UNICO 2006 Base 2005 Prime informazioni



Documenti analoghi
Le modifiche fiscali ALIQUOTE. DEDUZIONI

Oneri deducibili. Contributi

Modello 730 Istruzioni per la compilazione 2014

DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA

INDICAZIONI SULLA COMPILAZIONE DEI QUADRI DEL MOD. 730/2015 IN BASE ALLA CERTIFICAZIONE UNICA 2015

Legge finanziaria per il 2005: novità fiscali in materia di IRPEF

La fiscalità della sanità integrativa

Servizio INFORMATIVA 730

DETRAIBILITÀ DEGLI INTERESSI PASSIVI CON RIFERIMENTO AI RIGHI E7 ED E8

COMUNE DI POTENZA. Relazione istruttoria/illustrativa

Informativa per la clientela di studio

Il calcolo dell IRPEF 2003: verifica della clausola di salvaguardia

Servizio INFORMATIVA 730

Deducibilità forfetaria IRAP ai fini reddituali art. 6 D.L. n. 185 del 29/11/2008 convertito con Legge n. 2 del 28/01/2009 (Decreto anti crisi) Circ.

L IRPEF del 2007 Alcuni esercizi

Circolare N.52 del 06 Aprile 2012

BONUS 80 EURO, BONUS BEBÈ E TFR IN BUSTA PAGA

CIRCOLARE N. 17/E. Roma, 24 aprile 2015

IRPEF Il calcolo dell imposta netta

Informativa per la clientela

10. L'irpef: aliquote e detrazioni

Largo Parolini n Bassano del Grappa Tel Fax

Informativa per la clientela

Studio Tributario e Societario

ASSOCIAZIONE UN VOLO PER ANNA ONLUS

730, Unico 2015 e Studi di settore

Più tempo per i versamenti di UNICO 2012: ufficializzata la proroga

Di seguito, riepiloghiamo i campi del CUD che DEVONO essere inseriti nel modello di dichiarazione:

Articolo 1 Riduzione del cuneo fiscale per lavoratori dipendenti e assimilati

L agenda dei pagamenti di Unico 2013, Irap 2013, Iva 2013 e della prima rata Imu

CIRCOLARE A) IVA E IMPOSTE INDIRETTE SULLA LOCAZIONE

CREDITO IVA Il nuovo modello di garanzia per il rimborso

NEWS LETTER numero 1 del 12 marzo 2009

Servizio INFORMATIVA 730

Le pensioni pagano l'irpef

Detrazione a favore delle famiglie numerose: modalità di attribuzione del credito d imposta Potito Di Nunzio Consulente del lavoro in Milano

NASpI LA NUOVA INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE

UNICO 2014 : LA DETRAIBILITA DEGLI INTERESSI PASSIVI PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE

Ad uso degli Uffici Caaf50&Più e strutture convenzionate Anno VIII N. 4 / 2013

VADEMECUM RETRIBUZIONI LAVORO DIPENDENTE

IL DIRETTORE DELL AGENZIA. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento DISPONE

Oggetto: 730 senza sostituto casi particolari e Colf & badanti

NON E MAI TROPPO TARDI

INDICAZIONI SULLA COMPILAZIONE DEI QUADRI DEL MOD. 730/2013 IN BASE AL MOD. CUD 2013

Servizio INFORMATIVA 730

IL REGIME DEI NUOVI MINIMI regime fiscale di vantaggio per l imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità

SCADENZIARIO FISCALE PER IL MESE DI. Giugno Approfondimento su: Interessi passivi su mutui relativi all acquisto dell abitazione principale.

REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE DIRETTA DEI TRIBUTI COMUNALI: ICI E TARSU

30018-CLEF Prima Esercitazione (Irpef) TESTO E SOLUZIONI

Finanziaria Consiglio dei Ministri del FISCO. Ministero dell Economia e delle Finanze.

Evoluzione dell addizionale all Irpef regionale ( ) comunale ( ) Piemonte. A cura di Vincenzo Scumaci

Contribuenti obbligati alla presentazione di Unico Enc

Oggetto: PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 OTTOBRE AL 15 NOVEMBRE 2015

Scienza delle finanze 6061 Cleam 2. Lezione 4

Avv. Rag. Eugenio Testoni Avv. Stefano Legnani D.ssa Milena Selli D.ssa Monica Tonetto D.ssa Mikaela Leombruni Rag. Gioia Miconi Dott.

730, Unico 2015 e Studi di settore

Il provvedimento ha approvato anche i modelli 730-1, 730-2, 730-3, 730-4, e integrativo.

RISOLUZIONE N. 123/E

CIRCOLARE N.22/E. Roma, 11 luglio 2014

Guida alla detrazione sugli interessi passivi sui mutui delle persone fisiche Tra le spese che danno diritto alla detrazione del 19%, da esporre nel

ACCONTO PER L ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

EROGAZIONI LIBERALI A FAVORE DI ONLUS. - AGEVOLAZIONI FISCALI per PERSONE GIURIDICHE

Agenzia delle Entrate Ufficio di Palermo 2 PROGETTO FISCO IN CLASSE. in collaborazione con

Circolare N. 79 del 27 Maggio 2015

SOMME EROGATE PER PREMI DI PRODUTTIVITA /RISULTATO. A cura dell U.O. Contrattualistica e fiscalità Gennaio 2012


OGGETTO: Ritenuta del 10 per cento a titolo di acconto dell imposta sul reddito - articolo 25 decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78

IL CALCOLO DELLA BUSTA PAGA

La Gestione Separata. Giornata nazionale della previdenza Milano 18 maggio 2013

DICHIARAZIONE 730 PRECOMPILATA

730, Unico 2014 e Studi di settore

NOVITÀ IMU E TARES: I RECENTI CHIARIMENTI DEL MEF

SISTEMA FRIZZERA. Unico 2014 PF - Quadro RN - Calcolo dell'irpef

FONDO PENSIONE APERTO UBI PREVIDENZA

Contributi I.V.S. dovuti per l anno 2011 da artigiani e commercianti

IL DIRETTORE DELL AGENZIA. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento.

Residente in ( )Via n. in qualità di dipendente/collaboratore dell Impresa C.F. DICHIARANTE C.F. CONIUGE STATO CIVILE:

Seminario formativo La legge sulle donazioni +DAI-VERSI

730/2015 quadro E: novità per la detrazione delle spese elededuzionidalreddito Saverio Cinieri - Dottore commercialista e pubblicista

HELVETIA AEQUA PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO FONDO PENSIONE DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE

Il risultato della dichiarazione dei redditi

I. ASPETTI G ENERALI DELLA TASSAZIONE DEI MEDICI (Le principali imposte cui è soggetto un medico)

Circolare settimanale di informazione fiscale

Soggetti esclusi ed esonerati dalla presentazione del Mod. 730/2013

News per i Clienti dello studio

CAPITOLO II GLI INTERESSI PASSIVI PER L ACQUISTO E LA RISTRUTTURAZIONE DELLA CASA

INDICAZIONI SULLA COMPILAZIONE DEI QUADRI DEL MOD. 730/2016 IN BASE ALLA CERTIFICAZIONE UNICA 2016

AXA MPS PREVIDENZA PER TE - FONDO PENSIONE APERTO DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE

DETRAZIONE IRAP PER FINANZIAMENTO APT E CONSORZI PRO LOCO

SERVIZIO CAF 730 PUNTO 1 - REDDITI PER I QUALI È POSSIBILE FRUIRE DELL INTERA NO TAX AREA

Milano, 6 luglio A tutti i Clienti, Loro sedi

SERVIZI TRIBUTARI ANNO 2014 pag Soggetti esonerati dal versamento

DISCIPLINA FISCALE DELLE BORSE E DEGLI ASSEGNI DI STUDIO

RISOLUZIONE N. 328/E

Direzione Centrale Pensioni Direzione Centrale Bilanci e Servizi Fiscali Direzione Centrale Comunicazione. Roma, Messaggio n.

DIVIETO DI COMPENSAZIONE DEI CREDITI IN PRESENZA DI RUOLI SCADUTI

ACCONTO IVA SCHEMA DI SINTESI. Versamento IVA per il mese di dicembre dell'anno precedente. x 88% = Al lordo dell'acconto IVA versato lo scorso anno.

CIRCOLARE N. 20/E. Roma, 13 maggio Oggetto: IRPEF Risposte a quesiti. Direzione Centrale Normativa

FONDO PENSIONE APERTO UNIPOL INSIEME. 1. Regime fiscale della forma pensionistica complementare (fondo pensione)

COMUNE DI CAPO DI PONTE PROVINCIA DI BRESCIA

Transcript:

APPROFONDIMENTI UNICO 2006 Base 2005 Prime informazioni Novità Nella bozza del modello Unico 2006, per il 2005, apparso nel sito delle Entrate, compaiono le nuove deduzioni per carichi di famiglia, la scelta del 5 per mille per le Onlus e la possibilità di optare per la comunicazione sulle liquidazioni delle dichiarazioni direttamente dall intermediario telematico. Il nuovo modello, che potrà ancora subire modifiche, dovrà essere presentato dal 2 maggio al 31 luglio 2006 alle poste o in banca, mentre, entro il 31 ottobre 06 dovrà essere inviato in modalità telematica, direttamente o per mezzo dell intermediario telematico. I versamenti dovranno essere effettuati entro il 20 giugno oppure, 20 luglio maggiorati dello 0,40%. È comunque possibile rateizzare il debito fiscale a saldo come anche il primo acconto. Aliquote Le aliquote Irpef da applicare per il 2005 sono: 23% sino a 26 mila euro; 33% da 26 mila a 33.500 euro; 39% oltre 33.500 euro 4% di contributo di solidarietà per la parte di reddito che eccede i 100 mila euro. Addizionali Irpef Le addizionali regionale e comunale si determinano con riferimento al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili e della family area riconosciuta. Mentre la no tax area non influisce sulla base imponibile delle addizionali che comunque non sono dovute se per il 2005 non esiste Irpef a debito. Deduzioni per oneri di famiglia Con questo Unico spariscono le detrazioni per i figli a carico che vengono sostituite dalle deduzioni per oneri di famiglia che abbatteranno il reddito che dopo verrà tassato. Gli importi sono: 3.200 per il coniuge a carico; 2.900 per ciascun figlio a carico, compresi quelli naturali riconosciuti, adottivi e affidati o affiliati, come per ogni altro familiare a carico convivente o che percepisce assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell Autorità giudiziaria; 3.450 per ciascun figlio inferiore ai tre anni; 3.200 per il primo figlio, se l altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli; 3.700 per ciascun figlio portatore di handicap. Tali maggiori deduzioni sostituiscono la deduzione di 2.900 e sono tra loro alternative. Tali importi sono però solo teorici infatti, per determinare il reale beneficio si deve necessariamente ricorrere alla formula di cui al comma 4 ter dell art.12 del TU, in 1

base alla quale le deduzioni reali sono inversamente proporzionali all aumentare del reddito. Spariscono anche le speciali detrazioni previste per i lavoratori dipendenti, pensionati, gli autonomi e i titolari di reddito d impresa minore di cui all art.14 del TU nella versione vigente nel 2003 e 2004. Le vecchie detrazioni potranno essere applicate nei seguenti casi: utilizzo della clausola di salvaguardia 2002 (cioè le detrazioni originarie di cui all art.13 del TU); utilizzo della clausola di salvaguardia 2004 (le particolari detrazioni di cui all art.14 del TU nella versione vigente nel 2003 e 2004). Tale nuova deduzione renderà i calcoli più complicati, ma porterà ad una diminuzione del peso delle addizionali regionali e comunali all Irpef. Nel calcolo delle imposte per il 2005, si dovrà così tenere conto sia della vecchia no tax area che della nuova no tax family, perché nel calcolo del suo importo hanno rilevanza le nuove deduzioni per carichi di famiglia. Entrambe queste deduzioni dipendono dal tipo e dall importo del reddito personale. Ciò che è successo per i redditi del 2003 e 2004, accadrà anche per i redditi del 2005, si avranno cioè due imponibili. Ai fini Irpef per il 2003 e 2004 un imponibile al netto della no tax area, e un imponibile per le addizionali regionali e comunali al lordo della no tax area. Per il 2005 si avranno comunque due imponibili, uno al netto sia della no tax area che della no tax family, e un imponibile per le addizionali al lordo della no tax area ma al netto della nuova no tax family. Con la modifica da detrazione per familiari a carico, di importo fisso che variava a secondo della tipologia e numero dei familiari a carico, si è passato ad una deduzione che inizialmente è solo teorica e che, al momento dell attribuzione e in relazione al reddito del contribuente diventa infine definitiva. Con essa è nata anche la possibilità di ripartire, senza una regola fissa, tale deduzione tra i coniugi conseguentemente, sarà necessario fare svariati tentativi prima di trovare la suddivisione più conveniente, la cosa certa è, che la divisione al 50% non è sempre la più conveniente. Direttamente collegate a tale nuova deduzione sono le nuove deduzioni collegate alle spese sostenute per l assistenza alle persone non autosufficienti. Anch esse sono delle deduzioni, per così dire, teoriche infatti il reale beneficio passa anch esso per il rapporto che determina le deduzioni per i familiari a carico e quindi, risente dell importo del reddito, della conseguente capienza e delle aliquote risparmiate. Da non dimenticare a tale proposito, quanto affermato dalla circolare 10/2005, dove afferma che sono deducibili le spese sostenute nei confronti di case di cura o riposo, a condizione che nella certificazione del relativo costo si tenga separato quello relativo all assistenza personale. Deduzioni per i badanti È stata istituita una nuova deduzione sino al massimo di spesa di 1.820 per i soggetti non autosufficienti che si avvalgono dell opera di una colf. Anche questa deduzione è teorica in quanto è sempre necessario l utilizzo della formula di cui al comma 4 ter dell art.12 del TU. Pertanto la deduzione è inversamente proporzionale al crescere del reddito con la naturale conseguenza, che nel caso di più soggetti che beneficiano delle prestazioni della colf, l attribuzione della deduzione si dovrà valutare in relazione sia ai redditi che alle aliquote marginali degli stessi beneficiari. Chi volesse utilizzare l agevolazione dovrà ottenere dalla ASL una certificazione che attesti la non autosufficienza e quindi la necessità dell assistenza della colf. Hanno diritto alla deduzione sia i contribuenti per la loro assistenza personale e sia chi sostiene la spesa per uno dei familiari anche non a carico o non convivente. 2

Risparmi effettivi Della family area spettante in teoria, compresa la deduzione per le badanti, si determina la parte effettivamente spettante al contribuente e deducibile dal reddito, applicando la formula seguente: 78.000 + deduzione teorica per badanti + altre deduzioni teoriche familiari a carico + oneri deducibili reddito complessivo 78.000 Se il risultato è maggiore o uguale a 1, le deduzioni spettano per intero; mentre non spettano se il risultato è uguale o inferiore a zero; se il risultato è compreso tra zero e 1, la deduzione effettiva si ottiene moltiplicando il risultato del rapporto (tenendo conto delle prime quattro cifre decimali con troncamento) per gli sconti per oneri familiari. Detrazioni per asili nido e onlus È istituito, solo per il 2005, uno sconto specifico sull Irpef concesso per le spese sostenute per la frequenza dell asilo nido. L importo massimo detraibile per un tetto del 19% è di 632 per ogni figlio. L Assonime sostiene che tale detrazione spetta per i figli naturali, adottati, affiliati o affidati e in relazione alle somme versate a qualsiasi organizzazione per l infanzia, sia pubblica che privata. Deduzioni per le donazioni Quest anno sarà possibile abbattere il proprio reddito imponibile deducendo le donazioni fatte alle onlus o alle associazioni di ricerca. La deduzione riconosciuta è ammessa sino al 10% del proprio reddito complessivo dichiarato e comunque sino ad un massimo di 70 mila euro. Da non dimenticare che la possibilità di deduzione è alternativa alla detrazione per lo stesso tipo di onere. Inoltre è possibile dedurre, senza limite di importo, le erogazioni effettuate dal 17 marzo 2005 ad enti universitari e di ricerca e a enti parco regionali e nazionali. Per la deduzione conseguente alle erogazioni effettuate a favore delle ONLUS, è il caso di segnalare la necessità di verificare, da parte del contribuente la serietà, credibilità e attendibilità delle ONLUS stesse, visto il regime sanzionatorio per le indebite deduzioni. È prevista infatti, in capo al soggetto che effettua la erogazione, nel caso di indebite deduzioni a seguito di violazioni contestate alle stesse ONLUS, la sanzione pari alla maggiorazione pari al 200% di cui al comma 2, del dlgs 471 del 18/12/97 (dal 100 al 200% della maggiore imposta o della differenza del credito). Il 5 per mille Nel modello Unico 2006, appare per la prima volta la casella per indicare, solo volontariamente, il codice fiscale dell associazione non profit cui si vuole devolvere il 5 per mille dell Irpef. Interessi sui mutui prima casa Nel calcolare gli interessi per i quali spetta la detrazione, in riferimento a mutui contratti per l acquisto della prima casa, ferme restando le altre condizioni, è necessario tenere conto di quanto contenuto nelle circolari 15 e 26 del 2005, dove affermano che nel caso il mutuo sia superiore al valore di acquisto dell immobile dichiarato nell atto, l importo degli interessi deve essere calcolato in base al rapporto tra il costo di acquisto dell immobile, comprensivo anche degli oneri accessori validamente certificati e degli altri costi conseguenti all acquisto, compresi anche quelli di mediazione, e il capitale dato a mutuo. Conseguenza di quanto detto è che, al momento di predisporre la dichiarazione dei redditi bisogna: 3

o Accertarsi del capitale avuto a mutuo e confrontarlo col valore di acquisto indicato nell atto. Se tale valore è superiore al mutuo, non serve effettuare il rapporto più sopra indicato e tutto il valore degli interessi potranno essere indicati in dichiarazione e, su di essi si potrà calcolare la detrazione del 19%. Se invece il capitale è superiore al valore di acquisto è necessario effettuare le fasi seguenti: 1. sommare al valore dell atto, gli oneri accessori di cui alla lettera b) del 1^ comma dell art.15 del TUIR; 2. sommare anche le spese notarili per l atto di acquisto, le spese di intermediazione, le imposte ipotecarie, catastali e di registro, le spese per la cancellazione e/o iscrizione di ipoteca, le eventuali spese per l autorizzazione del giudice tutelare, per procedura concorsuale oppure esecuzione individuale; 3. calcolato così il costo di acquisto complessivo, lo stesso va rapportato con il capitale preso a mutuo e moltiplicato per gli interessi pagati durante l anno. Il risultato così ottenuto, costituisce l ammontare degli interessi su cui calcolare la detrazione del 19%. Per capire meglio quanto sin qui affermato relativamente alla detrazione sugli interessi sul mutuo contratto per l acquisizione dell immobile da adibire ad abitazione principale o prima casa, si segua il seguente esempio: valore del mutuo euro 250.000 valore di acquisto euro 170.000 clausola indicizzazione euro 1.000 iscrizione ipoteca euro 1.000 spese notarili per il mutuo euro 3.000 spese notarili per rogito euro 10.000 spese intermediario euro 7.000 imposte relative euro 8.000 INTERESSI PAGATI euro 3.000 Il rapporto di cui si è parlato, con il quale moltiplicare gli interessi pagati, pari a 3 mila euro sarà così determinato: ([1] 170.000+[2] 5.000+[3] 25.000)= 200.000 = 80% [4] 250.000 Note: 1 valore di acquisto 2 3000 spese notaio per mutuo + 1000 indicizzazione + 1000 ipoteca 3 10000 rogito + 7000 intermediari + 8000 imposte 4 250000 valore del mutuo Ne consegue che il contribuente a fronte di 3.000 euro di interessi pagati, ne potrà utilizzare solo l 80% pari a 2.400 euro. La percentuale dell 80% dovrà sempre essere applicata, con il passare degli anni, agli interessi pagati in ogni anno di riferimento. Comunicazione degli avvisi bonari da parte degli intermediari È data la possibilità al contribuente di scegliere, barrando la casella nella sezione impegno alla presentazione telematica, se essere informato direttamente dal CAF o dagli intermediari di eventuali comunicazioni delle Entrate relative alla liquidazione della dichiarazione. In tal modo il contribuente avrà 60 giorni in più, rispetto alla ricezione cartacea, per sanare le violazioni. Versamenti minimi 4

Il limite di esonero dal pagamento del saldi Irpef e delle relative addizionali, che era di 10,30, è stato aumentato a 12,00, considerato che nell UNICO i valori sono indicati arrotondati all unità di euro, i versamenti si effettueranno a partire da 13,00, l esonero sino a 12 euro vale per ogni singolo tributo da indicare nel modello F24, gli importi indicati in dichiarazione pari o inferiori a 12 euro sono invece compensabili ma non rimborsabili. Tassa etica È stata prevista una nuova tassa etica che interessa i rivenditori di materiale pornografico. Nel 2006 si dovrà pagare un acconto pari al 120% dell addizionale che si sarebbe determinata applicando le norme sulla porno tax. Acconti e PF I contribuenti che opteranno per la programmazione fiscale per il triennio 2006-2008 dovranno effettuare gli acconti in relazione alle imposte dovute per il 2006, considerando la maggiore imposta dovuta in base alla programmazione triennale. Visto che l accesso alla programmazione si potrà fare entro il 16 ottobre 2006, per integrare l acconto dovuto per il 2006, si dovranno rifare i conti in occasione del 2^ acconto a novembre 2006. Per le persone fisiche, rispetto allo scorso anno, la percentuale degli acconti è stata aumentata di 1 punto percentuale, passando così dal 98 al 99%. Calendario scadenze PRESENTAZIONE in banca o alle poste dal 2 maggio al 31 luglio; INVIO TELEMATICO fino al 31 ottobre; SALDO O PRIMO ACCONTO entro il 20 giugno o il 20 luglio, in quest ultimo caso, il dovuto va maggiorato dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo. 5

PAGAMENTI IMPOSTE Versamenti minimi ed esoneri Il presente studio mira a cercare di mettere un po d ordine sugli importi minimi o sugli esoneri relativi ai pagamenti delle imposte. Come ben sappiamo, esistono per ogni imposta diversi minimi di esonero: infatti, diverso è il minimo di esonero per il pagamento delle imposte dirette da quello per l Irap e l Iva. Questa differenza è conseguenza dell aumento del limite di esonero per il saldo delle imposte sui redditi (Irpef e addizionali, Ires) che dal 10,33 è stato portato a 12,00. Tale modifica è stata apportata dal comma 137 della Finanziaria per il 2006, che appunto stabilisce che dal 1^ gennaio 2006, nella dichiarazione dei redditi per ogni imposta e addizionale non si effettuano versamenti o rimborsi dei crediti di importo inferiore ai 12 euro. Tale limite vale anche per il 730 che, se dovesse essere comunque presentato, non darà diritto al caf o al sostituto a nessun compenso da parte dello Stato. Conseguentemente, i contribuenti non dovranno effettuare versamenti per importi non superiori ai 12 euro, limite che nel modello F24 diventerà di 13,00, in quanto nella dichiarazione dei redditi si effettua l arrotondamento all unità di euro. I crediti, anche se inferiori ai 12 euro, potranno sempre essere compensati ma non rimborsati. L aumento da 10,33 a 12,00 euro vale solo per gli importi indicati nella dichiarazione e riferiti a ogni imposta o addizionale sia comunale che regionale. Il limite minimo è invece rimasto invariato per i saldi Irap e Iva. Pertanto l Irap non è dovuta o rimborsabile se gli importi relativi a ciascuna regione sono inferiori a 10,33; così anche per l Iva. Gli acconti delle imposte non sono influenzati da tali aumenti, infatti, l acconto è dovuto se nell Unico o nel modello IQ per l Irap, l imposta a debito è superiore a: 51,65 euro per Irpef e Irap per le persone fisiche, 51,65 euro per Irap per le società di persone o soggetti equiparati, 20,66 euro per Ires e Irap per le società di capitali e per gli enti soggetti all Ires. Sempre per gli acconti delle imposte, rimangono confermate le modalità di pagamento: unica soluzione a novembre se l importo dell acconto dovuto è inferiore a 257,52; due rate se l importo è maggiore o uguale a 257,52. Da ricordare che il pagamento in un unica soluzione può avvenire entro il termine di versamento della 1^ rata. Per l anno 2006, le persone fisiche, le società di persone e soggetti assimilati devono un acconto Irpef e Irap pari al 99% e se pagano in due rate versano: le persone fisiche il 40% del 99%, pari quindi al 39,6% entro il termine di versamento del saldo dell anno precedente; il 60% del 99% pari quindi al 59,4% entro novembre 2006; le società di persone e soggetti assimilati: il 40% del 99%, pari quindi al 39,6% entro il termine di versamento del saldo dell anno precedente; il 60% del 99% pari quindi al 59,4% entro novembre 2006. Sempre per l anno 2006, le società di capitali e gli altri soggetti Ires devono un acconto pari al 100% e se versano in due rate, la prima sarà pari al 40% da versare entro la scadenza del saldo per l anno precedente, la seconda pari al 60% da versare entro il mese di novembre 2006. Per le imposte sostitutive del 10 o 15%, non è previsto nessun limite tranne che per l accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso, per le quali si applicano le norme relative alle imposte dirette, così ché il minimo previsto risulta essere di 13,00 euro. 6

Per l Ici è previsto il minimo di 2,07, che però può essere aumentato con apposita delibera del Comune interessato. Per l Iva il minimo dell acconto è rimasto invariato e l obbligo di versamento scatta per gli importi uguali o superiori a 103,29. Per i crediti erariali, regionali e locali è previsto l abbandono per quelli di importo pari o inferiore a 16,53. Se l importo supera tale limite, scattano l accertamento, l iscrizione a ruolo e la riscossione a ruolo per l intero importo. Tale norma di favore che prevede l abbandono non si applica se il credito tributario, comprensivo o composto esclusivamente da sanzioni e interessi, consegua da violazione ripetuta per almeno un biennio, degli obblighi di versamento relativamente allo stesso tributo. Gli enti locali possono stabilire per i loro tributi, minimi di versamento che possono anche essere diversi da tributo a tributo. Vista la normativa in generale per le imposte, vediamo di raggruppare nella tabella che segue, nel dettaglio, le modalità e i minimi per ciascuna imposta. Tipo di tributo Limite di esonero Minimo da versare Norma che lo prevede IRPEF Saldo di UNICO o 730 S.do addiz.le Regionale, modelli Unico o 730 S.do addiz.le Comunale, modelli Unico o 730 12,00 13,00 Finanziaria 2006 c.137 12,00 13,00 Finanziaria 2006 c.137 12,00 13,00 Finanziaria 2006 c.137 Acconto 51,65 52,00 L.97/77 comma 3 art. 1 Acconto redditi soggetti a tassazione separata non soggetti a ritenuta di acconto, modelli Unico o 730 Non è stato previsto nessun limite di esonero È da versare il 20% del reddito DL 669/96 convertito nella legge 30/97 comma 3, art.1 Imposta del 10% da modello Unico Imposta del 15% da modello Unico IMPOSTE SOSTITUTIVE 12 13 Legge 388/00 articolo 13 12 13 Legge 388/00 articolo 14 7

Saldo da modello Unico IRAP 10,33 11,00 Dlgs 466/97 comma 4 art. 30 Legge 77/97 comma 51,65 52,00 3 art.1 e Dlgs 446/97 comma 3 art.30 Legge 77/97 comma 3 art.1 e Dlgs 446/97 comma 3 art.30 Acconto persone fisiche Acconto società di persone e assimilati 51,65 52,00 Acconto società di capitali e assimilati 20,66 21,00 Saldo da modello Unico Legge 77/97 comma 3 art.1 e Dlgs 446/97 comma 3 art.30 IRES 12,00 13,00 Finanziaria 2006 comma 137 Acconto 20,66 21,00 Legge 97/77 comma 3 art.1 Saldo annuale da modello Iva Versamento periodico, mensile o trimestrale IVA 10,33 11,00 Dpr 126/03 articolo 3 25,82 25,83 Dpr 100/98 comma 4 art.1 Acconto 25,82 25,83 Legge 405/90 comma 4 art. 6 ICI Ici 2,07 2,08 ---------------------------- ISCRIZIONI A RUOLO Riscossione 16,53 16,54 Dpr 129/99 Fine 8