Alunno bocciato alla sessione di recupero - Il Giudice Amministrativo lo riammette alla classe successiva



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Transcript:

Caso raro se non unico in Italia di alunno bocciato alla sessione di recupero di "debito", e non agli esami di maturità, che viene poi riammesso dal Giudice Amministrativo alla classe successiva. T.A.R. Lecce - Sezione Seconda - Sentenza n. 793 del 3 Maggio 2011 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1378 del 2010, proposto da: B. G. e G. A. M., nella qualità di esercenti la potestà genitoriale sul figlio minore B. D., rappresentati e difesi dall'avv. Maurizio Piccinno, con domicilio eletto presso Angelo Vantaggiato in Lecce, via Zanardelli 7; contro Ministero dell'istruzione dell'università e della Ricerca, Istituto di Istruzione Superiore P. Colonna - Liceo Classico di Galatina e Consiglio di Classe II^ A - Liceo Classico P. Colonna di Galatina, rappresentati e difesi dall'avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliati ope legis presso i suoi uffici in Lecce, via F. Rubichi 23; per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento con il quale l'alunno B. D. non è stato ammesso alla classe successiva del liceo classico "P. Colonna" di Galatina e di ogni altro atto connesso, consequenziale e presupposto, in particolare dei verbali n. 6 del 1 / 7

10.6.2010 e n. 7 del 22.7.2010 del Consiglio di classe della II^ A Sezione Liceo Classico, nonché della nota prot. n. 3373/C27 del 17.6.2010 a firma del Dirigente Scolastico, del verbale n. 1 del Collegio Docenti dell'1.9.2010 e di ogni altro atto connesso, consequenziale e presupposto. Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'istruzione dell'università e della Ricerca, Istituto di Istruzione Superiore P. Colonna - Liceo Classico di Galatina e Consiglio di Classe II^ A - Liceo Classico P. Colonna di Galatina e la documentazione prodotta; Visti tutti gli atti della causa; Relatore per l'udienza pubblica del giorno 2 febbraio 2011 il dott. Giuseppe Esposito e uditi per le parti l'avv.to M. Piccinno e l'avvocato dello Stato A. Roberti; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue: FATTO L alunno D. B. ha frequentato la classe II A del Liceo Classico di Galatina nell anno scolastico 2009/2010: dopo il primo quadrimestre riportava debiti formativi in Greco, Filosofia e Matematica; al termine dell anno scolastico, con il verbale del 10/6/2010 n. 6 il Consiglio di Classe deliberava di sospendere il giudizio di ammissione alla classe successiva, prescrivendo il recupero nelle materie di Storia e Filosofia, con verifica finale da sostenere il 22/7/2010. L alunno frequentava i nuovi corsi di recupero sino al 14 luglio e sosteneva le prove alla data suindicata, dopo di che il Consiglio di Classe, con verbale dello stesso giorno n. 7, stabiliva di non ammetterlo alla classe successiva. 2 / 7

Avverso il giudizio negativo è stato proposto il presente ricorso, affidato a nove motivi con cui è dedotta la violazione del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297 e del D.P.R. n. 249/98, nonché della normativa secondaria e delle disposizioni e circolari ministeriali, denunciandosi altresì l eccesso di potere sotto plurimi profili. Con il primo e il secondo motivo, si afferma che due docenti della classe sono stati sostituiti senza che risulti la delega del Dirigente scolastico né siano sussistenti i giustificati motivi (tenuto conto, in particolare, che il supplente cessato dall incarico al termine delle lezioni è destinatario di un contratto aggiuntivo per la partecipazione agli scrutini e non può essere sostituito). Con il terzo motivo, si rappresenta che alla seduta di valutazione della prova orale di Storia ha partecipato un insegnante non facente parte del corpo docente della classe, firmando il verbale e attestando così la sua partecipazione alla valutazione dell alunno (il verbale, inoltre, è stato sottoscritto dal Presidente di altra Commissione e non dal soggetto designato a presiederla). Con il quarto motivo, si sostiene che illegittimamente gli esami sono stati fissati in data 22 luglio 2010, nonostante i corsi di recupero fossero terminati solamente il 14 dello stesso mese e benché il Collegio dei docenti avesse proposto la fissazione a settembre degli esami di recupero, onde consentire agli alunni di prepararsi alle prove. Con il quinto motivo, si contesta che sia stata prevista per l 8/6/2010 la fine delle lezioni, mentre le valutazioni finali si sono tenute il 10/6, costringendo la docente supplente (sostituita per lo scrutinio) a depositare in anticipo i registri personali. Con il sesto motivo, si censura la valutazione del profitto dell alunno nel corso dell anno, con specifico riferimento alla prova scritta di Filosofia (non corrispondente a quanto riferito alla famiglia e la cui effettuazione non è stata correttamente riportata nel registro di classe, senza che l elaborato sia nemmeno più rinvenibile). Con il settimo motivo: - si censura ancora la valutazione del profitto nel corso dell anno (con difformi parametri adottati dai docenti di Italiano, di Storia e di Filosofia); - viene denunciata la scelta di attivare per l alunno, al termine del primo quadrimestre, il recupero in Matematica e Greco e solo lo sportello di sostegno per Filosofia (neppure questo per Storia); - si affermano sussistere lacune e mancata corrispondenza tra attività e riporto dei voti nel registro personale del docente di Filosofia; - si contesta articolatamente la non corrispondenza tra gli argomenti richiesti e le lacune di preparazione riscontrate e i temi trattati nei corsi di recupero; - si denuncia il diverso e favorevole trattamento riservato ad altro alunno nelle stesse 3 / 7

condizioni. Con l ottavo motivo, si rileva che il verbale n. 7 è stato aperto alle ore 14:00 e chiuso alle ore 14:15 (sicché i dodici docenti non hanno potuto in un tempo così ristretto proporre e motivare il proprio voto per i quattro alunni valutati) e si contesta la motivazione del giudizio di non ammissione, per una serie di considerazioni attinenti alla mancata valutazione del curriculum formativo e dei progressi compiuti, dei criteri della griglia di valutazione, della conduzione dei corsi di recupero, delle vicende anche personali dell alunno e del giudizio positivo riconosciuto all altro discente. Con il nono motivo, si censura infine il 6 in condotta, assegnato in assenza di fatti degni di nota. L Amministrazione scolastica costituitasi in giudizio ha chiesto che il ricorso sia dichiarato irricevibile, inammissibile e, gradatamente, rigettato; in data 8/10/2010 è stato depositato rapporto informativo dell Istituto di istruzione, corredato da documentazione. Con ordinanza del 21 ottobre 2010 n. 810 è stata accolta l istanza cautelare e disposta l ammissione con riserva alla classe successiva, fissando per la trattazione nel merito l udienza pubblica del 2 febbraio 2011, nella quale il ricorso è stato assegnato in decisione. DIRITTO Per quanto esposto in premessa, occorre considerare che i profili di illegittimità denunciati dai ricorrenti attengono in parte alle modalità attraverso le quali la scuola è pervenuta alla decisione finale e, per altra parte, si rivolgono alla stessa valutazione negativa del rendimento scolastico e dell esame finale di recupero nelle materie di Storia e Filosofia. Ciò posto, sebbene è chiaramente inammissibile il sindacato del Giudice amministrativo sulla valutazione del profitto dell alunno (essendogli precluso, per pacifica giurisprudenza, di sovrapporre il proprio esame a quello effettuato dall Amministrazione a mezzo dei soggetti dotati di specifiche cognizioni), il sindacato medesimo va invece esercitato per garantire il diritto di difesa e l effettività della tutela giurisdizionale a fronte di valutazioni macroscopicamente illogiche e contraddittorie, ovvero allorquando le stesse costituiscano l esito di un procedimento che palesi rilevanti deficit nella formazione del giudizio. Per tale ultimo aspetto, emergono nel caso di specie notevoli vizi sia nell operato della Commissione nominata per la verifica dei debiti formativi che in quello del Consiglio di classe. Fondata è la censura, di cui al terzo motivo di ricorso, riguardante l illegittima partecipazione alla seduta di valutazione della prova orale di Storia di un insegnante non facente parte della Commissione nominata, nonché dello stesso Dirigente scolastico. 4 / 7

Invero, sebbene la Commissione fosse composta dai docenti Proff. G. P. e B. (come da nota del Dirigente scolastico prot. n. 3755/C27 del 6/7/2010), il verbale del 22/7/2010 recante il giudizio è stato sottoscritto anche dalla docente di altra classe Prof. D. N. e dal Dirigente Scolastico Prof. M.. La dichiarazione dell insegnante conferma l illegittimità dell operato della Comissione, avendo la Prof. N. riconosciuto di aver assistito alla prova, anche se soltanto per i primi dieci minuti (cfr. all. 8 della produzione documentale dell Amministrazione). Tale presenza, indipendentemente dalla concreta partecipazione all esame, costituisce indice sufficiente della denunciata illegittimità per gli effetti che determina sulla genuinità della prova, dovendosi attribuire giusto rilievo alla percezione che l alunno riceve dal trovarsi di fronte a un nuovo esaminatore, non potendone conoscere il ruolo (se più o meno attivo), per cui può restare influenzato dalla necessità di dover dar prova del recupero delle lacune al docente di altra classe. A ciò si aggiunga l ulteriore illegittimità rinvenibile nella valutazione finale resa con il verbale n. 7 dal Consiglio di classe nello stesso giorno, all esito di una seduta apertasi e conclusasi in soli quindici minuti (dalle 14:00 alle 14:15). L illegittimità è stata denunciata con l ottavo motivo di ricorso e si palesa evidente, sol che si rifletta sull impossibilità di concentrare in tale lasso di tempo, trattando adeguatamente l argomento, sia la formulazione delle proposte di voto di ogni docente per ciascun alunno (come da invito rivolto dal Dirigente scolastico), sia la discussione (che il verbale certifica quale ponderata ), sia infine la verbalizzazione. Il giudizio finale risulta altresì inficiato dalla erronea predisposizione delle misure di recupero del rendimento scolastico (illegittimità denunciata con il settimo motivo di ricorso, sub B). Invero l alunno, pur riportando numerose carenze nella preparazione alla fine del primo quadrimestre, al termine dell anno ha riportato nelle altre materie la sufficienza, dimostrando attitudine a colmare i debiti formativi e a recuperare al termine della frequentazione degli appositi corsi. Sennonché, per le uniche materie che fondano il giudizio negativo finale, non è stato assegnato il recupero mediante l apposito corso per Storia, ovvero è stato attivato in sostituzione, per Filosofia, lo sportello di sostegno (cfr. verbale n. 4 del 5/2/2010). Avuto dunque riguardo alla valutazione complessiva dell alunno e alle sue capacità di recupero, le censure indicate sono dunque meritevoli di accoglimento, in quanto è da ritenersi che le dedotte illegittimità hanno negativamente inciso e determinato l esito finale, affidato a valutazioni che non appaiono corrispondere all andamento del rendimento scolastico dell alunno nel corso dell anno e alla sua idoneità ad essere ammesso alla classe successiva. Le restanti censure vanno disattese, in quanto: - la sostituzione dei docenti assenti o impediti a partecipare al Consiglio di classe è stata 5 / 7

regolarmente effettuata (come comprovato dall Amministrazione, che ha depositato le deleghe del Dirigente Scolastico, il quale non era obbligato a nominare la supplente che aveva ricoperto l incarico per due soli mesi); - il Collegio dei docenti ha fissato a luglio la data degli esami di recupero, nonostante la proposta di effettuarli a settembre (cfr. punto 5 del verbale dell 21/9/2009 n. 1), ancorché appaia un margine effettivamente stretto tra il termine dei corsi di recupero (giorno 14) e l esame (giorno 22); - non risulta che il calendario delle lezioni sia stato anticipato per dar corso agli scrutini; - non è possibile sindacare, in ragione di quanto detto, l attribuzione dei voti di profitto, compreso quello di condotta; - è del tutto inconfigurabile l esistenza di situazioni identiche, che possano far prospettare una disparità di trattamento (cfr. Cons. Stato - Sez. VI, 27 dicembre 2010 n. 9413 e 20 luglio 2010 n. 4663). In ragione della soccombenza derivante dall accoglimento del ricorso per la fondatezza delle censure di cui sopra, le spese di giudizio vanno poste a carico dell Amministrazione e sono liquidate in dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie. Condanna il Ministero dell Istruzione dell Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante Ministro pro tempore, al pagamento in favore dei ricorrenti delle spese del giudizio, che liquida per spese, diritti ed onorari in complessivi 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre C.P.A. e I.V.A. come per legge, comprendente quanto già liquidato per la fase cautelare. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 2 febbraio 2011 con l'intervento dei magistrati: Luigi Costantini, Presidente Enrico d'arpe, Consigliere Giuseppe Esposito, Referendario, Estensore DEPOSITATA IN SEGRETERIA 6 / 7

Il 03/05/2011 7 / 7