CIRCOLARE SETTIMANALE



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.. CIRCOLARE SETTIMANALE settembre 2011 N 2 Tutte le informazioni sono tratte, previa critica rielaborazione, dalla normativa vigente primaria (leggi, decreti, direttive) e secondaria (circolari ministeriali e dell Agenzia delle Entrate), dalla principale giurisprudenza nonché da riviste e stampa specializzate Per ulteriori informazioni contattare direttamente lo Studio (Main Office: Via S. Radegonda, 8 Milano Tel.02/874271 - Fax 02/72099377 www.rossiassociati.it e-mail: info@rossiassociati.com ).

Accertamenti esecutivi - Riepilogo della disciplina INDICE 1 Premessa...2 2 Decorrenza...2 3 Termini per il versamento degli importi contestati...2 4 Proposizione del ricorso...3 5 Somme da versare entro il termine di presentazione del ricorso...3 5.1 Aggi di riscossione...3 5.2 Esclusione della sanzione per omesso versamento entro il termine per il ricorso..3 6 Somme da versare successivamente al termine di presentazione del ricorso...4 7 Sospensione dell esecuzione forzata...4 8 Dilazione delle somme...4 Pag. 1

1 PREMESSA Per effetto dell art. 29 del DL 31.5.2010 n. 78 convertito nella L. 30.7.2010 n. 122, come modificato e integrato dal DL 13.5.2011 n. 70 convertito nella L. 12.7.2011 n. 106 (c.d. decreto sviluppo ) e dal DL 6.7.2011 n. 98 convertito nella L. 15.7.2011 n. 111 (c.d. prima manovra correttiva ), gli avvisi di accertamento emessi ai fini delle imposte sui redditi (IRPEF/IRES), IRAP e IVA, nonché il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni, devono contenere anche l intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all obbligo di pagamento delle somme in essi indicate (c.d. accertamenti esecutivi ). In tali ipotesi, viene meno, ai fini del versamento delle somme contestate, la necessità di notifica della cartella di pagamento che, tuttavia, rimane necessaria nei casi di: riscossione a seguito di controllo automatico e formale delle dichiarazioni (ad esempio, ove il contribuente non versi le somme relative alle imposte dichiarate); riscossione di imposte diverse da quelle sui redditi, IRAP e IVA (es. imposta di registro, imposta sulle successioni). In estrema sintesi, in virtù del generale potenziamento del sistema di riscossione: entro il termine di proposizione del ricorso (quindi, di norma, entro 60 giorni dalla notifica dell atto), occorre versare la totalità degli importi indicati nell avviso di accertamento (ridotti a un terzo, qualora il contribuente abbia proposto ricorso); decorsi 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento (quindi, di norma, decorsi 90 giorni dalla notifica dell atto), la riscossione delle somme richieste è affidata in carico agli Agenti della riscossione anche ai fini dell esecuzione forzata. 2 DECORRENZA Le nuove disposizioni in materia di accertamenti esecutivi si applicano a partire dagli atti emessi dall 1.10.2011, in relazione ai periodi d imposta in corso al 31.12.2007 e successivi. Pertanto, ai fini della decorrenza, occorrerà considerare la data di sottoscrizione dell atto, e non la data di notifica, coincidente, ad esempio, con il giorno di spedizione. 3 TERMINI PER IL VERSAMENTO DEGLI IMPORTI CONTESTATI Gli importi contestati nell accertamento devono essere versati entro il termine di presentazione del ricorso, vale a dire, nella maggior parte dei casi, entro 60 giorni dalla sua notifica, salva l immediata concessione della sospensiva giudiziale. In caso di sospensione del termine per effetto della presentazione dell istanza di adesione (per un periodo di 90 giorni, ai sensi dell art. 6 del DLgs. 218/97) o per il periodo feriale (dall 1.8 al 15.9 di ogni anno, ai sensi dell art. 1 della L. 742/69), però, il contribuente non dovrebbe essere tenuto al versamento prima dello spirare del termine comprensivo del periodo di sospensione. Una volta che siano decorsi 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento (quindi, in generale, 90 giorni dalla notifica dell atto), la riscossione delle somme richieste, in deroga alle disposizioni in materia di iscrizione a ruolo, è affidata in carico agli Agenti della riscossione anche ai fini dell esecuzione forzata. Pag. 2

4 PROPOSIZIONE DEL RICORSO In caso di tempestiva proposizione del ricorso, si applicano le disposizioni in materia di riscossione frazionata in pendenza di giudizio (artt. 15 del DPR 602/73 e 68 del DLgs. 546/92). Pertanto, il contribuente dovrà versare: di regola entro 60 giorni dalla notifica dell atto, un terzo degli importi dovuti a titolo di imposta (antecedentemente alle modifiche apportate dal DL 70/2011, le imposte potevano essere iscritte a ruolo per la metà del loro ammontare); i due terzi delle somme dovute, dopo la sentenza della Commissione tributaria provinciale che respinge il ricorso; il residuo a seguito della sentenza di secondo grado sfavorevole al contribuente. Antecedentemente alla sentenza di primo grado favorevole all ufficio, non vi può, invece, essere alcuna riscossione delle sanzioni. 5 SOMME DA VERSARE ENTRO IL TERMINE DI PRESENTAZIONE DEL RICORSO Entro il termine di presentazione del ricorso (di regola, entro 60 giorni dalla notifica dell accertamento), il contribuente è quindi tenuto a corrispondere: le somme dovute a titolo di imposta, per l intero o per un terzo (qualora si sia presentato ricorso); se non si è proposto ricorso, le somme dovute a titolo di sanzione; gli interessi nella misura del 4% annuo. 5.1 AGGI DI RISCOSSIONE Se il versamento degli importi contestati tramite l avviso di accertamento avviene entro il termine di presentazione del ricorso, il contribuente non deve corrispondere alcun aggio di riscossione. Ora, invece, il contribuente (a meno che opti per l acquiescenza) è tenuto a corrispondere gli aggi di riscossione, sebbene nella misura ridotta del 4,65%, posto che non gli è consentito di versare le somme richieste con l avviso di accertamento immediatamente, perché deve attendere la cartella. 5.2 ESCLUSIONE DELLA SANZIONE PER OMESSO VERSAMENTO ENTRO IL TERMINE PER IL RICORSO Per effetto delle modifiche apportate dal DL 70/2011, in caso di omesso versamento delle somme richieste con l avviso di accertamento entro il termine per il ricorso, non si applica la sanzione del 30% prevista dall art. 13 del DLgs. 471/97. Pag. 3

6 SOMME DA VERSARE SUCCESSIVAMENTE AL TERMINE DI PRESENTAZIONE DEL RICORSO Qualora il contribuente non provveda a versare le somme entro il termine di presentazione del ricorso, oltre a quanto sopra elencato, deve corrispondere: gli aggi di riscossione, nella misura totale del 9% delle somme da versare; gli interessi di mora di cui all art. 30 del DPR 602/73, da calcolarsi dal giorno successivo alla notifica dell atto fino a quello in cui avviene il versamento (a decorrere dall 1.10.2011, il tasso è pari al 5,0243%); le eventuali spese relative alle procedure esecutive. 7 SOSPENSIONE DELL ESECUZIONE FORZATA Per effetto del DL 70/2011, l esecuzione forzata è sospesa per un periodo di 180 giorni dall affidamento degli accertamenti esecutivi agli Agenti della riscossione; tale sospensione non si applica con riferimento alle azioni cautelari e conservative, nonché ad ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore (es. fermi ed ipoteche). La sospensione non opera se, a seguito dell affidamento del credito ad Equitalia anche prima dei termini previsti, gli Agenti della riscossione vengano a conoscenza di elementi idonei a dimostrare il fondato pericolo per il positivo esito della riscossione. Sotto il profilo operativo, pertanto: il contribuente può presentare ricorso e contestualmente richiedere la sospensione dell accertamento alla Commissione tributaria; in ogni caso (a prescindere dalla presentazione del ricorso), la sola esecuzione (quindi il pignoramento) viene sospesa per 180 giorni dall affidamento del credito ad Equitalia; pertanto, salvo cause di sospensione dei termini per il ricorso, dalla notifica dell accertamento l esecuzione è sospesa per 270 giorni; ove, a seguito dell affidamento del credito, emergano elementi idonei ad integrare il pericolo per la riscossione, la sospensione dell esecuzione viene meno; la sospensione non si applica, in ogni caso, con riferimento a fermi e ipoteche, che, in costanza dei presupposti di legge, potranno essere adottati decorsi 90 giorni dalla notifica dell atto, a meno che, entro tale termine, il giudice abbia già concesso la sospensione giudiziale. 8 DILAZIONE DELLE SOMME La dilazione del pagamento delle somme richieste con l accertamento esecutivo, prevista dall art. 19 del DPR 602/73, può essere concessa solo dopo il relativo affidamento all Agente della riscossione. Posto che l affidamento del credito ad Equitalia avviene decorsi 30 giorni dalla scadenza del termine ultimo per il pagamento (di regola, decorsi 90 giorni dalla notifica dell accertamento), il presupposto per l ottenimento della dilazione è la mora del contribuente. Ne risulta che il contribuente non può, una volta ricevuto l atto, chiedere subito la dilazione. Pag. 4