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Anno 2017 Determinazione n. 0000034 del 21/09/2017 - Atti S.C. Formazione Oggetto: CONVENZIONE CON L UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI URBINO CARLO BO PER L ESPLETAMENTO DI TIROCINI DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO DA SVOLGERSI PRESSO LA ASST SANTI PAOLO E CARLO IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO - COORDINATORE UNICO S.C. FORMAZIONE Premesso che, con DGR n. X/4473 del 10.12.2015, è stata costituita l Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo e che, pertanto, quest ultima, ai sensi dell art. 2, comma 8, lettera c), della Legge Regionale n. 23 dell 11.8.2015, a decorrere dall 1.1.2016. è subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alle A.O. San Paolo e A.O. San Carlo; Vista la propria Deliberazione n. 1 dell 1.1.2016, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto Presa d atto della DGR n. X/4473 del 10.12.2015 Attuazione L.R. 23/2015: Costituzione Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo ; Preso atto della deliberazione del Direttore Generale n. 263 del 14 febbraio 2017 avente per oggetto: approvazione proposta Bilancio Preventivo Economico Esercizio 2017.V1; Richiamata la deliberazione n. 500 del 10.03.2017, in cui il Direttore Generale ha delegato i dirigenti responsabili di Struttura Complessa e Semplice all adozione di determinazioni dirigenziali; Vista: la Legge n. 196 del 24 giugno 1997 recante disposizioni in materia di promozione dell occupazione ed in particolare l art. 18, comma 1, lettera a) della medesima, contenente disposizioni in materia di tirocini formativi e di orientamento; il Decreto 25 marzo 1998 n 142, emanato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale di concerto con il Ministero della Pubblica Istruzione e con il Ministero dell Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, nel quale sono disciplinate le finalità, le modalità di attivazione e di esecuzione, le garanzie assicurative, le convenzioni, la durata ed il valore dei predetti tirocini formativi e di orientamento. Vista la mail del 26 giugno 2017 pervenuta dall Università degli Studi di Urbino Carlo Bo contenente la proposta di attivare una convenzione triennale per l espletamento di tirocini formativi da svolgersi presso la ASST Santi Paolo e Carlo; Preso atto del parere favorevole espresso in data 11 luglio 2017, dal Direttore del Dipartimento di Salute Mentale, Dott. Costanzo Gala, circa l accoglimento della citata proposta di convenzione; Visto lo schema di convenzione predisposto quale parte integrante del presente provvedimento, da cui si rileva, in particolare: - che il tirocinio formativo e di orientamento non costituisce rapporto di lavoro né di collaborazione professionale al alcun titolo; - che l Università si impegna a garantire - per ogni singolo tirocinante le coperture assicurative per i rischi che possano derivare dall espletamento dell attività di tirocinio (iscrizione all INAIL per gli infortuni sul lavoro; polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi); - che tale rapporto convenzione non comporta alcun onere finanziario a carico della ASST. Pag.: 1/6

Ritenuto opportuno procedere nel merito; DETERMINA Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti: 1. di accogliere la proposta datata 26 giugno 2017 dall Università degli Studi di Urbino Carlo Bo contenente la proposta di attivare una convenzione triennale per l espletamento di tirocini formativi da svolgersi presso la ASST Santi Paolo e Carlo; 2. di approvare lo schema della convenzione triennale predisposta a tal fine, quale parte integrante del presente provvedimento; 3. di dare atto che dall adozione del presente provvedimento non derivano costi a carico dell'asst; 4. di dare atto che il presente provvedimento è assunto dal Coordinatore Unico della S.C. Formazione; dott. Francesco Giglio e che la sua esecuzione è affidata al medesimo; 5. di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo, in quanto non soggetto a controllo della Giunta Regionale, e che verrà pubblicato sul sito internet Aziendale, ai sensi dell art. 17 comma 6 L. R. n. 33/2009 e ss.mm.ii.. Pag.: 2/6

Documento firmato digitalmente da: Francesco Giglio - Dirigente Amministrativo - ai sensi delle norme vigenti D.P.R. n.513 del 10/11/1997, D.C.P.M. del 08/02/1999, D.P.R. n. 445 del 08/12/2000, D.L.G. Del 23/01/2002 Pratica trattata da: Carmela Racco Dirigente: Francesco Giglio Il presente atto si compone di n. 6 pagine, di cui n. 3 pagine di allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale. Pag.: 3/6

CONVENZIONE DI TIROCINIO, FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO N. WS... Pagina 1 di 3 https://www.uniurb.it/it/portale/stage/stampamodulo_firmadigitale.php 08/09/2017 Pag.: 4/6 CONVENZIONE DI TIROCINIO, FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO (Decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, 25 marzo 1998, n. 142) L Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, con sede in Urbino, codice fiscale n. 82002850418, d ora in poi denominata soggetto promotore, rappresentata dal Magnifico Rettore Prof. Vilberto Stocchi, nato ad Apecchio PU il 15/04/1954, C.F. STCVBR54D15A327I, domiciliato per la carica in Urbino, Via Saffi 2, e l azienda/ente ASST SANTI PAOLO E CARLO, con sede legale in MILANO CAP 20142. Provincia MI. Via VIA A. DI RUDINI' 8, P.IVA o C.F. 09321970965, d ora in poi denominato soggetto ospitante, rappresentato da DOTT. MARCO SALMOIRAGHI nato/a a PONTE SAN PIETRO BG, il 11/12/1957. premesso che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell ambito dei processi formativi, i soggetti, richiamati all art. 18, comma 1, lettera a., della legge 24 giugno 1997, n. 196, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, Articolo 1 si conviene quanto segue: L'azienda/ente ASST SANTI PAOLO E CARLO, si impegna ad accogliere presso le proprie strutture, previa valutazione dell oggettiva possibilità di inserimento in stage, gli studenti del soggetto promotore, in tirocinio di formazione ed orientamento, ed i laureati, in tirocinio previsto per l accesso alle professioni ordinistiche, ai sensi dell art.18 della legge n.196/1997. Articolo 2 1. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell art. 18, comma 1, lettera d., della legge n. 196 del 1997, non costituisce rapporto di lavoro. 2. il tirocinante, ai sensi dell art. 2 comma 1 lett. a) del D.lgs. 81/08 (Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro), deve essere inteso come lavoratore ai fini ed agli effetti delle disposizioni del medesimo decreto. 3. Durante lo svolgimento del tirocinio, l attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico organizzativo, e da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante. 4. Per ciascun tirocinante, inserito nell impresa ospitante in base alla presente Convenzione, viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente: il nominativo del tirocinante i nominativi del tutore e del responsabile aziendale gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l indicazione dei tempi di presenza in azienda le strutture aziendali (sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile Articolo 3 Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a: 1. svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento. 2. rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro. 3. mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio. Articolo 4 1. Il soggetto promotore assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro, presso l INAIL con la speciale formula della copertura assicurativa gestione per conto dello Stato (D.P.R. 9/4/1999 n. 156 art. 2) e presso apposita compagnia per quei tirocini extra-europei per i quali non è prevista tale copertura. Il soggetto promotore assicura inoltre i tirocinanti per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore.

CONVENZIONE DI TIROCINIO, FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO N. WS... Pagina 2 di 3 https://www.uniurb.it/it/portale/stage/stampamodulo_firmadigitale.php 08/09/2017 Pag.: 5/6 2. Il soggetto ospitante si impegna, in caso di infortunio durante lo svolgimento del tirocinio, a segnalare l evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, al soggetto promotore ed agli istituti assicurativi (presso l INAIL indicando come numero di posizione INAIL la dicitura Gestione per conto dello Stato o presso la compagnia indicata nel progetto formativo per quei tirocini extra- europei ove la polizza INAIL non ha validità), facendo riferimento al numero di polizza sottoscritta dal soggetto promotore. 3. Il soggetto promotore si impegna a far pervenire copia della Convenzione di ciascun progetto formativo e di orientamento: Articolo 5 - alla Regione (o alla Provincia delegata) - alle strutture provinciali del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, competenti per territorio in materia di ispezione - agli organismi locali delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale 1. il soggetto ospitante deve essere in regola con la normativa di cui al D.lgs. 81/08 (Testo Unico in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro) e successive modifiche e con la normativa di cui alla L. 68/99 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) e successive modifiche. 2. il soggetto ospitante deve assicurare al tirocinante, nella fase di avvio del tirocinio, adeguata informazione e formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.lgs. 81/2008, nonché garantire la sorveglianza sanitaria ai sensi dell art. 41 del medesimo decreto. Articolo 6 Il tirocinante non percepirà alcuna retribuzione durante il periodo di stage. Tuttavia l Azienda, ove lo ritenga opportuno, può decidere di corrispondere al tirocinante una borsa di studio, per agevolare l effettuazione dello stage, o una qualsiasi altra forma di beneficio (ad esempio buoni pasto, mensa aziendale, trasporti, rimborso spese) a sua discrezione e alle condizioni da essa fissate. Articolo 7 La presente convenzione ha la durata di tre anni dalla data della sua sottoscrizione ed è rinnovabile previo consenso di entrambe le parti. Il recesso dalla convenzione potrà intervenire in qualsiasi momento salvo disdetta scritta di una delle parti da comunicarsi via P.E.C. tre mesi prima della scadenza prevista. In ogni caso dovrà essere assicurato il completamento dei tirocini già avviati. Articolo 8 1. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente informate e di acconsentire che i dati personali raccolti per la formalizzazione del presente atto siano oggetto di trattamento nei propri archivi, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali. 2. Le parti, titolari dei rispettivi dati, dichiarano espressamente di essere a conoscenza del contenuto della Parte I Titolo II del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196. Articolo 9 Le parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla presente convenzione; nel caso in cui non sia possibile risolvere la controversia in tal modo, si conviene che competente sia il foro di Urbino. Articolo 10 Le eventuali spese di registrazione della convenzione sono a carico del soggetto che chiede la registrazione. Urbino, 08/09/2017 ASST SANTI PAOLO E CARLO Università degli Studi di Urbino Carlo Bo per il Rettore Prof. Vilberto Stocchi il Delegato Rettorale Prof. Tonino Pencarelli

CONVENZIONE DI TIROCINIO, FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO N. WS... Pagina 3 di 3 https://www.uniurb.it/it/portale/stage/stampamodulo_firmadigitale.php 08/09/2017 Pag.: 6/6 Firma autografa sostituita a mezzo firma digitale ai sensi e per gli effetti dell art. 24 del Decreto Legislativo n. 82/2005 e s.m.i. Firma autografa sostituita a mezzo firma digitale ai sensi e per gli effetti dell art. 24 del Decreto Legislativo n. 82/2005 e s.m.i. MOD.06052016