CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. Norme contro il traffico e la vendita degli organi prelevati dai bambini N. 392



Documenti analoghi
SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. Disposizioni in materia di etichettatura dei prodotti N COTA, SIMONETTI

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato MONTAGNOLI

Animali: uccisione, maltrattamento, combattimenti, abbandono

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE COMINARDI, LOMBARDI, DI BATTISTA, TRIPIEDI, CIPRINI, CHIMIENTI, BALDASSARRE, BARONI

NOZIONI DI BASE DEL DIRITTO IL DIRITTO COME INSIEME DI REGOLE

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 18 ottobre 2013

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE PAOLO NICOLÒ ROMANO, BECHIS, BRESCIA. Istituzione del Garante dei diritti degli animali

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato LIVIA TURCO

INCONTRO SUL TEMA: D. LGS. N. 81/2008, ART. 300

Approvato dal Consiglio di Amministrazione del 25 settembre 2012

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato NASTRI

INTERVENTO DELL ON. CARFAGNA Nella Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. 26 novembre 2014

DECRETO LEGISLATIVO 15 novembre 2012, n. 218

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato ABRIGNANI. Disciplina delle professioni relative alle attività motorie

Antiriciclaggio: potenziali conflitti tra normative di Paesi diversi. Il caso Filippine (Giovanni Imbergamo)

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE BALDELLI, BRUNETTA, PIZZOLANTE, POLVERINI, BOSCO, MOTTOLA, GIAMMANCO

ETICHETTATURA DI ORIGINE E TUTELA DEI CONSUMATORI

DECRETO LEGISLATIVO 25 settembre 2012, n. 177

Piano straordinario contro le mafie. Reggio Calabria, 28 gennaio 2010

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE

proposta di legge n. 286

d iniziativa dei senatori COMAROLI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO e VOLPI

Legge federale sulle borse e il commercio di valori mobiliari

REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Approvato dal Consiglio di Amministrazione del 25 maggio 2012

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato FRANCESCHINI

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE CRIMÌ, LENZI. Disposizioni per il potenziamento del sistema delle specializzazioni mediche e dell area sanitaria

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N Disciplina dell esercizio professionale della prostituzione. d iniziativa del senatore RAZZI

Cliccare sul titolo della FAQ per leggere la risposta relativa

Ufficio Criminalità Organizzata e altri Servizi Extratributari I Sezione SCHEDA TABACCHI

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato GRILLINI

DICHIARAZIONE DI VOTO DELL ON

Sezione Reati ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

REGOLAMENTO PER LA PROMOZIONE DELLA SOLIDARIETA INTERNAZIONALE E DEI DIRITTI UMANI. Art. 1 Finalità

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato GERARDINI. Disposizioni in materia di raccolta e riciclaggio di pneumatici

INTRODUZIONE ALL ABUSO AGLI ANZIANI IN FINLANDA

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE BONGIORNO, CARFAGNA

TRIBUNALE DI VICENZA UFFICIO (1) Istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato ex D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

MODELLI DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE SBROLLINI, SCUVERA

DONAZIONE e TRAPIANTO di ORGANI e di TESSUTI

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato BRAMBILLA

I REATI TRIBUTARI PUNITI PENALMENTE

RELAZIONE MODIFICHE REGOLAMENTO PER

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato ELVIRA SAVINO

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE ANNA TERESA FORMISANO, NUNZIO FRANCESCO TESTA. Istituzione della professione sanitaria di ottico-optometrista

Camera dei Deputati 5 Senato della Repubblica PREFAZIONE

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE MISURACA, AMATO

Associazione Comunità IL GABBIANO ONLUS

LINEE GUIDA IN MERITO ALL ACQUISTO E ALL USO DI MACCHINE E/O APPARECCHI ELETTRICI SOMMARIO

TITOLO I NATURA E DEFINIZIONI

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 1719

NUOVI APPROCCI PER UN MANAGER ALLENATORE : IL PROCESSO DI COACHING

POR FSE 2007/13 Regione Sardegna

Formazione civica. Materiali per la programmazione di percorsi di cittadinanza per adulti stranieri

Perché si compra nei paesi a basso costo

(Artt. 5-quinquies e 5-septies D.L. 167/1990) Avv. Mario Garavoglia

C i r c o l a r e d e l 9 s e t t e m b r e P a g. 1 di 5

* * * Prot. 300/A/4628/11/101/3/3/9 Prot del 18 maggio maggio 2011 R.U. USCITA

ANTIRICICLAGGIO Modalità operative per le sale bingo

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato DI STANISLAO

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TREVISO TREVISO Palazzo di Giustizia Viale Verdi TEL FAX

Progetto Diocesano TALITA KUM CARITAS DIOCESANA CALTAGIRONE CALTAGIRONE 4 OTTOBRE 2013 SEMINARIO ESTIVO H. 18,30

NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO

(Dichiarazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445)

Decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009 n. 15. in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico

È adottato e posto n vigore Il seguente

Caratteristiche della prestazione intellettuale:

Codice Penale art. 437

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N Norme per la corretta utilizzazione della rete INTERNET a tutela dei minori

CIRCOLARE N. 23/D. Roma, 27 luglio Alle Direzioni Regionali dell Agenzia delle Dogane L O R O S E D I. e, p.c.

La violenza sulle donne è una violazione dei Diritti Umani come stabilito, per la prima volta nel 1992 dalla Raccomandazione n.

Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231

VISTO l articolo 87, quinto comma, della Costituzione; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, contenente nuove

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato CARLUCCI. Istituzione della professione sanitaria di ottico-optometrista

REATI PENALI SPECIFICI PER LE SOCIETA QUOTATE IN BORSA. Hanno contribuito

Trattato

PROTOCOLLO D INTESA in materia di contrasto dei fenomeni di sfruttamento, riduzione in schiavitù e tratta di esseri umani

Progetto a supporto della Internazionalizzazione. Presentazione di International Professional Network

CODICE PENALE LIBRO SECONDO DEI DELITTI IN PARTICOLARE. TITOLO IX-BIS Dei delitti contro il sentimento per gli animali

L anno 2009, il giorno 14 del mese di luglio, in Roma, nella sede del Presidenza del Consiglio dei Ministri sono presenti:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

SISTEMA DI GESTIONE SICUREZZA

Art. 1 Norme in materia di maltrattamenti, violenza sessuale e atti persecutori

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato BRAMBILLA

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TREVISO TREVISO Palazzo di Giustizia Viale Verdi TEL FAX

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001. Parte 01 PRESENTAZIONE DEL MODELLO

Massimiliano Carnevali Head of Listed Companies Compliance & Disclosure Department Borsa Italiana. 5 Maggio Maggio 2006

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

Modello di organizzazione gestione e controllo ai sensi del D.Lgs 231/2001

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. Nuove norme in materia di diritto allo studio degli alunni con disabilità e di insegnanti di sostegno

proposta di legge n. 15

L impresa bancaria. Essa prevedeva all art. 1, comma 1 che la raccolta del risparmio tra il pubblico sotto

Regolamento in materia di pubblicità e trasparenza dei dati e delle informazioni concernenti l organizzazione e l attività della Banca d Italia

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE MAZZOCCHI, GAVA

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato MIGLIOLI

La prevenzione e il contrasto dei reati ambientali. polizia municipale. Normativa, casi pratici, modulistica. Mar c o Ma s s a v e l l i

PROTOCOLLO D'INTESA TRA ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI D ITALIA (ANCI) REGIONE CAMPANIA E TEMPI MODERNI SpA AGENZIA PER IL LAVORO

Transcript:

Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 392 PROPOSTA DI LEGGE d iniziativa del deputato VOLONTÈ Norme contro il traffico e la vendita degli organi prelevati dai bambini Presentata il 29 aprile 2008 ONOREVOLI COLLEGHI! Già il 25 ottobre 2001, durante i lavori della Conferenza internazionale sulla immigrazione clandestina nei Paesi dell Unione europea, il Ministro dell interno della Repubblica di Moldavia lanciò ufficialmente l allarme contro il traffico di organi prelevati ai bambini rapiti o abbandonati dalle madri, vittime anch esse di violenze e di miseria. Allarme, purtroppo, ancora attuale e le cui dimensioni denotano un drammatico espandersi del fenomeno. Quello del traffico di organi di bambini è un mercato turpe, ai confini del cannibalismo, che evoca in tutti noi reazioni tanto più agghiaccianti quanto più forte è la nostra impotenza nell affrontare il fenomeno. Dopo il crollo del comunismo, nei Paesi dell Est europeo imperversa una grande e ramificata criminalità che, oltre al commercio di droga e alla tratta di esseri umani, dirige anche il traffico di organi destinato a un mercato europeo, nordatlantico e arabo che rappresenta la domanda di questo turpe mercato di «pezzi di ricambio» di vite umane. Al mercato clandestino, un rene costava, alla fine degli anni Ottanta, 6 milioni di lire, circa 3.000 dollari. Nel 1989, sempre secondo i dati diffusi nella citata Conferenza, un cuore acquistato su internet costava 30.000 dollari (circa 60 milioni di lire) e un rene 20.000 dollari (oltre 40 milioni di lire). Nel 1999 i prezzi degli organi al mercato nero

Atti Parlamentari 2 Camera dei Deputati 392 quotavano un cuore a 100.000 dollari (oltre 200 milioni di lire), un pancreas a 100.000 dollari e un rene a 30.000 dollari. Prezzi che sono continuati a crescere nel corso degli anni, in corrispondenza all espandersi delle dimensioni del mercato clandestino. La stampa ci riferisce settimanalmente di questo traffico di organi prelevati con la violenza a bambini che vivono nelle misere città della Bielorussia e della Moldavia. Nel 2001 fece scalpore la notizia che nell Uzbekhistan una falsa agenzia turistica di Burkhara, formata da una coppia di coniugi (marito professore e moglie chirurgo), uccideva i clienti e, dopo averli fatti a pezzi, ne vendeva gli organi a bande criminali internazionali dislocate soprattutto in Russia. I Paesi sotto accusa, oltre a quelli dell Est europeo e del Nord- Africa, sono l India e il Guatemala, gran parte dell America latina, l Ecuador, il Brasile, l Argentina e il Paraguay. In alcuni Paesi, poi, questo commercio è legalizzato. In India, ad esempio, il commercio di organi prelevati da viventi è legale e ha tra i suoi maggiori acquirenti i malati benestanti provenienti dall Europa e dal Medioriente. In Cina, alcune organizzazioni internazionali hanno denunciato espianti, autorizzati, di organi di criminali giustiziati. In Brasile, infine, esistono centinaia di cliniche specializzate in trapianti di organi, non sempre frutto di donazioni spontanee, nelle quali i chirurghi «chiudono un occhio» sulla loro provenienza. In tutto questo miserabile contesto è ancora più raccapricciante il fenomeno che coinvolge i bambini. Non solo in India e in Brasile, ma anche in Russia e nelle Repubbliche dell ex Unione sovietica e negli stessi Balcani, vengono segnalati traffici di organi espiantati a ragazzi di strada che vengono uccisi o gravemente mutilati. Il fenomeno si è esteso all Ucraina e al Kazakhistan, dove il mercato internazionale di organi può fare leva sulla compiacenza di alcune cliniche «legali» che ricevono gli organi accompagnati da falsi certificati. Ma, evidentemente, se c è una offerta di organi, specie di bambini, è perché esiste una domanda ben localizzata in alcuni Paesi ricchi dell Europa, dell America e degli Emirati arabi. In Italia, già nell agosto 2000, la procura per i minori di Lecce aveva individuato nella zona del Salento un crocevia della tratta di bambini destinati all espianto di organi e negli anni successivi, nonostante il prezioso lavoro della magistratura e delle Forze dell ordine, il nostro Paese ha continuato ad essere «territorio di scambio». Dinanzi a questo triste scenario abbiamo, allora, il dovere, prima come uomini e poi come legislatori, di individuare tutte le misure possibili, siano esse preventive, repressive o dissuasive, per contrastare questo fenomeno che coinvolge ormai anche il nostro Paese. E queste misure, che vengono individuate nella presente proposta di legge, non riguardano, ovviamente, solo il mercato dell offerta, gestito da vere e proprie bande criminali internazionali, ma quello ben più mimetizzato ma non meno turpe di chi ricorre alla morte o alle sevizie sui bambini per salvare se stesso in tranquille cliniche europee o americane. Si avverte anche la necessità di prevedere pene severissime nel nostro codice penale contro questo nuovo tipo di crimine, ricorrendo anche alla confisca dei guadagni ottenuti dai trafficanti o da medici senza scrupoli che si dedicano a questo tipo di espianti su bambini inermi e abbandonati. Anche in sede europea e internazionale si è preso atto, con forza, di questa emergenza che costituisce un altra specie di crimine contro l umanità, ossia quello della «riduzione in schiavitù di bambini con lo scopo di ucciderli o mutilarli per l espianto di organi» destinati al traffico indirizzato soprattutto al ricco occidente. La normativa nazionale si è in parte adeguata alle sollecitazioni provenienti dall Unione europea e ha introdotto negli articoli 601 e 602 del codice penale, sulla tratta di persone e sull acquisto e alienazione di schiavi, l aggravante dell ipotesi che i delitti previsti dai medesimi articoli siano commessi «al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi». Ma tali norme, pur importanti, non sembrano sufficienti. È necessario introdurre una fattispecie specifica così da operare una più efficace azione sia dal punto di vista

Atti Parlamentari 3 Camera dei Deputati 392 della prevenzione sia da quello della punizione dei colpevoli. La presente proposta di legge intende perseguire questi obiettivi con l introduzione dell articolo 601-bis del codice penale, che definisce la fattispecie di reato di traffico illegale di organi umani, e l istituzione, nell ambito della Criminalpol, di una speciale sezione investigativa su questo nuovo fenomeno criminale. Insieme a queste misure repressive e a questa nuova struttura investigativa, sono anche introdotte misure dissuasive, come le multe comminate a chi è coinvolto in tale traffico, e misure amministrative, come l interdizione dalla professione sanitaria.

Atti Parlamentari 4 Camera dei Deputati 392 PROPOSTA DI LEGGE ART. 1. (Introduzione nel codice penale del reato di traffico e di vendita di organi prelevati dai bambini). 1. Dopo l articolo 601 del codice penale è inserito il seguente: «ART. 601-bis. (Traffico e vendita di organi prelevati dai bambini). Chiunque promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia organizzazioni finalizzate al traffico o alla vendita o alla donazione illecita di organi prelevati dai bambini è punito con la reclusione non inferiore a venticinque anni. È punito con la stessa pena di cui al primo comma anche colui che individualmente commercia o vende o dona illecitamente organi prelevati dai bambini. Chi partecipa, a qualsiasi titolo, al traffico, alla vendita e alla donazione illecita degli organi di cui al primo e al secondo comma è punito con la reclusione non inferiore a quindici anni. È punito con la reclusione fino a cinque anni chiunque mette a disposizione, a qualsiasi titolo, mezzi di trasporto o luoghi di deposito degli organi espiantati illecitamente, nonché chiunque riceve organi di derivazione illecita per un trapianto proprio o altrui. Nei casi previsti dai commi primo e terzo la pena è ridotta dalla metà a due terzi per chi collabora con la giustizia al fine di assicurare ad essa i responsabili dei delitti o le prove del reato». ART. 2. (Misure di prevenzione). 1. Alle persone coinvolte, a qualsiasi titolo, nel traffico di cui all articolo 601-bis del codice penale, introdotto dall articolo 1

Atti Parlamentari 5 Camera dei Deputati 392 della presente legge, si applicano le misure della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e dell obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale, di cui al primo e al terzo comma dell articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni. ART. 3. (Sanzioni per il personale sanitario). 1. Al personale sanitario comunque coinvolto nel traffico di organi prelevati dai bambini, di cui all articolo 601-bis del codice penale, introdotto dall articolo 1 della presente legge, o nell espianto o nel trapianto di essi, si applicano, oltre alle pene detentive previste per le fattispecie di reato da esso contemplate, la multa da 10.000 euro a 155.000 euro e la sanzione dell interdizione perpetua dall esercizio della professione. ART. 4. (Istituzione di una sezione speciale di polizia contro il traffico e la vendita di organi). 1. È istituita presso la Direzione centrale della polizia criminale una sezione speciale per contrastare le attività di traffico e di vendita degli organi prelevati dai bambini e destinati al mercato clandestino nazionale e internazionale. ART. 5. (Osservatorio nazionale sul traffico e sulla vendita degli organi prelevati dai bambini). 1. È istituito presso il Ministero dell interno l Osservatorio nazionale sul traffico e sulla vendita degli organi prelevati dai bambini, con il compito di presentare al Parlamento una relazione semestrale sulle cause, sull entità e sui flussi del fenomeno che coinvolge l Italia come base operativa o di transito.

Atti Parlamentari 6 Camera dei Deputati 392 2. Il Ministro dell interno, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, promuove, attraverso i mezzi di comunicazione ritenuti idonei, campagne di informazione e di sensibilizzazione della pubblica opinione finalizzate a contrastare il reato di cui all articolo 601-bis del codice penale, introdotto dall articolo 1 della presente legge.

PAGINA BIANCA

0,35 *16PDL0004230* *16PDL0004230*