Legenda Documento di consultazione n. 5/2013 Regolamento su Obblighi di adeguata verifica della clientela e di registrazione Attuativo dell art. 7, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231 Nella riga Commentatore i singoli soggetti dovranno inserire la loro denominazione abbreviata. Nella riga Osservazioni generali i singoli soggetti potranno inserire commenti di carattere generale. Nelle colonne Articolo e Comma andranno inseriti, rispettivamente, l articolo e il comma a cui si riferisce l osservazione e la proposta di modifica. Nella colonna Osservazioni e proposte andranno inserite le osservazioni e le proposte di modifica. Commentatore AIRA- Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio Osservazioni generali In tema di adeguata verifica della clientela, in via preliminare, giova sottolineare come le disposizioni contenute nel documento in consultazione avranno un rilevante impatto sui processi e sulle procedure interne delle imprese di assicurazione e degli intermediari assicurativi, destinatari degli obblighi. Tuttavia, sebbene l'obiettivo delle disposizioni sia quello di fornire una normativa chiara ed organica che supporti i destinatari operanti nel settore assicurativo nel definire le concrete modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica, mirando a completare la regolamentazione secondaria prevista dal D.lgs. 231/07, in alcuni casi, le stesse non sembrano fornire risposta esaustiva alle esigenze ripetutamente rappresentate dal mondo assicurativo, apparendo talvolta generiche o troppo limitative rispetto alle casistiche e peculiarità proprie del settore.
Articolo Comma Osservazioni e proposte, lett. f) Ci si chiede se per le operazioni (ad esempio i bonifici) i questionari di adeguata verifica dovranno essere tanti quanti i cointestatari del rapporto e quindi dell operazione., lett. j) Stante la sostituzione del termine delegato con il termine esecutore, ci si chiede se tale definizione valga anche per le persone fisiche quando occasionalmente altra persona intervenga per il pagamento del premio in vece del cliente., lett. p) Si rileva che la definizione di mezzi di pagamento, nella parte in cui ricomprende il denaro contante, appare incompatibile con l operatività delle imprese di assicurazione e degli intermediari assicurativi. Si suggerisce quindi di modificare la suddetta definizione o di puntualizzare che in ordine alle imprese di assicurazione e per le agenzie di assicurazione vige il divieto assoluto di effettuare operazioni di qualsiasi genere nel ramo Vita utilizzando come mezzo di pagamento il contante (Reg. ISVAP n 5 del 16/10/2006 art. 47, comma 3) se non attraverso un intermediario finanziario autorizzato (Banche, Poste Italiane e Istituti di moneta elettronica)., lett. q) Ci si chiede quale operazione, in campo assicurativo, non sia riconducibile ad un rapporto continuativo., lett. s) Ci si chiede quale operazione, in campo assicurativo, non sia riconducibile ad un rapporto continuativo (si veda osservazione precedente). Art. 4 Co. 4 Si chiede di precisare quali siano i casi concreti di applicazione della presente norma. Art. 5 Si conferisce agli intermediari la discrezionalità nella individuazione degli ulteriori fattori da considerare ai fini della valutazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Prudenzialmente, al fine di evitare
che la discrezionalità concessa si traduca in libero arbitrio da parte degli intermediari assicurativi, in attuazione dei principi di proporzionalità e del risk based approach, si suggerisce di puntualizzare quali possano essere tali ulteriori elementi di valutazione. Art. 5 Co. 3, lett. a) Si ritiene troppo generico il riferimento a procedimenti penali o procedimenti per danno erariale, per responsabilità amministrativa ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, per irrogazione di sanzioni amministrative a seguito di violazione di disposizioni antiriciclaggio a carico del cliente ( ). Si suggerisce una migliore puntualizzazione del contesto e della fase specifica del procedimento che rileva al fine dell aggiornamento della valutazione del rischio del cliente per evitare che qualsiasi provvedimento di natura civile, penale e amministrativa determini una immotivata incidenza sul suo profilo di rischio. Art. 5 Co. 4, lett. b) Si suggerisce di valutare l opportunità di eliminare tale previsione dai criteri per la valutazione del rischio concernenti i rapporti continuativi e le operazioni dal momento che, qualora il cliente non sia fisicamente presente, già l art. 28 del D.Lgs. 231/07 stabilisce come debbano essere applicati obblighi rafforzati di adeguata verifica della clientela, prevedendo quindi un elevato rischio di riciclaggio. Inoltre, lo stesso art. 22 del documento in consultazione prevede obblighi rafforzati di adeguata verifica della clientela nel caso di operatività svolta dal cliente o dal beneficiario senza la sua presenza fisica presso le imprese. Art. 7 Co.3 Si rileva una contraddizione tra quanto previsto all art. 7, comma 3, ed il contenuto degli obblighi di adeguata verifica ai sensi dell art. 8 del documento. In particolare, appare contraddittorio limitare le attività di adeguata verifica a quelle previste dalle lettere a) ed e) dell articolo 8, comma 1 (identificazione del cliente e dell eventuale esecutore; acquisizione di informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo e dell operazione occasionale), dovendo applicarsi nei casi espressamente indicati dalla lettera a) alla lettera d) dell art. 7, gli obblighi previsti dalle lettere a) ad f) dell art. 8, fermo restando l applicazione del principio dell approccio basato sul rischio. Art. 7 Co. 3, lett. b) Non è definita concretamente la definizione di operazione occasionale.
Art. 9 Si domanda un chiarimento circa la possibilità di utilizzare, ai fini dell identificazione del beneficiario, i dati forniti dalla Banca che riceve il bonifico per il beneficiario (nei casi in cui il beneficiario non risulti già censito all origine perché, per esempio, anche contraente della polizza). Nel caso de quo, la Banca sarebbe tenuta ad effettuare l identificazione del beneficiario e a fornire i dati ai fini delle registrazioni in AUI della Compagnia (che altrimenti è autorizzata a non effettuare il bonifico). Art. 9 Co. 2 Si chiede se per le persone fisiche, in caso di esecutore diverso dal cliente, tale procura debba essere sempre richiesta e quando: se al momento dell apertura del rapporto o al momento dell incasso del premio. Al momento il controllo è effettuato al compimento dell operazione (incasso o pagamento) rilevando l eventuale esecutore senza che si verifichi l esistenza di una procura. Art. 10 e 3 Si domanda un chiarimento circa l individuazione del titolare effettivo a fronte di un rapporto o di una operazione compiuta da una persona fisica quando questa stessa risulta essere Cliente/Contraente nel perfezionamento di una Polizza Vita o di una operazione. Non appare corretto, infatti, riferire la figura del mero portatore del mezzo di pagamento a quella di titolare effettivo, considerate le caratteristiche che questo deve avere per rientrare nella fattispecie prevista dal D.Lgs. 231/07. Pertanto, a fronte dell accensione di un rapporto Vita o a seguito di un perfezionamento (Cliente: persona fisica) di un operazione, è praticamente nulla la possibilità di individuare la figura di un titolare effettivo. Art. 10 Si richiede un chiarimento circa la possibilità di individuare il titolare effettivo nei casi di rapporti continuativi od operazioni occasionali con società fiduciarie. In particolare, nella realtà delle imprese di assicurazione, il mandato fiduciario rilasciato dal mandante (fiduciante) alla società fiduciaria riguarda la stipula e la gestione (pagamenti premi e incassi di mandati) di polizze assicurative appartenenti al ramo Vita, assumendo la fiduciaria la qualità di contraente delle stesse polizze. Quando la società fiduciaria esplica le sue funzioni come cliente di un impresa assicuratrice attraverso la stipula di polizze assicurative del ramo Vita, occorre distinguere a quale tipologia la fiduciaria (contraente) appartenga. Riguardo alle sole fiduciarie cd. dinamiche, iscritte all albo previsto dall art. 106 del D.Lgs. 385/1993 e sottoposte alla vigilanza della Banca d Italia, le imprese assicuratrici applicano le misure semplificate di adeguata
verifica della clientela; nel caso di società fiduciarie cd. statiche, le imprese assicuratrici sono tenute alla rilevazione antiriciclaggio del rapporto (polizza Vita) e delle operazioni (premi e riscatti/liquidazioni). In tali casi, il titolare effettivo dovrebbe essere quello riferito alla stessa società fiduciaria contraente della polizza interessata. Art. 11 Co. 8 Sulla base di questa precisazione si può desumere che il beneficiario in quanto tale sia identificabile solo al momento della liquidazione. Occorrerebbe una precisazione a tal proposito per evitare dubbi circa eventuali identificazioni da effettuare al momento dell apertura del rapporto. Art. 12 Si chiede di precisare se per la corresponsione di una prestazione assicurativa si intenda la liquidazione di un mandato o anche il pagamento del premio. Art. 16 1 Co. 2, lett.d) Si evidenziano le difficoltà operative che la norma in commento porrà in capo agli intermediari assicurativi nel momento in cui fosse recepita nel Regolamento. Il periodo appare contraddittorio. Infatti, qualora sia inviata alla UIF la segnalazione di operazione sospetta, sulla base di ragionevoli motivi per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, appare improbabile che l impresa assicuratrice possa escludere l esistenza di un elevato pericolo di riciclaggio. Si suggerisce, pertanto, di riformulare il periodo. 6, 2, 3, 4 Si chiede di chiarire il perimetro di applicazione dell art. 26 oltre alla fattispecie dell impresa delegataria che deve svolgere l attività di adeguata verifica per conto delle compagnie di coassicurazione. 8 Si rileva come nelle polizze collettive avere tanti titolari effettivi quanti risultano essere gli assicurati divenga inattuabile.