OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE AD ANZIANI E SOGGETTI SVANTAGGIATI



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OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE AD ANZIANI E SOGGETTI SVANTAGGIATI I L C O N S I G L I O C O M U N A L E PREMESSO che l assistenza domiciliare è un servizio sociale di interesse pubblico, rivolto ai soggetti residenti in stato di bisogno, parzialmente autosufficienti; CONSIDERATO che il servizio di assistenza domiciliare deve perseguire gli obiettivi di rafforzare l autonomia della persona, favorendo la permanenza del soggetto nel proprio domicilio, per conservare le residue capacità funzionali di vita e di relazione sociale dell utente; RITENUTO necessario disciplinare le modalità di accesso al predetto servizio, attraverso uno specifico regolamento, per individuare i criteri e le priorità di ammissione, valutando il livello di autonomia della persona richiedente, tenendo conto, altresì, della presenza o meno di una rete familiare di supporto, che deve essere opportunamente sensibilizzata e responsabilizzata; RILEVATO, altresì, che l individuazione delle priorità di ammissione al servizio richiede anche una specifica distinzione tra le prestazioni fondamentali, rispetto a quelle cosiddette complementari, in quanto queste ultime sono comunque rivolte a soggetti che possiedono un maggiore grado di autonomia; ESAMINATO lo schema di regolamento predisposto dalla Giunta Comunale, approvato con deliberazione n. 128 del 29/12/2008; ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dal Segretario Comunale, ai sensi dell art. 49 del D.Lgs n. 267/2000; I Consiglieri Girotto e Veneroni domandano se sarebbe stato più corretto approvare il regolamento prima del Bilancio di Previsione, in sede di determinazione delle tariffe sui servizi pubblici a domanda individuale. Il Segretario Comunale, pur convenendo sulla correttezza dell osservazione, precisa che, in questa fase, la priorità dell Amministrazione Comunale non è stabilire il grado di partecipazione alla spesa da parte degli utenti, bensì individuare i criteri e le priorità di ammissione al servizio, che restano a tutt oggi indeterminati e, pertanto, discrezionali. Con voti unanimi favorevoli, resi per alzata di mano; D E L I B E R A 1) Di approvare il regolamento di seguito allegato, recante la disciplina del servizio di assistenza domiciliare ad anziani e soggetti svantaggiati.

Allegato alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 26/01/2009 REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE AD ANZIANI E SOGGETTI SVANTAGGIATI TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO 1. Il presente regolamento disciplina le finalità, le prestazioni, i criteri di ammissione e i destinatari del servizio comunale di assistenza domiciliare. 2. L assistenza domiciliare è un servizio sociale di interesse pubblico, rivolto ai soggetti residenti in stato di bisogno. Il Comune eroga gli interventi assistenziali di primo livello, finalizzati al sostegno psico-sociale di persone anziane parzialmente autosufficienti, di soggetti disabili, oppure soli, privi di rete familiare e a rischio di emarginazione. ART. 2 LE FINALITA DEL SERVIZIO 1. Il servizio di assistenza domiciliare erogato dal Comune garantisce agli utenti prestazioni che perseguono i seguenti obiettivi: - rafforzare l autonomia della persona e favorire la permanenza del soggetto nel proprio domicilio; - tutelare la salute psico-fisica, con interventi di prevenzione e di recupero, per conservare le residue capacità funzionali di vita e di relazione sociale della persona; - promuovere la sensibilizzazione della comunità locale e la responsabilizzazione dei familiari, i quali devono rappresentare le figure fondamentali di riferimento per la persona assistita. ART. 3 LE PRESTAZIONI EROGATE 1. Il servizio comunale di assistenza domiciliare, in relazione alle necessità e ai bisogni dei singoli utenti, provvede all espletamento di prestazioni fondamentali e complementari. 2. Le prestazioni fondamentali sono così articolate: - aiuto per l igiene personale quotidiana e per il bagno assistito; - aiuto nella vestizione, nell assunzione dei pasti e per la corretta esecuzione delle cure farmacologiche e delle prescrizioni mediche; - aiuto nelle attività domestiche, per assicurare le condizioni igieniche dell abitazione (pulizia dei locali, riordino del letto, cambio della biancheria). 3. Le prestazioni complementari sono così articolate: - consegna pasti a domicilio; - prenotazione visite specialistiche ed esami; - trasporto ed accompagnamento per visite mediche; - disbrigo pratiche burocratiche, svolgimento di piccole commissioni, acquisto di farmaci e di beni alimentari.

ART. 4 I DESTINATARI DEL SERVIZIO 1. Il servizio comunale di assistenza domiciliare è rivolto ai cittadini residenti, che si trovano nelle seguenti condizioni: a) persone anziane sole o in coppia, parzialmente autosufficienti, che non dispongono dell assistenza necessaria, a causa dell assenza, dell impedimento o dell indisponibilità dei familiari; b) persone anziane inserite in nuclei familiari che versano in precarie condizioni economiche o con particolari problemi di convivenza; c) persone anziane temporaneamente bisognose di assistenza, per contingenti situazioni familiari o per effetto di recenti ricoveri ospedalieri; d) persone in condizioni di bisogno, sole e prive di rete familiare, a rischio di emarginazione; e) soggetti disabili, parzialmente non autosufficienti, privi di supporto familiare. TITOLO II L ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO ART. 5 L ACCESSO AL SERVIZIO 1. L attivazione del servizio di assistenza domiciliare avviene su richiesta dell interessato, dei familiari, o del medico di famiglia (medico di medicina generale), oppure su segnalazione del vicinato nel caso di persona sola. 2. La domanda di ammissione al servizio è compilata su apposito modulo disponibile presso l Ufficio Segretariato Sociale, allegando la documentazione riguardante le condizioni economiche (certificazione I.S.E.E.), lo stato di salute (certificazioni del medico di famiglia o di altri specialisti) e la situazione familiare dell interessato (persona sola o convivente con altri soggetti). 3. Dopo la presentazione della domanda, viene effettuata una visita domiciliare da parte dell operatore socio-assistenziale, per una prima ed immediata valutazione del bisogno, e per l attivazione degli interventi ritenuti urgenti e necessari, nell ambito delle competenze possedute. 4. Sulla base delle successive e più approfondite valutazioni sull effettivo bisogno di assistenza, correlato al grado di autosufficienza e autonomia dell interessato, la domanda presentata viene accolta o respinta. 5. Nel caso di ammissione al servizio, in base al grado di bisogno e al livello di autonomia della persona, si provvede, altresì, alla definizione del piano programmato degli interventi o del piano assistenziale individuale, sottoscritto, per accettazione, dall interessato o da altra persona avente titolo. Il piano programmato degli interventi o piano assistenziale individuale viene comunicato anche ai familiari, ed è soggetto a verifica dopo un adeguato periodo di osservazione, per valutare l idoneità e l efficacia del servizio attivato. Le prestazioni di assistenza domiciliare vengono progressivamente adattate in base alle mutate esigenze dell utente, verificando costantemente il grado di bisogno e il livello di autonomia della persona. 6. L ammissione al servizio di assistenza domiciliare e la definizione del piano programmato degli interventi o piano assistenziale individuale competono ad una apposita Commissione, che valuta la domanda presentata sulla base delle certificazioni mediche, della situazione familiare e delle condizioni socio-economiche della persona, per misurare il grado del bisogno ed il livello di autonomia del soggetto.

ART. 6 CRITERI E PRIORITA PER L AMMISSIONE AL SERVIZIO 1. Il servizio di assistenza domiciliare è rivolto prioritariamente a persone parzialmente non autosufficienti, che vivono in condizioni socio-economiche precarie, a rischio di emarginazione e isolamento, in quanto prive di una rete familiare di supporto. 2. Nella valutazione delle domande di ammissione al servizio, si tiene conto, in primo luogo, del grado/livello di autonomia della persona nello svolgimento delle attività quotidiane, e della eventuale rete/struttura familiare esistente. 3. Le condizioni socio-economiche costituiscono il parametro fondamentale per l individuazione di soluzioni alternative all intervento pubblico, quando sia stata riscontrata l impossibilità, per l Ente, di accogliere tutte le richieste presentate. ART. 7 COSTO DEL SERVIZIO E CONTRIBUZIONE A CARICO DEL CITTADINO 1. Il servizio di assistenza domiciliare è soggetto ad applicazione di tariffa, determinata sulla base dei costi di gestione delle prestazioni erogate. Il grado di partecipazione alla spesa, da parte degli utenti, è stabilito in modo non generalizzato, in base alle condizioni socio-economiche della persona e dei familiari obbligati a contribuire ai sensi dell art. 433 del Codice Civile. 2. La Giunta Comunale determina, annualmente, la tariffa applicata ai beneficiari del servizio, stabilendo, altresì, le fasce economiche in corrispondenza delle quali è prevista la quota di partecipazione alla spesa da parte degli utenti. Le fasce economiche definiscono la soglia al di sotto della quale il servizio viene erogato gratuitamente. Le fasce di contribuzione vengono determinate applicando una progressione graduale, dall esenzione e riduzione della tariffa, fino al pagamento totale della medesima. 3. Il richiedente viene automaticamente inserito nella fascia massima della tariffa nel caso in cui non alleghi alla domanda l attestazione o la dichiarazione sostitutiva per la valutazione e determinazione della propria situazione economica. TITOLO III IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO ART. 8 SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO, VERIFICHE, INTERRUZIONE 1. Le prestazioni di assistenza domiciliare, come descritte all art. 3 del presente regolamento, vengono erogate da personale comunale opportunamente qualificato, oppure tramite l affidamento esternalizzato di alcune specifiche attività a soggetti terzi, preferibilmente associazioni senza scopo di lucro. 2. Nel caso di affidamento a terzi di attività o prestazioni di assistenza domiciliare, il Comune è comunque garante della qualità ed efficienza del servizio svolto, tenuto conto dei bisogni specifici espressi dall utenza. 3. Il Responsabile dell Ufficio Comunale Servizi Sociali coordina l attività degli operatori socio-assistenziali, e individua le priorità di intervento sulla base delle rilevazioni emerse dalla compilazione di apposite schede di valutazione, che costituiscono lo strumento di misurazione del

grado di bisogno e del livello di autonomia della persona, tenuto conto della presenza o assenza di una rete familiare di supporto. 4. L attività del servizio di assistenza domiciliare è sottoposta periodicamente a verifica da parte della Commissione, per l analisi dell efficacia degli interventi adottati. La Commissione opera in stretto raccordo con la rete dei servizi socio-sanitari esistenti sul territorio, per produrre una risposta globale rispetto ai bisogni espressi dall utente. 5. Il servizio di assistenza domiciliare cessa qualora venga meno la condizione di bisogno, oppure quando l utente non intenda più accettare il piano programmato degli interventi o piano assistenziale individuale. 6. La composizione della Commissione, le schede e i parametri di valutazione per la determinazione del grado di bisogno e del livello di autonomia della persona sono stabiliti ed approvati dalla Giunta Comunale. ART. 9 TUTELA DELLA PRIVACY 1. Il trattamento, la comunicazione e la diffusione dei dati relativi ai cittadini ed alle famiglie è limitata alle necessità di realizzazione delle finalità istituzionali del servizio, nel rispetto dei principi in materia di protezione e tutela della riservatezza della persona, in osservanza delle disposizioni normative di cui al D.Lgs. n. 196/2003.