CAPITOLO I Pratiche d ingresso e Norme per l accoglienza Pag. 4. CAPITOLO II Gestione del posto letto e alloggio Pag. 8

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Approvato dal C.d.A. con delibera n del 4 maggio 2012

INDICE PREMESSA Pag. 3 CAPITOLO I Pratiche d ingresso e Norme per l accoglienza Pag. 4 CAPITOLO II Gestione del posto letto e alloggio Pag. 8 CAPITOLO III Vitto Pag. 9 CAPITOLO IV Orari Pag. 10 CAPITOLO V Diritti e Doveri degli Ospiti Pag. 11 CAPITOLO VI Uso presidi sanitari e mezzi di contenzione Pag. 13 CAPITOLO VII Assistenza medico - infermieristica Pag. 14 CAPITOLO VIII Servizi vari Pag. 15 CAPITOLO IX Custodia valori e Responsabilità civile Pag. 16 2

PREMESSA Il presente regolamento disciplina le norme generali per l ammissione nella Casa di Riposo /Residenza protetta Tommaso De Luca Enrico Mattei di Matelica (MC) di persone autosufficienti e non autosufficienti, o che si trovino in condizioni di incapacità o impossibilità a condurre una vita autonoma. Tale Regolamento si prefigge i seguenti scopi: Stabilire i diritti, doveri e norme di comportamento degli Ospiti; Rendere facilmente comprensibile le modalità di gestione delle varie attività che vengono svolte all interno della struttura; Facilitare la vita comunitaria degli Ospiti. Gli Ospiti, i loro familiari e/o referenti sono tenuti al rigoroso rispetto delle norme del presente regolamento. Coloro che non si attengono a quanto previsto sono soggetti a richiamo verbale. Qualora la mancanza perduri, possono essere sottoposti a richiamo ufficiale da parte del Presidente ed infine all allontanamento. 3

CAPITOLO I PRATICHE D INGRESSO E NORME PER L ACCOGLIENZA Art. 1 = Presentazione della domanda d ingresso Per essere ospitati presso la Casa di Riposo/Residenza Protetta è necessario rivolgere domanda scritta al Presidente Residenza Protetta del Comune di Matelica e alla Segreteria delle Cure Domiciliari di San Severino Marche. La persona anziana o il familiare dell anziano devono compilare gli allegati alla domanda d ingresso, e più precisamente: la pagina 1 riguardante i dati anagrafici del familiare dell anziano e dell anziano stesso specificando la richiesta di inserimento presso la struttura di Matelica; le pagine riguardanti la Dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà; la dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali; il consenso informato al ricovero presso la Casa di Riposo/Residenza Protetta Tommaso de Luca - Enrico Mattei; il consenso informato all uso di ausili per la mobilità e di eventuali mezzi di contenzione. Spetta invece al medico curante della persona anziana la compilazione della domanda di attivazione al sistema delle cure domiciliari redatta dal Medico Medicina Generale; la compilazione dell allegato A e la relazione medica dettagliata comprensiva della terapia in corso. La domanda così compilata, deve essere accompagnata dalla seguente documentazione: Certificazione ISEE del nucleo familiare della persona anziana; Copia del documento di riconoscimento in corso di validità del dichiarante. Art. 2 = Invio della domanda La Coordinatrice riceve la domanda d ingresso, controlla che sia stata compilata in ogni sua parte e comprensiva della documentazione precedentemente indicata e spedisce, tramite fax, la domanda alla Segreteria delle Cure Domiciliari di San Severino Marche dove verrà presa in carico. Art. 3 = Visita domiciliare Nel giro di qualche giorno dall invio della domanda alla Segreteria delle Cure Domiciliari, la persona oggetto della domanda riceverà una visita da parte dell Unità Valutativa Distrettuale al fine di stabilirne le condizioni psico-fisiche e sociali, quindi il grado di autosufficienza. Sulla base di tale visita, la persona anziana verrà inserita in una graduatoria che ne determinerà l ammissione in Casa di Riposo/Residenza Protetta. 4

Art. 4 = Ospiti Autosufficienti e Ospiti non Autosufficienti Ospiti Autosufficienti sono quelli dichiarati non idonei ad essere ospitati nella Residenza Protetta dall Unità Valutativa Distrettuale e saranno ospitati nella Casa di Riposo. Ospiti non Autosufficienti sono quelli dichiarati idonei ad essere ospitati nella Residenza Protetta dall Unità Valutativa Distrettuale e dovranno avere l assistenza minima garantita dalla legge regionale 20/2002 e suoi regolamenti attuativi (minimo II livello non autosufficiente) e saranno ricoverati nella Residenza Protetta. FARE IL BAGNO VESTIRSI USO DEI SERVIZI SPOSTARSI CONTINENZA ALIMENTARSI 1 CRITERI DI VALUTAZIONE SCALA A.D.L. Non riceve alcuna assistenza Riceve assistenza per lavare una sola parte del corpo 0 Riceve assistenza per lavare più di una parte del corpo Prende gli abiti e si veste completamente senza assistenza 1 Prende gli abiti e si veste completamente senza assistenza tranne che per allacciare le scarpe. 0 1 Riceve assistenza nel prendere gli abiti o nel vestirsi oppure rimane parzialmente o totalmente svestito. Va ai servizi, si pulisce, si riveste senza assistenza (può usare supporto come il bastone, il deambulatore o la sedia a rotelle, è in grado di maneggiare la padella o la comoda, vuotandola al mattino) Riceve assistenza nell andare ai servizi, o nel pulirsi,o nel rivestirsi, o 0 nell usare la padella o la comoda. Non va ai servizi per i bisogni corporali Entra ed esce dal letto come pure si siede e si alza dalla sedia senza 1 assistenza (può usare supporti come il bastone o il deambulatore) Entra ed esce dal letto come pure si siede e si alza dalla sedia con 0 assistenza Non si alza dal letto 1 Ha occasionali incidenti Il controllo della minzione o della defecazione è condizionata dalla 0 sorveglianza; usa il catetere o è incontinente Si alimenta da solo senza assistenza 1 Si alimenta da solo eccetto che necessita di assistenza per tagliare la carne Riceve assistenza nell alimentarsi o viene alimentato parzialmente o 0 completamente con sondino o per via endovenosa VALUTAZIONE NUMERICA PUNTEGGIO TOTALE A.D.L. (range 0-6): 5

VALUTAZIONE DESCRITTIVA A.D.L. AUTOSUFFICENTE 6 INDIPENDENTE IN TUTTE LE FUNZIONI AUTOSUFFICENTE II LIV 5 INDIPENDENTE IN TUTTE LE FUNZIONI TRANNE UNA NON AUTOSUFFICIENTE I LIVELLO 4 NON AUTOSUFFICIENTE II LIVELLO NON AUTOSUFFICIENTE III LIVELLO 3 2 1 INDIPENDENTE IN TUTTE LE FUNZIONI TRANNE CHE NEL FARE IL BAGNO ED IN UN ALTRA FUNZIONE INDIPENDENTE IN TUTTE LE FUNZIONI TRANNE CHE NEL FARE IL BAGNO, NEL VESTIRSI ED IN UN ALTRA FUNZIONE INDIPENDENTE IN TUTTE LE FUNZIONI TRANNE CHE NEL FARE IL BAGNO, NEL VESTIRSI, NELL USO DEI SERVIZI ED IN UN ALTRA FUNZIONE INDIPENDENTE IN TUTTE LE FUNZIONI ECCETTO CHE NEL FARE IL BAGNO, NEL VESTIRSI, NELL USO DEI SERVIZ, NELLO SPOSTARSI ED IN UN ALTRA FUNZIONE 0 DIPENDENTE IN TUTTE LE SEI FUNZIONI Art. 5 = Ammissione dell Ospite Le ammissioni avranno luogo rispettando la lista di attesa (graduatoria) di livello distrettuale/sovra distrettuale redatta dalla Segreteria delle Cure Domiciliari e in base alla disponibilità dei posti letto. Qualora si verificasse il caso che un avente diritto all ammissione rinunci ad entrare, la relativa domanda verrà archiviata d ufficio. Art. 6 = Documentazione amministrativa necessaria Al momento dell ingresso dell Ospite dovranno essere consegnati i seguenti documenti: Documento di riconoscimento in corso di validità; Codice fiscale; Tessera sanitaria e tesserino di esenzione; Fotocopia di eventuale verbale di invalidità o copia della domanda in corso; Fotocopia del verbale di invalidità con accompagno; Autorizzazione o copia della domanda pannoloni/presidi. Art. 7 = Cartelle personali degli Ospiti All ingresso dell Ospite verrà predisposta una Cartella Ospite contenente la domanda di ingresso, la copia del documento di riconoscimento e la lettera d accoglimento della domanda. Ogni servizio (Amministrativo e Infermieristico) sarà responsabile della corretta tenuta della cartella e dei relativi aggiornamenti. 6

La fondazione deve assicurare che tutte le informazioni relative all Ospite siano opportunamente acquisite, registrate e rese disponibili alle funzioni interne interessate, tenuto conto della normativa sulla privacy. Art. 8 = Retta La retta residenziale, la quota per il mantenimento del posto letto e il supplemento per la stanza singola vengono determinate di anno in anno con deliberazione del Consiglio di Amministrazione. Esse vengono aggiornate, di regola, entro il mese di Gennaio di ogni anno, oppure quando sorgano condizione che producano variazione dei costi di gestione. La retta dà diritto a godere dell assistenza e cura, del vitto, dell'alloggio e di tutti i servizi generali e collettivi predisposti dall'istituto. In particolare ciascun convivente usufruirà di: riscaldamento, illuminazione, acqua calda e fredda nei servizi igienici, lavatura e stiratura ordinaria della biancheria personale e degli effetti letterecci che verrà effettuata periodicamente secondo le necessità e sempre a giudizio della direzione. Art. 9 = Ricovero ospedaliero o assenza volontaria Qualora l'ospite si assenti a seguito di un ricovero ospedaliero il posto sarà conservato fino alla dimissione eccetto che, a seguito di valutazione dell UVI, non sia stabilito un ricovero presso un altro tipo di struttura residenziale; per eventuali ricoveri in RSA la durata massima per cui sarà conservato il posto è di 60 gg. In caso di assenza volontaria, debitamente documentata, il posto viene conservato per un massimo di 15 giorni complessivi nell anno. Nei giorni di assenza con conservazione del posto, la Zona territoriale corrisponderà alla Residenza Protetta: il 50% della quota a proprio carico della retta di degenza mentre l ospite, per i giorni di ricovero in ospedale o in RSA, è tenuto a corrispondere la quota del 50%. Qualora l ospite ammesso nella struttura, non si presenti il giorno stabilito nella lettera accoglimento domanda d ingresso, ma protragga l ingresso per alcuni giorni, e tenuto a versare quanto richiesto. Art. 10 = Pagamento della retta La retta residenziale deve essere versata dai soggetti obbligati, entro e non oltre il giorno 5 del mese. Saranno consentiti giustificati ritardi, comunicati agli Uffici competenti della struttura, fino al termine del mese di riferimento. Dal mese successivo all inadempienza finanziaria si applicheranno gli interessi legali di mora. Qualora il ritardo si protragga per un periodo superiore a tre mesi, il 7

C.d.A. procederà alla dimissione dell Ospite, con il conseguente recupero delle somme dovute con i metodi consentiti dalla legge. In caso di dimissione volontaria e di decesso dell Ospite, la retta è dovuta fino all ultimo giorno di soggiorno o di vita. CAPITOLO II GESTIONE DEL POSTO LETTO E ALLOGGIO Art. 11= Assegnazione posto letto A ciascun Ospite, all atto dell ingresso, viene assegnato un posto letto. L individuazione e l assegnazione del posto letto è di competenza del Responsabile di Struttura. L'ospite, all'atto della consegna del posto letto, si impegna a: a) osservare le regole d igiene dell'ambiente; b) mantenere in buono stato l'alloggio, gli impianti e le apparecchiature che vi si trovano istallate e adeguarsi alle richieste dell'istituto al fine di garantirne la perfetta utilizzazione: c) di segnalare all'istituto l'eventuale cattivo funzionamento degli impianti e delle apparecchiature idrauliche ed elettriche dell'alloggio. È vietata la riparazione o la manomissione da parte di persone non autorizzate dalla direzione; d) di consentire al personale di servizio, e a qualsiasi altra persona incaricata dall'istituto di entrare nell'alloggio per provvedere a pulizie, controlli e riparazioni. La pulizia generale delle camere è affidata al personale di servizio che vi provvederà nelle ore fissate dalla direzione. e) a sottostare ad un periodo di prova di giorni venti atto ad accertare la Sua idoneità fisico-psichica alla vita comunitaria e all'organizzazione del reparto in cui viene ospitato. In caso di esito negativo e nel caso risulti impossibile il trasferimento in altro reparto della Casa di Riposo meglio rispondente alle Sue condizioni, l'ospite verrà giocoforza dimesso con preventivo avviso a chi di competenza onde consentire l immediata attivazione di altre soluzioni. Art. 12 = Trasferimenti interni L'Istituto si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di trasferire l'ospite in un alloggio diverso da quello assegnato all'atto dell'ingresso, qualora ciò sia richiesto dalle esigenze della vita comunitaria o dalle mutate condizioni fisiche - psichiche dell'ospite, con eventuale relativa variazione della retta di ricovero secondo il caso, previa comunicazione ai familiari. 8

Art. 13 = Richiesta stanza singola Oltre a quanto previsto dall art.11, è possibile, in base alle esigenze dell Ospite, sia al momento dell ammissione che successivamente, compatibilmente con la disponibilità di posti letto, chiedere la stanza singola. La richiesta e/o l eventuale assegnazione della stanza singola comporterà una maggiorazione sul costo della retta giornaliera. CAPITOLO III VITTO Art. 14 = Predisposizione menù Il vitto è a carattere familiare. Il menù viene predisposto dalla direzione con la consulenza di un medico o di un dietologo. E prevista sempre la variante al menù giornaliero. Art. 15 = Ordinazioni Extra Tutte le ordinazioni extra-menù dovranno essere concordate con la cucina e con il servizio infermieristico. Art. 16 = Diete particolari Le diete particolari dovranno essere giustificate da apposite prescrizioni del medico curante. Art. 17 = Dove consumare il pasto I pasti sono serviti di norma in sala da pranzo. Gli Ospiti autosufficienti, possono consumare i pasti in camera provvedendo direttamente al prelievo ed alla restituzione dei vassoi. Coloro che non potendo provvedere direttamente richiedono il servizio in camera devono effettuare un versamento mensile di euro 50,00 come integrazione retta. In casi particolari la Direzione può autorizzare il servizio in camera, senza alcun aggravio di spesa, in presenza di un parere del Coordinatore infermieristico che attesti la necessità di tale servizio per motivi sanitari. Art. 18 = Orari vitto Il vitto sarà servito a partire dai seguenti orari:- prima colazione: ore 8.00 - pranzo: ore 11.15 - cena: ore 17.40 9

CAPITOLO IV ORARI Art. 19 = Entrata ed uscita dall Istituto L'Ospite gode della massima libertà di movimento salvo limitazioni imposte dallo stato di salute. Tali limitazioni sono di competenza del medico curante. L'entrata e l'uscita degli Ospiti dall'istituto è consentita dalle 7.00 a.m. alle 20.00 p.m. (ore 21.00 con l'ora legale). Per l'entrata e l'uscita al di fuori dei limiti sopra fissati, l'ospite dovrà dare preventivo avviso alla direzione, e le relative richieste devono comunque essere del tutto limitate nel tempo e con orari compatibili con una normale convivenza. L Istituto non risponde per eventuali danni, infortuni che possono verificarsi in occasione delle uscite/gite organizzate dalla struttura. Le uscite di ospiti non autorizzati dal medico di base, sono consentite dietro autorizzazione scritta del familiare. Art. 20 = Orario visitatori e/o parenti L accesso dei visitatori e dei parenti e il ricevimento delle telefonate sono consentiti nelle seguenti fasce orarie: MATTINO 9.00-12.00 POMERIGGIO 15.30-18.30 Salvo autorizzazione scritta da parte della Coordinatrice. CAPITOLO V DIRITTI E DOVERI DEGLI OSPITI Art. 21 = Dovere dell Ospite al momento dell ingresso Sono a carico dell'ospite le provviste del vestiario e della biancheria personale. Tale materiale rimarrà sempre di esclusiva proprietà dell'ospite e, in caso di decesso, passerà agli aventi diritto. Ogni capo, inoltre, deve essere contrassegnato (prima dell ingresso) con un numero, fornito dalla direzione, che fa riferimento al nome dell Ospite. La Direzione declina ogni responsabilità per i capi di biancheria che andassero smarriti per la mancanza di contrassegno. 10

Art. 22 = Norme di comportamento I conviventi, pur godendo della massima libertà compatibile con una corretta convivenza, dovranno osservare quelle norme del vivere civile intese ad ottenere che nei reparti regni il principio della saggia economia familiare, la pulizia, l'ordine, la calma, l'educazione, la reciproca comprensione ed il migliore accordo e dovranno comportarsi in modo che mai venga offesa la dignità del luogo in cui sono stati ospitati. Coloro che daranno motivo a rilievo saranno ammoniti; se ripeteranno le mancanze ed infrazioni, e se comunque saranno causa, sotto qualsiasi aspetto, di danni morali e materiali, saranno invitati a dimettersi, o saranno espulsi dall'istituto, a insindacabile giudizio del Consiglio di Amministrazione che stabilirà la data dell'allontanamento. Dei danni materiali comunque arrecati è sempre dovuta la totale rifusione all'istituto. L' Ospite inoltre: Non può richiedere, né pretendere dal personale alcuna prestazione non prevista dal normale programma di servizio e non deve fare pressione sul personale stesso con mance ed omaggi; Deve instaurare con il personale un rapporto di reciproca comprensione e di reciproco rispetto nel modo di parlare e di trattare; Nel caso in cui avesse da fare delle richieste straordinarie o da segnalare eventuali inadempienze nel servizio dovrà rivolgersi alla direzione. L Ospite deve adeguarsi alle decisioni del Consiglio di Amministrazione prese nell'interesse generale della Comunità. Art. 23 = Divieti Gli Ospiti non possono introdurre animali od altro non contemplati nel presente regolamento, per non creare inconvenienti di qualsiasi genere e per non pregiudicare la pulizia e l'ordine interno dell'istituto. Gli Ospiti devono evitare, con il massimo impegno, tutto ciò che può recare disturbo ai vicini di stanza, come sbattere la porta, sollevare rumorosamente le tapparelle, trascinare le sedie, tenere alto il volume apparecchi radio ed audiovisivi. L'uso della macchina da cucire o da scrivere è consentito solo se il loro rumore non disturba i vicini. È fatto, inoltre, divieto di: Installare davanti alle finestre qualsiasi tenda di un modello non autorizzato dalla direzione; Stendere alle finestre capi di biancheria; Tenere vasi di fiori ed altri oggetti sui davanzali quando siano di disdoro per la casa o pericolosi per le persone che passano o che sostano sotto le finestre; 11

Utilizzare fornelli a gas o spirito nonché altri apparecchi che siano pericolosi o che possano disturbare gli altri ospiti; Gettare immondizie, rifiuti ed acqua dalle finestre; Vuotare nel water, bidè o lavabo, qualsiasi materia grassa o di altra natura, tale da otturare o nuocere al buon stato delle condutture; Fumare nei locali dov' è vietato; Uscire di stanza con abbigliamento trasandato; Asportare dalle sale da pranzo le stoviglie, le posate ed ogni altra cosa che costituisce il corredo delle sale stesse. L'ospite è tenuto a risarcire all'istituto i danni arrecati per propria incuria o trascuratezza. Art. 24 = Diritti degli Ospiti Ogni ospite ha diritto ad un inserimento adeguato alle sue esigenze fisiche e morali e ad una corretta valutazione ed assistenza personalizzata che risponda in modo completo ai suoi bisogni. Le prestazioni sono ispirate al principio di uguaglianza, valutate le specifiche condizioni di bisogno nell ambito di ogni Ospite. L erogazione dei servizi è improntata a criteri di obiettività e di imparzialità, non compiendo alcuna distinzione in ordine di sesso, razza, religione e opinioni politiche. La Fondazione si impegna a garantire l erogazione dei servizi in maniera continuativa, regolare e senza interruzioni. Ogni disservizio verrà tempestivamente affrontato al fine di contenere i disagi degli Ospiti e dei loro familiari/referenti. La fondazione assicura, inoltre, una corretta informazione sul proprio funzionamento e considera fondamentale la chiarezza e la tempestività d informazione. CAPITOLO VI USO PRESIDI SANITARI E MEZZI DI CONTENZIONE Art. 25 = Autorizzazione uso presidi e mezzi di contenzione I referenti degli Ospiti, o l Ospite direttamente, dovranno compilare, con la domanda d ingresso, il consenso informato all uso di ausili per la mobilità e di eventuali mezzi di contenzione. Gli Ospiti ed i loro referenti, che non danno il consenso al loro utilizzo si assumono tutte le responsabilità per eventuali infortuni o danni subiti dall Ospite durante il ricovero nella struttura. L utilizzo dei presidi e mezzi di contenzione è stabilito dal servizio infermieristico e dal medico della struttura, che inserisce l autorizzazione scritta nella cartella clinica dell Ospite. Le addette all assistenza non sono 12

autorizzate ad usare nessun presidio e mezzo di contenimento non prescritto dal medico. Se ritengono l uso necessario, chiedono l autorizzazione all infermiere. L infermiere professionale dirigente è tenuta a dare alle assistenti l elenco aggiornato degli Ospiti con il consenso informato all uso dei mezzi di contenzione firmato dai familiari, e l elenco degli Ospiti autorizzati dal medico all uso dei presidi o mezzi di contenzione e controllare l osservanza del presente articolo. CAPITOLO VII ASSISTENZA MEDICO - INFERMIERISTICA Art. 26 = Doveri dell Istituto La Casa di Riposo/Residenza Protetta assicura agli Ospiti l'assistenza medica nei limiti stabiliti dalla Convenzione stipulata tra l Ente e l ASUR Z.T. n 10 di Camerino. L'Istituto: mette a disposizione dei sigg. medici di base il proprio ambulatorio; affida le prestazioni di carattere infermieristico al personale abilitato ai termini di legge. Questo è tenuto a : - chiamare il medico in caso di necessità ; - prestare all'ammalato, su prescrizione del medico, le cure necessarie; - interessarsi per la provvista e per la distribuzione dei medicinali ordinati dal medico e, nei casi più gravi, curarne anche la somministrazione; - organizzare, su ordine del medico curante, il trasporto all'ospedale dell'ammalato; - interessarsi affinché l'ammalato abbia dieta adatta; - avvisare la direzione e le persone indicate nella scheda personale nel caso in cui l'ospite si ammalasse o si aggravasse. Art. 27 = Interventi personale infermieristico L'assistenza infermieristica è al servizio degli Ospiti per le prestazioni indicate all art. 4 ( vedi livelli assistenziali) e prestazioni di pronto soccorso. Il personale infermieristico interverrà solo per quanto di sua competenza, dopodiché provvederà, se necessario, a chiamare il medico curante. Di notte l'ospite, in caso di malessere, può chiamare il personale di turno con il campanello della stanza. 13

Art. 28 = Ricovero in Ospedale In caso di ricovero ospedaliero vengono garantite le prime due ore di assistenza necessarie. L assistenza successiva dovrà essere garantita dai famigliari degli ospiti. Qualora le mutate condizioni fisico-psichiche di un Ospite non consentano o non lascino prevedere la possibilità dell ulteriore normale convivenza nel reparto in cui è ospitato, l'amministrazione provvederà, previo parere del medico dell'istituto, al suo trasferimento in altro reparto, meglio rispondente alle sue condizioni, dandone comunicazione ai familiari o chi per loro. Art. 29 = Decesso dell Ospite Nessuna spesa funebre è a carico dell'istituto. Alla custodia della salma provvederanno i parenti, o dovranno avvalersi, a proprie spese, del servizio delle imprese esterne. Alle ulteriori necessità (cassa, trasporto, etc) dovranno liberamente provvedere i parenti. CAPITOLO VIII SERVIZI VARI Art. 30 = Servizio Telefonico Il servizio telefonico è garantito. Art. 31 = Apparecchi Audiovisivi È consentito all'ospite l'uso di apparecchi audiovisivi che potranno essere collegati agli impianti d'antenna centralizzata. Le televisioni nelle camere di degenza doppie debbono essere spente entro le ore 10. ARTICOLO IX CUSTODIA VALORI E RESPONSABILITA' CIVILE Art. 32 = Custodia Valori La Direzione mette a disposizione la cassaforte centrale per la custodia dei valori, a cura del servizio economale. 14

Art. 33 Responsabilità Civile La Fondazione non assume responsabilità alcuna per valori conservati nelle stanze degli Ospiti; declina inoltre ogni responsabilità per danni che possano derivare, senza colpa, agli ospiti od alle loro cose nell'ambito della Casa di Riposo/Residenza Protetta, per cause non imputabili alla stessa. TRATTAMENTO DATI ART. 43. IL SOGGETTO ATTIVO DI CUI AL d lgs. 196/2003 E LA SCRIVENTE AMMINISTRAZIONE ED ALL INTERESSATO SPETTANO I DIRITTI DI CUI ALLA CITATA LEGGE E SUE MODIFICHE ED INTEGRAZIONE 15