La mediazione nel processo penale minorile



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Provincia di Bergamo Settore Politiche Sociali e Salute MEDIAZIONE N. 42 invio: dalla Procura nel 2009 8 indagati 1 indagata di età compresa tra i 14 e i 16 anni fatti accaduti nel 2009 Capi di imputazione: artt. 614 c.p., 635 c.p. Ufficio per la mediazione penale minorile di Brescia 1

INCONTRO di mediazione 9 marzo 2010 ESITO - 4 indagati (614, 635 c.p.) attività di riparazione: per due mesi attività di volontariato un pomeriggio alla settimana - 5 indagati (614 c.p.) attività di riparazione: realizzazione di cartellonistica a tutela dei luoghi pubblici - sindaco: bollettino comunale - genitori: richiesta al sindaco di essere coinvolti nella progettazione di spazi/interventi di promozione per adolescenti Ufficio per la mediazione penale minorile di Brescia 2

Attività di riparazione (coinvolgimento del servizio sociale comunale e dell associazionismo) 3 ragazzi: un pomeriggio alla settimana dalle 15,30 alle 18,30 presso la locale Casa di riposo per anziani, attività ludico-ricreative, distribuzione e somministrazione della cena 1 ragazzo: due sere alla settimana dalle 20,30 alle 22,30 presso il Comitato per la pace, lezioni di lingua italiano per stranieri 4 ragazzi/1 ragazza: progettazione della cartellonistica Ufficio per la mediazione penale minorile di Brescia 3

19 maggio 2010 incontro tra sindaco e 4 ragazzi/1 ragazza 28 giugno 2010 incontro tra sindaco e 4 ragazzi Remissione e accettazione della querela per 4 ragazzi/1 ragazza: archiviazione per difetto di una condizione di procedibilità per i 4 ragazzi: richiesta di sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto Bollettino comunale: vicenda chiusa con soddisfazione Ufficio per la mediazione penale minorile di Brescia 4

Mediazione penale E il procedimento che permette alla vittima e al reo di partecipare attivamente, se vi consentono liberamente, alla soluzione delle difficoltà derivanti dal reato, con l aiuto di un terzo indipendente (mediatore) Raccomandazione del Consiglio d Europa n. (99) 19 sulla mediazione in materia penale Ufficio per la mediazione penale minorile di Brescia 5

Fonti normative internazionali Raccomandazione del Consiglio d Europa n. (99) 19 sulla mediazione in materia penale Dichiarazione di Principi Base sull uso dei programmi di Giustizia Riparativa nell ambito penale adottata dal Consiglio Economico e sociale delle Nazioni Unite, 26/02/2002 Dichiarazione dell Undicesimo Congresso delle Nazioni Unite sulla prevenzione del crimine e il trattamento, 2995 Regole minime delle Nazioni Unite per l amministrazione della giustizia minorile, 29/11/1985 (art. 11) Raccomandazione n. (87) 20 del Comitato dei ministri del Consiglio d Europa sulle risposte sociali alla delinquenza minorile Convenzione di New York sui diritti dei bambini adottata dall Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 Convenzione europea sull esercizio dei diritti dei bambini, Strasburgo, 25/01/1996 Decisione quadro 2001/220/GAI, adottata dal Consiglio dell U.E. il 15 marzo 2001sulla posizione delle vittime nel processo penale Raccomandazione del Consiglio d Europa REC (2003) 20 del Comitato dei Ministri adottata il 24/09/2003 concernente le nuove modalità di trattamento della delinquenza giovanile ed il ruolo della giustizia minorile. Fonti normative interne * D.P.R. 448/88 * D. Lgs. 274/00 disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace Ufficio per la mediazione penale minorile di Brescia 6

Principi generali e garanzie libera e spontanea adesione (art. 1 Racc.; art. 7 Principi Base) la partecipazione volontaria è un elemento indispensabile della mediazione in tutte le sue forme, essa può riuscire solo se le parti sono disposte a parteciparvi Consenso consapevole, informato, spontaneo mai viziato da pressioni o altri mezzi subdoli (art. 12 Principi Base) confidenzialità, riservatezza è impedita qualsiasi forma di diffusione all esterno dei contenuti, salvo che con l accordo dei partecipanti (art. 2 Racc.; art. 13 Principi Base) imparzialità del mediatore il mediatore non parteggia, ma si coinvolge nell aiutare le parti a partecipare pienamente alla mediazione e a trarne tutto il beneficio possibile (Racc. (99) 19, Commentaire sur l annexe, V.3) Ufficio per la mediazione penale minorile di Brescia 7

la partecipazione ai programmi di riparazione programma non può mai essere letta giudiziariamente come accertamento di responsabilità o come ammissione di colpevolezza la partecipazione alla mediazione non deve essere utilizzata come prova di ammissione di colpevolezza nelle ulteriori procedure giudiziarie (art. 14 Racc.; art. 8 Principi Base) riconoscimento delle parti dei fatti principali della questione (art. 14 Racc.; art. 8 Principi Base) Ufficio per la mediazione penale minorile di Brescia 8

i programmi di giustizia riparativa devono essere generalmente fruibili e utilizzati in ogni stato e grado del processo (artt. 3 e 4 Racc.; art. 6 Principi Base) come minimo la mediazione penale, sia pubblica che privata, dovrebbe essere riconosciuta ufficialmente dai poteri pubblici, i programmi dovrebbero di solito disporre di fondi di bilancio pubblico (statale o locale) e, normalmente, di una contabilità pubblica (Racc. (99) 19, Commentaire sur l annexe, II, Principes généraux) gratuità delle prestazioni ambiente sicuro e confortevole (art. 27 Racc.; art. 19 Principi Base) neutralità del luogo, sede pubblica Ufficio per la mediazione penale minorile di Brescia 9

SPAZI NORMATIVI Art. 9 d.p.r. 448/88 accertamento della personalità del minore Art. 27 d.p.r. 448/88 sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto Art. 28 d.p.r. 448/88 sospensione del processo e messa alla prova Art. 169 c.p. perdono giudiziale (Linee di indirizzo e coordinamento in materia di mediazione penale minorile Dipartimento Giustizia Minorile, Ministero di Giustizia, prot. n. 14095 del 30.04.2008) Ufficio per la mediazione penale minorile di Brescia 10

CHE COSA NON E un intervento psicoterapeutico né una presa in carico delle parti un luogo dove si attribuiscono torti e ragioni, si giudica, si assolve o condanna un nuovo terreno di scontro, non il luogo della vendetta della vittima né l occasione per il reo di riproporre la violenza un luogo dove ci si siede, si fa la pace e si diventa amici una modalità deflativa del carico penale né di decongestionamento della giustizia Ufficio per la mediazione penale minorile di Brescia 11

PERCHE LA MEDIAZIONE NEL PROCESSO PENALE MINORILE perché il minore possa stare di fronte alle conseguenze del suo agire perché la norma da precetto diventi affermazione dei valori universali dell esperienza umana per trasformare la passività in un riscatto fattivo per corroborare di senso provvedimenti indulgenziali per offrire uno spazio ed un tempo alla vittima per poter esprimere le proprie emozioni e altre dimensioni esistenzialmente profonde in un faccia a faccia esterno alla cornice dell approccio psicologico o socioassistenziale per sperimentare un modo democratico di affrontare il conflitto perché è possibile coinvolgere altri soggetti formalmente non inclusi ma sostanzialmente coinvolti perché il raggiungimento dell obiettivo del reciproco riconoscimento e rispetto e la riappropriazione delle regole di convivenza possono rendere superflua l applicazione della pena tradizionalmente intesa Ufficio per la mediazione penale minorile di Brescia 12

Enti Promotori Provincia di Brescia Provincia di Bergamo Provincia di Cremona Provincia di Mantova Comune di Brescia Centro Giustizia Minorile per la Lombardia Ufficio per la mediazione penale minorile di Brescia 13

La mediazione è volontaria e consensuale - Le parti sono libere di accettare o meno la proposta o di interromperla è riservata - Tutto quanto emerge durante gli incontri ha carattere confidenziale e rimane a conoscenza solo dei diretti interessati è un attività gratuita che non comporta costi Ufficio per la mediazione penale minorile di Brescia 14

Cosa favorisce La mediazione offre alle parti la possibilità di incontrarsi per parlare ed essere ascoltati liberamente riguardo a ciò che è accaduto, ai propri sentimenti, agli effetti sulla loro vita e sulle loro relazioni, nonché di progettare modalità di comportamento futuro, assumendosi eventualmente impegni volontari di riparazione simbolica o materiale del danno causato Ufficio per la mediazione penale minorile di Brescia 15

La mediazione penale minorile E proposta dal Pubblico Ministero o dal Giudice laddove ritenuta opportuna e può essere richiesta dalle parti interessate anche attraverso l ausilio dei loro avvocati, rivolgendosi direttamente all autorità giudiziaria. L ufficio per la mediazione, dopo aver ricevuto l'incarico dall'autorità giudiziaria, contatta le parti e le invita a colloqui preliminari individuali nel corso dei quali saranno fornite dettagliate spiegazioni sull'attività di mediazione e sarà data risposta a domande ed eventuali dubbi. Le parti potranno essere accompagnate dai familiari e dall avvocato. Con l'assenso delle parti potrà avere luogo l incontro di mediazione vero e proprio unicamente alla presenza dei mediatori e delle parti secondo le modalità che saranno state spiegate nel colloquio individuale Ufficio per la mediazione penale minorile di Brescia 16

L attivita di mediazione invio da parte dell autorità giudiziaria contatti con le parti ed i difensori (lettera, telefonata) colloqui preliminari individuali incontro di mediazione comunicazione esito all autorità giudiziaria Ufficio per la mediazione penale minorile di Brescia 17

Il numero complessivo dei casi pervenuti all Ufficio per la mediazione penale minorile di Brescia, nel periodo 26 maggio 2008 29 marzo 2011, è pari a 114 14 dal territorio di Cremona 41 dal territorio di Brescia 42 dal territorio di Bergamo 17 dal territorio di Mantova Dei 114 fascicoli, 89 sono conclusi, 3 si sono chiusi precedentemente all invio delle lettere (per remissione della querela), 22 in corso. Ufficio per la mediazione penale minorile di Brescia 18

Gli indagati/imputati coinvolti sono 190 Le persone offese coinvolte sono 127; di cui 119 persone fisiche e 8 enti/istituzioni/imprese Indagati/Imputati: M 154 F 36 143 italiani e 47 stranieri Persone Offese: M 69 F 50 108 italiani e 11 stranieri Enti Pubblici/Imprese/Centri Commerciali 8 Ufficio per la mediazione penale minorile di Brescia 19

Gli invii sono stati inoltrati all Ufficio in 78 casi dalla Procura minorile in 35 dal Gup in 1 caso dal Gip L Ufficio per la mediazione penale minorile ha svolto complessivamente 204 colloqui preliminari di cui: 138 con indagati/imputati 66 con le persone offese Ufficio per la mediazione penale minorile di Brescia 20

Degli 89 fascicoli conclusi: 40 fascicoli si sono conclusi con completamento dell iter di mediazione e di questi: 36 si sono conclusi con ESITO POSITIVO 2 con ESITO INCERTO 2 con ESITO NEGATIVO 49 fascicoli sono stati chiusi per non fattibilità della mediazione poiché non è stato possibile raccogliere il necessario consenso di tutte le parti all incontro Ufficio per la mediazione penale minorile di Brescia 21

Criteri di valutazione di esito positivo Chiara percezione che le parti: hanno avuto la possibilità di esprimere a fondo i loro sentimenti sono giunte ad una diversa visione l una dell altra, ad un riconoscimento reciproco, ad un rispetto della dignità dell altro (non necessariamente ad una riappacificazione) hanno modificato la loro interazione comunicativa Realizzazione di un clima positivo e collaborante Raggiungimento di un accordo sulla riparazione simbolica-materiale che sancisce formalmente l avvenuto riconoscimento fra autore e vittima del reato Ufficio per la mediazione penale minorile di Brescia 22

MEDIAZIONE N. 54 invio: dal GUP NEL 2010 3 imputati del 1990, 1991, 1992 reato commesso nel 2008 P.O. del 1992 Capo di imputazione: art. 582 c.p. (lesioni) Esito positivo della mediazione con 1 solo partecipante Conclusione: sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto (art. 27 DPR 448/88) concessione del perdono giudiziale (art. 169 c.p.) Ufficio per la mediazione penale minorile di Brescia 23

MEDIAZIONE N. 73 invio: dalla procura nel 2010 3 indagate del 1994 fatti accaduti nel 2010 Capo di imputazione: artt.594, 595 c.p. (ingiuria, diffamazione) P.O. insegnante Esito positivo della mediazione Conclusione: remissione della querela, archiviazione per difetto di una condizione di procedibilità Ufficio per la mediazione penale minorile di Brescia 24