Normativa del comparto degli integratori alimentari



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Normativa del comparto degli integratori alimentari Caterina Strumia Regione Piemonte Direzione Sanità Pubblica Settore Igiene e Sanità Pubblica Circolare 16 aprile 1996, n. 8 (G.U. n. 102 del 3 maggio 1996) In attesa di provvedimenti normativi.(per) gli integratori alimentari e gli alimenti arricchiti tutti i prodotti che forniscono un apporto predefinito di vitamine, di minerali o di altri fattori aventi ruolo nella nutrizione.. collocabili nel settore alimentare. ricadono nel campo di applicazione del Decreto Legislativo 27 gennaio 1992 n. 111, relativo ai prodotti alimentari destinati ad un alimentazione particolare Le etichette devono essere trasmesse al Ministero della Sanità 2 1

Circolare 17 luglio 2000, n. 11 (G.U. n. 202 del 30 agosto 2000) La trasmissione dell etichetta deve avvenire secondo quanto previsto dal D.P.R. 19 gennaio 1998, n. 131 Ogni richiesta deve essere riferita ad un singolo prodotto Dopo 90 giorni dalla data di ricevimento della notifica si applica il silenzio-assenso Nel caso di rilievi da parte del Ministero della Salute le imprese devono dare riscontro entro 30 giorni pena la decadenza della notifica Se il Ministero chiede di non immettere in commercio o ritirare un prodotto invia la segnalazione alla Regione competente per gli accertamenti I produttori che hanno notificato dei prodotti devono comunicarlo (cessata produzione, importazione e commercializzazione) per la stesura dell elenco ufficiale E necessario utilizzare la denominazione comune, il nome botanico della pianta, l indicazione della parte contenuta e la titolazione 3 Circolare 18 luglio 2002, n. 3 (G.U. n. 188 del 12 agosto 2002) Applicazione procedura di notifica di etichetta.. ai prodotti a base di piante e derivati aventi finalità salutistiche Gli ingredienti erboristici devono presentare una composizione compatibile con una azione salutistica e non terapeutica devono fornire le necessarie garanzie in termini di sicurezza All atto della notifica il Ministero valuta la composizione e l ammissibilità degli ingredienti (schede tecniche) Possono essere necessari limiti di apporto giornaliero con precisazioni specifiche in etichetta Sono esclusi dalla notifica i prodotti contenenti ingredienti vegetali di tradizionale impiego alimentare (camomille, tisane, the,..) 4 2

Circolare 18 luglio 2002, n. 3 (G.U. n. 188 del 12 agosto 2002) Applicazione procedura di notifica di etichetta.. ai prodotti a base di piante e derivati aventi finalità salutistiche Le aziende produttrici di integratori contenenti ingredienti esclusivamente erboristici, già presenti sul mercato, informano il Ministero (120 giorni) Entro lo stesso termine gli stabilimenti che già producono e confezionano comunicano al Ministero e all ASL competente la tipologia delle produzioni ai fini dell autorizzazione di cui all articolo 10, comma 6 del D. Lgs. 111/ 1992. Il Ministero pubblica l elenco degli ingredienti erboristici ammessi negli integratori predispone un piano di verifica per la conferma delle autorizzazioni alla produzione e/o al confezionamento 5 D.Lgs. 21 maggio 2004 n. 169 - Attuazione della direttiva 2002/46/CE relativa agli integratori alimentari (G.U. 15 luglio 2004, n. 164) Art. 1. Campo di applicazione 1. Il presente decreto si applica agli integratori alimentari commercializzati come prodotti alimentari e presentati come tali 2. I prodotti di cui al comma 1 sono commercializzati in forma preconfezionata Le erbe impiegate devono essere in ogni caso idonee all uso alimentare, non sono ammesse quelle che per la loro natura possono essere commercializzate solo attraverso il canale delle farmacie. Oltre alle piante possono rientrare in questo gruppo anche componenti non specificatamente vegetali, ma comunque di origine naturale quali pappa reale e propoli. 6 3

Art. 2. Definizione. 1. si intendono per «integratori alimentari» i prodotti alimentari destinati ad integrare la comune dieta e che costituiscono una fonte concentrata di sostanze nutritive, quali le vitamine e i minerali, o di altre sostanze aventi un effetto nutritivo o fisiologico, in particolare ma non in via esclusiva aminoacidi, acidi grassi essenziali, fibre ed estratti di origine vegetale, sia monocomposti che pluricomposti, in forme predosate. 2. I termini: «complemento alimentare» o: «supplemento alimentare» sono da intendersi come sinonimi di: «integratore alimentare». 3. predosate le forme di commercializzazione quali capsule, pastiglie, compresse, pillole, gomme da masticare e simili, polveri in bustina, liquidi contenuti in fiale, flaconi a contagocce e altre forme simili di liquidi e di polveri destinati ad essere assunti in piccoli quantitativi unitari. 7 D.Lgs. 21 maggio 2004 n. 169 Art. 3. Vitamine e minerali. 1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, nella fabbricazione di integratori alimentari sono usati solo vitamine e minerali elencati nell'allegato I, nelle forme elencate nell'allegato II. 2. Fino al 31 dicembre 2009, l'uso di vitamine e minerali non elencati nell'allegato I, o in forme non previste nell'allegato II è consentito purché: a) la sostanza in questione sia già stata impiegata in integratori alimentari presenti sul mercato nazionale prima del 31 luglio 2003; b) l EFSA non esprima parere negativo per l'uso di tale sostanza 3. Il Ministro della salute con proprio decreto (DM 17/02/2005 G.U. n. 54 del 7 marzo 2005), rende noto l'elenco delle sostanze di cui al comma 2 8 4

Art. 4. Criteri di purezza delle fonti di vitamine e minerali. 1. Le sostanze elencate nell'allegato II devono essere conformi ai requisiti di purezza fissati dal D.M. 27 febbraio 1996 n. 209 del Ministro della sanità, e successive disposizioni, laddove previsti, o comunque dai provvedimenti nazionali. 2. Alle sostanze elencate nell'allegato II per le quali non sono stati ancora determinati a livello comunitario i requisiti di purezza, si applicano. le norme nazionali o. i requisiti di purezza accettabili Art. 5. Apporto di vitamine, minerali e altre sostanze. 1. i livelli ammessi di vitamine, minerali ed altre sostanze sono definiti nelle linee guida sugli integratori alimentari pubblicate dal Ministero della salute. 9 Home > Alimenti e sanità animale > Dietetica http://www.ministerosalute.it/alimenti/diete tica/dietetica.jsp Linee Guida su integratori alimentari, alimenti arricchiti e funzionali Criteri di composizione e di etichettatura (Revisione dicembre 2002) Home > Alimenti e sanità animale > Dietetica > Approfondimenti > Integratori alimentari e alimenti arricchiti http://www.ministerosalute.it/alimenti/dietetica/diea pprofondimento.jsp?lang=italiano&label=int&id=59 10 5

Art. 6 - Etichettatura. 1. I prodotti di cui al presente decreto sono commercializzati con la denominazione di: «integratore alimentare» o con i sinonimi di cui all'articolo 2, comma 2. 2. L'etichettatura, la presentazione e la pubblicità non attribuiscono. proprietà terapeutiche. capacità di prevenzione o cura delle malattie umane.. 3. Nell'etichettatura, nella presentazione e nella pubblicità. non figurano diciture che affermino o sottintendano che una dieta equilibrata e variata non è generalmente in grado di apportare le sostanze nutritive in quantità sufficienti. 11 D.Lgs. 21 maggio 2004 n. 169 Art. 6 - Etichettatura. 4. Ferme restando le disposizioni del Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 e s.m.i., l'etichettatura reca i seguenti elementi obbligatori: a) il nome delle sostanze che caratterizzano il prodotto b) la dose raccomandata giornaliera; c) un'avvertenza a non eccedere le dosi raccomandate. d) l'indicazione che gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata; e). i prodotti devono essere tenuti fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni di età; f) l'effetto nutritivo o fisiologico attribuito al prodotto. in modo idoneo ad orientare. le scelte dei consumatori. 5. La quantità delle sostanze nutritive. espressa numericamente sull'etichetta. 6.; 7.; 8.; 12 6

Art. 7 - Pubblicità. 1. Nel caso di integratori propagandati. come coadiuvanti di regimi dietetici ipocalorici volti alla riduzione del peso, non è consentito alcun riferimento ai tempi o alla quantità di perdita di peso conseguenti al loro impiego. 2. i messaggi pubblicitari devono richiamare la necessità di seguire comunque una dieta ipocalorica adeguata e di rimuovere stili di vita troppo sedentari. 3. (se) sono previste delle avvertenze, il messaggio pubblicitario deve contenere un invito esplicito a leggerle con attenzione. 4. La pubblicità dei prodotti contenenti come ingredienti piante o altre sostanze comunque naturali non deve.. far credere che non vi sia il rischio di incorrere in effetti collaterali indesiderati. 5. Nell'etichettatura e nella pubblicità non è consentita la citazione della procedura di notifica (dell etichetta del prodotto) di cui all'articolo 10. 13 D.Lgs. 21 maggio 2004 n. 169 Art. 8 - Determinazione dei valori dichiarati. 1. I valori da riportare ai sensi dell'articolo 6, commi 5 e 6, sono i valori riscontrati dal fabbricante come valori analitici medi. 2. In attesa di disposizioni comunitarie per quanto riguarda gli eventuali scarti tra i valori dichiarati e quelli riscontrati nel corso di verifiche ufficiali si applicano gli intervalli di tolleranza analitica ammessi a livello nazionale, di cui alla circolare 30 ottobre 2002, n. 7. 14 7

Art. 9 - Produzione e confezionamento 1. La produzione e il confezionamento degli integratori alimentari devono essere effettuati in stabilimenti autorizzati dal Ministero della salute secondo le disposizioni di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 27 gennaio 1992 n. 111. 2. L'elenco di cui all'articolo 10, comma 6, del Decreto Legislativo 27 gennaio 1992 n. 111 include anche gli stabilimenti autorizzati alla produzione e al confezionamento di integratori alimentari con la relativa tipologia di produzione. (L'elenco degli stabilimenti è stato approvato con D.M. 21 aprile 2006 (Gazz. Uff. 16 maggio 2006, n. 112)) 3.. il Ministro della salute aggiorna l'elenco di cui al comma 2. specificando gli stabilimenti risultati idonei alla produzione e al confezionamento di integratori alimentari. 15 D.Lgs. 21 maggio 2004 n. 169 Art. 9 - Produzione e confezionamento 4.. il Ministro della salute, con proprio decreto, individua i requisiti tecnici e i criteri generali necessari per l'abilitazione alla produzione e al confezionamento di integratori alimentari (I requisiti tecnici previsti del presente comma sono stati individuati con D.M. 23 febbraio 2006 (G.U. 17 marzo 2006, n. 64)). 5. Per gli stabilimenti operanti in regime di autorizzazione provvisoria, ai sensi della circolare n. 3 del 18 luglio 2002, il Ministro della salute definisce procedure semplificate per il rilascio dell'autorizzazione definitiva alla produzione e confezionamento di integratori.. e l'inserimento nell'elenco di cui al comma 3. (Le procedure semplificate previste dal presente comma sono state definite con D.M. 28 febbraio 2006 (G.U. 17 marzo 2006, n. 64)). 16 8

D.M. 23 febbraio 2006 (G.U. 17 marzo 2006, n. 64). Requisiti tecnici e criteri generali per l'abilitazione alla produzione e al confezionamento di integratori alimentari Art. 1. I requisiti tecnici e i criteri generali necessari per l'abilitazione alla produzione e al confezionamento di integratori alimentari sono definiti nell allegato 1. Magazzini di deposito. Locali di produzione e confezionamento. Responsabile del controllo qualità Laboratori di analisi interni. Laboratori di analisi non annessi agli stabilimenti di produzione e confezionamento: devono essere iscritti in. elenchi predisposti dalle regioni/province ai sensi dell'accordo tra il Ministero della salute e le regioni e province autonome di Trento e Bolzano del 17 giugno 2004 recante «requisiti minimi e criteri dei laboratori di analisi non annessi alle industrie alimentari ai fini dell'autocontrollo». Produzione di integratori in stabilimenti adibiti alla produzione di altri prodotti alimentari. 17 D.M. 28 febbraio 2006 (G.U. 17 marzo 2006, n. 64) Procedure semplificate per il rilascio dell'autorizzazione definitiva Art. 1 1. Il presente decreto stabilisce le modalità per l'autorizzazione definitiva degli stabilimenti operanti in regime di autorizzazione provvisoria ai sensi della circolare 18 luglio 2002, n. 3 del Ministero della salute. 2. L'autorizzazione definitiva viene rilasciata per la produzione e il confezionamento di integratori a base di soli ingredienti erboristici e comporta l'inserimento degli stabilimenti nell'elenco di cui al comma 2 dell'art. 9 del D.Lgs. 21-5-2004 n. 169. 18 9

D.M. 28 febbraio 2006 (G.U. 17 marzo 2006, n. 64) Procedure semplificate per il rilascio dell'autorizzazione definitiva Art. 2. 1. Per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 1, gli stabilimenti operanti in regime di autorizzazione provvisoria devono fornire al Ministero della salute, per il tramite delle ASL territorialmente competenti, la documentazione indicata in allegato. (era già previsto nel DPR 131/1998) 2. Per gli stabilimenti che non ottemperano alle prescrizioni del presente decreto entro sei mesi dalla sua pubblicazione, l'autorizzazione provvisoria decade. 19 D.M. 28 febbraio 2006 (G.U. 17 marzo 2006, n. 64) Procedure semplificate per il rilascio dell'autorizzazione definitiva Art. 3. 1. L'autorizzazione alla produzione e al confezionamento di integratori contenenti ingredienti diversi da quelli erboristici è rilasciata previa ordinaria istanza al Ministero della salute ai sensi dell'art. 9, comma 1 del D.Lgs. 21-5-2004 n. 169. 20 10

D.M. 28 febbraio 2006 (G.U. 17 marzo 2006, n. 64) Procedure semplificate per il rilascio dell'autorizzazione definitiva Allegato a) nome.. ragione sociale.sede dello stabilimento. b) Planimetria c) Relazione sulle caratteristiche. d) Indicazione delle attrezzature.. e) Indicazione. della disponibilità di un laboratorio di analisi proprio laboratorio esterno al quale viene affidata l'effettuazione dei controlli, inserito nell'elenco di cui all'art. 7 del D.P.R. 19 gennaio 1998, n. 131 (comma 1: i laboratori non annessi agli stabilimenti di produzione o di confezionamento devono essere iscritti in un apposito elenco predisposto dal Ministero della sanità ) 21 D.M. 28 febbraio 2006 (G.U. 17 marzo 2006, n. 64) Procedure semplificate per il rilascio dell'autorizzazione definitiva Allegato f).. accettazione di incarico. responsabile del controllo qualità, con l'indicazione della qualifica professionale. Il titolo di studio deve rientrare tra quelli previsti dal comma 5 dell'art. 10 del Decreto Legislativo 27 gennaio 1992 n. 111... come titolo di studio vale anche il diploma di laurea in scienze o tecniche erboristiche. g).. autorizzazione del Sindaco del comune interessato allo smaltimento o all'allontanamento delle acque reflue di lavorazione, nonchè indicazione delle modalità di smaltimento dei rifiuti solidi. h) Copia dell'autorizzazione sanitaria ex art. 2 della legge n. 283/1962, corredata da una relazione ispettiva della ASL competente attestante la sussistenza delle condizioni e dei requisiti.. 22 11

Art. 10 - Immissione in commercio 1. Al momento della prima commercializzazione di uno dei prodotti di cui al presente decreto l'impresa interessata ne informa il Ministero della salute mediante la trasmissione di un modello dell'etichetta utilizzata per tale prodotto. 2. Per la procedura di notifica si applicano le modalità di cui all'articolo 7 del Decreto Legislativo 27 gennaio 1992 n. 111. comma 7: qualora i prodotti notificati presentino un pericolo per la salute umana, il Ministero della sanità ne dispone il sequestro 3. Per i prodotti provenienti da Paesi terzi l'immissione in commercio è consentita solo alla scadenza dei novanta giorni dal ricevimento dell'etichetta, in assenza di osservazioni da parte del Ministero della salute. 23 D.Lgs. 21 maggio 2004 n. 169 Art. 10 - Immissione in commercio 4. Il Ministero della salute. può chiedere documentazione a supporto della sicurezza d'uso del prodotto qualunque altra informazione. 5. ha la facoltà di prescrivere delle modifiche per quanto concerne l'etichettatura, nonché l'inserimento nella stessa di apposite avvertenze. 6. Qualora il Ministero della salute ritenga che i prodotti di cui al presente decreto presentino un pericolo per la salute, ne dispone il divieto della commercializzazione. 7. Il Ministero della salute informa la Commissione europea delle misure adottate. 8. Gli integratori alimentari per i quali si conclude favorevolmente la procedura di cui al comma 2, vengono inclusi in un registro che il Ministero della salute pubblica ed aggiorna periodicamente. 9. 24 12

Art. 11 - Commissione consultiva. 1. Nella materia di cui al presente decreto, le funzioni tecnico-consultive continuano ad essere svolte dalla commissione competente in materia di prodotti destinati ad un'alimentazione particolare, di cui al Decreto Legislativo 27 gennaio 1992 n. 111. 2. Il Ministro della salute,.. definisce.. i criteri per la composizione della Commissione. Art. 12 - Rinvii normativi per gli aspetti concernenti la qualità e la sicurezza d'uso. 1. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, si applicano agli integratori alimentari le disposizioni della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, nonché le disposizioni normative vigenti applicabili in relazione agli specifici ingredienti utilizzati 25 D.Lgs. 21 maggio 2004 n. 169 Art. 13 - Vigilanza. 1. Il Ministero della salute definisce annualmente di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano un piano di vigilanza sui prodotti di cui al presente decreto, considerate le problematiche emergenti nel settore e sentita la Commissione di cui all'articolo 11. 2. Il piano di vigilanza di cui al comma 1 è svolto con il coordinamento dell'istituto superiore di sanità Con Provvedimento 26 gennaio 2006, n. 2439 (G.U. 8 marzo 2006, n. 56) è stato definito il piano di vigilanza sugli integratori alimentari per l'anno 2005. 26 13

Art. 14. Tariffe. 1. Le spese relative alle prestazioni rese dal Ministero della salute per il rilascio dell'autorizzazione. e per l'esame delle etichette sono a carico del richiedente. secondo tariffe e. modalità di versamento da stabilirsi con decreto del Ministro della salute. (che) viene aggiornato ogni due anni. 27 D.Lgs. 21 maggio 2004 n. 169 Art. 15 - Sanzioni 1. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, la violazione delle disposizioni di cui agli articoli 1 (campo di applicazione solo preconfezionato) e 3 (vitamine e minerali) è punita con l'ammenda da euro duemila a euro ventimila. 2. Salvo che. la violazione... (degli) articoli 4 (criteri di purezza delle fonti di vitamine e minerali) e 5 (apporto di vitamine, minerali e altre sostanze) è punita con la sanzione amministrativa da euro quattromila a euro diciottomila. 3. Salvo che., la violazione... (degli) articoli 6 (etichettatura) e 7 (pubblicità) è punita con la sanzione amministrativa da euro duemila a euro diecimila. 4. Salvo che.., la violazione... (degli) articoli 8 (valori dichiarati), 9, comma 1 (produzione e confezionamento), e 10 (immissione in commercio) è punita con la sanzione amministrativa da euro tremilacinquecento a euro ventimila. 5. La competenza.(per l ) applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie spetta alle regioni. 28 14

Art. 16 -Abrogazioni. 1. È abrogato il D.M. 25 luglio 2002 notifica di etichetta Art. 17 - Norme tecniche. 1. Con decreto.. sono adottate, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le norme tecniche per l'esecuzione del presente decreto. Art. 18 - Clausola di cedevolezza. 1.. Art. 19 - Norme transitorie 1. I prodotti immessi sul mercato o etichettati prima del 1 agosto 2005. conformi alle disposizioni preesistenti, possono continuare ad essere commercializzati fino allo smaltimento delle scorte. 29 Circolare 25 novembre2004, n. 2 (G.U. n. 302 del 27 dicembre 2004) - Prodotti a base di piante e derivati aventi finalità salutistiche la direttiva 2004/24/CE che ha introdotto un medicinale detto «prodotto medicinale tradizionale di origine vegetale» ai sensi della direttiva 2004/27/CE se un prodotto può rientrare contemporaneamente nella definizione di medicinale e nella definizione di un prodotto disciplinato da un'altra normativa comunitaria, si applica la direttiva 2004/27/CE, quella farmaceutica. il Comitato dei medicinali vegetali e' tenuto a stilare un elenco di sostanze vegetali, preparati vegetali e associazioni di prodotti da usare nei medicinali tradizionali di origine vegetale Il Ministero della salute ha avviato una procedura comunitaria per pervenire all'adozione di una lista di vegetali il cui uso deliberato negli integratori alimentari dovrebbe essere escluso 30 15

Prodotti con ingredienti erboristici E in corso la revisione dei prodotti contenenti ingredienti erboristici notificati ai sensi della Circolare 18 luglio 2002, n. 3 ai fini di un loro riconoscimento come integratori alimentari per effetti di tipo fisiologico, come intesi dalla direttiva comunitaria n. 46/2002/CE, intervenuta lo scorso anno ad armonizzare tale specifico settore. E stato predisposto un primo elenco di piante ritenute non ammissibili come costituenti di integratori, per questioni correlate alla sicurezza d uso, che è attualmente al vaglio del Consiglio Superiore di Sanità. Nello stesso tempo si sta procedendo con l inventario delle piante utilizzate nei prodotti sopra indicati per aggiornare ed ampliare l elenco di quelle ammesse, da tempo figurante sul portale. 31 Prodotti con ingredienti erboristici Il documento Linee guida - Documentazione utile a supporto degli integratori alimentari con ingredienti erboristici", è stato di recente rivisto e aggiornato. Tali Linee guida riportano la documentazione che può essere richiesta alle imprese a seguito della notifica di integratori alimentari ad effetto fisiologico a base di piante e derivati, ai sensi dell art.10, paragrafo 4 del decreto legislativo 169/2004. Si sottolinea che l attuale quadro legislativo pone la responsabilità primaria della sicurezza alimentare a carico degli operatori del settore (cfr. regolamento (CE) 178/2002 e regolamento (CE) 852/2004. 32 16