CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA N 1566

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CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA 27 01 2014 N 1566 Imposte e tasse riscossione decadenza e prescrizione errata qualificazione giuridica da parte del contribuente esatta qualificazione giuridica da parte del giudice - legittimità ha pronunciato la seguente: SENTENZA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SENTE DA? i Al SEftì TL N. - N.5 Aftt' 7z. IB UTARA 0156 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto *TRIBUTI R.G.N. 2037/2007 SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Cron. Rep. g G6 Dott. ETTORE CIRILLO - Presidente - Ud. 02/12/2013 Dott. ANTONIO VALITUTTI - Rel. Consigliere - PU Dott. MARINA MELONI - Consigliere - Dott. STEFANO OLIVIERI - Consigliere - Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI - Consigliere - ci ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 2037-2007 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'avvocatura GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro DE CRISTOFARO PAOLO, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato DE CASTELLO LUIGI con studio in NAPOLI VIA TOMMASO BLANC 22 (avviso postale) giusta delega a margine;

- controricorrente - avverso la sentenza n. 135/2005 della COMM.TRIB.REG. di NAPOLI, depositata il 04/11/2005; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/12/2013 dal Consigliere Dott. ANTONIO VALITUTTI; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore GrIerale Dott. SERGIO QEL CORE che ha concluso per il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO. 1. A seguito dell'emissione di cartella di pagamento per omesso versamento di IVA, per gli anni di imposta 1992 e 1993, venivano notificato il 31.10.01 a De Cristofaro Paolo, titolare dell'omonima ditta individuale, due avvisi di mora, con i quali veniva intimato al medesimo il pagamento dell'imposta non versata, oltre agli interessi e alle relative sanzioni. 2. Gli atti suindicati venivano impugnati dal contribuente dinanzi alla CTP di Napoli, che accoglieva il ricorso. 2.1. La CTR della Campania, con sentenza n. 135/49/05, depositata il 4.11.05, rigettava, altresì, l'appello proposto dall'agenzia delle Entrate, ritenendo corretta la qualificazione dell'eccezione proposta dal De Cristofaro come eccezione di decadenza dell'ufficio dal potere di riscossione, e non come eccezione di prescrizione, ad onta del tenore letterale delle espressioni adoperate - al riguardo - dal contribuente. 3. Per la cassazione della sentenza n. 135/49/05 ha, quindi, proposto ricorso l'agenzia delle Entrate, affidato a due motivi. Il De Cristofaro ha replicato con controricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con i due motivi di ricorso - che, per la loro evidente connessione, vanno esaminati congiuntamente- l'agenzia delle Entrate denuncia l'omessa o insufficiente motivazione su punti decisivi della controversia, in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c., nonché la violazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c. 1.1. Avrebbe, invero errato la CTR a parere del ricorrente, nel ritenere, peraltro senza adeguata motivazione, che l'eccezione proposta dal contribuente - secondo il quale le cartelle di pagamento notificate "oltre i termini prescrizionali previsti dalla legge", ovverosia "a distanza di circa dieci anni dalla loro maturazione" fossero affette da nullità - fosse qualificabile come eccezione di decadenza, e non di prescrizione, ad onta

. -2 - dell'inequivoco tenore letterale dell'espressione adoperata dal contribuente medesimo. 1.2. Il giudice di appello sarebbe, inoltre, incorso un ultrapetizione, nel riconoscere verificatasi la decadenza per decorso del termine quadriennale, previsto dagli artt. 17 d.p.r. 602/73 e 57, co. l del d.p.r. n. 600/73, laddove la parte aveva eccepito la prescrizione decennale, ai sensi dell'art. 2946 c.c., e non avendo il giudice il potere di rilevare d'ufficio il diverso istituto non invocato dalla parte. 2. Le censure sono infondate. 2.1. In tema di estinzione del credito tributario, infatti, l'eccezione di prescrizione fondata sulla natura privatistica della pretesa non può ritenersi caducata per il fatto che, a seguito dell'inquadramento del caso controverso, da parte del giudice, nell'ambito di un rapporto di natura tributaria sia applicabile il diverso istituto della decadenza del potere impositivo. Ciò in quanto il principio di conservazione della domanda (e, quindi, della eccezione) comporta che - mutato il quadro normativo di riferimento, per il carattere eminentemente pubblicistico del rapporto tributario - la volontà espressa dalla parte privata, fondata sul decorso del tempo senza l'adozione da parte dell'ente creditore di atti idonei a manifestare, in forma recettizia, la volontà di agire per il pagamento, muti anch'essa di qualificazione giuridica e possa, quindi, fermi gli stessi fatti, essere inquadrata nel corrispondente istituto di diritto tributario (Cass. 2943/10). 2.2. Ne consegue che, avendo la CTR operato nell'ambito dell'esercizio del potere istituzionalmente attribuito al giudice di qualificazione giuridica dei fatti, nei limiti delle allegazioni delle parti (Cass. 814/87; 1814/87; 9143/07) - operabile d'ufficio - non può in alcun modo ritenersi che il giudice di appello sia incorso in un vizio motivazionale, che concerne il giudizio di fatto effettuato dal giudice di merito, né - tanto meno - in un caso di ultrapetizione ex art. 112 c.p.c.

,ESENTE DA.?..EGISTRAZIONE AI SENSI DEL - 3 - N13I _ N, 5 3. Per tutti i motivi esposti, pertanto, il ricorso deve essere rigettato. 4. Le spese del presente giudizio vanno poste a carico della ricorrente, nella misura di cui in dispositivo. P.Q.M. La Corte Suprema di Cassazione; rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alle spese del presente giudizio, che liquida in 1.600,00, oltre ad e 200,00 per esborsi ed accessori di legge. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 2.12.2013. u...!........., CZ.7-rm-1779 ' ' -1 5un;..--, J1, Ì4. AUdec,2.agooa 3