2. SCOPO ED OGGETTO 2.1. Il Regolamento contiene anche la disciplina delle



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Approved by. PRES ICEC Date: 01.12.2015 Replaces: 08 Pagina 1 di 10 INDICE 1. PREMESSA GENERALE 2. SCOPO E OGGETTO 3. INDIRIZZI POLITICI 4. AMBITO DI APPLICAZIONE ED ELEMENTI DI 5. CONFORMITA A DISPOSIZIONI DI LEGGE 6. AMMISSIBILITA DEL PRODOTTO E PRINCIPIO TEMPUS REGIT ACTUM 7. OBBLIGHI DELL ORGANIZZAZIONE 8. DURATA DEL CONTRATTO 9. DOMANDA DI 10. VERIFICA ISPETTIVA INIZIALE - VALUTAZIONE DEL SISTEMA DI GARANZIA DELLA QUALITÀ DEL PRODUTTORE PER LE SOLE ORGANIZZAZIONI PRIVE DI UNI EN ISO 9001:2008/UNI EN ISO 9001:2015 11. VERIFICA ISPETTIVA INIZIALE - VALUTAZIONE DEL SISTEMA QUALITA PER LE ORGANIZZAZIONI CON UNI EN ISO 9001:2008/UNI EN ISO 9001:2015 12. VERIFICA ISPETTIVA INIZIALE - VERIFICHE IN CAMPO SULLA RINTRACCIABILITÀ 13. CLASSIFICAZIONE E GESTIONE DELLE ANOMALIE DEL SISTEMA DI GARANZIA QUALITA 14. VERIFICA DI CHIUSURA NON CONFORMITA 15. CLASSIFICAZIONE E GESTIONE DELLE ANOMALIE RELATIVE ALLA RINTRACCIABILITA 16. TRASMISSIONE DEI DOCUMENTI ALLA COMMISSIONE DELIBERANTE 17. EMISSIONE DEL CERTIFICATO 18. VERIFICHE PERIODICHE DI MANTENIMENTO/ SORVEGLIANZA 19. VERIFICHE DI RINNOVO 20. RICHIESTE DI MODIFICA O ESTENSIONE DELLA 21. MODIFICHE AGLI ARTICOLI O AL CAMPO DI VALIDITA DEL CERTIFICATO 22. MODIFICHE DELLO SCHEMA DI 23. CONTESTAZIONE DI TERZI ALL ORGANIZZAZIONE 24. RISERVATEZZA E PRIVACY 25. RINUNCIA, SOSPENSIONE O REVOCA DELLA 26. RECLAMI, RICORSI E CONTENZIOSI 27. PUBBLICAZIONE E PUBBLICITA 28. USO DEL MARCHIO DI 1. PREMESSA GENERALE 1.1. Il presente documento Regolamento per la certificazione dell origine di prodotti di industrie conciarie secondo UNI EN 16484 Cuoio requisiti per la determinazione dell origine della produzione del cuoio (in seguito Regolamento ), definisce e descrive i criteri, le condizioni e le modalità per la certificazione dell origine geografica dei prodotti di industrie conciarie, le cui caratteristiche sono definite dalla norma UNI EN 16484. 2. SCOPO ED OGGETTO 2.1. Il Regolamento contiene anche la disciplina delle attività di sorveglianza e rinnovo della certificazione e delle modalità per la concessione, mantenimento e rinnovo del diritto all uso del marchio ICEC e del certificato di conformità ICEC (nel prosieguo denominati rispettivamente Marchio e Certificato). 2.3. Lo scopo delle attività di certificazione è quello di fornire, con un adeguato livello di confidenza, un assicurazione indipendente che l articolo di una Organizzazione soddisfi i requisiti del documento di riferimento. 2.4. La verifica viene condotta con la metodologia del campionamento. Le regole di campionamento sono riportate al 12.1. Ne consegue che l assenza di non conformità non garantisce la totale assenza di anomalie negli articoli certificati. 3. INDIRIZZI POLITICI 3.1. ICEC eroga servizi di certificazione Prodotto per l intera area pelli, in accordo con i requisiti della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 o di quella successivamente in vigore, nei confronti di chi manifesta l interesse nella certificazione di parte terza e indipendente come elemento di assicurazione nei confronti del mercato e/o del committente nella capacità di fornire un articolo conforme alla norma di riferimento. I servizi di certificazione, relative norme e settori accreditati da Accredia sono definiti in dettaglio nel Certificato di Accreditamento rilasciato da Accredia. 3.2. ICEC applica le condizioni e le procedure in modo non discriminatorio; in particolare: a) i servizi sono accessibili a tutte le Organizzazioni che ne fanno domanda e che si impegnano contrattualmente ad osservare i requisiti del presente Regolamento e dei contratti sottoscritti; b) non vengono adottate condizioni indebite e sperequanti di carattere finanziario o di altra natura; c) l accesso alla valutazione ed alla certificazione non viene condizionato dalle dimensioni, dall importanza e dalla notorietà dell Organizzazione o dalla appartenenza a particolari associazioni o gruppi. 3.3. La corretta applicazione delle condizioni di imparzialità viene verificata dal Comitato per la salvaguardia dell imparzialità di ICEC, nel quale sono rappresentate, senza predominanza di singoli interessi, le parti interessate alle attività di certificazione: associazioni, amministrazioni pubbliche, Enti di normazione e di ricerca, utilizzatori, produttori. 3.4. La consulenza nella definizione ed applicazione dei requisiti per ottenere la certificazione dell articolo / famiglia di articoli non rientra tra i servizi forniti da ICEC e pertanto, al di là delle normali funzioni informative e di assistenza ai soggetti da certificare e/o certificati, ICEC, in accordo a quanto stabilito dal Regolamento per l accreditamento degli Organismi di Certificazione, non svolge attività di consulenza. 4. AMBITO DI APPLICAZIONE ED ELEMENTI DI 4.1. Il presente Regolamento si applica alle attività di certificazione di Prodotto Denominazione di origine secondo:

Approved by. PRES ICEC Date: 01.12.2015 Replaces: 08 Pagina 2 di 10 a) le leggi o i regolamenti cogenti esclusivamente previsti dallo schema; b) la norma di riferimento 5. CONFORMITA A DISPOSIZIONI DI LEGGE 5.1. La certificazione riguarda esclusivamente la conformità dell articolo/famiglie di articoli ai documenti di riferimento e, sempre che questi non comprendono disposizioni di legge, non riguarda il rispetto delle disposizioni di legge vigenti che resta di esclusiva responsabilità dell Organizzazione. 6. AMMISSIBILITA DEL PRODOTTO E PRINCIPIO TEMPUS REGIT ACTUM 6.1. La decisione insindacabile sull ammissibilità dell articolo/famiglia di articoli per i quali l Organizzazione fa richiesta di certificazione e uso del marchio rispetto alla relativa norma, spetta unicamente ad ICEC. 6.2. Il prodotto (in seguito definito articolo) oggetto di certificazione deve essere univocamente definito da un nome commerciale e/o un codice aziendale di vendita. Per famiglia di articoli di intende un gruppo di articoli omogeneo per siti produttivi dove sono svolte le fasi qualificanti del processo previste dalla norma UNI EN 16484. Per le fasi qualificanti effettuate conto terzi, si considera l ubicazione geografica (es. all interno della stessa regione o dello stesso paese) dei terzisti che effettuano la medesima fase (non l ubicazione geografica del singolo terzista) 6.3. L articolo/famiglie di articoli oggetto della domanda di certificazione, l Organizzazione e tutti gli elementi e dati necessari ai fini del rilascio della certificazione, vengono sottoposti alle verifiche stabilite nei documenti di riferimento in vigore e sottoscritti al momento della domanda. 7. OBBLIGHI DELL ORGANIZZAZIONE 7.1. Per ottenere e mantenere la certificazione l Organizzazione deve: a. rientrare nella definizione di Produttore, da intendersi come colui che produce e/o pone sul mercato sotto suo nome (o con un marchio univocamente riconducibile a lui) Prodotti/Articoli, assumendosene la completa responsabilità; b. presentare domanda ai sensi dell art. 9; c. superare gli eventuali controlli di cui all art. 10/11, nonché quelli di cui all art. 12; d. rispettare i requisiti per l uso del marchio e del certificato, secondo quanto previsto dai regolamenti ICEC; e. accettare e rispettare tutte le condizioni imposte dal presente Regolamento e dai relativi contratti stipulati con ICEC. f. avere un sistema di garanzia della qualità che assicuri adeguati livelli di conformità nella gestione dei requisiti cogenti applicabili al prodotto (es. restrizione sostanze chimiche). g. essere in regola con i pagamenti delle competenze stabiliti nella Conferma d Ordine; h. garantire il libero accesso da parte dei valutatori di ICEC alle strutture produttive, agli uffici, alle informazioni e documenti necessari allo svolgimento delle attività di verifica durante l orario di lavoro, purchè con preavviso scritto comunicato da ICEC. i. consentire l accesso al Gruppo di valutazione incaricato dall Ente di Accreditamento di verificare le attività in campo del Gruppo di valutazione di ICEC. Questo in relazione alle regole EA (European co-operation for Accreditation) nell ambito degli accordi MLA (Multilateral Recognition Arrangement). Se l Organizzazione si rifiuta di consentire l accesso al Gruppo di Valutazione incaricato dall Ente di Accreditamento si potrà procedere al ritiro del certificato. 8. DURATA DEL CONTRATTO 8.1. La certificazione ha la durata di tre anni dalla data di emissione/rinnovo e la sua validità in tale periodo è subordinata al rispetto di tutto quanto previsto dai contratti sottoscritti con ICEC e dal presente Regolamento. 8.2. Alla scadenza triennale della certificazione l Organizzazione puo proseguire solo in caso di sottoscrizione di nuova Conferma d Ordine a validità triennale, previa conferma scritta ad ICEC delle condizioni che influiscono sulla certificazione. Il rinnovo è subordinato alla verifica di cui all art. 19 del presente Regolamento. 9. DOMANDA DI 9.1. Per richiedere la certificazione, l organizzazione deve presentare domanda scritta a ICEC, utilizzando la modulistica completa scaricabile dal sito www.icec.it. Tale fase puo essere preceduta dall invio ad ICEC del questionario informativo compilato da parte dell organizzazione e da una offerta preliminare emessa da ICEC, senza obbligo da entrambe le parti di iniziare l iter di certificazione. 9.2. La domanda deve essere compilata in modo chiaro e completo per consentire la corretta emissione della conferma d ordine (con tempi, costi, periodi ) L Organizzazione è tenuta ad indicare nella domanda di certificazione l esistenza di: a) eventuali procedimenti giudiziari e/o amministrativi in corso riguardanti la materia oggetto di certificazione; b) pregresse sanzioni e/o condanne relativamente ad aspetti organizzativi e/o tecnici aventi in oggetto l articolo/i da certificare 9.3. In caso di esito positivo dell analisi della domanda, ICEC ne da comunicazione all organizzazione ed invia una conferma d ordine per la sua sottoscrizione. In caso di incompletezza della domanda, ICEC comunica gli adempimenti per il completamento. Nel caso in cui dichiari casi rientranti in a) o b) del p.to 9.2, ICEC si riserva di valutare l accettabilità o meno della domanda. La restituzione a ICEC della copia della Conferma d Ordine firmata da un rappresentante autorizzato dall Organizzazione attesta la chiara volontà della stessa di procedere con la pratica certificativa, accettando, senza condizioni, quanto stabilito nei regolamenti applicabili. Con la sottoscrizione della conferma d ordine, l Organizzazione autorizza anche il trattamento dei dati personali (si veda par. 24.3)

Approved by. PRES ICEC Date: 01.12.2015 Replaces: 08 Pagina 3 di 10 9.4. La validità dei contenuti del preventivo emesso (sia in caso di offerta che di conferma d ordine) è subordinata alla permanenza delle condizioni aziendali dichiarate in base alle quali lo stesso viene calcolato; al variare delle stesse ICEC si riserva la facoltà di riemettere il preventivo. L Organizzazione è tenuta pertanto a comunicare ad ICEC in qualsiasi momento dell iter di certificazione, inclusi periodi preliminari all inizio delle attività, qualsiasi variazione che possa comportare variazioni nel preventivo emesso. Nell ipotesi in cui l Organizzazione, prima dell inizio delle attività decidesse di non procedere ulteriormente, dovrà comunque corrispondere ad ICEC quanto specificato nei termini e condizioni generali di contratto. 9.5. L Organizzazione può, in fase di domanda, richiedere ad ICEC la verifica della denominazione d origine degli articoli anche per tutte le macrofasi supplementari rispetto a quelle minime previste dalla UNI EN 16484 (ciclo completo - full cycle). Si definisce ciclo completo o full cycle il caso in cui la pelle grezza entra in Italia e tutte le successive fasi vengono svolte in Italia dalla azienda o per suo conto, inclusa la rifinizione. In questi casi ICEC, previa verifica dell applicazione di tutti i requisiti al ciclo richiesto, emette un certificato che fornisce evidenza anche delle macrofasi supplementari a cui è stata applicata la certificazione. In assenza di indicazioni sul certificato si intende che la certificazione riguarda solo le fasi minime previste dalla norma. Solo nel caso di richiesta di applicazione della marcatura di origine al ciclo completo di concia (dalla pelle grezza al finito) verrà concesso l utilizzo anche di un marchio specifico che ne fornisca evidenza. Per i dettagli si rimanda al REGOLAMENTO D USO DEL MARCHIO COLLETTIVO DENOMINAZIONE D ORIGINE 9.6. A seguito della sottoscrizione della conferma d ordine, si procede con la pianificazione delle attività di verifica secondo gli artt. Successivi del presente Regolamento. 10. VERIFICA ISPETTIVA INIZIALE - VALUTAZIONE DEL SISTEMA DI GARANZIA DELLA QUALITÀ DEL PRODUTTORE PER LE SOLE ORGANIZZAZIONI PRIVE DI UNI EN ISO 9001: 2008 / UNI EN ISO 9001:2015 10.1. La Verifica ispettiva iniziale ha lo scopo di valutare, sul campo, l effettiva capacità dell Organizzazione di fornire articolo/famiglia di articolo conforme alla norma di riferimento. 10.2. Un programma di dettaglio della Verifica ispettiva iniziale viene trasmesso da ICEC all Organizzazione con adeguato anticipo. L Organizzazione ha facoltà di sollevare obiezioni sulla composizione del gruppo di verifica, purchè motivandone per iscritto ed entro le tempostiche indicate (in genere 3 gg.) le ragioni. 10.3. L Organizzazione è tenuta a fornire la massima collaborazione necessaria al gruppo di verifica ed a mettere a disposizione di ICEC la documentazione completa relativa al sistema garanzia qualità ed alla rintracciabilità. 10.4. Qualora L Organizzazione non abbia un sistema qualità certificato in conformità alla norma UNI EN ISO 9001:2008 / UNI EN ISO 9001:2015 (rilasciato da ICEC o da altro Organismo di Certificazione di terza parte accreditato nell ambito di un mutuo riconoscimento IAF nel settore EA05), dovrà sottoporsi alle valutazioni della documentazione ed alle visite ispettive sul sistema indicate nel presente Regolamento. 10.5. Nei casi di cui al p.to precedente, l ispettore incaricato da ICEC deve effettuare presso l Organizzazione una valutazione della documentazione ed una verifica ispettiva al fine di valutare: a. l assetto proprietario, societario o direzionale; b. l articolo/le famiglie di articoli da certificare e relativi processi produttivi; c. l ambiente di lavoro e le infrastrutture attraverso cui l azienda realizza gli articoli da certificare; segnalando a verbale se ci sono eventuali anomalie secondo le classificazioni previste all art. 13. 10.6. Relativamente alle famiglie di articoli per le quali si richiede la certificazione della Denominazione d origine e alle fasi qualificanti del processo produttivo così come definite dalla norma UNI EN 16484 (o eventuali richieste supplementari), l Organizzazione deve documentare ed attuare un sistema di garanzia della qualità che assicuri adeguati livelli di conformità nella gestione dei seguenti requisiti: a. pianificazione della realizzazione del prodotto (rif. UNI EN ISO 9001:2008: 7.1 rif. UNI EN ISO 9001:2015: 8.1); b. processi relativi al cliente (rif. UNI EN ISO 9001:2008: 7.2 rif. UNI EN ISO 9001:2015: 8.2); c. approvvigionamento (rif. UNI EN ISO 9001:2008: 7.4 UNI EN ISO 9001:2015: 8.4); d. identificazione e rintracciabilità (rif. UNI EN ISO 9001:2008: 7.5.3 UNI EN ISO 9001:2015: 8.5.3); e. monitoraggio e misurazione dei prodotti (rif. UNI EN ISO 9001:2008: 8.2.4 UNI EN ISO 9001:2015: 8.6); f. tenuta sotto controllo dei prodotti non conformi (UNI EN ISO rif. 9001:2008: 8.3 UNI EN ISO 9001:2015: 8.7); g. azioni correttive e preventive (rif. UNI EN ISO 9001:2008: 8.5.2 8.5.3 UNI EN ISO 9001:2015: 10.2 6.1). 10.7. Per le attività di cui ai commi precedenti, l Organizzazione deve mantenere e conservare adeguate ed attive informazioni documentate atte a dare evidenza della conformità; tali informazioni documentate devono essere gestite come previsto da UNI EN ISO 9001:2008: rif. 4.2.3-4.2.4 UNI EN ISO 9001:2015: rif. 7.5.2 7.5.3. 10.8. Ai fini del presente Regolamento, con riferimento ai requisiti sopra citati, viene considerato adeguato e minimo il livello previsto per ogni singolo aspetto dalla norma UNI EN ISO 9001: 2008 / UNI EN ISO 9001:2015. L applicazione e la verifica da parte di ICEC dei requisiti di cui ai punti 10.5, 10.6 e 10.7 del presente Regolamento deve intendersi relativa agli aspetti inerenti lo scopo della norma UNI EN 16484, ovvero la denominazione di origine geografica dei cuoi e delle pelli finite. Fino al 14.09.2018, potranno essere considerate valide certificazioni di denominazione di origine che avranno predisposto sistemi di garanzia della qualità sia secondo

Approved by. PRES ICEC Date: 01.12.2015 Replaces: 08 Pagina 4 di 10 norma UNI EN ISO 9001:2008 che secondo norma UNI EN ISO 9001:2015; a partire dal 15.09.2018 saranno considerate valide esclusivamente certificazioni di denominazione d origine che avranno predisposto sistemi di garanzia della qualità secondo UNI EN ISO 9001:2015. Le verifiche successive sono quelle previste all art. 12. 11. VERIFICA ISPETTIVA INIZIALE - VALUTAZIONE DEL SISTEMA DI GARANZIA QUALITA PER LE ORGANIZZAZIONI CON UNI EN ISO 9001:2008 / UNI EN ISO 9001:2015 11.1. La Verifica ispettiva iniziale ha lo scopo di valutare, sul campo, l effettiva capacità dell Organizzazione di fornire articolo/famiglia di articolo conforme alla norma di riferimento. 11.2. Un programma di dettaglio della Verifica ispettiva iniziale viene trasmesso da ICEC all Organizzazione con adeguato anticipo. L Organizzazione ha facoltà di sollevare obiezioni sulla composizione del gruppo di verifica, purchè motivandone per iscritto ed entro le tempostiche indicate (in genere 3 gg.) le ragioni. 11.3. L Organizzazione è tenuta a fornire la massima collaborazione necessaria al gruppo di verifica ed a mettere a disposizione di ICEC la documentazione completa relativa al sistema qualità ed alla tracciabilità. 11.4. Le Organizzazioni dotate di un sistema qualità certificato ed attivo in conformità alle norme UNI EN ISO 9001:2008 / UNI EN ISO 9001:2015 (rilasciato da ICEC o da altro Organismo di Certificazione di terza parte accreditato nell ambito di un mutuo riconoscimento IAF nel settore EA05), dopo verifica da parte dell auditor che le famiglie di articoli da certificare rientrino nel campo di applicazione della certificazione UNI EN ISO 9001, e che eventuali non conformità di sistema relative ai requisiti riportati ai paragrafi 10.6 10.7 siano state correttamente gestite (e che quindi il certificato qualità sia valido), potranno essere immediatamente sottoposte alle verifiche di cui al successivo articolo 12. L auditor ICEC dovrà comunque verificare che il sistema di gestione UNI EN ISO 9001 abbia recepito al suo interno l applicazione della UNI EN 16484. Fino al 14.09.2018, potranno essere considerate valide certificazioni di denominazione di origine di Organizzazioni con sistema di gestione qualità conforme o norma UNI EN ISO 9001:2008 o alla norma UNI EN ISO 9001:2015; a partire dal 15.09.2018 saranno considerate valide esclusivamente certificazioni di denominazione d origine di Organizzazioni con sistema di gestione qualità conforme alla norma UNI EN ISO 9001:2015. 12. VERIFICA ISPETTIVA INIZIALE - VERIFICHE IN CAMPO SULLA RINTRACCIABILITA 12.1. ICEC verifica la conformità del sistema di gestione ai requisiti della norma UNI EN 16484. In particolare, ICEC valuta la capacità dell Organizzazione di garantire la rintracciabilità degli articoli oggetto di certificazione, con mezzi adeguati, lungo tutte le fasi qualificanti del processo, seguendone e registrandone lo stato di avanzamento, secondo quanto previsto dalla norma UNI EN 16484 e Regolamenti e Documenti ICEC di riferimento. L azienda, in fase di verifica, deve sempre fornire all auditor ICEC l elenco completo degli articoli rientranti nelle famiglie precedentemente comunicate e per i quali si è richiesta la certificazione. L auditor verifica la corretta gestione e rintracciabilità degli articoli, dandone evidenza nei Documenti di verifica, secondo lo schema seguente (valido per verifiche di certificazione): - Per un numero di famiglie fino a 5, sono verificati in ogni caso 5 articoli - Per un numero di famiglie tra 6 e 10, sono verificati in ogni caso 10 articoli. In questi casi deve essere verificato almeno un articolo per ogni famiglia. - Per un numero di famiglie superiore a 10, l auditor verifica comunque 10 articoli, a partire da quelli appartenenti alle famiglie più significative in termini di venduto, avendo cura di verificare nel triennio gli articoli a rotazione. Il campionamento, essendo una verifica di tipo documentale, non è di tipo statistico. Vengono campionati gli articoli più venduti appartenenti alle famiglie oggetto di certificazione. 12.2. La valutazione di cui al comma precedente deve includere anche le lavorazioni svolte dai terzisti, per le quali deve essere esplicitata l ubicazione geografica e fornita evidenza tramite documentazione da parte dell azienda circa la realizzazione dell articolo all interno della citata zona geografica o in alternativa deve essere dichiarato dove vengono svolte le eventuali fasi di lavorazione ulteriormente subappaltate. Nel caso l azienda richieda una certificazione relativa all intero ciclo produttivo o a macrofasi aggiuntive i documenti e le registrazioni di cui sopra devono essere prodotti e verificati relativamente a tutte le fasi del processo richieste. 12.3. A completamento delle valutazioni previste dagli artt. 10/11 e 12, ICEC rilascia un rapporto di verifica per informare l Organizzazione richiedente circa i risultati della verifica. 13. CLASSIFICAZIONE E GESTIONE DELLE ANOMALIE DEL SISTEMA DI GARANZIA QUALITA 13.1. Classificazione Per le anomalie riscontrate nella valutazione del sistema di garanzia qualità ICEC adotta la seguente classificazione: a. Non conformità di categoria 1 (Maggiori) b. Non conformità di categoria 2 (Minori) c. Osservazioni 13.2a. Non conformità categoria 1- Maggiori (NC1) Si hanno non conformità di categoria 1 (o maggiori): a) in caso di assenza o non effettiva implementazione di uno o più degli elementi richiesti dal sistema di garanzia della qualità, ovvero di una situazione che genera dubbi significativi circa la capacità degli articoli certificandi/certificati di soddisfare ai requisiti richiesti; b) in presenza di un gruppo di NC di categoria 2 ( o minore) che indichino un inadeguata implementazione del sistema e/o di un elemento richiesto dalla norma di riferimento; c) in presenza di una NC2 che persiste nel tempo o la cui risoluzione non sia stata implementata come

Approved by. PRES ICEC Date: 01.12.2015 Replaces: 08 Pagina 5 di 10 concordato con l Organizzazione. 13.2b. Azioni correttive per le NC1 ICEC non puo giudicare conforme il sistema e raccomandare l emissione del certificato e/o considerare valido un certificato già emesso, se le NC1 riscontrate nel corso delle verifiche ispettive non sono state completamente risolte dall organizzazione e la relativa anomalia verificata come chiusa da ICEC. La risoluzione prevede le seguenti fasi: a) entro 2 settimane dalla data di emissione della NC1, la stessa si intende confermata se non diversamente comunicato da ICEC; b) l Organizzazione definisce il trattamento immediato, analizza le cause della NC1, stabilisce le Azioni Correttive per risolverla e le invia ad ICEC entro le successive 2 settimane; c) ICEC verifica le Azioni Correttive proposte e da comunicazione all Organizzazione della loro accettazione entro le successive due settimane; d) L Organizzazione attua le Azioni entro 13 settimane dall emissione della NC1 Le NC1 sono risolte verificando l efficace attuazione delle Azioni Correttive definite dalla Organizzazione e riesaminate da ICEC nel corso della verifica di chiusura non conformità VEC di cui all art. 14 prima di poter procedere all emissione/rinnovo del certificato di conformità. Tale verifica dovrà avvenire entro il termine concordato con ICEC. 13.3a. Non conformità categoria 2- Minori (NC2) Si hanno non conformità di categoria 2 (o minori), in caso di mancanza di una regola o controllo osservata durante l implementazione del sistema di garanzia della qualità o di situazione che genera dubbi sulla capacità di soddisfare i requisiti richiesti. 13.3b. Azioni correttive per le NC2 ICEC non può giudicare conforme il sistema e raccomandare l emissione del certificato e/o considerare valido un certificato già emesso, se per le NC2 non sono state verificate e approvate da ICEC le Azioni Correttive e il piano d adeguamento corrispondente. La risoluzione prevede le seguenti fasi: a. Entro 2 settimane dalla data di emissione della NC2, la stessa si intende confermata se non diversamente comunicato da ICEC; b. L Organizzazione definisce il trattamento immediato, analizza le cause della NC2, stabilisce le azioni correttive per risolverla e le invia a ICEC entro le successive due settimane; c. ICEC verifica le Azioni Correttive proposte e da comunicazione all Organizzazione della loro accettazione entro le successive due settimane; d. L Organizzazione attua le Azioni Correttive entro le 13 settimane dall emissione della NC2. rimane aperta come tale (salvo che la situazione sia degenerata in una situazione di NC1) 13.4a. Osservazioni (OSS) Le Osservazioni sono anomalie che non hanno impatto sul sistema di garanzia della qualità al momento, ma che con il tempo potrebbero degenerare in non conformità e che a giudizio del valutatore devono essere tenute sotto controllo. Queste includono: a) i rilievi di una situazione indicativa di potenziale rischio o pericolo; b) chiarimenti o note per richiamare l attenzione del cliente o auditor per le prossime valutazioni. 13.4b. Azioni correttive per le OSS Le Osservazioni non pregiudicano il giudizio di conformità del sistema, ovvero la raccomandazione per l emissione del certificato e/o la continua validità di un certificato già emesso. La risoluzioni prevede le seguenti fasi: a. entro 2 settimane dalla data di emissione dell OSS, la stessa si intende confermata se non diversamente comunicato da ICEC; b. l Organizzazione definisce il trattamento immediato, analizza le cause dell anomalia, stabilisce le azioni correttive per risolverla entro la verifica successiva in programma. L efficacia delle azioni correttive attuate viene valutata nel corso della successiva verifica in programma e, se la valutazione è positiva, l osservazione è chiusa; diversamente l osservazione rimane aperta come tale (salvo che la situazione sia degenerata in una situazione di NC categoria 1 o 2). 14. VERIFICA DI CHIUSURA NON CONFORMITA 14.1. La Verifica di Chiusura NC è una verifica supplementare necessaria per valutare presso l Organizzazione l effettiva attuazione ed efficacia delle azioni correttive implementate per risolvere le NC Cat. 1 riscontrate nelle verifiche ispettive. 14.2. La verifica è pianificata, per quanto possibile, in prossimità della data di completamento prevista per le azioni correttive (13 settimane) relative alle NC e in ogni modo non oltre 4 settimane rispetto a tale scadenza. Nel caso in cui l Organizzazione non fosse in grado di rispettare tale termine, si renderebbe necessaria la ripetizione della verifica ispettiva che ha originato la NC o, nel caso di verifiche successive di sorveglianza/mantenimento o estensione, la sospensione del certificato. 14.3. Nel corso della verifica, il Lead Auditor verifica che le Azioni Correttive definite per risolvere le NC siano state effettivamente applicate e risultino efficaci. 14.4. In riferimento alle NC1 è riesaminato l intero processo interessato dalla NC. Nel caso in cui l Organizzazione manifesti la volontà di verificare anche le Non Conformità di cat. 2, il Lead Auditor potrà analizzare anche queste ultime. L attività è documentata rilasciando il Rapporto di Verifica L efficacia delle azioni correttive attuate viene valutata nel corso della successiva verifica in programma: se la valutazione è positiva, la NC2 è chiusa; diversamente di Chiusura NC.

Approved by. PRES ICEC Date: 01.12.2015 Replaces: 08 Pagina 6 di 10 Ove l esito sia positivo e il rapporto contenga la proposta d emissione/rinnovo/mantenimento del certificato, si prosegue con l iter certificativo. 14.5. Qualora l azione correttiva non risolva completamente la NC1 precedentemente emessa, la stessa può venire riclassificata come NC2. In questo caso il tempo massimo a disposizione per l invio delle azioni correttive da attuare per la completa risoluzione della NC è di 4 settimane; la chiusura è effettuata nel corso della successiva Verifica in programma. ICEC, se ne ricorrono le condizioni, può richiedere ed effettuare una verifica ispettiva non programmata. 14.6. Nel caso in cui l esito della verifica sia negativo, si rimanda alla Commissione Deliberante per le decisioni conseguenti. 15. CLASSIFICAZIONE E GESTIONE DELLE ANOMALIE RELATIVE ALLA RINTRACCIABILITA 15.1. Classificazione Relativamente alle Verifiche in campo sulla Rintracciabilità effettuate secondo quanto previsto nel presente Regolamento, possono sussistere le seguenti anomalie: a. Non Conformità (NC) b. Osservazioni (OSS) 15.2a. Non Conformità (NC) Si hanno NC in caso di mancato soddisfacimento di uno dei requisiti della norma UNI EN 16484 o altri Documenti di riferimento. 15.2b. Azioni correttive per le NC ICEC non puo giudicare conforme il sistema e raccomandare l emissione del certificato e/o considerare valido un certificato già emesso se le NC riscontrate nella valutazione della tracciabilità non sono state completamente risolte dall Organizzazione e la relativa anomalia verificata come chiusa da ICEC. La risoluzione prevede le fasi già descritte in 13.2b 13.3b ai punti da a. a d. Sarà a discrezione di ICEC valutare se la chiusura della NC dovrà avvenire tramite l'esame della documentazione di implementazione o una verifica di chiusura NC in azienda a carico dell'organizzazione. 15.3a. Osservazioni (OSS) Le osservazioni sono anomale che rappresentano un requisito della norma UNI EN 16484 o altri Documenti di riferimento ai limiti di accettabilità 15.3b. Azioni correttive per le OSS Le Osservazioni non pregiudicano il giudizio di conformità del sistema, ovvero la raccomandazione per l emissione del certificato e/o la continua validità di un certificato già emesso. La risoluzione prevede le fasi già descritte in 13.4b. 16. TRASMISSISONE DEI DOCUMENTI ALLA COMMISSIONE DELIBERANTE 16.1. Al completamento positivo delle attività di verifica ispettiva iniziale, la pratica viene sottoposta alla valutazione della Commissione Deliberante di ICEC, che, se lo ritiene necessario, puo chiedere supplementi di indagine in termini di informazioni ed attività di verifica, prima di procedere alla delibera della emissione del certificato o degli altri casi previsti. 17. EMISSIONE DEL CERTIFICATO 17.1. Dopo che la Commissione Deliberante ha verificato ed approvato la pratica, viene emesso e trasmesso all Organizzazione il certificato di conformità e concessa l autorizzazione all uso del marchio e del certificato. I certificati in corso di validità sono inseriti e pubblicati sul sito internet www.icec.it. 17.2. La concessione ed il mantenimento della validità del certificato è subordinata: a) al pagamento delle tariffe relative alle attività di verifica svolte; b) all effettuazione ed esito positivo delle verifiche di sorveglianza/mantenimento 17.3. ICEC puo sospendere il certificato di conformità e la relativa autorizzazione all uso del marchio e del certificato per un determinato periodo di tempo, qualora ne riscontri l opportunità, per es. se ICEC venga a conoscenza della presenza di contestazioni, accertamenti o provvedimenti definitivi da parte delle competenti pubbliche Autorità a carico dell Azienda per violazione di norme cogenti relative agli articoli certificati. 18. VERIFICHE PERIODICHE DI MANTENIMENTO/SORVEGLIANZA 18.1. Le attività di sorveglianza vengono eseguite con la frequenza/periodicità (di norma annuale) ritenuta opportuna da ICEC, a partire dal rilascio del certificato di conformità; i costi delle attività di sorveglianza aggiuntive e/o supplementari sono a carico dell Organizzazione e le tariffe relative sono indicate nella offerta di certificazione e nella conferma d ordine. La certificazione viene mantenuta solo se le verifiche di mantenimento/sorveglianza danno esito favorevole. 18.2. La verifica di mantenimento/sorveglianza consiste in: a. verifica ispettiva di sorveglianza del sistema di garanzia della qualità nella quale viene verificata la permanenza della conformità del sistema di garanzia della qualità ai requisiti di tutte le Norme di riferimento e documenti citati b. verifica in campo della rintracciabilità. Nelle verifiche di mantenimento/sorveglianza vale la seguente regola di campionamento: qualsiasi sia il numero di famiglie, sono verificati sempre 5 articoli, a partire da quelli delle famiglie più significative in termini di venduto. c. verifica dell uso del marchio e del certificato. La verifica ispettiva di cui al p.to a. non viene effettuata qualora l Organizzazione mantenga il sistema di qualità certificato secondo la norma UNI EN ISO 9001:2008 / UNI EN ISO 9001:2015 e gli articoli certificati rientrano nel campo di certificazione. 18.3. L Organizzazione è tenuta a garantire il libero accesso da parte dei valutatori di ICEC alle strutture aziendali, alle informazioni ed ai documenti necessari per

Approved by. PRES ICEC Date: 01.12.2015 Replaces: 08 Pagina 7 di 10 lo svolgimento delle attività di verifica. 18.4. A completamento delle attività di verifica, ICEC rilascia all Organizzazione un rapporto di verifica che dettaglia i risultati della stessa. 18.5. In caso di esito negativo della sorveglianza, ICEC sospende o, in caso di estrema gravità, ritira la certificazione e di questo informa per iscritto l Organizzazione, comunicando le ragioni e le azioni necessarie per rimuovere le cause che hanno portato alla sospensione o al ritiro, secondo quanto indicato nel presente regolamento. 18.6. ICEC in presenza di validi motivi quali ad es. reclami ed informazioni circa il mancato rispetto delle condizioni di certificazione, usi impropri della certificazione o del marchio, ha il diritto, con costi a carico dell Organizzazione, previo congruo preavviso (ma in casi gravi anche senza alcun preavviso): a) di eseguire attività di verifica supplementari per verificare il mantenimento delle condizioni di conformità; b) di cambiare la frequenza delle verifiche di sorveglianza. 18.7. Eventuali anomalie rilevate nelle attività di sorveglianza devono essere gestite dall Organizzazione con adeguate azioni correttive nel rispetto delle procedure definite negli articoli precedenti per la correzione delle diverse tipologie di anomalie. 19. VERIFICHE DI RINNOVO 19.1. Le verifiche di rinnovo vengono effettuate con adeguato anticipi rispetto alla scadenza del certificato, che ha validità triennale, per verificarne i requisiti per il rinnovo. Prima di procedere alle verifiche di rinnovo l Organizzazione deve trasmettere i dati aggiornati secondo la modulistica fornita da ICEC, che provvede poi a ritrasmettere una nuova conferma d ordine valida per il rinnovo del nuovo triennio di certificazione che l Organizzazione dovrà sottoscrivere per poter dare inizio alle attività di rinnovo. 19.2. Per le verifiche di rinnovo si procede con quanto specificato all art. 18, tenendo conto che è previsto un riesame completo da parte di ICEC della permanenza della conformità del sistema ai requisiti di tutte le Norme di riferimento e documenti citati. Vale la regola di campionamento delle verifiche iniziali (cfr. p.to 11.1) 19.3. Eventuali anomalie rilevate nelle attività di rinnovo devono essere gestite dall Organizzazione con adeguate azioni correttive nel rispetto delle procedure definite negli articoli precedenti per la correzione delle diverse tipologie di anomalie. Eventuali non conformità devono essere chiuse prima della scadenza del certificato. 20. RICHIESTE DI MODIFICA O ESTENSIONE DELLA 20.1. La richiesta da parte della organizzazione di estensione della certificazione a nuovi articoli non inclusi nella certificazione conseguita ma appartenente a famiglie già certificate può essere effettuata in qualsiasi momento, purché avvenga tramite richiesta scritta ad ICEC completa di autodichiarazione sulla: - conformità della gestione dei nuovi articoli secondo i requisiti della norma UNI EN 16484, - conformità della gestione dei nuovi articoli secondo il presente Regolamento (compresa la loro gestione), - appartenenza dei nuovi articoli ad una delle famiglie già certificate, indicando anche quale. In seguito a tale comunicazione, ICEC analizza l entità della richiesta e si riserva di comunicare le decisioni in merito (es: aggiornamento immediato del certificato e dell allegato con l elenco degli articoli, verifica supplementare per la validazione della richiesta, etc.). Nel caso di aggiornamento immediato del certificato e dell allegato con inclusione dei nuovi articoli, ICEC si riserva di verificarne la corretta gestione in campo nell ambito della prima verifica ispettiva programmata. Solo alla ricezione del certificato e dell allegato aggiornati l azienda è autorizzata all utilizzo del marchio anche sui nuovi articoli in esso inclusi per cui era stata avanzata la richiesta. 20.2. L Organizzazione può richiedere per iscritto ad ICEC l estensione della certificazione a nuove famiglie di articoli. In questo caso ICEC, dopo aver esaminato la domanda ed eventualmente variato le condizioni contrattuali da fare risottoscrivere, ne valuta la gestione nell ambito della successiva verifica ispettiva in programma (a meno di urgenze espresse da parte della organizzazione per cui sia necessario pianificare una verifica supplementare). Solo in seguito all esito positivo di tale verifica e alla riemissione del certificato con allegato, l azienda può utilizzare il marchio di certificazione anche in relazione alle nuove famiglie introdotte. 21. MODIFICHE AGLI ARTICOLI O AL CAMPO DI VALIDITA DEL CERTIFICATO 21.1. La certificazione rilasciata vale solo per gli articoli/famiglie di articoli sottoposti alle attività di verifica e conformi alla documentazione valutata; 21.2. L organizzazione, una volta concessa la certificazione, è tenuta ad informare tempestivamente per iscritto ICEC di ogni modifica che ha intenzione di apportare agli articoli o al sistema di garanzia della qualità, ovvero ogni variazione dell assetto proprietario o direzionale suscettibili di influire sulla conformità degli articoli alla norma di riferimento. 21.3. ICEC in base alle informazioni ricevute, determina: a) se i cambiamenti apportati non alterano le condizioni di certificazione e possono essere verificati in occasione della prima verifica di sorveglianza/mantenimento; b) se i cambiamenti apportati alterano le condizioni di certificazione e sono richieste attività di verifica integrative; in questo caso l attività di verifica sarà oggetto di revisione dei termini contrattuali o di specifica quotazione/offerta da parte di ICEC c) se i cambiamenti apportati sono tali da richiedere una nuova certificazione; d) se è il caso di non consentire all Organizzazione l utilizzo del marchio di conformità finchè ICEC non abbia notificato il proprio consenso. 22. MODIFICHE DELLO SCHEMA DI

Approved by. PRES ICEC Date: 01.12.2015 Replaces: 08 Pagina 8 di 10 22.1. Nel caso vengano apportate modifiche sostanziali alle regole dello schema di certificazione e/o della norma di riferimento, ICEC provvederà a: a) informare le Organizzazioni interessate; b) specificare la data effettiva da cui i cambiamenti entrano in vigore, accordando un periodo di tempo ragionevole affinché le Organizzazioni certificate possano apportare le adeguate variazioni al proprio interno; 22.2. L Organizzazione (certificata o in corso di certificazione) ha il diritto di rinunciare alla certificazione nel caso in cui ritenga di non adeguare il proprio sistema ai cambiamenti dello schema di certificazione e/o della norma di riferimento. Tale decisione deve essere comunicata per iscritto a ICEC con almeno tre mesi di anticipo rispetto alle attività pianificate/previste. 23. CONTESTAZIONI DI TERZI ALL ORGANIZZAZIONE 23.1. L Organizzazione certificata è tenuta a: a) mantenere una registrazione di tutte le contestazioni ed i reclami di cui è a conoscenza, relativi alla conformità degli articoli certificati rispetto ai requisiti dei documenti di riferimento e rendere disponibile ad ICEC, su richiesta, tali registrazioni; b) adottare le opportune azioni correttive per risolvere efficacemente i reclami e le contestazioni; c) documentare le azioni adottate. 24. RISERVATEZZA E PRIVACY 24.1. ICEC assicura la completa riservatezza sulle informazioni di natura confidenziale ottenute nel corso delle attività di certificazione, salvo quando diversamente prescritto da disposizione di legge e requisiti degli Enti di accreditamento. 24.2. I dipendenti ed in subfornitori di servizi ICEC sottoscrivono e sono tenuti ad assicurare il proprio impegno a non divulgare a terzi, se non a seguito di autorizzazione scritta dell Organizzazione, eventuali informazioni di natura confidenziale raccolte durante le attività di verifica. 24.3. Le informazioni che ICEC acquisisce dalle Organizzazioni nello svolgimento delle proprie attività sono gestite in conformità con il Codice della Privacy e in accordo con l informativa inoltrata all Organizzazione in occasione della concessione del primo certificato e scaricabile dal sito www.icec.it. ICEC garantisce di svolgere le attività oggetto del contratto esclusivamente nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs.196/2003 in materia di privacy. L Organizzazione deve altresì garantire di rispettare la normativa cogente sulla privacy relativamente al trattamento di tutte le informazioni e dati forniti a ICEC durante il, in occasione o in adempimento del presente contratto, con particolare riferimento alla richiesta di preventiva autorizzazione obbligatoria per i dati di terzi. 25. RINUNCIA, SOSPENSIONE O REVOCA DELLA 25.1. l Organizzazione certificata puo rinunciare alla certificazione in qualunque momento dandone comunicazione scritta con lettera raccomandata o mezzo equivalente (es. PEC) ad ICEC. ICEC avrà il diritto di richiedere all Organizzazione le competenze e le spese relative alle attività svolte prima di tale momento, in base alle tariffe concordate o in vigore. 25.2. ICEC può sospendere il Certificato di Conformità e la relativa autorizzazione all uso del marchio e del certificato, per un determinato periodo di tempo, qualora ne riscontri l opportunità, per esempio nei seguenti casi: a) per un uso improprio del Marchio di certificazione e/o del certificato di conformità (ad es. pubblicizzazione ambigua), e/o reclami sull utilizzo degli stessi, e/o laddove le anomale situazioni createsi non vengano prontamente corrette; b) se l Organizzazione non invia nei tempi previsti il piano di Azioni Correttive per eventuali Non Conformità; c) se l Organizzazione non risolve nei tempi previsti ed efficacemente le NC; d) se l Organizzazione non è in regola con i pagamenti relativi alle attività già effettuate; e) se l Organizzazione non osserva le condizioni dettagliate nel certificato o negli eventuali allegati; f) se l Organizzazione non intende o non è in grado di adeguarsi alle nuove prescrizioni in caso di introduzione di modifiche alle norme o ai criteri di certificazione; g) se, per qualunque motivo, l Organizzazione non è in grado di assicurare il regolare svolgimento delle attività di verifica previste; h) se l Organizzazione non gestisce in maniera corretta i reclami; i) se l Organizzazione non provvede ad informare ICEC circa i fatti sostanziali che possono influire sulla conformità dell articolo alla norma di riferimento, o che possono inficiare l efficacia e l affidabilità della certificazione: j) se l Organizzazione non informa ICEC di tutti i procedimenti legali in essere, incidenti e/o emergenze in corso inerenti l articolo certificato; k) se l Organizzazione rifiuta o ostacola le attività di verifica; l) se l Organizzazione da evidenza che gli articoli certificati non garantiscono la conformità a leggi e a regolamenti cogenti relativi allo standard di certificazione applicato; m) se l Organizzazione richiede volontariamente la sospensione del certificato. Inoltre, il certificato puo essere sospeso se ICEC viene a conoscenza della presenza di contestazioni, accertamenti o provvedimenti definitivi da parte delle competenti pubbliche autorità a carico dell'organizzazione per violazione di norme cogenti relative agli articoli certificati; 25.3. In caso di sospensione, ICEC può inviare all Organizzazione un preavviso che il certificato verrà sospeso se le anomalie riscontrate non saranno corrette entro un termine indicato da ICEC con riferimento alla natura dei motivi che provocano la sospensione; in mancanza di riscontro e/o di comunicazione di adeguate azioni correttive da parte dell Organizzazione, ICEC invia alla stessa, a mezzo raccomandata o equivalente (PEC),

Approved by. PRES ICEC Date: 01.12.2015 Replaces: 08 Pagina 9 di 10 una formale notifica di sospensione del certificato, indicando le condizioni necessarie e le tempistiche a disposizione per la revoca della sospensione. In caso di sospensione, la certificazione dell Organizzazione è temporaneamente invalidata. L Organizzazione deve astenersi dal pubblicizzare o utilizzare la sua certificazione ed i loghi concessi. 25.4.Al termine del periodo di sospensione: a) se si sono verificate le condizioni per la revoca della sospensione, tale sospensione viene revocata e viene formalmente notificato all Organizzazione che il certificato e l autorizzazione all uso del marchio e del certificato sono stati riattivati; b) se non si sono verificate le condizioni per la revoca della sospensione, viene ritirato il certificato. 25.5.La sospensione della certificazione può essere pubblicata sul sito web di ICEC o su altri mezzi di comunicazione 25.6.ICEC puo revocare il certificato e l autorizzazione all uso del marchio e del certificato nei seguenti casi: a) se l Organizzazione non risolve le condizioni che hanno portato alla sospensione del certificato; b) se l articolo/famiglia di articoli non vengono più prodotti o l Organizzazione abbandona la corrispondente attività; c) se nelle verifiche di mantenimento/sorveglianza si riscontrano situazioni di grave NC al documento di riferimento; d) se l Organizzazione non intende mantenere o rinnovare la certificazione; e) in caso di gravi irregolarità da parte dell Organizzazione (anche senza l applicazione della fase di sospensione). ICEC valuterà la necessità di ritiro/annullamento del certificato in caso di azioni legali a carico dell Organizzazione. 25.7.In tutti i casi di revoca l Organizzazione è tenuta a: a) restituire ad ICEC, immediatamente, la copia originale del certificato di conformità; b) interrompere immediatamente l uso del marchio e del certificato ed ogni eventuale riferimento alla certificazione in ogni altro documento; 25.8.Nei casi di cui al p.to 25.6. ICEC invia all Organizzazione, a mezzo lettera raccomandata o equivalente, una formale notifica di revoca della certificazione. 25.9.Il ritiro o l annullamento della certificazione possono essere resi pubblici da ICEC con i mezzi ritenuti più adeguati al caso. 26. RECLAMI, RICORSI E CONTENZIOSI 26.1. L Organizzazione ha la facoltà di presentare reclami o ricorsi in forma scritta ad ICEC, mediante fax, e-mail (PEC) o raccomandata 26.2.Il reclamo è la manifestazione di insoddisfazione dell Organizzazione rispetto ad aspetti amministrativi, tecnici, prestazionali delle attività svolte da ICEC; è indirizzato genericamente ad ICEC che provvede a registrarlo, analizzare la situazione di insoddisfazione descritta e dare una risposta scritta allo scrivente entro 30 giorni dal ricevimento. 26.3. Il ricorso è la manifestazione esplicita e documentata di non accettazione delle decisioni adottate da ICEC nell ambito delle attività di verifica e certificazione (sospensione, NC, revoca ); va inoltrato ed indirizzato al Direttore ICEC, a pena di decadenza, entro 15 giorni dalla ricezione della decisione di ICEC facendo esplicito riferimento al fatto che si presenta un ricorso a norma del presente articolo. ICEC procederà, quindi, ad un istruttoria in merito ed a trasmettere una risposta scritta all organizzazione entro 60 giorni dal ricevimento, circa l esito dell accertamento e le relative decisioni. Le spese inerenti i successivi accertamenti che dovessero rendersi necessari sono a carico del ricorrente, salvo il caso di accoglimento del ricorso. 26.4. Il contenzioso deriva dall eventuale non accettazione da parte dell Organizzazione delle decisioni comunicate a fronte dei ricorsi o da altre situazioni di controversia. 26.5. Tutte le controversie inerenti e/o derivanti dal presente contratto saranno risolte, secondo diritto ed in via rituale, da un arbitro unico nominato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale Nazionale ed Internazionale dell Ordine degli Avvocati di Milano. L arbitrato avrà sede in Milano 27. PUBBLICAZIONE E PUBBLICITA 27.1. I dati relativi alle Organizzazioni con articoli certificati vengono inseriti nei relativi Data base on line su www.icec.it e su appositi registri, entrambi gestiti da ICEC. Tali DB e registri sono mantenuti aggiornati con frequenza almeno mensile. ICEC si impegna a pubblicizzare nel settore lo schema e le aziende con prodotti certificati con vari strumenti di marketing (newsletter, sito ICEC, rassegna stampa ) 27.2. L Organizzazione una volta emesso il certificato di conformità, ha il diritto di rendere pubblica la notizia di avere ottenuto l autorizzazione all uso del marchio o del certificato di conformità per gli articoli coperti dal certificato. In ogni caso l Organizzazione deve prendere tutte le precauzioni necessarie affinché nelle sue pubblicazioni e nella sua pubblicità non nasca confusione tra i prodotti certificati e quelli non certificati; in ogni caso è tenuta a citare sempre l oggetto della certificazione e l elenco articoli allegato al certificato. 27.3. Nelle informazioni destinate all utilizzatore, l Organizzazione deve astenersi dall indicare funzioni, fare illazioni o simili, tali da poter indurre l utilizzatore stesso a ritenere che un articolo sia coperto da certificazione quando non lo è. Le istruzioni o le informazioni che accompagnano gli articoli e che si riferiscono allo schema di certificazione devono essere verificate ed approvate da ICEC. 28. USO DEL MARCHIO DI 28.1. All Organizzazione viene concessa l autorizzazione all utilizzo del marchio solo dopo che per l articolo/famiglie di articoli è stato emesso il relativo certificato di conformità. 28.2. Il REGOLAMENTO D USO DEL MARCHIO COLLETTIVO DENOMINAZIONE D ORIGINE in vigore, rappresenta il riferimento per il corretto utilizzo del marchio da parte delle Organizzazioni a cui viene data concessione d uso.

Approved by. PRES ICEC Date: 01.12.2015 Replaces: 08 Pagina 10 di 10 28.3. Il marchio deve essere utilizzato con modalità tali da non generare confusione nel destinatario della comunicazione circa gli Articoli effettivamente gestiti secondo i requisiti riportati nella norma UNI EN 16484. Il numero del certificato è parte integrante del marchio il cui utilizzo è concesso all organizzazione. 28.4. ICEC ha la facoltà, in qualsiasi momento, di verificare, con qualsiasi mezzo, che le modalità di apposizione del marchio di cui al comma precedente non comportino confusione. 28.5. La certificazione e la relativa concessione del diritto d uso del marchio non eliminano la responsabilità dell Organizzazione di fronte a terzi, per violazione delle norme di legge o di regolamenti, nazionali od internazionali, derivanti dall uso e dalla applicazione del marchio sulla documentazione aziendale e sugli articoli. 28.6. ICEC ha la facoltà di sospendere l autorizzazione all uso del marchio per un determinato periodo di tempo, qualora ne riscontri l opportunità, per es. se venga a conoscenza della presenza di contestazioni, accertamenti o provvedimenti definitivi da parte delle competenti pubbliche Autorità a carico dell Azienda per violazione di norme cogenti. Per ogni ulteriore prescrizione relativa all uso del marchio si veda il regolamento citato al par. 4.1.