Prot. n 3961 Casaleone, lì 23/03/2006 Ns. Rif. Ord-ORARI ORDINANZA N. 16 R.O. Ai titolari di pubblici esercizi del Comune di Casaleone

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COMUNE di CASALEONE Provincia di Verona UFFICIO COMMERCIO/TRIBUTI Via Vittorio Veneto, 61 Tel. 0442328711 Fax 0442328.740 P.IVA 00659900237 E-MAIL:tributi@comunecasaleone.it Prot. n 3961 Casaleone, lì 23/03/2006 Ns. Rif. Ord-ORARI ORDINANZA N. 16 R.O. Ai titolari di pubblici esercizi del Comune di Casaleone OGGETTO: DETERMINAZIONE DEGLI ORARI DELLE ATTIVITA E DEGLI ESERCIZI DI SOMMI- NISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE. ORDINANZA. IL SINDACO Visto l art. 8 della Legge 25.08 1991, n 287; Ritenuto di dover determinare l orario minimo e massimo delle attività e degli esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande; Visti i pareri favorevoli delle Associazioni di Categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale ed operanti in ambito regionale; Vista la Legge Regionale n 40 del 14.09.94; Visto l art. 50 c. 7 del T.U.E.L.; DETERMINA con decorrenza dal 23.03.2006 gli orari di apertura e chiusura delle attività degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande di tipo A, B, C e D, così come indicati all art. 5 della Legge 25.08.1991, n 287, operanti nel territorio comunale, sono fissati come segue: ART. 1 FASCIA ORARIA DI APERTURA PER TIPOLOGIA DI ESECIZIO A) ESERCIZIO DI TIPO A (Ristoranti, trattorie, pizzerie, tavole calde, birrerie ed esercizi similari) Nella fascia oraria compresa tra le ore 5 antimeridiane e le ore 2 del giorno successivo l esercizio: potrà effettuare un orario facoltativo di massimo 16 ore giornaliere; 1

B) ESERCIZI DI TIPO B e D (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie, esercizi similari e tutte le altre attività in cui viene effettuata la somministrazione di alimenti e bevande, esclusi quelli di cui al successivo art.6) Nella fascia oraria compresa tra le ore 5 antimeridiane e le 2 del giorno successivo l esercizio: potrà effettuare un orario facoltativo di massimo 20 ore giornaliere; C) ESERCIZI DI TIPO C (esercizi di tipo A e B in cui la somministrazione di alimenti e bevande viene effettuata congiuntamente all attività di trattenimento e svago come: sale da ballo, da gioco, locali notturni ed esercizi similari) Nella fascia oraria compresa fra le ore 8 antimeridiane e le ore 4 del giorno successivo l esercizio: potrà effettuare un orario facoltativo di massimo 14 ore giornaliere; Qualora si tratti di sale da ballo o notturni, l orario di attività deve essere continuato. ART. 2 DEROGA PER PARTICOLARI PERIODI ED OCCASIONI A) L orario di chiusura per tutte le tipologie di esercizi pubblici è protratto fino alle ore 5 dopo la mezzanotte nei seguenti periodi: a) dal 1 dicembre al 6 gennaio successivo compreso; b) i 15 giorni precedenti il mercoledì delle ceneri; c) dal 1 al 25 agosto compreso; d) in occasione della festa patronale per speciali manifestazioni locali ( sagre e Pasqua ). B) nei giorni 31 dicembre e primo gennaio non si applicano le limitazioni di cui alla presente ordinanza. ART. 3 LIMITAZIONE DEGLI ORARI PER ESIGENZE PUBBLICHE A) Limitazione agli orari possono essere disposte, in via permanente o per situazioni contingenti, dal Sindaco, per ragioni di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o comunque di interesse pubblico. 2

ART. 4 ORARIO DEGLI ESERCIZI MISTI A) Gli esercizi di ristorazione di cui alla lett. a) dell art. 5 della Legge 25 agosto 1991, n. 287, e di somministrazione di cui alla lett. b) dello stesso articolo, devono applicare l orario di apertura e chiusura corrispondente a quello previsto per l attività prevalente che deve essere preventivamente comunicato al Sindaco da parte del titolare dell esercizio. B) Gli esercizi misti muniti congiuntamente di autorizzazione per la somministrazione e di autorizzazione per il commercio o per le altre attività economiche, devono osservare i limiti temporali previsti per ciascuna attività e sospendere la somministrazione ovvero la vendita dei relativi generi rispettivamente nelle ore e nei giorni in cui è prevista la chiusura per ciascuna specifica attività. ART. 5 ORARIO DELI ESERCIZI ANNESSI AD ALBERGHI A) Negli esercizi annessi agli alberghi o altri complessi ricettivi è consentita la somministrazione di alimenti e bevande anche fuori dall orario di cui ai precedenti articoli, limitatamente alle persone alloggiate. ART. 6 ORARIO DI ALTRI ESERCIZI PUBBLICI A) Nei mezzi di trasporto pubblico, nelle mense aziendali, negli spacci degli Enti a carattere nazionale le cui affinità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell Interno, nelle scuole negli ospedali, nelle comunità religiose, negli stabilimenti militari delle forze di Polizia e del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco e per la vendita esercitata in via diretta a favore dei propri dipendenti da amministrazione, enti o imprese pubbliche, non si applicano le disposizioni sugli orari di cui all art. 1 della presente ordinanza. ART. 7 SCELTA DELL ORARIO A) L orario scelto dall esercente, nel rispetto dei limiti minimi e massimi può essere continuativo o comprendere un intervallo di chiusura intermedia; può essere anche differenziato per giorni della settimana e per periodi dell anno. B) La scelta dell orario deve essere comunicata al Sindaco in caso di apertura di un nuovo esercizio, di subingresso, di trasferimento in un altra sede e di modifica dell autorizzazione. In caso di subingresso, fino a quando il subentrante non comunichi una diversa scelta, vale l orario prescelto dal precedente titolare. C) L esercente è obbligato all osservanza dell orario prescelto. Può modificare l orario, nel corso dell anno, previa comunicazione al Comune da effettuarsi almeno 30 giorni prima. 3

D) Qualora le ore di apertura in talune zone si concentrino abitualmente in alcuni periodi della giornata e ciò risulti dannoso all interesse dei consumatori, o comunque per obiettive esigenze di interesse pubblico, il Sindaco con la procedura prevista dall art.8, comma 1, della legge n 287/91, può modificare l orario prescelto dall esercente. ART. 8 DEROGHE GENERALI ALL ORARIO A) E consentito all esercente di posticipare l apertura e anticipare la chiusura giornaliera dell esercizio fino ad un massimo di due ore rispetto all orario stabilito e, qualora l esercente abbia scelto un orario continuativo di almeno 10 ore, di effettuare una chiusura intermedia dell esercizio fino ad un limite massimo di due ore consecutive fatto salvo quanto previsto dall art. 1, lettera C) della presente ordinanza. B) L orario non può comunque essere inferiore a quello minimo previsto. C) In caso di sospensione dell attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande per un periodo superiore ai 30 giorni, il titolare deve darne notizia al sindaco almeno 10 giorni prima dell inizio della sospensione stessa. ART.9 CHIUSURA SETTIMANALE A) Non è obbligatorio per gli esercizi pubblici un giorno di chiusura settimanale. B) L esercente ha facoltà di scegliere una giornata di chiusura ed una ulteriore mezza giornata di chiusura settimanale, previa comunicazione al Sindaco. ART. 10 CARTELLO ORARIO A) E fatto obbligo agli esercenti di esporre nell esercizio un cartello visibile al pubblico, indicante l orario prescelto di apertura e chiusura comunicato al Sindaco, nonché il giorno di chiusura settimanale facoltativamente osservato e l ulteriore mezza giornata eventualmente prescelta. B) La scelta dell orario qualora difforme dalla disciplina del presente regolamento o per nuova determinazione, dovrà avvenire entro 60 (sessanta) giorni dalla data in vigore dalla presente ordinanza. ART. 11 FERIE A) Al fine di evitare carenze di servizio per gli utenti, in particolare nei mesi estivi, l esercente deve comunicare al Sindaco entro il 31 maggio di ogni anno il periodo di chiusura per ferie e quale esercizio similare rimarrà aperto nella zona dove gravita il proprio, durante il suo periodo di chiusura. B) Gli esercenti devono rendere noti i periodi di chiusura mediante l esposizione al pubblico, con anticipo di almeno 20 giorni di un apposito cartello ben visibile, con l indicazione dell esercizio similare che rimane aperto. 4

ART. 12 SANZIONI A) L inosservanza a quanto stabilito con provvedimenti comunali ed il mancato rispetto degli orari assentiti dal Sindaco sono puniti con le sanzioni previste dalle vigenti norme in materia. Dalla Residenza Municipale, li 23/03/2006 IL SINDACO Dr. Gabriele Ambrosi 5