus mensile, a determinate condizioni, di 80 euro. Sicuramente la misura più attesa e di maggiore impatto è contenuta nell articolo 1 del Decreto Legge n. 66/2014. Di seguito si forniscono le indicazioni contenute nel Decreto Legge con un particolare approfondimento circa il bonus Renzi. Articolo 1 Riduzione del cuneo fiscale per lavoratori dipendenti e assimilati Al fine di ridurre nell immediato la pressione fiscale e contributiva sul lavoro, il Decreto Legge 66 ha introdotto un credito annuale di 640 euro da erogarsi a cura del sostituto di imposta a partire da maggio 2014 a dicembre 2014, in via automatica, per i lavoratori che hanno un reddito non superiore a 26.000 euro. Sebbene la misura sia limitata nel tempo (e quindi sia limitata alla sola annualità 2014), il Governo si è impegnato a definire un intervento strutturale con queste caratteristiche a decorrere dall anno 2015. Sono soggetti esclusi dal beneficio di questo credito sia i percettori di redditi di pensione (con l eccezione di quelle prestazioni pensionistiche di cui al Decreto Legislativo n. 124/1993, ora D.Lgs. n. 252/2005) sia i lavoratori incapienti. Infatti un altro presupposto per il riconoscimento del bonus è che le detrazioni per lavoro dipendente non superino l imposta lorda: questo comporta che i lavoratori con reddito di lavoro dipendente fino a 8000 euro restano esclusi (in questo caso le detrazioni per lavoro dipendente superano l imposta lorda: sono i c.d. lavoratori incapienti). La misura del bonus per l anno 2014 può essere così schematizzata: per redditi complessivi compresi tra 8.000 euro e 24.000 euro il credito spetta nella misura annua di 640 euro; per redditi complessivi compresi tra 24.000 euro e 26.000 euro il credito spetta in misura decrescente con l aumento del reddito fino ad azzerarsi al superamento della soglia dei 26.000 euro. La misura del credito spettante per redditi superiori a 24.000 ma inferiori a 26.000 è determinata in base alla seguente formula: 640 x (26.000 Reddito complessivo): 2.000 Il bonus deve essere rapportato al periodo di lavoro nell anno ed è legato al concetto dei giorni detrazione (quindi per un lavoratore in forza tutto l anno il bonus spetta per intero). In base alla norma il sostituto riconosce all interessato, senza che quest ultimo ne faccia esplicita richiesta direttamente e automaticamente a decorrere dalle retribuzioni erogate a partire dal mese di maggio. 2

Il sostituto attribuisce il credito sugli emolumenti corrisposti in ciascun periodo di paga rapportando il credito al periodo stesso considerato. Per recuperare quanto riconosciuto al dipendente a titolo di bonus, il datore di lavoro dovrà utilizzare fino a capienza l ammontare complessivo delle ritenute disponibili in ciascun periodo di paga e, per la differenza qualora non fossero sufficienti, i contributi previdenziali dovuti per il medesimo periodo di paga. Attendiamo tuttavia la conversione in legge del provvedimento in quanto tale disposizione appare disattesa a seguito di chiarimenti forniti dall amministrazione finanziaria (si vedano le circolari 8/E e 9/E). Articolo 2 Disposizioni in materia di IRAP L articolo 2 apporta delle modifiche in termini di determinazione dell imposta ai fini Irap stabilendo che, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31/12/2013, l aliquota, a titolo ordinario, viene ridotta dal 3.9% al 3.5%. Inoltre l aliquota, per particolari categorie di contribuenti, sarà diminuita rispetto alla previsione originaria. In questo articolo viene altresì riconosciuta la possibilità per le regioni di variare l aliquota fino ad un massimo di 0.92 punti percentuali (attualmente la misura è stabilita nell 1%). Articolo 3 Disposizioni in materia di redditi di natura finanziaria In riferimento alle ritenute e imposte sostitutive relative ai redditi di capitale (articolo 44 TUIR) viene stabilito che la misura della tassazione è pari al 26%. Questa disposizione non deve essere applicata a determinate categorie di redditi di capitale individuati. Articolo 6 Strategie di contrasto all evasione fiscale Il Governo deve presentare entro la data del 24 giugno 2014 alle Camere un rapporto circa la realizzazione delle strategie per contrastare l evasione fiscale. Articolo 8 Trasparenza e razionalizzazione della spesa pubblica per beni e servizi Le amministrazioni pubbliche hanno l obbligo di pubblicare il bilancio (preventivo e consuntivo) nonché i dati che riguardano il monitoraggio degli obiettivi e quelli relativi ai dati dei pagamenti. E introdotto l obbligo per la pubblica amministrazione di ridurre gli importi dei contratti che hanno ad oggetto acquisto e fornitura di beni o servizi. Articolo 11 Riduzione dei costi di riscossione fiscale E previsto che a decorrere dal 01/10/2014 i versamenti di cui all articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997 siano eseguiti: a) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall AE nel caso in cui, per effetto delle compensazioni effettuate il saldo finale sia di importo paria zero; 3

b) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall AE e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni e il saldo finale sia di importo positivo; c) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall AE e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa nel caso in cui il saldo finale sia di importo superiore a 1000 euro. Articolo 13 Limite al trattamento economico del personale pubblico e delle società partecipate Al comma 1 viene previsto che a decorrere da maggio 2014 sia fissato un limite massimo retribuito riferito al presidente della Cassazione. Sempre nello stesso articolo sono, inoltre, fissati dei limiti retributivi per personale di diritto pubblico. Viene precisato che la riduzione ai fini dei trattamenti previdenziali opera con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere dal 1 maggio 2014. Articolo 14 Controllo della spesa per incarichi di consulenza studio e ricerca per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa Questo articolo limita la possibilità di concludere contratti di collaborazione coordinata e continuativa da parte delle amministrazioni pubbliche (ad eccezione delle amministrazioni non tenute al conto annuale nell anno 2012). Articolo 15 Spese per autovetture Vengono ridotte le spese e il numero delle autovetture. Articolo 16 Riorganizzazione dei Ministeri e interventi in agricoltura Viene prevista una riduzione delle voci di spesa. Articolo 18 Abolizione di agevolazioni postali Vengono abrogate le tariffe postali agevolate per le campagne elettorali e le comunicazioni aventi ad oggetto il conferimento del 2 per mille. Articolo 19 Riduzione dei costi nei comuni, nelle province e nelle città metropolitane Si persegue l obiettivo di ridurre i costi della politica da parte delle province e delle città metropolitane. Articolo 20 Società partecipate Viene previsto un contenimento della spesa per il biennio 2014-2015 da parte delle società partecipate direttamente o indirettamente dalle società dello Stato mediante riduzioni di spesa. 4

Articolo 22 Riduzione delle spese fiscali Vengono apportate delle modifiche in tema di produzione del reddito agricolo e in riferimento alla determinazione dell IMU per i terreni agricoli. Articolo 23 Riordino e riduzione della spesa di aziende, istituzioni e società controllate dalle amministrazioni locali Si pone l obiettivo di eliminare o aggregare queste tipologie di società in disuso o obsolete. Articolo 24 Disposizione in materia di locazioni e manutenzioni di immobili da parte delle pubbliche amministrazioni Si persegue l obiettivo di ridurre le spese per il mantenimento degli immobili e razionalizzare gli spazi in uso alle Amministrazioni pubbliche. Articolo 27 Monitoraggio dei debiti delle pubbliche amministrazioni Viene introdotto un sistema di monitoraggio per la verifica del debito delle pubbliche amministrazioni, dei relativi pagamenti e in relazione ad eventuali ritardi. Articolo 33 Anticipazione di liquidità per il pagamento dei debiti dei comuni che hanno deliberato il dissesto finanziario Per i comuni che hanno dichiarato di essere in dissesto finanziario dal 01/10/2009 è concessa, per l anno 2014, una anticipazione destinata al risanamento dei comuni stessi. Articolo 51 Entrata in vigore Entra in vigore lo stesso giorno di pubblicazione in G.U. 2 Le comunicazioni obbligatorie per il reimpiego Fonti: Circolare Inps n. 57 del 6 maggio 2014 Decreto Legge n. 76 del 28 giugno 2013 L Inps con la circolare n. 57/2014 prende atto e fornisce chiarimenti in merito a quanto disposto dal D.L. n. 76/2013 (il cosiddetto Pacchetto Lavoro), all articolo 9 (Ulteriori disposizioni in materia di occupazione). 5

Al comma 5 di tale articolo, infatti, si fornisce un interpretazione autentica dell articolo 4-bis, comma 6, del D.Lgs. n. 181/2000, in ordine alla pluriefficacia delle comunicazioni obbligatorie del datore di lavoro. Pluriefficacia significa che tutte le comunicazioni previste a carico del datore di lavoro, ed inviate al servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro, devono essere considerate valide anche ai fini dell assolvimento degli obblighi di comunicazione nei confronti delle Direzioni regionali e provinciali del lavoro, dell'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dell'istituto nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), o di altre forme previdenziali sostitutive o esclusive. L interpretazione fornita dal D.L. n. 76/2013 estende l efficacia delle comunicazioni di assunzione, cessazione, trasformazione e proroga dei rapporti di lavoro autonomo, subordinato, associato, dei tirocini e di altre esperienze professionali, previste a carico del datore di lavoro, anche alle comunicazioni a carico del lavoratore necessarie per l acquisizione ed il mantenimento del diritto alle prestazioni a sostegno del reddito. L Inps nella circolare n. 57/2014 riporta in premessa il quadro di riferimento precedente al D.L. n. 76/2013, e di seguito la nuova disciplina delle comunicazioni di rioccupazione, in relazione alle varie prestazioni a sostegno del reddito. Cassa integrazione ordinaria, straordinaria, in deroga Per quanto riguarda le integrazioni salariali per cassa integrazione ordinaria, straordinaria e/o in deroga, il D.L. n. 86/1988 (Norme in materia previdenziale, di occupazione giovanile e di mercato del lavoro) all articolo 8 (commi 4 e 5) dispone che il lavoratore che svolge attività di lavoro autonomo o subordinato durante il periodo di integrazione salariale non ha diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate. Allo stesso modo, viene previsto che il lavoratore che non ha provveduto a dare preventiva comunicazione all'istituto dello svolgimento della predetta attività decade dal diritto all intero trattamento di integrazione salariale. In conclusione, in base alla precedente normativa, il lavoratore che, durante il periodo di concessione del trattamento di integrazione salariale, riprendeva a svolgere attività lavorativa remunerata, doveva obbligatoriamente ed in modo preventivo comunicare la rioccupazione, pena la decadenza dal diritto al trattamento fin dall inizio della sua concessione. Ora l Inps fa emergere il fatto che le norme di cui sopra sono nate quando non vigeva l obbligo per il datore di lavoro di presentare la comunicazione preventiva di assunzione, obbligo introdotto con la Legge n. 296/2006. I datori di lavoro privati, compresi quelli agricoli, gli enti pubblici economici e le pubbliche amministrazioni, devono comunicare preventivamente al Servizio competente, nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro, l instaurazione di rapporti di lavoro subordinato e di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto, di socio lavoratore di cooperativa e di associato in partecipazione con apporto lavorativo; il tutto entro le 24 ore del giorno precedente quello di effettiva instaurazione del rapporto. Tali comunicazioni sono gestite tramite il sistema informatico per le comunicazioni obbligatorie (modello UNILAV) e acquisite nelle procedure Inps. Per effetto della norma interpretativa introdotta dal D.L. n. 76/2013, le comunicazioni del datore di lavoro sono valide anche ai fini dell assolvimento degli obblighi di comunicazione posti a carico del lavoratore per le integrazioni salariali ordinarie, straordinarie e in deroga. 6

Mobilità ordinaria e in deroga Per la mobilità ordinaria e in deroga e per i trattamenti speciali di disoccupazione per l edilizia bisogna far riferimento alla Legge n. 223/1991 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione). All articolo 8 (commi 6 e 7) si dispone che, in costanza di trattamento dell indennità di mobilità, il lavoratore può svolgere attività di lavoro subordinato, a tempo parziale o a tempo determinato, mantenendo l iscrizione nella lista di mobilità, ma con la sospensione della relativa indennità. In tale ipotesi l avvenuta rioccupazione deve essere comunicata entro cinque giorni alla competente struttura territoriale dell Inps. In caso di corresponsione anticipata dell indennità di mobilità (richiesta per intraprendere un'attività autonoma o per associarsi in cooperativa), l eventuale rioccupazione del lavoratore, alle altrui dipendenze nel settore privato o in quello pubblico, durante i ventiquattro mesi successivi alla data della corresponsione dell anticipazione comporta l obbligo in capo al lavoratore di comunicare entro 10 giorni tale rioccupazione e la restituzione di quanto percepito. In base alla normativa di cui sopra, precedente al D.L. n. 76/2013, l omissione delle comunicazioni entro i termini di legge determinava la cancellazione dalle liste di mobilità e la decadenza dal diritto al trattamento a partire dall inizio della rioccupazione. L Inps, nella circolare n. 57/2014, rileva che quanto stabilito dalla più recente normativa, cioè che le comunicazioni obbligatorie a carico del datore di lavoro sono valide anche ai fini dell assolvimento di tutti gli obblighi di comunicazione a carico del lavoratore nei confronti dell Inps, si estende anche agli obblighi inerenti l inizio della rioccupazione durante la fruizione della mobilità. Disoccupazione Aspi e MiniAspi La Legge n. 92/2012 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita) si occupa di disciplinare le indennità di disoccupazione Aspi e MiniAspi. In base all articolo 2 tali indennità vengono sospese d ufficio, in caso di nuova occupazione del lavoratore con contratto di lavoro subordinato, sulla base delle comunicazioni obbligatorie previste all articolo 9-bis del D.L. n. 510/1996 che prevede: In caso di instaurazione del rapporto di lavoro subordinato e di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto, di socio lavoratore di cooperativa e di associato in partecipazione con apporto lavorativo, i datori di lavoro privati, ivi compresi quelli agricoli, e gli enti pubblici economici sono tenuti a darne comunicazione al Servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro entro il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti, mediante documentazione avente data certa di trasmissione. In pratica la Legge n. 92/2012 ha già tenuto conto della pluriefficacia della comunicazione datoriale, prevedendo la sospensione (e non la decadenza) del trattamento in caso di nuova occupazione del soggetto, sulla base delle comunicazioni obbligatorie del datore di lavoro, fino ad un massimo di sei mesi in caso di Aspi, e fino a un massimo di cinque giorni in caso di MiniAspi, al termine dei quali l indennità riprende dal momento in cui è stata sospesa. Se però il lavoro riprende con un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (anche a progetto), rimane l obbligo per il lavoratore di informare l Inps, entro un mese dall inizio dell attività, dichiarando il reddito annuo previsto, a pena di decadenza dalla prestazione. 7

L Inps spiega il motivo dell eccezione con la necessità di verificare che il reddito del lavoratore rispetti il limite utile per la conservazione dello stato di disoccupazione, e di ridurre di conseguenza il pagamento dell indennità. In conclusione, nel momento in cui l Inps acquisisce, dal sistema informatico per le comunicazioni obbligatorie (UNILAV), la preventiva comunicazione di inizio di attività lavorativa da parte del datore di lavoro, deve sospendere il trattamento di integrazione salariale ordinaria, straordinaria, in deroga, l indennità di mobilità, i trattamenti speciali di disoccupazione per l edilizia, l indennità di disoccupazione Aspi e MiniAspi, senza però procedere alla dichiarazione di decadenza dal diritto, anche in assenza delle comunicazioni a carico del lavoratore. Esistono, però, delle eccezioni rispetto a quanto sopra evidenziato, in quanto esistono rapporti di lavoro esclusi dall obbligo della comunicazione preventiva da parte del datore di lavoro, cioè: le categorie del pubblico impiego per le quali il rapporto di lavoro non ha natura contrattuale, ma è regolato dalla legge, i rapporti di lavoro autonomo la cui attività non sia resa in forma coordinata e continuativa, i rapporti di lavoro instaurati con datori di lavoro esteri sul territorio di Paesi stranieri, quindi fuori dall ambito di competenza territoriale dei Centri per l impiego, i rapporti di lavoro con le Agenzie di somministrazione, le quali sono tenute a comunicare l assunzione entro il ventesimo giorno successivo alla data di assunzione (non si tratta di una comunicazione preventiva, non consente quindi una informazione tempestiva circa lo status occupazionale del lavoratore). In tutti questi casi, quindi, nei quali l attività lavorativa, intrapresa da un lavoratore beneficiario di prestazioni a sostegno del reddito, non è soggetta all obbligo della preventiva comunicazione di assunzione da parte del datore di lavoro, il lavoratore deve ancora ottemperare ai doveri di comunicazione, pena l irrogazione della prevista sanzione della decadenza. Dato che, in generale, il lavoratore ha il diritto/dovere di ricevere da parte del datore di lavoro, prima dell inizio dell attività, copia della comunicazione dell instaurazione del rapporto di lavoro, il lavoratore stesso è in grado di verificare tempestivamente tale adempimento, ed eventualmente di procedere con la comunicazione all Istituto dell avvenuta rioccupazione. Altra precisazione deve essere fatta per il lavoro agricolo. Vista la particolarità dello svolgimento del rapporto di lavoro agricolo a tempo determinato, nella comunicazione obbligatoria preventiva il datore di lavoro trasmette l inizio e la fine del contratto di lavoro, ma non il numero delle giornate effettivamente lavorate, che sono legate all eventuale sospensione dell integrazione salariale. Il lavoratore, beneficiario di prestazioni a sostegno del reddito che si rioccupi con contratto di lavoro subordinato agricolo, deve, quindi, integrare le informazioni contenute in UNILAV con una dichiarazione concernente le giornate effettivamente lavorate e la loro articolazione nel periodo del contratto di lavoro. 8

3 Le novità del modello 770/2014 Fonti: Provvedimento dell Agenzia delle Entrate del 15/01/2014, pubblicato sul sito dell Agenzia delle Entrate il 15/01/2014 e successivo Provvedimento del 12/05/2014, pubblicato sul sito dell Agenzia delle Entrate il 12/05/2014 Entro il 31 luglio 2014 (salvo proroghe) i sostituti d imposta sono tenuti ad effettuare la trasmissione telematica del Modello 770/2014 SEMPLIFICATO e del Modello 770/2014 ORDINARIO. Si vuole ricordare che con il primo modello i sostituti comunicano, all Agenzia delle Entrate, i dati fiscali relativi alle ritenute operate nell anno 2013, nonché gli altri dati contributivi ed assicurativi richiesti. In pratica il modello contiene i dati delle certificazioni rilasciate ai soggetti cui sono stati corrisposti redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati, indennità di fine rapporto, prestazioni in forma di capitale erogate da fondi pensione, redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, nonché i dati contributivi, previdenziali ed assicurativi e quelli relativi all assistenza fiscale prestata nell anno 2013. Con il secondo modello, invece, i sostituti d imposta, gli intermediari ed i soggetti che intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti comunicano i dati relativi alle ritenute operate su dividendi, i proventi da partecipazione, i redditi di capitale erogati nell anno 2013, nonché i dati riassuntivi relativi alle indennità di esproprio e quelli concernenti i versamenti effettuati, le compensazioni operate ed i crediti d imposta utilizzati. Con il Provvedimento dell Agenzia delle Entrate del 15 gennaio 2014 sono stati approvati i modelli e le relative istruzioni. Con il successivo Provvedimento del 12 maggio 2014 la stessa Agenzia delle Entrate ha apportato delle modifiche sia ai modelli, sia alle istruzioni. Si analizzano qui di seguito le novità introdotte, quest anno, in relazione al modello 770/2014 Semplificato. FRONTESPIZIO Redazione della dichiarazione Nel riquadro Redazione della dichiarazione, posto nella terza facciata del frontespizio, da quest anno è presente il campo Casi di non trasmissione dei prospetti ST, SV e/o SX. La compilazione di tale campo rende esplicite le situazioni nelle quali il sostituto può non allegare i prospetti ST, SV e/o SX al modello 770 Semplificato, in quanto non obbligato alla loro compilazione. Questi quadri riepilogano rispettivamente: ST le ritenute operate alla fonte, le trattenute di addizionali regionali, per assistenza fiscale e alcune imposte sostitutive, SV le addizionali comunali e le relative trattenute per assistenza fiscale, SX i crediti e le compensazioni. In particolare nel nuovo campo vanno indicati i seguenti: 9

codice 1, nel caso di amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo; codice 2, nel caso di sostituto che non abbia operato ritenute relative al periodo d imposta 2013. Un altra novità è il campo SV nella sezione IV Trasmissione modello 770 Semplificato per le sole comunicazioni dati certificazioni lavoro autonomo. Il campo deve essere barrato in caso di presentazione del prospetto SV insieme alle comunicazioni relative al lavoro autonomo (nel seguito si spiegherà la presenza di questo campo, quando si analizzerà il prospetto relativo al lavoro autonomo). Firma della dichiarazione La nuova casella Attestazione viene introdotta come conseguenza di quanto stabilito dalla Legge n. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), all articolo 1, comma 574: i contribuenti che, ai sensi dell articolo 17 del D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, utilizzano in compensazione i crediti per importi superiori a 15.000 euro annui, hanno l obbligo di richiedere l apposizione del visto di conformità di cui all articolo 35, comma 1, lett. a), del citato D. Lgs. n. 241 del 1997. COMUNICAZIONE DATI CERTIFICAZIONI LAVORO DIPENDENTE, ASSIMILATI ED ASSISTENZA FISCALE Parte A Dati relativi al dipendente, pensionato o altro percettore delle somme Come ogni anno il punto 11 Eventi eccezionali cambia codifica: - è aggiunto il nuovo codice 2, per i contribuenti residenti alla data del 18 novembre 2013 nel territorio dei comuni della regione Sardegna colpiti dagli eventi meteorologici del novembre 2013; - viene modificato il codice 3, relativo ai contribuenti residenti alla data del 12 febbraio 2011 nel comune di Lampedusa e Linosa interessati dall emergenza umanitaria legata all afflusso di migranti dal Nord Africa, con l'aggiunta della proroga della sospensione per l'anno 2013; - il codice 7 diventa il codice 4, per i contribuenti colpiti da altri eventi eccezionali. Sono modificate le istruzioni in merito al sisma dell Emilia. Sono, infatti, soppresse le annotazioni diventate ormai obsolete (nello specifico le annotazioni CA, con cui il sostituto comunicava ai dipendenti, residenti in Emilia/Lombardia/Veneto, colpiti dal sisma del 20/29 maggio 2012, che aveva proceduto a regolarizzare i versamenti sospesi, e CB, con cui si indicava l importo dei sussidi occasionali, erogazioni liberali concessi a favore dei lavoratori in relazione agli eventi sismici). Sono invece modificate, per allinearsi all evoluzione temporale, le annotazioni CD, relativa al ricorso al finanziamento come previsto dalla circolare dell Agenzia delle Entrate n. 46/2012, e CE, relativa all assenza del ricorso al finanziamento, con obbligo per il dipendente alla presentazione della dichiarazione dei redditi. Dati per la eventuale compilazione della dichiarazione dei redditi 10

Nei punti 21, 22, 24, 26 e 27, di questa sezione, vanno indicati rispettivamente gli importi del primo e secondo o unico acconto Irpef, dell acconto di addizionale comunale, della prima e della seconda o unica rata relative alla cedolare secca trattenuti dal sostituto al sostituito che si è avvalso dell assistenza fiscale nel periodo d imposta 2013. La novità, rispetto allo scorso anno, è che il sostituto che ha rideterminato l importo del secondo o unico acconto Irpef, come stabilito dal D.L. n. 76 del 28 giugno 2013, nell annotazione BA deve indicare l ammontare della rata ricalcolata. Infatti, l articolo 11, comma 18 del D.L. n. 76/2013 ha stabilito che a decorrere dal periodo d imposta in corso al 31 dicembre 2013 la misura dell acconto dell Irpef è fissata pari al 100%. Altri dati Nel punto 102 Detrazioni per carichi di famiglia va indicato l importo totale delle detrazioni eventualmente spettanti per coniuge e familiari a carico di cui all art. 12 comma 1 del TUIR. Nel caso di rapporto di lavoro inferiore all anno solare, il sostituto calcola la detrazione per carichi di famiglia in relazione al solo periodo di lavoro, salvo che il sostituito non abbia richiesto espressamente di poterne fruire per l intero periodo d imposta. Nel caso in cui le suddette detrazioni siano state determinate in relazione al periodo di lavoro, il sostituto ne deve dare comunicazione al percipiente nella nuova annotazione AC. Altri dati Nelle istruzioni dei punti relativi alla previdenza complementare vengono fatte delle precisazioni, rispetto allo scorso anno, per la trattazione della particolare casistica dei lavoratori di prima occupazione. Prima di tutto si precisa che nel punto 120 Contributi previdenza complementare esclusi dai redditi di cui ai punti 1 e 2 va indicato l importo dei contributi e premi versati e dedotti fino al limite massimo di 5.164,57 euro. Inoltre, per una corretta compilazione dei campi relativi alla previdenza complementare riferita ai lavoratori di prima occupazione, si sottolinea che nei primi cinque anni vanno compilati i campi 122 e 124; mentre dal sesto anno in poi vanno compilati i campi 122, 123, 125 e 126, cioè: 122 Versati nell anno, 123 Importi eccedenti esclusi dai redditi di cui ai punti 1 e 2, 124 Importo totale, 125 Differenziale, 126 Anni residui. L unica novità relativa a questa sezione è l annotazione CC. In caso di contributi per previdenza complementare certificati in più CUD non conguagliati, è necessario verificare che non siano stati superati i limiti previsti dalle norme. A tal fine il sostituto dovrà sempre compilare l annotazione CC, per permettere al contribuente di effettuare tale verifica in sede di dichiarazione dei redditi. Altri dati Il punto 130 Totale oneri sostenuti non esclusi dai redditi indicati nei punti 1 e 2 è nuovo ed è da compilare con il totale degli oneri sostenuti di cui all articolo 10, comma 1, lett. d-bis) del 11

TUIR, come modificato dall articolo 1, comma 174, della L. 27 dicembre 2013, n.147, che non è stato dedotto dai redditi indicati nei punti 1 e 2 e per il quale è possibile la deduzione dal reddito complessivo nei periodi d imposta successivi. La lettera d-bis), citata sopra, si riferisce alle somme restituite al soggetto erogatore che hanno concorso a formare il reddito in anni precedenti; per tali somme è possibile la deduzione dal reddito, oppure il sostituito può chiedere il rimborso dell imposta corrispondente all importo non dedotto secondo le modalità definite con decreto del Ministero dell Economia e delle Finanze. Il sostituto d imposta deve, inoltre, precisare nell annotazione CG che il contribuente, per fruire della quota non dedotta, può presentare la dichiarazione dei redditi, riportare tale onere negli anni successivi o chiedere il rimborso dell imposta corrispondente. Altri dati La Legge n. 96/2012 (Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici) ha apportato modifiche all articolo 15 del TUIR (Detrazioni per oneri), stabilendo che dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 24%, per l'anno 2013, e al 26%, a decorrere dal 2014, per: - le erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti e dei movimenti politici, - le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 2.065 euro annui, a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), delle iniziative umanitarie, religiose o laiche. Le istruzioni del 770/2014 hanno recepito la normativa di cui sopra, quindi viene specificato che nel punto 131 Totale oneri per i quali è prevista la detrazione d imposta vanno indicati gli oneri che beneficiano della detrazione del 19% e del 24%. Inoltre, gli oneri per i quali spetta la detrazione del 24%, devono essere analiticamente descritti nella nuova annotazione AZ. Altri dati In relazione ai contributi versati ad enti e casse per assistenza sanitaria, che non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore a 3615,20 euro (punto 132), nell'annotazione AU viene introdotta una nuova condizione: nelle ipotesi in cui il sostituto non ha potuto escludere dal reddito tali contributi, pur rientrando nei limiti prestabiliti, nelle annotazioni (cod. AU) va indicato l ammontare di detti contributi che hanno quindi concorso a formare il reddito di lavoro dipendente, e va chiarito che le relative spese sanitarie eventualmente rimborsate potranno essere portate in deduzione o in detrazione. Trattamento di fine rapporto, indennità equipollenti, altre indennità e prestazioni in forma di capitale soggette a tassazione separata Nella sezione TFR ed altre indennità maturate dal 1/1/2001, da quest anno, sono aggiunti tre nuovi punti, da compilare in caso di erogazione di TFR accantonato a Tesoreria, con incapienza dei contributi dovuti all Inps, situazione in cui è l Inps che eroga il TFR di sua competenza maturato dal 1/1/2007. 12

Il datore di lavoro, nell ipotesi di cui sopra, deve barrare il punto 454 Datore di lavoro e nel punto 461 TFR maturato deve indicare il TFR complessivamente maturato dal lavoratore a partire dal 1/1/2001 fino alla data di cessazione del rapporto di lavoro, mentre nel punto 462 la sola parte di tale TFR di sua competenza. Da parte sua il Fondo di Tesoreria è tenuto a certificare nel CUD gli importi relativi all erogazione, e, di conseguenza, a compilare i relativi campi nel modello 770 Semplificato. In particolare, per la compilazione della sezione TFR ed altre indennità maturate dal 1/1/2001 il Fondo deve riportare i dati relativi agli importi da esso erogati, barrare il punto 455 Fondo di tesoreria ed indicare al punto 456 il codice fiscale del datore di lavoro che ha erogato il TFR maturato fino al 31/12/2006. I tre punti sopra descritti hanno, in pratica, sostituito l annotazione KK, che da quest anno viene soppressa. Trattamento di fine rapporto, indennità equipollenti, altre indennità e prestazioni in forma di capitale soggette a tassazione separata Nella sezione Dati riepilogativi sono presenti i campi relativi agli importi di TFR eccedenti il milione di euro, assoggettati a tassazione ordinaria in luogo della tassazione separata. Rispetto allo scorso anno è aggiunto il punto 508 Anni precedenti. Parte D Assistenza 2013 Nella parte D, relativa alle operazioni di conguaglio effettuate a seguito dell assistenza fiscale prestata nel 2013 dal sostituto, oppure da un Caf o un professionista abilitato, l unica novità riguarda i punti 107, 111, 116, 120 Richiesta di minore acconto, che da quest anno prevedono una barratura, invece di una compilazione con dei codici, essendo rimasta una sola condizione. COMUNICAZIONE DATI CERTIFICAZIONI LAVORO AUTONOMO, PROVVIGIONI E REDDITI DIVERSI Nel prospetto relativo al lavoro autonomo sono introdotti i seguenti campi: il punto 11 Codice comune, nella sezione Dati relativi al percipiente delle somme ; i punti relativi a Addizionale comunale a titolo d acconto, Addizionale comunale a titolo d imposta, Addizionale comunale sospesa, nelle sezioni Dati relativi alle somme erogate e Redditi erogati da altri soggetti. I nuovi campi di cui sopra sono da compilarsi solo in presenza, nel punto 19 Causale, del codice N che rappresenta le indennità di trasferta, il rimborso forfetario di spese, i premi e compensi erogati nell esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche. L introduzione di quanto sopra deriva dalla risoluzione n. 106 del 11/12/2012, con cui l Agenzia delle Entrate è intervenuta in merito all applicabilità delle ritenute relative all addizionale comunale all irpef sui compensi, indennità e/o rimborsi forfettari di spesa erogati, nell esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche. L amministrazione sostiene che su dette tipologie di compensi per la parte che eccede i 7.500 euro e fino a 28.158,28 (a titolo di tassazione definitiva) e oltre 28.152,28 (a titolo di acconto) 13

il sostituto debba trattenere oltre alle ritenute irpef e di addizionale regionale all irpef, anche la quota relativa all addizionale comunale all irpef. Naturalmente, nel prospetto SS Dati riassuntivi, nella sezione SS3 Comunicazioni dati certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, da quest anno sono presenti i punti Addizionale comunale a titolo d acconto, Addizionale comunale a titolo d imposta, Addizionale comunale sospesa per riassumere i relativi importi. 14