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L IVA nella Comunità Europea APPLICAZIONE NEGLI STATI MEMBRI, INFORMAZIONI AD USO DELLE AMMINISTRAZIONI, DEGLI OPERATORI, DELLE RETI D INFORMAZIONE, ECC. Nota Nel presente documento sono riportate varie informazioni di base sull'applicazione delle disposizioni in materia di IVA negli Stati membri. Le informazioni sono state raccolte presso le rispettive amministrazioni fiscali. La diffusione di queste informazioni ha come solo obiettivo la messa a disposizione di uno strumento di lavoro. Il presente documento non riflette necessariamente il punto di vista della Commissione delle Comunità europee e non costituisce approvazione delle norme in questione.

LUSSEMBURGO IDENTIFICAZIONE IVA 1. A QUALE UFFICIO PUÒ RIVOLGERSI UN OPERATORE STRANIERO PER OTTENERE INFORMAZIONI SUL VOSTRO SISTEMA IVA? (INDIRIZZO, TELEFONO, FAX, E-MAIL) Gli operatori stranieri possono ottenere informazioni sul sistema IVA dal seguente ufficio: Bureau d imposition X de l Administration de l Enregistrement et des Domaines 7, Rue Plébiscite Boîte postale 31 L - 2010 LUXEMBOURG-VILLE Tel. (+352) 44905 1 Fax (++ 352) 29 11 93 2. QUAL È L'INDIRIZZO DEL SITO INTERNET DELL'AMMINISTRAZIONE FISCALE NAZIONALE? CHE TIPO DI INFORMAZIONI IN MATERIA DI IVA SONO DISPONIBILI SUL SITO (INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE, LEGISLAZIONE, PUNTI DI CONTATTO, MODELLI, ECC.)? IN QUALI LINGUE? Il sito Internet è il seguente: http://saturn.etat.lu/etva/index.do Tale sito: (1) consente agli operatori lussemburghesi che effettuano operazioni intracomunitarie di verificare la validità dei numeri di identificazione IVA dei loro clienti residenti negli altri Stati membri della Comunità europea; (2) contiene tutti i modelli IVA. Le lingue sono francese e tedesco. 3. DOVE SI POSSONO TROVARE LA LEGISLAZIONE E LE DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE RELATIVE ALL'IVA? IN QUALI LINGUE SONO DISPONIBILI? La legislazione e i regolamenti IVA sono pubblicati, in francese, in: MEMORIAL Gazzetta ufficiale del Granducato di Lussemburgo 2

pubblicata dal Service Central de Législation, 43 boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg e stampata da Victor Buck, s. r.l. di Leudelange. I testi pubblicati dal 1996 in poi sono disponibili su http://www.etat.lu/memorial/. Il testo coordinato della legge IVA del 12 febbraio 1979 modificata e dei relativi regolamenti di attuazione in lingua francese può essere richiesto, con il titolo Code Fiscal Vol 6, al seguente indirizzo: ÉDITIONS DE L IMPRIMERIE ST-PAUL, Luxembourg 2, rue Christophe Plantin L 2988 Luxembourg Tel.: ++ 352 49 93 1 Il codice contiene anche una traduzione non ufficiale in tedesco del testo coordinato. ISCRIZIONE IVA DEGLI OPERATORI STRANIERI 4. IN QUALI CASI È OBBLIGATORIA L ISCRIZIONE IVA? Gli operatori stranieri che effettuano operazioni soggette ad IVA il cui luogo di imposizione si considera situato nel territorio del Granducato e per le quali essi sono debitori dell'imposta devono iscriversi ai fini dell'iva nel paese. Le operazioni in questione sono le seguenti: le cessioni di beni, compresi i beni che sono installati o montati dal fornitore o da terzi per suo conto, con o senza collaudo, e le prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso; gli acquisti intracomunitari di beni effettuati a titolo oneroso; le importazioni di beni; le vendite a distanza qualora il luogo di destinazione si trovi nel paese (superamento del limite di 100.000 euro o opzione del fornitore per il pagamento dell'iva nel paese). Non sono tenuti ad iscriversi ai fini dell'iva nel paese i seguenti soggetti: gli operatori stranieri che effettuano operazioni rientranti nel campo d'applicazione dell'iva il cui luogo di imposizione si considera situato nel territorio del Granducato e per le quali essi sono in linea di principio debitori dell'imposta, ma che sono esenti e non danno diritto alla detrazione; gli operatori stranieri che effettuano operazioni soggette ad IVA il cui luogo di imposizione si considera situato nel territorio del Granducato e per le quali essi non sono debitori dell'imposta; gli operatori stranieri che non hanno una stabile organizzazione nel paese ed esercitano la loro attività esclusivamente fuori del Granducato. 3

5. IN QUALI CASI GLI OPERATORI NON SONO TENUTI AD ISCRIVERSI AI FINI DELL'IVA IN QUANTO IL DESTINATARIO DEI BENI O SERVIZI È DEBITORE DELL'IMPOSTA? È POSSIBILE IN TALI CASI L'ISCRIZIONE VOLONTARIA DEGLI OPERATORI STRANIERI? L'operatore straniero che effettua operazioni soggette ad IVA il cui luogo di imposizione si considera situato nel territorio del Granducato e per le quali egli non è il debitore dell'imposta non è tenuto ad iscriversi ai fini dell'iva. Le operazioni in questione sono le seguenti: le prestazioni di servizi sotto elencate effettuate da un soggetto passivo residente all'estero, a condizione che (a) il destinatario sia identificato ai fini dell'iva nel Granducato: trasporti intracomunitari di beni; attività accessorie a trasporti intracomunitari di beni effettuate in un altro Stato membro; prestazioni rese da intermediari in nome e per conto terzi in relazione a prestazioni di servizi diverse da quelle elencate alla lettera (b); stime di beni mobili materiali effettuate in un altro Stato membro purché una volta effettuata la stima i beni lascino tale Stato membro; lavori relativi a beni mobili materiali effettuati in un altro Stato membro purché una volta effettuati i lavori i beni lascino tale Stato membro; (b) il destinatario sia soggetto ad IVA nel Granducato: cessioni e concessioni di diritti d'autore, brevetti, diritti di licenza, marchi di fabbrica e di commercio e diritti similari; prestazioni pubblicitarie; servizi resi da avvocati, consulenti, contabili, ingegneri, uffici studi e servizi similari; elaborazione dati e fornitura di informazioni; prestazioni bancarie, prestazioni finanziarie, operazioni di assicurazione e di riassicurazione escluso l'affitto di cassette di sicurezza; messa a disposizione di personale; affitto di beni mobili materiali esclusi i mezzi di trasporto; servizi di telecomunicazione; obbligo di non esercitare, interamente o in parte, un'attività professionale o un diritto di cui al presente comma; prestazioni rese da intermediari in nome e per conto terzi in relazione alle prestazioni di servizi contemplate alla presente lettera (b). 4

acquisti intracomunitari effettuati a norma dell'articolo 28 ter, parte A, paragrafo 1), nel territorio del Granducato qualora siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 28 quater, parte E, paragrafo 3) (operazioni triangolari). Nelle situazioni sopra indicate gli operatori stranieri non possono chiedere l'iscrizione IVA nel Lussemburgo. 6. A QUALE UFFICIO DEVONO RIVOLGERSI GLI OPERATORI PER L'ISCRIZIONE IVA? (SI PREGA DI INDICARE DENOMINAZIONE, INDIRIZZO, TELEFONO, FAX E E-MAIL) Per l'iscrizione IVA nel paese gli operatori stranieri devono rivolgersi all'ufficio indicato al punto 1. 7. SI PREGA DI DESCRIVERE DETTAGLIATAMENTE (INDICANDO ANCHE I DOCUMENTI DA PRESENTARE) LA PROCEDURA PER L'ATTRIBUZIONE DI UN NUMERO DI IDENTIFICAZIONE IVA AGLI OPERATORI STRANIERI Ogni persona fisica o giuridica che richieda un numero d'identificazione IVA deve, prima di essere inserita nell'elenco delle persone identificate ai fini dell'iva, essere iscritta all'anagrafe nazionale delle persone fisiche e giuridiche. A tal fine occorre compilare debitamente, usando secondo il caso il modello per le persone fisiche o giuridiche disponibile sul sito Internet dell'amministrazione sopra indicato, una dichiarazione iniziale e inviarla all'ufficio indicato al punto 1. Le persone fisiche devono allegare alla dichiarazione iniziale una fotocopia del passaporto, le persone giuridiche una copia dell'atto costitutivo della società. Ad esse verrà quindi notificato il codice IVA che dovranno indicare in tutti i rapporti con l'amministrazione. Inoltre verrà loro attribuito un numero d'identificazione IVA da usare per tutte le operazioni intracomunitarie. Prima di iniziare qualsiasi attività nel Granducato di Lussemburgo, gli operatori devono ottenere le seguenti autorizzazioni: autorizzazione di stabilimento: Ministère des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement 6, Avenue Emile Reuter B.P. 535 L-2420 LUXEMBOURG Centralino: ++ 352 478-1 Telefono Info: ++ 352 478-4711, 478-4715, 478-4716, 478-4718 Fax: ++ 352 478-4740 iscrizione nel registro delle imprese: se il luogo di esercizio dell'attività si trova nel distretto giudiziario di Lussemburgo: 5

Palais de Justice Greffe du Tribunal d Arrondissement Rue du Palais de Justice L 1841 Luxembourg Tel. ++ 352 47 59 81 et 22 18 93 se il luogo di esercizio dell'attività si trova nel distretto giudiziario di Diekirch: Palais de Justice Place Guillaume L 9237 Diekirch Tel. ++ 352 80 32 11 SOGLIE 8. QUALE SOGLIA VIENE APPLICATA PER LE VENDITE A DISTANZA INTRACOMUNITARIE A NORMA DELL ARTICOLO 28 TER, PARTE B, PARAGRAFO 2, DELLA DIRETTIVA 77/388/CEE? La soglia è fissata a 100.000 euro. 9. QUALE SOGLIA VIENE APPLICATA PER GLI ACQUISTI EFFETTUATI DA ENTI NON SOGGETTI PASSIVI O DA ALTRI SOGGETTI A NORMA DELL ARTICOLO 28 BIS, PARAGRAFO 1, LETTERA A), SECONDO COMMA, DELLA DIRETTIVA 77/388/CEE? La soglia è fissata a 10.000 euro. NOMINA DEL RAPPRESENTANTE FISCALE DA PARTE DEGLI OPERATORI STRANIERI EXTRACOMUNITARI 10. IN QUALI CASI DEVE ESSERE NOMINATO UN RAPPRESENTANTE FISCALE? La nomina del rappresentante fiscale nel Lussemburgo è stata soppressa con effetto dal 1 gennaio 2002. Pertanto, i soggetti passivi non residenti nel Lussemburgo che effettuano operazioni soggette ad IVA il cui luogo di imposizione si considera situato nel territorio del Granducato e per le quali sono debitori dell'imposta sono tenuti ad iscriversi ai fini dell'iva. 11. QUALI SONO LE CONDIZIONI PER LA NOMINA DI UN RAPPRESENTANTE FISCALE? V. punto 10. 12. QUALI SONO I DIRITTI E GLI OBBLIGHI DEL RAPPRESENTANTE FISCALE? V. punto 10. 6

13. QUALI PROVVEDIMENTI SONO APPLICABILI IN CASO DI MANCATA NOMINA DI UN RAPPRESENTANTE FISCALE NEL VOSTRO TERRITORIO DA PARTE DI UN OPERATORE RESIDENTE IN UN ALTRO PAESE? V. punto 10. 14. È RICHIESTA UNA GARANZIA BANCARIA? I soggetti passivi residenti fuori della Comunità possono essere invitati dall'amministrazione a fornire una garanzia o una lettera di garanzia emessa da un istituto bancario abilitato per coprire il pagamento dell'imposta e di eventuali ammende imposte in relazione alle operazioni imponibili effettuate o da effettuarsi da parte dei soggetti passivi. La garanzia o lettera di garanzia deve essere fornita entro un mese dal ricevimento della richiesta dell'amministrazione. NOMINA DEL RAPPRESENTANTE FISCALE DA PARTE DEGLI OPERATORI STRANIERI RESIDENTI NELL'UE 15. È POSSIBILE LA NOMINA DI UN RAPPRESENTANTE FISCALE O DI UN AGENTE? La nomina del rappresentante fiscale nel Lussemburgo è stata soppressa con effetto dal 1 gennaio 2002. Pertanto, i soggetti passivi non residenti nel Lussemburgo che effettuano operazioni soggette ad IVA il cui luogo di imposizione si considera situato nel territorio del Granducato e per le quali essi sono debitori dell'imposta sono tenuti ad iscriversi ai fini dell'iva. 16. QUALI SONO LE CONDIZIONI PER LA NOMINA DI UN RAPPRESENTANTE FISCALE O AGENTE? V. punto 10. 17. QUALI SONO I DIRITTI E GLI OBBLIGHI DEL RAPPRESENTANTE FISCALE O AGENTE? V. punto 10. 18. VI SONO CASI IN CUI È RICHIESTA UNA GARANZIA BANCARIA? No. FATTURAZIONE 19. QUALI SONO LE NORME PER L EMISSIONE DI UNA FATTURA? Il soggetto passivo che effettua in maniera indipendente e in via abituale operazioni che rientrano in una qualsiasi attività economica, a prescindere dai fini o dai risultati di tale attività e dal luogo di esercizio deve emettere una fattura o un documento equivalente: 7

per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di un altro soggetto passivo o di un ente non soggetto passivo; per le cessioni di beni che rientrano nel regime particolare delle vendite a distanza; per le cessioni di beni effettuate secondo il regime del margine; per le cessioni di beni spediti o trasportati dal soggetto passivo stesso o da un terzo che agisce per suo conto, oppure dall'acquirente o da un terzo che agisce per suo conto, fuori dal Lussemburgo ma all'interno della Comunità, effettuate nei confronti di un altro soggetto passivo che agisca nel quadro della sua impresa o di un ente non soggetto passivo in un altro Stato membro; per le cessioni di mezzi di trasporto nuovi spediti o trasportati a destinazione dell'acquirente dal soggetto passivo stesso o da un terzo che agisce per suo conto, oppure dall'acquirente o da un terzo che agisce per suo conto, fuori dal Lussemburgo ma all'interno della Comunità, effettuate nei confronti di: (a) (b) (c) (d) (e) un soggetto passivo che effettua solo cessioni di beni o prestazioni di servizi esenti che non danno diritto a detrazione; un soggetto passivo che rientra nel regime di esonero per le piccole imprese; un soggetto passivo che rientra nel regime forfettario per l'agricoltura e la silvicoltura; enti non soggetti passivi nell'esercizio di impresa oppure enti non soggetti passivi che effettuino operazioni non rientranti nel campo d'applicazione dell'iva; ogni altra persona che non sia soggetto passivo; per i trasferimenti effettuati da un soggetto passivo o da un terzo per suo conto, fuori dal Lussemburgo ma all'interno della Comunità, ai fini della sua impresa (scorte e beni d'investimento); per gli acconti che gli sono versati da un altro soggetto passivo o da un ente non soggetto passivo prima che venga effettuata la cessione dei beni o la prestazione dei servizi. La fattura o il documento equivalente devono essere emessi al più tardi il quindicesimo giorno del mese che segue quello nel corso del quale è stata effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi e, in caso di versamento di un acconto per una cessione di beni o una prestazione di servizi non ancora effettuate, al più tardi alla data di incasso di tale acconto. La fattura o il documento equivalente devono riportare: (a) (b) ladatadiemissione; il nome e l indirizzo dell'operatore cui sono forniti i beni o servizi; 8

(c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) la data della cessione o prestazione o, all occorrenza, il periodo coperto dall operazione oggetto della fattura; il quantitativo e la denominazione corrente dei beni ceduti o la natura e l entità dei servizi prestati e gli elementi necessari per la determinazione dell aliquota applicabile; il prezzo, al netto dell imposta, e gli altri elementi necessari per il calcolo della base imponibile; il prezzo, al netto dell imposta, e gli altri elementi necessari per il calcolo della base imponibile per ciascuna aliquota, nel caso in cui le operazioni cui si riferisce la fattura siano soggette a diverse aliquote IVA; l aliquota applicabile e l importo dell imposta dovuta; l aliquota applicabile e l importo dell imposta dovuta relativamente a ciascuna aliquota nel caso in cui le operazioni cui si riferisce la fattura siano soggette a diverse aliquote IVA; se del caso, il motivo dell'assenza di IVA per l'operazione fatturata. Nella fattura si devono inoltre indicare per le prestazioni di trasporto, le attività accessorie al trasporto e i servizi resi da intermediari che agiscono per conto terzi in relazione alla prestazione di servizi di trasporto intracomunitario di beni: il numero di identificazione IVA con il quale il prestatore è identificato in Lussemburgo, nonché il numero di identificazione del cliente con il quale è stato reso il servizio; per il trasferimento, da parte di un soggetto passivo, di beni della sua impresa in un altro Stato membro (scorte, beni d'investimento): il numero di identificazione IVA con il quale egli è identificato in Lussemburgo e il numero con il quale è identificato nell'altro Stato membro; per le cessioni di mezzi di trasporto nuovi: (a) gli elementi necessari all identificazione del mezzo, in particolare il tipo, il numero di immatricolazione, la marca, il modello, il numero del telaio e l anno di fabbricazione; (b) la data della prima immissione in servizio, e: per le imbarcazioni: lunghezza e totale delle ore di navigazione; per gli aeromobili: peso al decollo e totale delle ore di volo; per i veicoli terrestri: cilindrata o potenza del motore e totale dei chilometri percorsi; per una cessione di beni successiva a un acquisto intracomunitario di beni che un soggetto passivo, non residente né identificato ai fini dell'iva all'interno del paese, ma identificato in un altro Stato membro, effettua in Lussemburgo nei confronti di un altro soggetto passivo o di un ente non soggetto passivo identificato ai fini dell'iva, 9

destinatario della cessione successiva e designato come debitore dell'imposta, la fattura deve fare esplicito riferimento all'articolo 18, paragrafo 4, secondo trattino, e deve riportare sia il numero d'identificazione IVA con cui il soggetto passivo ha effettuato tale acquisto intracomunitario e la successiva cessione dei beni, sia il numero con cui il destinatario di tale cessione di beni è identificato ai fini dell'iva; la fattura o documento equivalente che il soggetto passivo residente all'estero deve emettere per cessioni di beni e prestazioni di servizi per le quali l'imposta è dovuta dal destinatario del bene o servizio, deve indicare unicamente il prezzo al netto dell'imposta di ciascuna operazione imponibile. Le fatture emesse da soggetti passivi rivenditori di beni d occasione, oggetti d arte, da collezione o d antiquariato per le cessioni di tali beni devono indicare: (1) per le cessioni che rientrano nel regime del margine, alle quali, però, il rivenditore ha applicato il regime ordinario di imposizione: (a) (b) (c) (d) data di emissione e numero della fattura; nome e indirizzo del soggetto passivo rivenditore e dell acquirente; data della cessione dei beni; quantitativo e denominazione corrente dei beni ceduti, con indicazione separata dei beni con prezzo unitario d acquisto superiore a 250 euro o dei beni che costituiscono mezzi di trasporto. Per ciascun mezzo di trasporto, la fattura o il documento equivalente devono inoltre indicare: gli elementi necessari all identificazione del mezzo, in particolare il tipo, il numero di immatricolazione, la marca, il modello, il numero del telaio e l anno di fabbricazione; la data della prima immissione in servizio, e: per le imbarcazioni: lunghezza e totale delle ore di navigazione; per gli aeromobili: peso al decollo e totale delle ore di volo; per i veicoli terrestri: cilindrata o potenza del motore e totale dei chilometri percorsi; (e) il prezzo, al netto dell imposta, e gli altri elementi necessari per il calcolo della base imponibile; il prezzo, al netto dell imposta, e gli altri elementi necessari per il calcolo della base imponibile per ciascuna aliquota, nel caso in cui le operazioni cui si riferisce la fattura siano soggette a diverse aliquote IVA; (f) l aliquota applicabile e l importo dell imposta dovuta; l aliquota applicabile e l importo dell imposta dovuta relativamente a ciascuna aliquota nel caso in cui le operazioni cui si riferisce la fattura siano soggette a diverse aliquote IVA; (g) se del caso, il motivo dell'assenza di IVA per l'operazione fatturata; 10

(2) per le cessioni cui si applica il regime del margine: (a) (b) (c) luogo e data di emissione della fattura; nome e indirizzo del soggetto passivo-rivenditore e dell acquirente; data della cessione dei beni; (d) quantitativo, denominazione corrente dei beni ceduti e prezzo, comprensivo dell IVA sull'utile, con indicazione separata dei beni con prezzo unitario d acquisto superiore a 250 euro o dei beni che costituiscono mezzi di trasporto. Per ciascun mezzo di trasporto, la fattura o il documento equivalente devono inoltre indicare: gli elementi necessari all identificazione del mezzo, in particolare il tipo, il numero di immatricolazione, la marca, il modello, il numero del telaio e l anno di fabbricazione; la data della prima immissione in servizio, e: per le imbarcazioni: lunghezza e totale delle ore di navigazione; per gli aeromobili: peso al decollo e totale delle ore di volo; per i veicoli terrestri: cilindrata o potenza del motore e totale dei chilometri percorsi; (a) (b) la dicitura Regime speciale del margine ; se del caso, il motivo dell'assenza di IVA per l'operazione fatturata. La legislazione IVA non prevede particolari obblighi per quanto concerne l'impiego delle lingue nella redazione delle fatture. Tuttavia, nel Lussemburgo le lingue ufficiali amministrative sono il francese, il tedesco e il lussemburghese. In base alle disposizioni concernenti la tenuta della contabilità ai fini dell'iva, i soggetti passivi devono compilare le scritture contabili in modo che gli elementi necessari per il calcolo dell'imposta da pagare siano chiaramente accessibili e facilmente controllabili. Dato che è una parte essenziale della contabilità, la fattura deve essere redatta in una lingua comprensibile dall'amministrazione. Nell'ambito della Comunità quest'obbligo risulta soddisfatto se la fattura è redatta in una delle due lingue ufficiali della Comunità europea, ossia in francese o in tedesco. 20. ESISTONO ESENZIONI DALL OBBLIGO DI EMETTERE UNA FATTURA? IN CASO AFFERMATIVO, A QUALI CATEGORIE DI OPERATORI SI APPLICANO? Nel caso di cessioni e prestazioni effettuate nei confronti di altri soggetti passivi per le quali l'importo totale delle fatture non sia superiore a 50 euro devono essere fornite almeno le seguenti indicazioni: (a) (b) nome e indirizzo del cedente o prestatore; quantitativo e denominazione corrente dei beni ceduti o natura ed entità dei servizi resi; 11

(c) (d) prezzo IVA inclusa; aliquota IVA. Secondo la legislazione IVA lussemburghese l'emissione della fattura non è obbligatoria per le vendite effettuate nei confronti di persone che non sono soggetti passivi. DICHIARAZIONI PERIODICHE IVA 21. IN QUALI CASI UN OPERATORE È TENUTO A PRESENTARE UNA DICHIARAZIONE IVA? Il soggetto passivo che effettua in maniera indipendente e in via abituale operazioni che rientrano in una qualsiasi attività economica, a prescindere dai fini e dai risultati di tale attività e dal luogo di esercizio è tenuto: adichiarareeapagareperiodicamentel'impostaesigibile; a presentare per ciascun periodo fiscale, che consiste nell'anno civile, una dichiarazione annuale; a tenere una contabilità adeguata. 22. QUAL È LA PERIODICITÀ DELLA PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI IVA EDEI PAGAMENTI CORRISPONDENTI? In generale il soggetto passivo deve presentare una dichiarazione all'amministrazione fiscale entro il quindicesimo giorno di ciascun mese, secondo le modalità e nella forma stabilite dall'amministrazione. La dichiarazione deve contenere tutte le informazioni necessarie per il calcolo dell'iva e delle eventuali detrazioni e per il controllo da parte dell'amministrazione, compresi in particolare l'importo totale delle operazioni in questione, l'importo totale delle operazioni esenti o non soggette ad IVA e l'importo totale delle operazioni relative alle detrazioni da effettuare. L'importo dell'iva esigibile nel mese precedente deve essere pagato allo Stato entro lo stesso termine. In base ai criteri di cui al punto 23, alcuni soggetti passivi o gruppi di soggetti passivi sono autorizzati a dichiarare e pagare con cadenza rispettivamente trimestrale e annuale l'iva divenuta esigibile in un trimestre o un anno. I soggetti passivi tenuti a presentare dichiarazioni mensili o trimestrali devono anche presentare, anteriormente al 1 maggio di ogni anno, una dichiarazione annuale relativa all'iva esigibile nell'anno civile precedente e pagare entro lo stesso termine il saldo dell'imposta eventualmente dovuto in base a tale dichiarazione ricapitolativa. 23. ESISTONO REGIMI SPECIALI DI DICHIARAZIONE PER LE PICCOLE IMPRESE E/O TALUNE CATEGORIE DI ATTIVITÀ? IN CASO AFFERMATIVO, INDICARE QUALI. (1) Il soggetto passivo il cui volume d'affari annuo, al netto dell'imposta, realizzato nell'anno civile precedente il periodo di dichiarazione sia stato superiore a 112.000 euro ma non superiore a 620.000 euro è autorizzato a presentare, entro il 12

quindicesimo giorno di ciascun trimestre civile, una dichiarazione relativa all'iva divenuta esigibile nel trimestre civile precedente e a pagare tale imposta entro lo stesso termine. (2) Il soggetto passivo il cui volume d'affari annuo, al netto dell'imposta, realizzato nell'anno civile precedente il periodo di dichiarazione, non abbia superato 120.000 euro è autorizzato a presentare, anteriormente al 1 marzo di ciascun anno, una dichiarazione annuale relativa all'iva divenuta esigibile nell'anno civile precedenteeapagaretaleimpostaentrolostessotermine. (3) I soggetti passivi che sono tenuti a presentare dichiarazioni mensili o trimestrali devono anche presentare, anteriormente al 1 maggio di ciascun anno, una dichiarazione annuale relativa all'iva divenuta esigibile nell'anno civile precedente e pagare entro lo stesso termine il saldo dell'imposta eventualmente dovuto in base a tale dichiarazione ricapitolativa. (4) I soggetti passivi che cessano l'attività nel corso di un anno civile devono presentare, entro due mesi dalla cessazione dell'attività, una dichiarazione sostitutiva della dichiarazione annuale per l'anno civile in questione e pagare entro lo stesso termine l'iva non versata di cui siano eventualmente debitori in base alla dichiarazione presentata. 24. ESISTONO METODI SEMPLIFICATI DI CALCOLO DEL DEBITO FISCALE? IN CASO AFFERMATIVO, SU QUALI CRITERI SI BASANO, A CHI SI APPLICANO E IN CHE COSA CONSISTE LA SEMPLIFICAZIONE? No. ELENCHI RIEPILOGATIVI 25. QUAL È LA PERIODICITÀ DELLA PRESENTAZIONE DEGLI ELENCHI RIEPILOGATIVI? Entro il quindicesimo giorno di ciascun trimestre civile, il soggetto passivo deve presentare l'elenco riepilogativo degli acquirenti identificati ai fini dell'iva in un altro Stato membro nei confronti dei quali egli ha effettuato cessioni di beni spediti o trasportati da lui o da un terzo che agisce per suo conto, oppure dall'acquirente o da un terzo che agisce per suo conto, fuori dal Lussemburgo ma all'interno della Comunità, per le quali l'imposta è divenuta esigibile nel corso del trimestre civile precedente. A determinate condizioni, questo elenco può essere presentato solo annualmente. 26. SONO RICHIESTE INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI OLTRE A QUELLE PREVISTE DALL'ARTICOLO 22, PARAGRAFO 6, DELLA DIRETTIVA 77/388/CEE? No. 13

27. SI APPLICANO PROCEDURE SEMPLIFICATE PER GLI ELENCHI RIEPILOGATIVI CONFORMEMENTE ALL'ARTICOLO 22, PARAGRAFO 12, DELLA DIRETTIVA 77/388/CEE? IN CASO AFFERMATIVO, QUALI SONO LE SOGLIE FISSATE? Il soggetto passivo il cui volume d'affari annuo al netto dell'iva sia superiore a 45.000 euro ma non superiore a 112.000 euro è autorizzato a presentare l'elenco riepilogativo entro il quindicesimo giorno di ciascun anno civile se l'importo totale annuo, al netto dell'iva, delle cessioni di beni spediti o trasportati da lui o da un terzo che agisce per suo conto, oppure dall'acquirente o da un terzo che agisce per suo conto, fuori dal Lussemburgo ma all'interno della Comunità non supera 15.000 euro e non comprende cessioni intracomunitarie di mezzi di trasporto nuovi. Tuttavia, il soggetto passivo che ha cessato l'attività deve presentare l'elenco entro il quindicesimo giorno del trimestre civile che segue quello nel corso del quale ha avuto luogo la cessazione. Il soggetto passivo il cui volume d'affari annuo, al netto dell'iva, non superi 45.000 euro è autorizzato a presentare entro il quindicesimo giorno di ciascun anno civile un elenco riepilogativo semplificato se l'importo totale annuo al netto dell'iva delle cessioni di beni spediti o trasportati da lui o da un terzo che agisce per suo conto, o dall'acquirente o da un terzo che agisce per suo conto, fuori dal Lussemburgo ma all'interno della Comunità non supera 15.000 euro e non comprenda cessioni intracomunitarie di mezzi di trasporto nuovi. Tuttavia, il soggetto passivo che ha cessato l'attività economica deve presentare l'elenco prima del quindicesimo giorno del trimestre civile che segue quello nel corso del quale ha avuto luogo la cessazione. FATTURAZIONE ELETTRONICA E DICHIARAZIONI ELETTRONICHE 28. È CONSENTITA LA FATTURAZIONE ELETTRONICA? IN CASO AFFERMATIVO, SECONDO QUALI CONDIZIONI E PROCEDURE? La fatturazione elettronica non è consentita. 29. È POSSIBILE PRESENTARE LE DICHIARAZIONI IVA PER VIA ELETTRONICA? IN CASO AFFERMATIVO, IN CHE MODO E CON QUALE TECNOLOGIA? AQUALE UFFICIO OCCORRE RIVOLGERSI PER LA RELATIVA AUTORIZZAZIONE? La presentazione delle dichiarazioni IVA on-line (Internet) sarà possibile entro breve. Tale possibilità riguarderà in una prima fase le dichiarazioni IVA periodiche e in una seconda fase anche le dichiarazioni annuali. 30. È POSSIBILE PRESENTARE GLI ELENCHI RIEPILOGATIVI PER VIA ELETTRONICA? IN CASO AFFERMATIVO, IN CHE MODO E CON QUALE TECNOLOGIA? AQUALE UFFICIO OCCORRE RIVOLGERSI PER LA RELATIVA AUTORIZZAZIONE? È già possibile presentare gli elenchi riepilogativi su dischetto. Entro breve ne sarà possibile la presentazione on-line (Internet). OBBLIGHI AMMINISTRATIVI 14

31. ESISTONO REGIMI FORFETTARI? IN CASO AFFERMATIVO, A QUALI SOGGETTI E IN CHE MODO SI APPLICANO? Esiste un regime forfettario per i soggetti passivi che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi nel quadro della propria azienda agricola o silvicola. Per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da un'azienda agricola o silvicola, l'imposta è fissata forfettariamente: (1) all'8% della base imponibile: per i beni che provengono normalmente da un'azienda agricola e che sono stati prodotti dal soggetto passivo, compresi i beni che hanno subito una trasformazione primaria con i mezzi normalmente utilizzati in un'azienda agricola; per i servizi che contribuiscono normalmente alla realizzazione o alla commercializzazione della produzione agricola o silvicola e che sono forniti dal soggetto passivo con i mezzi normalmente utilizzati in un'azienda agricola o silvicola; per i beni utilizzati dal soggetto passivo ai fini della sua azienda agricola o forestale, compresi i beni d'investimento; (2) al 4% della base imponibile per i beni che provengono normalmente da un'azienda silvicola e che sono stati prodotti dal soggetto passivo, compresi i beni che hanno subito una trasformazione primaria con i mezzi normalmente utilizzati in un'azienda silvicola, ad eccezione dei prodotti di segheria. Tuttavia, le aziende agricole o silvicole possono optare per il regime IVA ordinario. Di norma, l'opzione - che si esercita presentando una dichiarazione scritta - è irrevocabile. Una volta che un'azienda ha esercitato tale opzione, tutte le attività economiche da essa effettuate sono soggette al regime ordinario. 32. SI APPLICANO ALTRE MISURE SEMPLIFICATIVE OLTRE A QUELLE GIÀ INDICATE? IN CASO AFFERMATIVO, INDICARE QUALI. No. 33. IN QUALI LINGUE SONO DISPONIBILI O TRADOTTI I MODELLI (DICHIARAZIONI PERIODICHE IVA E ELENCHI RIEPILOGATIVI)? I modelli IVA sono disponibili in francese e tedesco. DIRITTO ALLA DETRAZIONE 34. PER QUALI CATEGORIE DI BENI E SERVIZI L'IMPOSTA NON È DETRAIBILE? L'IVA su beni e servizi utilizzati per effettuare cessioni e prestazioni esenti o non soggette ad IVA non è detraibile. I beni e servizi utilizzati da un soggetto passivo per effettuare acquisti intracomunitari di beni o importazioni di beni sono soggetti al regime 15

di detrazione applicabile alle cessioni di beni e alle importazioni di servizi per le quali i beni acquistati o importati sono utilizzati. L'articolo 44 della legge IVA, basato sugli articoli 13 e 16 della sesta direttiva IVA, definisce le esenzioni applicabili nel Lussemburgo, che in genere sono concesse per motivi di carattere sociale, sanitario, culturale o connessi all'educazione. Articolo 44 (1) Sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto, entro i limiti e alle condizioni che devono essere stabiliti con regolamento del Granducato, le seguenti operazioni: (a) (b) le prestazioni di servizi e le cessioni di beni ad esse accessorie, ad eccezione delle telecomunicazioni e delle cessioni di beni accessori alle telecomunicazioni, effettuate dalle poste e telecomunicazioni; le seguenti prestazioni di servizi e cessioni di beni: la concessione e la negoziazione di crediti nonché la gestione di crediti da parte dei concedenti, le operazioni di sconto e di risconto; l'assuzione di impegni, di fideiussioni e di altre garanzie, la negoziazione di tali operazioni e la gestione di garanzie di crediti da parte dei concedenti; le operazioni, compresa la negoziazione, relative ai crediti, ad eccezione del recupero di crediti; le operazioni, compresa la negoziazione, relative ad assegni e altri effetti commerciali; le operazioni, compresa la negoziazione, relative a depositi e conti correnti; le operazioni, compresa la negoziazione, relative a pagamenti e giroconti; le operazioni, compresa la negoziazione, relative a valute estere, biglietti e monete aventi corso legale, eccettuati i biglietti e le monete da collezione; sono considerati da collezione le monete d'oro, d'argento o di altro metallo e i biglietti che non sono normalmente utilizzati come mezzo di pagamento legale o che presentano un interesse numismatico; le operazioni, compresa la negoziazione, eccettuate la custodia e la gestione, relative ad azioni, a quote sociali, a obbligazioni o altri titoli, esclusi i documenti rappresentativi di merci; i servizi relativi alle emissioni. Tuttavia l'iva a monte è detraibile se le suddette cessioni e prestazioni sono direttamente relative a beni da esportare verso un paese extracomunitario o se il destinatario delle stesse è residente o domiciliato in un paese extracomunitario. (c) la gestione di fondi comuni di investimento di cui alla legge del 30 marzo 1988 relativa ai fondi comuni di investimento e la gestione di fondi pensione di cui alla legge che istituisce fondi pensione sotto forma di 16

SEPCAV (Société d épargne-pension à capital variabile) e ASSEP (Association d épargne-pension); (d) (e) (f) le cessioni, al valore facciale, di francobolli validi per l'affrancatura in Lussemburgo, di bolli fiscali e di altri simili valori; le cessioni di beni immobili e le cessioni di diritti reali immmobiliari. L'esenzione non si applica alle cessioni risultanti da un contratto di vendita di immobili da costruire, se si riferiscono a immobili non ancora esistenti al momento della conclusione del contratto, né alle cessioni risultanti da un contratto d'appalto; l'affitto e la locazione di beni immobili. L'esenzione non si applica alle seguenti operazioni: le prestazioni di alloggio nei luoghi che un soggetto passivo riserva all'alloggio temporaneo di persone; la locazione di campi di vacanza o di terreni attrezzati per il campeggio; la locazione di aree non situate sulla pubblica via adibite a parcheggio; la locazione di utensili, macchine e qualsiasi tipo di attrezzatura; la locazione di casseforti; (g) (h) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, compresa la fornitura di acqua, energia elettrica, gas, calore, freddo e simili, effettuate ai fini della gestione, manutenzione e riparazione della proprietà comune da parte delle amministrazioni condominiali ai sensi della legge del 16 maggio 1975 relativa alla comproprietà degli edifici, nei confronti dei condomini o dei loro inquilini; le operazioni di assicurazione e di riassicurazione, comprese le prestazioni di servizi relative a dette operazioni, effettuate dai mediatori e dagli intermediari di assicurazione. L'esenzione non si applica ai servizi prestati da periti relativi alla valutazione dei risarcimenti assicurativi; Tuttavia l'iva a monte è detraibile se le suddette operazioni sono direttamente relative a beni da esportare verso un paese extracomunitario o se il destinatario delle stesse è residente o domiciliato in un paese extracomunitario. (i) (j) l'esercizio delle scommesse relative ad attività sportive e l'esercizio del gioco di cui agli articoli 4 e 5 della legge del 20 aprile 1977 che disciplina il gioco e le scommesse relative ad attività sportive, quando sono soggetti a imposte e diritti speciali applicati dallo Stato e sono stati autorizzati dalle competenti autorità pubbliche. L'esenzione non si applica ai servizi resi dagli intermediari che intervengono in tali operazioni; le cessioni e prestazioni effettuate da organizzatori di tombole e lotterie autorizzate quando il ricavato sia destinato a fini di interesse collettivo o generale; 17

(k) le prestazioni e cessioni e seguenti: le prestazioni sanitarie rese nell'esercizio delle professioni medica e dentistica; i servizi resi dagli odontotecnici nell'esercizio della loro professione; la fornitura di protesi dentarie effettuata da dentisti e odontotecnici nell'esercizio della loro professione; le prestazioni sanitarie rese nell'esercizio delle professioni paramediche se effettuate su prescrizione medica o pagate da organismi previdenziali. L'esenzione non si applica alla sauna e ai trattamenti di bellezza; (l) le operazioni seguenti: le cessioni e prestazioni strettamente connesse all'ospedalizzazione di malati o feriti e alle cure mediche prestate alla persona, effettuate da organismi di diritto pubblico, da istituti ospedalieri, centri medici e diagnostici e altri istituti analoghi del settore privato, il cui carattere sociale sia riconosciuto dalle competenti autorità pubbliche; le analisi cliniche effettuate da laboratori biochimici; le prestazioni di trasporto di malati o feriti con veicoli specificamente destinati a tale scopo; (m) (n) cessioni di organi, sangue e latte umani; le prestazioni e cessioni strettamente connesse con la previdenza sociale, l'assistenza sociale o la salute pubblica effettuate da organismi di diritto pubblico, mutue, istituzioni pubbliche, case di cura, case di riposo, unità di gerontologia o geriatria, organizzazioni caritative o altre analoghe istituzioni del settore privato, il cui carattere sociale sia riconosciuto dalle competenti autorità pubbliche; (o) le prestazioni e cessioni strettamente connesse con la protezione dell'infanzia e della gioventù, effettuate da organismi di diritto pubblico, orfanotrofi, case di cura, centri per l'infanzia o la gioventù compresi ostelli per la gioventù e altre analoghe organizzazioni del settore privato, il cui carattere sociale sia riconosciuto dalle competenti autorità pubbliche; (p) le operazioni seguenti: le prestazioni e cessioni strettamente connesse con l'educazione dell'infanzia o della gioventù, con l'insegnamento scolastico o universitario e con la formazione o la riqualificazione professionale, effettuate da istituzioni del settore privato autorizzate e controllate dalle competenti autorità pubbliche o istituite in base a una legge; prestazioni di alloggio e somministrazioni di vitto da parte di collegi e mense scolastiche o universitarie; 18

le lezioni impartite da insegnanti a titolo personale e relative all'insegnamento scolastico o universitario; (q) (r) la messa a disposizione, da parte di istituzioni religiose o filosofiche, di personale per le attività di cui alle lettere (l), (n), (o) e (p) o per fini di assistenza spirituale; le operazioni seguenti: le prestazioni di servizi e le cessioni di beni ad esse strettamente connesse effettuate da enti statali o comunali o da altri organismi di diritto pubblico nella gestione di teatri, orchestre, cori, musei, biblioteche, archivi, giardini botanici o zoologici; le prestazioni di servizi e le cessioni di beni ad esse strettamente connesse effettuate dagli organizzatori di rappresentazioni teatrali, coreografiche e cinematografiche, concerti, conferenze, corsi e altri eventi di interesse generale a carattere scientifico, culturale, educativo o sociale se i proventi sono essenzialmente destinati a coprire le spese relative all'organizzazione degli eventi. L'esenzione non si applica alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate da altri soggetti passivi nei confronti delle organizzazioni e degli organizzatori suddetti per le attività suindicate e, in particolare, alle prestazioni di servizi effettuate da gruppi teatrali o coreografici, orchestre o cori, registi, attori, ballerini, direttori d'orchestra, musicisti, cantanti o altri artisti e da conferenzieri o professori; (s) (t) (u) (v) le prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o l'educazione fisica effettuate da organizzazioni non lucrative alle persone che esercitano lo sport o l'educazione fisica e le prestazioni di servizi effettuate in occasione di eventi sportivi dagli organizzatori degli stessi; le prestazioni di servizi e le cessioni di beni ad esse strettamente connesse effettuate nei confronti dei propri membri, nel loro interesse comune e dietro pagamento di quote fissate in conformità dello statuto, da organismi non lucrativi che si prefiggono obiettivi di natura politica, sindacale, religiosa, patriottica, filosofica, filantropica o civica, o se la loro attività comporta la gestione di un ufficio collettivo; le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel quadro di manifestazioni occasionali per la raccolta di fondi da organizzazioni non lucrative con finalità di interesse collettivo o pubblico che non sono considerate soggetti passivi in base alla loro attività principale o da organismi le cui operazioni sono esenti in conformità alle lettere (l), (n), (o), (p), (r), (s) e (t); le prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di un'attività onoraria da membri di organismi pubblici, associazioni professionali, consigli di amministrazione, comitati di gestioni o analoghi organismi retribuite con gettoni di presenza; 19

(w) (x) le cessioni di beni destinati esclusivamente ad un'attività esente a norma del presente articolo ove tali beni non siano stati oggetto di un diritto a detrazione a norma dell'articolo 49 e le cessioni di beni il cui acquisto o la cui destinazione siano stati esclusi dal diritto alla detrazione conformemente all'articolo 54; le prestazioni di servizi effettuate da associazioni autonome di persone che esercitano un'attività esente o per la quale non sono considerate soggetti passivi al fine di rendere ai loro membri i servizi direttamente necessari all'esercizio di tale attività, quando tali associazioni si limitano ad esigere dai loro membri il rimborso della parte delle spese comuni loro spettante, a condizione che questa esenzione non possa provocare distorsioni di concorrenza. Non è inoltre detraibile l'imposta sul valore aggiunto relativa a spese di carattere non strettamente professionale quali le spese suntuarie, di divertimento o di rappresentanza. 35. PER QUALI CATEGORIE DI BENI E SERVIZI L'IMPOSTA È PARZIALMENTE DETRAIBILE? INDICARE LA PERCENTUALE. La legislazione nazionale non contempla un diritto alla detrazione parziale fissato ab initio ad una determinata percentuale. 20