ISTITUTO D ISTRUZIONE SECONDARIA F. DE SANCTIS SANT ANGELO DEI LOMBARDI (AV)



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ISTITUTO D ISTRUZIONE SECONDARIA F. DE SANCTIS SANT ANGELO DEI LOMBARDI (AV) REGOLAMENTO CORSI DI RECUPERO - a.s. 2011/2012 Art.1 Ogni docente, nella propria disciplina, alla fine di ogni unità didattica o modulo disciplinare, rilevate eventuali difficoltà di apprendimento, può effettuare delle "pause didattiche" documentate attraverso la registrazione sul registro personale e sul registro di classe. Art.2 Nel corso del consiglio di Novembre, ravvisatane la necessità, il Consiglio di classe, tramite il Responsabile di indirizzo, può chiedere al Dirigente scolastico l'attivazione di corsi di recupero, per tutte le classi, ad eccezione delle classi prime e quinte. Art.3 Per le classi quinte, in ogni momento dell'anno ma preferibilmente nel mese di marzo, il Consiglio di classe può chiedere l'attivazione di corsi di potenziamento/approfondimento solo per le materie oggetto di prima e seconda prova scritta dell'esame di Stato. Il pagamento corrisposto ai docenti per i corsi di potenziamento/approfondimento è da considerarsi come ore aggiuntive di

insegnamento; pertanto il compenso da corrispondere al docente sarà di euro 35,00 all'ora, come da CCLL nazionale. Art.4 Subito dopo gli scrutini intermedi, rilevate le difficoltà degli alunni, i Responsabili di indirizzo così come da "Organizzazione didattica e gestionale dell'autonomia", curano l'organizzazione sia degli interventi di recupero che di quelli di potenziamento e/o approfondimento (art.2 D.M. n. 80/07). Lo stesso dicasi per i corsi da organizzare al termine dell'anno scolastico. Art.5 Il Responsabile di indirizzo con la F.S. preposta individua i corsi da attivare nei diversi indirizzi sulla base di criteri in ordine a: a. materie caratterizzanti l'indirizzo e con prove scritte; b. numero degli alunni con difficoltà nella stessa materia; c. particolari esigenze didattiche dettate da difficoltà emergenti in sede di scrutinio. Art.6 I corsi medesimi possono essere attivati per un numero di alunni non inferiore a 8. Art.7 Nello stesso gruppo possono essere inseriti alunni di classi parallele, anche di indirizzi diversi, qualora il programma disciplinare coincida. Art.8 Tutti i docenti dell'istituto comunicano la propria disponibilità, ovvero la non

disponibilità a svolgere corsi di recupero compilando l'apposito modulo ad inizio d'anno scolastico. Art.9 La scelta dei docenti avviene sulla base della disponibilità e in ordine alle seguenti priorità: 1. docente della classe, stessa classe di concorso; 2. docente della materia e della classe; 3. docente dell'indirizzo; 4. docente dell'istituto; 5. docente esterno da graduatoria. Viene fatta salva la discrezionalità del Dirigente scolastico, soprattutto nel caso di abbinamenti di alunni provenienti da classi diverse. Art.10 Ai fini dell'organizzazione dei corsi, i genitori di tutti gli alunni o gli stessi alunni se maggiorenni, devono dichiarare se intendono o non intendono avvalersi dei corsi di recupero organizzati dalla scuola a mezzo modulo dichiarazione predisposto dalla Commissione. Art. 11 I Responsabili di indirizzo predispongono, sulla base della disponibilità data dai docenti, l'orario didattico dei corsi che si svolgono in orario pomeridiano, di norma, dopo il primo quadrimestre, e di mattina al termine delle lezioni. Art. 12 Gli alunni sono informati dell'attivazione e/o la non attivazione dei corsi di recupero a mezzo comunicazione del Coordinatore di classe.

Art.13 Al termine delle attività di recupero svolte nell'arco dell'anno scolastico e nel corso del periodo estivo, i docenti della classe di appartenenza effettuano prove di verifica secondo la tipologia della disciplina tenendo presente che ogni prova costituisce documentazione che va conservata agli atti. Art.14 Alla prova di verifica va allegata la griglia di valutazione. Art.15 La prova di verifica è obbligatoria anche per gli alunni che non intendono avvalersi delle iniziative di recupero organizzate dalla scuola. Art.16 Il Consiglio di classe individua la natura delle carenze (art.3 D.M. n. 80/07) che viene tempestivamente comunicata alle famiglie e su questa il docente incaricato di svolgere attività di recupero indirizza la propria azione; Art.17 Il docente incaricato di svolgere il corso di recupero deve affrontare sezioni ben precise ed enucleate della programmazione, in cui si sono manifestati i problemi di apprendimento che hanno fatto scaturire il debito formativo (linee guida per la didattica); qualora sia un docente diverso deve preventivamente prendere contatto con l'insegnante della classe. Art.18 Il docente ha l'obbligo di documentare, attraverso testimonianze tangibili, la sua azione. Per ogni alunno dovrà individuare e annotare sull'apposito registro tutti gli interventi finalizzati al raggiungimento degli obiettivi prefissi ed

esplicitati nella programmazione delle attività di recupero. Tutti gli interventi dovranno essere strutturati in forma tale da poter essere allegati al fascicolo personale dell'alunno. Art.19 Il docente del corso di recupero deve compilare il registro in ogni sua parte ed in particolare deve formulare un giudizio sull'andamento del corso, dettagliato per ogni alunno, sulla modalità di intervento effettuato per la risoluzione dei problemi di apprendimento presentati dai singoli alunni e riferendo in ordine alla frequenza, alla partecipazione dei partecipanti. Art.20 Gli alunni che hanno il debito in una delle discipline per cui il corso non è stato attivato sono comunque tenuti a svolgere la prova di verifica a cura del docente della classe e per la disciplina in cui è stato contratto il debito, sia dopo il primo quadrimestre che all'inizio del nuovo anno scolastico; Art.21 Al termine dell'anno scolastico, per gli alunni che non hanno conseguito la sufficienza in una o più discipline, il giudizio finale viene rinviato e pertanto il Coordinatore di classe comunica, per iscritto, alle famiglie interessate le specifiche carenze rilevate per ciascun alunno, il calendario degli interventi didattici finalizzati al recupero (art.5 D.M. n. 80/07) e la data della prova di verifica. Art.22 Le attività di recupero si concludono entro il 31 agosto e, nei primi giorni di settembre, prima dell'inizio del nuovo anno scolastico, il docente della classe di appartenenza effettua le prove di verifica (come da art. 13).

Dall'esito delle prove di verifica il Consiglio di classe formula il giudizio di ammissione o non ammissione alla classe successiva e attribuisce, per il triennio, il credito scolastico. Art.23 Le modalità di recupero e di verifica devono essere pubblicate nel POF e comunicate alle famiglie entro il 31 dicembre (art. 9 D.M. n. 80/07). Approvato dal Collegio dei Docenti del 23.2.2010