I controlimiti in azione
Sent. 238/2014 Ridefinizione e chiarimento dei rapporti diritto interno/diritto internazionale (consuetudinario) Oggetto del sindacato di costituzionalità: dall atto (con forza di legge) alla norma (di valore primario) Prima applicazione esplicita della dottrina dei cd. «controlimiti»
Diritto internazionale consuetudinario (1) Art. 10 co. 1 Cost. : «L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute» Cd. Trasformatore automatico Rinvio mobile 1) rinvio alla norma, non all atto; 2) produzione continua nell ord. interno di norme di contenuto analogo a quello delle norme internazionali richiamate, senza necessità di atti di recepimento; 3) interpr. secondo i canoni propri dell ord. di provenienza Rango costituzionale delle norme di diritto int. generale (sentt. 48/1979; 15/1996)
Diritto internazionale convenzionale Art. 117 co. 1 Cost. : «La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali» V. sentt. 348 e 349/2007; 311/2009, ecc.
Diritto internazionale consuetudinario (2) Hp. 1: conflitto (non sanabile in via interpretativa) tra norma internazionale ex art. 10 co. 1 Cost. e fonti di rango primario (leggi e atti aventi forza di legge) prevale la norma di diritto internazionale Hp. 2: conflitto (non sanabile in via interpretativa) tra norma internazionale ex art. 10 co. 1 Cost. e fonti di rango costituzionale (costituzione, leggi costituzionali; leggi di revisione costituzionale)??
Il precedente: la sent. 48/1979 Applicazione del criterio di specialità (tipico dei conflitti tra norme di rango pariordinato): «Ritiene la Corte che il denunciato contrasto sia soltanto apparente e risolubile applicando il principio di specialità. Invero le deroghe alla giurisdizione derivanti dall'immunità diplomatica non sono incompatibili con le norme costituzionali invocate, in quanto necessarie a garantire l'espletamento della missione diplomatica, istituto imprescindibile del diritto internazionale, dotato anche di garanzia costituzionale [ ]» MA Garanzia dei principi fondamentali (con distinguo): «per quanto attiene alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute che venissero ad esistenza dopo l'entrata in vigore della Costituzione [!!!], che il meccanismo di adeguamento automatico previsto dall'art. 10 Cost. non potrà in alcun modo consentire la violazione dei principi fondamentali del nostro ordinamento costituzionale, operando in un sistema costituzionale che ha i suoi cardini nella sovranità popolare e nella rigidità della Costituzione (art. 1, secondo comma e Titolo VI della Costituzione).
I «controlimiti» Art. 11 Cost.: «L'Italia [ ] consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad uno ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo» Combinato disposto artt. 139, 1 Cost. fondamento normativo dei «controlimiti» (limitazioni al potere di revisione costituzionale) Precedenti applicazioni o riferimenti «innominati» ai controlimiti: Rapporti con diritto UE: sentt. 98/1965; 189/1973 (Frontini); 170/1984 (Granital); 232/1989; 168/1991; 284/2007 (ma v. caso Taricco). Rapporti con ordinamento canonico: sentt. 18/1982; 30, 31e 32/1971. Potere di revisione costituzionale: sent. 1146/1988.
Sent. 238/2014 (1) Oggetto: 1) art. 1 l. 848/1957 (esecuzione statuto ONU), con riferimento all art. 94 dello Statuto e al relativo obbligo per il giudice interno di adeguarsi alla pronuncia della CIG del 3 febbraio 2012; 2) art. 3 l. 5/2013 (adesione alla convenzione ONU sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, firmata a New York nel 2004), con riferimento all obbligo per il giudice interno di adeguarsi alla pronuncia della CIG; 3) la NORMA prodotta nel nostro ordinamento ex art. 10 co. 1 Cost. della consuetudine internazionale accertata dalla CIG. Parametro: 1) art. 2 Cost. 1 (diritti inviolabili); 2) art. 24 Cost. (diritto di difesa). V. in particolare i co. 1 e 2: «Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento»
Sent. 238/2014 (2) Eccezioni dell Avvocatura generale dello Stato: 1) Sindacato sulla norma??? (art. 134 Cost.); 2) Consuetudine sorta prima dell entrata in vigore della Costituzione rif. alla sent. 48/1979; 3) Bilanciamento a favore dell immunità degli Stati dalla giurisdizione civile per atti iure imperii, in base al principio d pacifica convivenza fra le nazioni ex art. 11 Cost.
Sent. 238/2014 (3) 2.1 cons. dir. «Neppure si può escludere dallo scrutinio di legittimità costituzionale la norma oggetto del rinvio operato all art. 10, primo comma, Cost. ad una norma consuetudinaria internazionale solo perché l art. 134 Cost. non contempla espressamente questa specifica ipotesi. Tale disposizione assoggetta al controllo accentrato di costituzionalità tutte le leggi, gli atti e le norme le quali, pur provviste della stessa efficacia delle leggi formali, ordinarie e costituzionali, siano venute ad esistenza per vie diverse dal procedimento legislativo, anche quelle da ultimo richiamate. Sono esclusi dallo scrutinio riservato a questa Corte soltanto gli atti che hanno un rango ed una forza inferiori rispetto alla legge. In definitiva, non sussistono, sul piano logico e sistematico, ragioni per le quali il controllo di legittimità costituzionale dovrebbe essere escluso per le consuetudini internazionali o limitato solo a quelle posteriori alla Costituzione, tenuto conto che a queste ultime è riconosciuta la medesima efficacia delle consuetudini formatesi in epoca precedente ed il medesimo limite del rispetto degli elementi identificativi dell ordinamento costituzionale, vale a dire dei principi fondamentali e dei diritti inviolabili della persona»
Sent. 238/2014 (4) 2.1 cons. dir. «Ora, indipendentemente dalla correttezza o meno della lettura della decisione n. 48 del 1979, questa Corte intende confermare specificamente quanto rilevato con chiarezza nella sentenza n. 1 del 1956: «L assunto che il nuovo istituto della illegittimità costituzionale si riferisca solo alle leggi posteriori alla Costituzione e non anche a quelle anteriori non può essere accolto, sia perché, dal lato testuale, tanto l art. 134 della Costituzione quanto l art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, parlano di questioni di legittimità costituzionale delle leggi, senza fare alcuna distinzione, sia perché, dal lato logico, è innegabile che il rapporto tra leggi ordinarie e leggi costituzionali e il grado che ad esse rispettivamente spetta nella gerarchia delle fonti non mutano affatto, siano le leggi ordinarie anteriori, siano posteriori a quelle costituzionali». E qui oggi si riconosce, pertanto, che il principio affermato nella appena ricordata sentenza n. 1 del 1956, secondo il quale il controllo di legittimità costituzionale riguarda sia norme posteriori che norme anteriori alla Costituzione repubblicana, vale anche per le norme del diritto internazionale generalmente riconosciute di cui al meccanismo di adattamento automatico dell art. 10, primo comma, Cost. che si siano formate prima o dopo la Costituzione»
Sent. 238/2014 (5) Determinazione del contenuto dei «controlimiti» NO determinazione ex ante, MA determinazione a seguito di un operazione di bilanciamento, in cui rilevano due parametri: 1) Intensità della violazione; 2) «Qualità» del bene/interesse contrapposto
Sent. 238/2014 (6) 3.4 cons. dir. Nel caso di specie a seguito del bilanciamento prevalgono gli artt. 24, 2 Cost.: «nei rapporti con gli Stati stranieri il diritto fondamentale alla tutela giurisdizionale possa subire un limite ulteriore rispetto a quelli imposti dall art. 10 Cost. Ma il limite deve essere giustificato da un interesse pubblico riconoscibile come potenzialmente preminente su un principio, quale quello dell art. 24 Cost., annoverato tra i principi supremi dell ordinamento costituzionale [ ]; inoltre la norma che stabilisce il limite deve garantire una rigorosa valutazione di tale interesse alla stregua delle esigenze del caso concreto [ ]. Nella specie, la norma consuetudinaria internazionale sull immunità dalla giurisdizione degli Stati stranieri, con la portata definita dalla CIG, nella parte in cui esclude la giurisdizione del giudice a conoscere delle richieste di risarcimento dei danni delle vittime di crimini contro l umanità e di gravi violazioni dei diritti fondamentali della persona, determina il sacrificio totale del diritto alla tutela giurisdizionale dei diritti delle suddette vittime [ ]. Né si ravvisa, nell ambito dell ordinamento costituzionale, un interesse pubblico tale da risultare preminente al punto da giustificare il sacrificio del diritto alla tutela giurisdizionale di diritti fondamentali (artt. 2 e 24 Cost.), lesi da condotte riconosciute quali crimini gravi»
Sent. 238/2014 (7) A seguito dell operazione di bilanciamento, negativo per la fonte di diritto int. consuetudinario, come può evitare la Corte che quest ultima «entri» nell ordinamento interno? La disposizione di rinvio è l art. 10 Cost., che non può essere dichiarato incostituzionale, neanche «nella parte in cui»,quindi A seguito del bilanciamento negativo, la norma viene per così dire «espulsa» dall ordinamento costituzionale i controlimiti si oppongono a che l art. 10 Cost. «copra» una norma che viola in modo così palese i diritti fondamentali, la quale, in tal modo, è come se non esistesse per l ordinamento si evita così un conflitto tra l art. 10 e le altre norme costituzionali
Sent. 238/2014 (8) 3.5 cons. dir. «[ ] l insussistenza della possibilità di una tutela effettiva dei diritti fondamentali mediante un giudice, rilevata, come detto, dalla CIG e confermata, dinanzi alla predetta, dalla RFG, rende manifesto il denunciato contrasto della norma internazionale, come definita dalla predetta CIG, con gli artt. 2 e 24 Cost. Tale contrasto, laddove la norma internazionale sull immunità degli Stati dalla giurisdizione civile degli altri Stati comprende anche atti ritenuti iure imperii in violazione del diritto internazionale e dei diritti fondamentali della persona, impone a questa Corte di dichiarare che rispetto a quella norma, limitatamente alla parte in cui estende l immunità alle azioni di danni provocati da atti corrispondenti a violazioni così gravi, non opera il rinvio di cui al primo comma dell art. 10 Cost. Ne consegue che la parte della norma sull immunità dalla giurisdizione degli Stati che confligge con i predetti principi fondamentali non è entrata nell ordinamento italiano e non vi spiega, quindi, alcun effetto»
Sent. 238/2014 (9) Di conseguenza, in modo paradossale, la questione di legittimità costituzionale sollevata in relazione alla norma di diritto int. consuetudinario dal giudice a quo è ritenuta infondata nei sensi di cui in motivazione, ma non perché essa sia costituzionalmente legittima, ma in quanto l ordinamento, a seguito dell operazione di bilanciamento, non la «intercetta» affatto. Per tale motivo, in relazione al tale specifica censura, la sent. 238/2014 è una interpretativa di rigetto sui generis non sanziona una interpretazione «errata» del giudice a quo, ma anzi la conferma, e presuppone che egli sollevi una questione per vedersela rigettare nel merito
Sent. 238/2014 (10) Per quanto riguarda le altre due censure, relative alle leggi di adattamento interno che avrebbero reso vincolante per il giudice interno la sent. della CIG che ha accertato la norma di diritto int. consuetudinario sull immunità (l. 5/2013; 848/1957), la Corte ha meno difficoltà in questo caso non è necessario fare ricorso ai controlimiti perché il contrasto è tra una fonte di diritto internazionale convenzionale e la Costituzione (rif. art. 117 co. 1 Cost.; sentt. 348,349/2007). Di conseguenza, già accertata l impossibilità di interpretazione conforme, Dichiarazione di illegittimità costituzionale delle relative disposizioni di legge «nella parte in cui» renderebbero vincolante per il giudice interno la sentenza della Angelo CIGJr Golia
«tu non puoi passare!!»